§ 6.2.230 - L.R. 8 agosto 2013, n. 18.
Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:08/08/2013
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento dei residui attivi e passivi
Art. 2.  Saldo Finanziario al 31.12.2012
Art. 3.  Aggiornamento del Fondo di Cassa
Art. 4.  Ricorso al mercato finanziario
Art. 5.  Variazioni Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015
Art. 6.  Allegati
Art. 7.  Modifiche alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 35 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2013)
Art. 8.  Modifiche alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 36 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015)
Art. 9.  Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura – A.L.S.I.A.
Art. 10.  Modifica all’articolo 25 della L.R. 4 agosto 2011, n.17 e s.m.i. (Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013)
Art. 11.  Adempimenti Patto per la Salute (art. 1 comma 173 lett. f della legge 31dicembre 2004 n. 311)
Art. 12.  Trasferimento in favore del Comune di Rionero in Vulture
Art. 13.  Valorizzazione delle strutture sanitarie con caratteristiche di eccellenza nelle attività di ricerca, ricovero e cura
Art. 14.  Modifiche all’articolo 7 della L.R. 28 ottobre 2011, n. 21 (Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche)
Art. 15.  Fitto di ramo d’azienda della struttura sanitaria “Don Uva” di Potenza dalla “Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza”
Art. 16.  Differimento della conclusione del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale
Art. 17.  Piano Annuale 2013 delle attività educative e culturali (L.R. 1.6.1988, n. 22) – Modifiche
Art. 18.  Valorizzazione della biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico
Art. 19.  Contributo straordinario al Comune di Potenza
Art. 20.  Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità montane
Art. 21.  Modifica all’articolo 28 della Legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 e [...]
Art. 22.  Disposizioni in materia di personale
Art. 23.  Disposizioni in materia di spesa del personale e limitazioni alle assunzioni
Art. 24.  Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale
Art. 25.  Modifiche all’articolo 6 della Legge regionale 7 settembre 2000, n. 56 (Assestamento al Bilancio di previsione per l’esercizio 2000)
Art. 26.  Trasferimento risorse finanziarie ad Artigiancassa per gestione fondi a favore delle Imprese artigiane
Art. 27.  Patto territoriale Basilicata Nord-Occidentale
Art. 28.  Avvio procedure per la gestione dell’aviosuperficie E. Mattei dell’agglomerato industriale della Val Basento
Art. 29.  Modifica all’articolo 11 della Legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)
Art. 30.  Modifiche alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007)
Art. 31.  Contributo straordinario all’Enoteca regionale lucana
Art. 32.  Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata
Art. 33.  Modifica all’articolo 10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), come modificato [...]
Art. 34.  Modifica all’articolo 33, primo comma, della L.R. 16.4.2013, n. 7 (Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata)
Art. 35.  Modifica all’articolo 44, comma 1, della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24, (Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale [...]
Art. 36.  Modifica dell’art. 43 della L.R. 18.12.2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come [...]
Art. 37.  Disposizioni a favore dei lavoratori dell’ex Consorzio Agrario Regionale
Art. 38.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 6.2.230 - L.R. 8 agosto 2013, n. 18.

Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata.

(B.U. 8 agosto 2013, n. 29)

 

Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi

1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascun titolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascun programma dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. 6 settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2012, sono esposti negli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

 

     Art. 2. Saldo Finanziario al 31.12.2012

1. L’avanzo di amministrazione al 31.12.2012, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, è determinato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2012, in € 691.311.309,46.

 

2. Il disavanzo effettivo al 31.12.2012, come risultante dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012 e derivante dalla differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2012 di € 641.891.674,13 ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a € 49.419.635,33.

 

     Art. 3. Aggiornamento del Fondo di Cassa

1. Il fondo di cassa al 31.12.2012 iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 di € 400.000.000,00 è aggiornato in € 463.254.543,43 come riportato nell’allegato n. 10 annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. Ricorso al mercato finanziario

1. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’art. 12, comma 1, della L.R. n. 27 del 30.12.2011 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012), è rinnovata, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.R. n. 36 del 31.12.2012 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013), per l’importo di € 20.653.186,56 corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2012, relativamente alle spese contenute nell’allegato n. 10 al bilancio di previsione 2012, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2012 per effetto del disposto di cui all’art. 12, comma 6, della medesima L.R. n. 27 del 30.12.2011.

 

2. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario per la contrazione di un mutuo dell’importo di € 38.766.448,76, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2011, relativamente alle spese non coperte mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2012 per effetto del disposto di cui all’art. 12, comma 6, della L.R. 30.12.2011, n. 27, disposta dall’art. 4, comma 1, della L.R. n. 16 dell’08.08.2012 e rinnovata dall’art. 1, comma 2, della L.R. n. 35 del 21.12.2012, è rideterminata nella misura di € 27.970.738,37.

 

3. L’autorizzazione disposta dall’art. 1, comma 3, lett.b) della L.R. n. 35 del 21.12.2012, finalizzata al finanziamento della quota a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario, è rideterminata nella misura di € 14.430.814,73, corrispondente all’ammontare definitivo degli investimenti da realizzare nel settore sanitario.

 

4. Il limite massimo di indebitamento di cui all’art.1, comma 1, della L.R. n. 35 del 21.12.2012, di € 61.554.451,54, per effetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in € 77.342.742,44 .

 

5. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 4 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico del Programma 2 “Quota Capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per la quota capitale, e del Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 assestato e nel bilancio pluriennale assestato per gli anni successivi.

 

6. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2013-2015 – esercizio 2013, contenute negli allegati n. 3 e 6 annessi alla presente legge.

 

     Art. 5. Variazioni Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 3, 4 e 5 annessi alla presente legge.

 

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 6, 7 e 8 annessi alla presente legge.

 

     Art. 6. Allegati

1. All’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 sono inoltre allegati:

a. Il quadro generale riassuntivo 2013/2015 (Allegato 9);

b. Il quadro dimostrativo risultato di cassa (Allegato 10);

c. Il quadro dimostrativo avanzo di amministrazione – Metodo 1 (Allegato 11A);

d. Il quadro dimostrativo avanzo di amministrazione – Metodo 2 (Allegato 11B);

e. Gli equilibri di bilancio 2013/2015 (Allegato 12);

f. Il fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);

g. Il fondo svalutazione crediti – esercizio 2013 (Allegato 14A);

h. Il fondo svalutazione crediti – esercizio 2014 (Allegato 14B);

i. Il fondo svalutazione crediti – esercizio 2015 (Allegato 14C);

j. Esercizio 2013 Spese per macroaggregati – spese correnti (Allegato 15.1.1);

k. Esercizio 2014 Spese per macroaggregati – spese correnti (Allegato 15.1.2);

l. Esercizio 2015 Spese per macroaggregati – spese correnti (Allegato 15.1.3.);

m. Esercizio 2013 Spese per macroaggregati – spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie (Allegato 15.2.1);

n. Esercizio 2014 Spese per macroaggregati – spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie (Allegato 15.2.2);

o. Esercizio 2015 Spese per macroaggregati – spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie (Allegato 15.2.3);

p. Esercizio 2013 Spese per macroaggregati – spese per rimborso prestiti (Allegato 15.3.1);

q. Esercizio 2014 Spese per macroaggregati – spese per rimborso prestiti (Allegato 15.3.2);

r. Esercizio 2015 Spese per macroaggregati – spese per rimborso prestiti (Allegato 15.3.3);

s. Esercizio 2013 Spese per macroaggregati – spese per servizi per conto terzi e partite di giro (Allegato 15.4.1);

t. Esercizio 2014 Spese per macroaggregati – spese per servizi per conto terzi e partite di giro (Allegato 15.4.2);

u. Esercizio 2015 Spese per macroaggregati – spese per servizi per conto terzi e partite di giro (Allegato 15.4.3);

v. Assestamento al Bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 – Stato di Previsione delle Entrate per titoli, tipologie e categorie – previsioni definitive (Allegato 16A);

w. Assestamento al Bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 – Stato di Previsione delle Spese per missioni, programmi e titoli – previsioni definitive (Allegato 16B).

x. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2012 (allegato 11C).

y. Quote di stanziamenti e di impegni finanziate da mutuo – esercizio 2011 (allegato 17A).

z. Quote di stanziamenti e di impegni finanziate da mutuo – esercizio 2012 (allegato 17B).

xx. Assestamento al Bilancio di Previsione Pluriennale 2013/2015 – Allegato conoscitivo dello stato di previsione delle entrate per Titoli, Categorie e UPB – Previsioni definitive (Allegato 18A).

yy. Assestamento al Bilancio di Previsione Pluriennale 2013/2015 – Allegato conoscitivo dello stato di previsione delle uscite per Titoli, Macro Funzioni Obiettivo, Funzioni Obiettivo e UPB – Previsioni definitive (Allegato 18B).

 

     Art. 7. Modifiche alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 35 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2013)

1. La tabella E di cui alla Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35, articolo 6, comma 1 è sostituita dalla tabella E1, annessa alla presente legge.

 

2. La tabella F di cui alla Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35, articolo 6, comma 2 è sostituita dalla tabella F1, annessa alla presente legge.

 

3. La tabella G di cui alla Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35, articolo 6, comma 3 è sostituita dalla tabella G1, annessa alla presente legge.

 

     Art. 8. Modifiche alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 36 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015)

1. L’allegato 11 di cui all’articolo 6, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2012, n. 36, è sostituito dall’allegato 11X, annesso alla presente legge.

 

2. L’allegato 13 di cui all’articolo 6, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2012, n. 36, è sostituito dall’allegato 13X, annesso alla presente legge.

 

3. L’allegato 17 di cui all’articolo 6, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2012, n.36, è sostituito dall’allegato 17X, annesso alla presente legge.

 

     Art. 9. Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura – A.L.S.I.A. [1]

1. Al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Ente, la gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) è prorogata fino all’entrata in vigore della legge regionale di riforma dell’Agenzia stessa e, comunque, non oltre il 31.12.2015.

2. Gli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione trovano copertura nell’ambito della Missione 16, Programma 01, della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 6 e s.m.i., previsione anno 2015.

 

     Art. 10. Modifica all’articolo 25 della L.R. 4 agosto 2011, n.17 e s.m.i. (Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013)

1. Il comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 e s.m.i. è così sostituito:

“5. Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all’entrata in vigore dell’adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014.”

 

     Art. 11. Adempimenti Patto per la Salute (art. 1 comma 173 lett. f della legge 31dicembre 2004 n. 311)

1. In deroga all’art. 31 della L.R. 27 marzo 1995, n. 34 ed in ottemperanza alle disposizioni attuative del patto di stabilità in materia sanitaria, è autorizzato il ripiano delle perdite d’esercizio 2012 delle Aziende Sanitarie regionali ed il ripiano delle perdite pregresse residuali delle Aziende Sanitarie regionali relative agli anni 2001-2011, nel rispetto della tempistica di cui alla lettera c) dell’art. 24 della Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26.

 

     Art. 12. Trasferimento in favore del Comune di Rionero in Vulture

1. La Regione Basilicata assegna un finanziamento in favore del Comune di Rionero in Vulture necessario a garantire il ristoro delle spese e degli oneri relativi al contenzioso concernente la realizzazione dell’immobile adibito a sede dell’IRCCS CROB.

 

2. Per l’anno 2013 l’importo assegnato è pari ad € 700.000,00.

 

3. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 2 del presente articolo, si provvede mediante gli stanziamenti già iscritti alla Missione 13 “Tutela della salute” Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.

 

     Art. 13. Valorizzazione delle strutture sanitarie con caratteristiche di eccellenza nelle attività di ricerca, ricovero e cura

1. Le Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR) possono proporre alla Giunta Regionale la valorizzazione di specifiche discipline sanitarie, attive nell’ambito delle stesse aziende sanitarie, che svolgono attività assistenziali di alta specialità e documentata e validata attività di ricerca, al fine di consentire l’ulteriore sviluppo delle stesse.

 

2. La Giunta regionale, verificata la sussistenza dei requisiti ed il rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, propone al Consiglio regionale la candidabilità della disciplina al riconoscimento da parte del competente Ministero.

 

3. A seguito del pronunciamento positivo da parte del Consiglio regionale, la Giunta cura l’invio della proposta di riconoscimento al competente Ministero per le valutazioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288.

 

4. Le strutture individuate ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3 operano con le modalità e l’organizzazione stabilite da apposito regolamento attuativo approvato dalla Giunta Regionale che stabilisce e prevede:

- personalità giuridica, assegnazione dei beni e del personale, autonomia scientifica e organizzativa nonché, nell’ambito del bilancio dell’Azienda di afferenza della struttura, autonomia contabile;

- il comune esercizio, per la struttura riconosciuta e l’Azienda di afferenza, delle funzioni di Direzione strategica e di quelle del Collegio Sindacale.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 7 della L.R. 28 ottobre 2011, n. 21 (Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche)

1. Ai commi 2 e 3 dell’art. 7 della Legge regionale 28 ottobre 2011, n. 21 “Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche” le parole “2 anni” sono sostituite dalle parole “3 anni”.

 

     Art. 15. Fitto di ramo d’azienda della struttura sanitaria “Don Uva” di Potenza dalla “Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza”

1. Al fine di garantire i livelli assistenziali ed occupazionali assicurati presso la struttura sanitaria “Don Uva” di Potenza dalla “Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza”, che versa in stato di crisi, la Giunta regionale, ove si renda necessario, può disporre che l’Azienda Sanitaria di Potenza provveda alla gestione della predetta struttura mediante fitto del ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2562 c.c.

 

2. La Giunta regionale, in alternativa a quanto previsto dal comma precedente, può disporre altresì che le Aziende Sanitarie regionali eroghino i servizi in questione in proprie strutture, anche attraverso forme di sperimentazione gestionale, temporaneamente in deroga ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento.

 

3. E’ dato mandato alla Giunta regionale di definire tempi, modalità ed indirizzi applicativi.

 

     Art. 16. Differimento della conclusione del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale

1. Al fine di rafforzare le azioni di coesione sociale contrastando le spinte all’esclusione ed all’emarginazione, il termine del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale di cui all’art. 24 della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è differito al 28 febbraio 2014.

 

     Art. 17. Piano Annuale 2013 delle attività educative e culturali (L.R. 1.6.1988, n. 22) – Modifiche

1. Agli interventi previsti nel settore dello spettacolo di cui al paragrafo 6.3 – Attività teatrali, rientranti nella tipologia di contributo d) sono destinate risorse finanziarie per complessivi € 500.000,00, di cui € 250.000,00, quale contributo una tantum a sostegno dei circuiti teatrali, per il solo anno 2013.

 

2. Per le finalità di cui all’art. 20 della Legge regionale 20.4.2013, n. 7, “Istituzione Anno Gesualdiano per il 2013”, sono destinate risorse finanziarie pari ad € 250.000,00.

 

3. A sostegno degli ulteriori interventi previsti dal Piano annuale 2013 delle Attività Educative e Culturali, è destinato un importo di € 300.000,00 da ripartire proporzionalmente tra le diverse tipologie di intervento, in aggiunta a quanto approvato con la D.C.R. n. 457 del 24 luglio 2013.

 

4. Sono demandate alla Giunta Regionale le modifiche da apportare Piano annuale 2013 delle Attività Educative e Culturali in relazione alle risorse aggiuntive assegnate in sede di Assestamento del Bilancio Pluriennale 2013-2015, di cui ai punti precedenti.

 

5. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 “Fondi da ripartire” Programma 03 “Altri Fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.

 

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 18. Valorizzazione della biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico

1. Al fine di garantire l’attuazione della Legge regionale 2 dicembre 2008, n. 29 e consentire alla biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico lo svolgimento delle proprie attività culturali, si procede allo stanziamento dell’importo di euro 15.000,00, non ancora accreditato per l’anno 2013 e di euro 25.000,00 per lo svolgimento delle ulteriori attività programmate, per un totale complessivo di euro 40.000,00.

 

2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 “Fondi da ripartire” Programma 03 “Altri Fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 19. Contributo straordinario al Comune di Potenza

1. Al fine di garantire la conservazione della Scuola Materna “Santa Maria della Speranza” di Bucaletto, quale presidio educativo ubicato in un contesto rionale del capoluogo in grave disagio socio-economico e in imminente pericolo di chiusura per l’impossibilità delle famiglie di fronteggiare la corresponsione delle rette scolastiche, è concesso al Comune di Potenza un contributo straordinario di € 25.000,00 da trasferire all’istituzione paritaria.

 

2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 “Fondi da ripartire” Programma 03 “Altri Fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 20. Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità montane

1. La Giunta regionale, ai fini della conclusione della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari di comprovata competenza inseriti nel ruolo speciale ad esaurimento dei dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità, un commissario liquidatore per ogni Comunità Montana soppressa. L’incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, ha validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata. Il Commissario presta la propria opera continuando a percepire la retribuzione in godimento precedentemente all’incarico [2].

 

2. Gli oneri derivanti dalla precedente disposizione trovano copertura nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013 alla Missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 1 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

 

     Art. 21. Modifica all’articolo 28 della Legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 e s.m.i.)

1. Il comma 7 dell’articolo 28 della Legge regionale 4.8.2011, n. 17 è sostituito con il seguente:

7. La Regione Basilicata definisce con atto deliberativo della Giunta regionale un contributo pari a 200.000,00 Euro annui finalizzato a garantire i contratti di cui sopra da destinare alle forme associative degli enti locali.

 

     Art. 22. Disposizioni in materia di personale

1. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 2 della L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 restano in essere sino alla data di conferimento o rinnovo degli incarichi da parte dell’organo competente.

 

     Art. 23. Disposizioni in materia di spesa del personale e limitazioni alle assunzioni

1. La Regione Basilicata, nell’applicazione della normativa nazionale in materia di obbligo di riduzione della spesa del personale e di limitazioni alle assunzioni, considera unitariamente la spesa del personale e le economie derivanti da cessazioni relative agli anni precedenti della Regione e degli enti strumentali ai quali effettua trasferimenti per il funzionamento.

 

2. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, definisce le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma precedente e determina le economie derivanti da cessazioni utilizzabili dai singoli enti per assunzioni di personale, sulla base delle rispettive programmazioni e nel rispetto della normativa nazionale vigente [3].

2 bis. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti di cui al comma 1 trasmettono all’ufficio regionale per le risorse umane i propri documenti di programmazione dei fabbisogni, corredati da analitica illustrazione dei dati relativi alla spesa del personale, alle cessazioni avvenute e delle conseguenti economie registrate al 31 dicembre dell’anno precedente, e nelle altre annualità che, ai sensi della normativa nazionale vigente, concorrono alla determinazione delle capacità assunzionali, e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, evidenziando altresì le unità che sono da ascrivere a copertura delle quote d’obbligo di cui alla L. n. 68/1999 [4].

2 ter. Sulla scorta della determinazione dei fabbisogni occupazionali, effettuata ai sensi del comma precedente, la Regione e gli enti strumentali di cui al comma 1 procedono prioritariamente, e comunque entro l’anno di competenza, all’assunzione delle unità di personale da ascrivere a copertura delle quote d’obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 [5].

 

     Art. 24. Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale

1. Il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 6 della Legge regionale 7 settembre 2000, n. 56 (Assestamento al Bilancio di previsione per l’esercizio 2000)

1. Al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 56/2000, dopo “patrimonio dell’ex E.S.A.B.” e prima di “mediante iscrizione”, sono aggiunte le seguenti parole: “o di altro patrimonio regionale”.

 

2. Alla fine del comma 2 dell’art. 6 della L.R. 56/2000 sono aggiunte le seguenti parole: “e/o mediante il ricorso a risorse provenienti da altre forme di entrate (contributi straordinari dello Stato, lasciti, proventi derivanti dall’estrazione di gas ed idrocarburi)”.

 

     Art. 26. Trasferimento risorse finanziarie ad Artigiancassa per gestione fondi a favore delle Imprese artigiane

1. Al fine di liquidare ad Artigiancassa i compensi per il servizio di gestione dei fondi a favore delle PMI artigiane previsti dalla ex L. 949/1952, dalla ex L. n. 240/1981, dalla ex L. n. 1068/1964 e dalla ex L. n. 35/1995 di cui alla convenzione sottoscritta tra la Regione Basilicata e Artigiancassa il 16/12/1999 e s.m.i. e proroghe, si provvede con lo stanziamento di competenza per l’anno 2013 di € 200.000,00 rientrante nella missione 14 programma 01.

 

2. Al fine di dotare per l’anno 2013 il fondo gestito da Artigiancassa per operazioni di locazione finanziaria agevolata e operazioni di credito agevolato a favore delle imprese Artigiane di cui alle DD.GG.RR. n. 2164/2006 e n. 62/2007, si provvede con lo stanziamento di competenza per l’anno 2013 di € 150.000,00 rientrante nella missione 14 programma 01.

 

     Art. 27. Patto territoriale Basilicata Nord-Occidentale

1. Al fine di garantire l’attuazione della delibera di Giunta regionale n. 224 del 30 luglio 2008 è concesso a Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale s.r.l., in qualità di soggetto responsabile del Patto Territoriale Basilicata Nord-Occidentale un contributo, una tantum, di euro 30.000,00 per l’anno 2013 da utilizzare per la chiusura degli impegni gestionali connessi alla realizzazione degli interventi previsti dal medesimo Patto.

 

2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 “Fondi da ripartire” Programma 03 “Altri Fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 28. Avvio procedure per la gestione dell’aviosuperficie E. Mattei dell’agglomerato industriale della Val Basento

1. Allo scopo di stimolare e supportare le attività produttive, presenti nell’agglomerato industriale della Val Basento, quelle agricole e turistiche della costa ionica lucana, è concesso al Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera un contributo annuo di euro 200.000,00 per il triennio 2013/2015, per dare avvio alle procedure necessarie alla gestione dell’aviosuperficie E. Mattei nello stesso triennio.

 

2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 “Fondi da ripartire” Programma 03 “Altri Fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 29. Modifica all’articolo 11 della Legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. All’articolo 11, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, l’espressione “è ridotta a 250 metri” è sostituita dalla seguente “è ridotta a 250 metri per gli impianti fotovoltaici ovvero ad una misura non inferiore a tre volte il diametro delle eliche del rotore degli aereogeneratori per gli impianti eolici”.

 

     Art. 30. Modifiche alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007) [6]

1. Dopo l’articolo 4 della Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007” è aggiunto il seguente articolo:

Art. 4 bis. Norme di salvaguardia

1. Le aree e i siti non idonei alla localizzazione di impianti eolici, di cui all’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R), sono aggiornati e integrati con quelli individuati, sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3 alle linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10/09/2010, estendendo, per tipologie ed ampiezza delle fasce di rispetto, le aree ed i siti non idonei già previsti nel P.I.E.A.R.

2. Nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all’art. 135 del D. Lgs 42/2004 e della individuazione delle aree non idonee di cui al punto 17 delle “Linee Guida” approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pubblicato nella G.U.R.I. n. 219 del 18 settembre 2010, allo scopo di meglio salvaguardare le valenze paesaggistiche ed ambientali della Basilicata, il Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni, istituito a seguito dell’intesa sottoscritta in data 14 settembre 2011 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Basilicata, esprime parere obbligatorio nell’ambito del procedimento unico previsto dall’articolo 12 del D. Lgs n. 387/2003 con le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i..

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in relazione ai procedimenti per i quali la pertinente Conferenza di Servizio non si è già chiusa con esito favorevole.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile diversa da quella eolica.

 

     Art. 31. Contributo straordinario all’Enoteca regionale lucana

1. Al fine di garantire l’attuazione della Legge regionale 1 luglio 2008, n. 13 e consentire all’Enoteca regionale lucana l’avvio della propria attività, si procede allo stanziamento dell’importo di euro 50.000,00, quale contributo straordinario, per l’adeguamento dei lavori della sede, attualmente non decorosi per le finalità da perseguire.

2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 “Fondi da ripartire” Programma 03 “Altri Fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 32. Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata [7]

1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione unica appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria [8].

2. La Stazione unica appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di committenza” degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria, fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 548 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) [9].

2 bis. Ai sensi del comma 449 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), qualora non siano operative convenzioni regionali stipulate dalla centrale di committenza di cui al comma 2, l’approvvigionamento delle categorie merceologiche del settore sanitario è effettuato, in via suppletiva, utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. e, comunque, in osservanza di quanto previsto dal comma 549 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 [10].

3. Nel rispetto di quanto previsto, in ordine all'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e alla centralizzazione delle committenze, dall'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie), dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e fermo rimanendo quanto disposto dal comma 2, le agenzie, le aziende, gli enti e le società di cui all'articolo 62 dello Statuto regionale, nonché le società sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, il consorzio di bonifica e i consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata sono tenuti ad avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUARB) o altro soggetto aggregatore, nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, o altra centrale di committenza qualificata per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria, salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016. I medesimi soggetti, ai sensi dei commi 3 e 6 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono tenuti ad avvalersi della SUARB per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria, previa sottoscrizione di apposita convenzione, o di altra centrale di committenza qualificata [11].

3 bis. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 (Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli), emanato come regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata), i commi 1, 5-bis e 5-ter dell'articolo 32 della legge regionale n. 18 del 2013, sono da intendersi abrogati [12].

4. I soggetti operanti nel territorio regionale diversi da quelli di cui al comma 3, di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011, possono aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata previa sottoscrizione di apposita convenzione.

4 bis. La SUA_RB è competente per l’affidamento di lavori servizi e forniture relativamente ai contratti scaduti o contratti nuovi successivi alla data di sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’ente di riferimento [13].

5. Resta fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i..

5 bis. Al fine di garantire piena operatività alla Stazione Unica Appaltante ed alla relativa struttura dipartimentale, istituita presso l’Area Istituzionale della Presidenza della Giunta Regionale, denominata SUARB (Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata), è assicurata la copertura finanziaria, stimata in euro 200.000,00 annui, a valere sulla Missione 01 Programma 10 del bilancio pluriennale 2015/17, fermo restando il rispetto dei vincoli di spesa in materia di costi di funzionamento e per il personale scaturenti dalla vigente normativa statale [14].

5 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta una relazione alla Commissione consiliare permanente sull’attività svolta dal SUARB anche rispetto ai modelli organizzativi adottati [15].

 

     Art. 33. Modifica all’articolo 10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), come modificato dall’articolo 10 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25, come modificato dall’articolo 10 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 25, è così sostituito:

 

“Art. 10 (Validità temporale)

1. La presente disciplina ha una validità temporale fino al 31.12.1014.”

 

     Art. 34. Modifica all’articolo 33, primo comma, della L.R. 16.4.2013, n. 7 (Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata)

1. Al quinto comma dell’art. 33 della L.R. 16.04.2013, n. 7 le parole “le Ater” sono sostituite dalle parole “gli Enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

 

     Art. 35. Modifica all’articolo 44, comma 1, della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24, (Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) come sostituito dall’articolo 12 della L.R. 18 luglio 2011, n. 15

1. Al comma 1 dell’art. 44 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 e s.m.i. le parole “entro il 31.12.2012” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2019” [16].

 

     Art. 36. Modifica dell’art. 43 della L.R. 18.12.2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come sostituito dall’art. 11 della L.R. 18.07.2011, n. 15

1. Al terzo comma dell’art. 43 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24, come sostituito dall’art. 11 della L.R. n. 15/2011, le parole “30 dicembre 2011” sono sostituite dalle parole “31dicembre 2013”, le parole “31 dicembre 2013, sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2015” e le parole “31 dicembre 2012, sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2014”.

 

     Art. 37. Disposizioni a favore dei lavoratori dell’ex Consorzio Agrario Regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata a definire interventi sperimentali a completamento dell’azione a sostegno dei lavoratori dell’ex Consorzio Agrario Regionale.

 

2. Per l’attuazione di quanto stabilito al comma 1 è previsto un onere pari ad euro 60.000,00.

 

3. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede con prelievo dalla Missione 20 “Fondi da ripartire” Programma 03 “Altri Fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013.

 

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 38. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

(Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2014, n. 21.

[2] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.

[3] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[4] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[5] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7. La Corte costituzionale, con sentenza 2 luglio 2014, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui inserisce l’art. 4-bis della legge regionale n. 1 del 2010, limitatamente ai commi 2, 3 e 4.

[7] Articolo già sostituito dall'art. 11 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 e ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.

[8] Comma così sostituito dall'art. 77 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5. Per l'abrogazione del presente comma, vedi il comma 3 bis del presente articolo.

[9] Comma già sostituito dall'art. 77 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2021, n. 15.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2021, n. 15.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2021, n. 15.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2021, n. 15.

[13] Comma inserito dall'art. 77 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[14] Comma aggiunto dall'art. 53 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5. Per l'abrogazione del presente comma, vedi il comma 3 bis del presente articolo.

[15] Comma aggiunto dall'art. 53 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5. Per l'abrogazione del presente comma, vedi il comma 3 bis del presente articolo.

[16] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.