§ 5.4.10 - L.R. 1 giugno 1988, n. 22.
Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data:01/06/1988
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Tipologia delle attività).
Art. 3.  (Compiti della Regione).
Art. 4.  (Programmazione regionale).
Art. 5.  (Comitato Consultivo per la programmazione Culturale).
Art. 6.  (Coordinamento Regione - Enti Locali).
Art. 7.  (Formazione e aggiornamento degli operatori culturali).
Art. 8.  (Strutture culturali polivalenti).
Art. 9.  (Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali - C.S.E.C.).
Art. 10.  (Centro Regionale di Formazione e Documentazione Multimediale
Art. 11.  (Centro per la Comunicazione Artistica, Culturale e Scientifica).
Art. 12.  (Centri Regionali per la Cooperazione Culturale).
Art. 13.  (Enti, Istituzioni, Società, Associazioni).
Art. 14.  (Albo regionale delle Associazioni culturali).
Art. 15.  (Disciplina dei contributi regionali).
Art. 16.  (Soggetti e manifestazioni di particolare interesse).
Art. 17.  (Enti Locali e loro Consorzi).
Art. 18.  (Attività dirette e Patrocini).
Art. 19.  (Interventi di sostegno all'informazione regionale).
Art. 20.  (Requisiti richiesti agli organi di informazione).
Art. 21.  (Disciplina transitoria del sostegno alle attività di prosa, musicali e cinematografiche).
Art. 22.  (Continuità degli interventi).
Art. 23.  (Abrogazione di norme).
Art. 24.  (Norme finanziarie).
Art. 25.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 5.4.10 - L.R. 1 giugno 1988, n. 22.

Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale.

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. In conformità ai principi stabiliti dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Basilicata promuove lo sviluppo civile della comunità regionale attraverso la creazione di un sistema di opportunità e di servizi educativi e culturali, accessibili a tutti i cittadini, diffusi nelle diverse aree del territorio regionale, idonei ad assicurare:

     a) la continuità e l'integrazione dei processi educativi e culturali;

     b) la libera espressione, rappresentazione e circolazione delle idee;

     c) l'autonomia, il pluralismo e il decentramento delle iniziative;

     d) l'incentivazione delle attitudini e delle competenze nei diversi settori della produzione culturale.

     2. La Regione assume, sostiene e patrocina le iniziative descritte nella presente legge, attivando le più efficaci forme di collaborazione con gli enti locali, gli organi e le strutture della scuola, l'Università, il Formez, i centri di formazione, gli istituti di ricerca, gli organismi associativi, le istituzioni culturali, le Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali.

 

     Art. 2. (Tipologia delle attività).

     1. Le finalità della presente legge sono perseguite attraverso la realizzazione ed il sostegno di:

     a) attività e manifestazioni volte alla produzione e diffusione della cultura;

     b) progetti e interventi di educazione permanente e ricorrente;

     c) esperienze educative extra-scolastiche o inerenti al rapporto scuola-territorio;

     d) attività didattiche e formative non finalizzate al conseguimento di titolo di studio o di qualifiche professionali;

     e) iniziative dirette al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle tradizioni culturali locali;

     f) progetti di intervento socio-educativo concernenti situazioni particolari di depravazione sociale e culturale;

     g) corsi, convegni, conferenze, stages, seminari, congressi, celebrazioni, laboratori;

     h) mostre, rassegne, manifestazioni espositive;

     i) scambi culturali e iniziative di cooperazione culturale;

     l) ricerche, pubblicazioni, produzioni di programmi ad ampia diffusione;

     m) iniziative per la fruizione di archivi e biblioteche;

     n) ogni ulteriore iniziativa coerente con gli obiettivi della presente legge ed esente da scopi di lucro.

 

TITOLO II

FUNZIONI DELLA REGIONE

 

     Art. 3. (Compiti della Regione).

     1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione:

     a) esercita funzioni di programmazione, di coordinamento e di sostegno delle attività educative e culturali, nel rispetto dei principi della autonomia, del pluralismo e del decentramento;

     b) fornisce ogni utile strumento di informazione e di consulenza per l'impostazione organizzativa delle attività autonomamente programmate dai soggetti, di cui al successivo art. 14;

     c) assicura la piena funzionalità e continuità operativa delle strutture permanenti di servizi educativi e culturali, di cui al Titolo III della presente legge;

     d) cura la realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative di particolare impegno e dimensione, anche in collaborazione con istituti e organismi di promozione culturale;

     e) conduce indagini conoscitive sui fabbisogni educativi e culturali, sui destinatari degli interventi, sulla utilizzazione delle strutture esistenti;

     f) realizza programmi di formazione e aggiornamento degli operatori addetti alle attività di cui alla presente legge;

     g) incentiva la qualità e continuità delle iniziative educative e culturali attraverso la concessione del patrocinio regionale e l'istituzione di premi;

     h) svolge attività di studio, ricerca, documentazione e provvede alla diffusione di pubblicazione e di altri materiali attinenti agli obiettivi della promozione educativa e culturale;

     i) esercita funzioni di vigilanza sulle attività ammesse ai contributi regionali e sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 4. (Programmazione regionale).

     1. Gli obiettivi generali dell'intervento regionale sono indicati nel Piano pluriennale delle attività educative e culturali.

     2. Il Piano pluriennale contiene gli indirizzi programmatici dell'azione regionale nel campo della promozione educativa e culturale, individua i settori di attività e i più opportuni mezzi di incentivazione dei medesimi, specifica le modalità gestionali da applicare nell'attuazione dei Piani annuali, definisce i programmi di massima delle strutture di cui al successivo Titolo III.

     3. Il Piano pluriennale, predisposto dalla Giunta, é approvato dal Consiglio regionale entro il 31 marzo.

     4. Il Piano annuale delle attività educative e culturali è approvato entro il 30 giugno di ciascun anno dal Consiglio regionale. Il piano contiene indirizzi specifici circa le aree progettuali ed i caratteri tipologici delle attività da privilegiare, l'indicazione delle priorità programmatiche in relazione agli obiettivi che s'intendono perseguire, le precisazioni necessarie per la corretta applicazione della presente legge.

     5. Al piano è allegata una relazione di sintesi illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti nell'anno precedente.

     6. [Il Piano, inoltre, fissa la destinazione settoriale della spesa tra i soggetti indicati nei successivi articoli 13, 16, 17, 18, 21 e 22 e i criteri di assegnazione] [1].

 

     Art. 5. (Comitato Consultivo per la programmazione Culturale).

     1. E' costituito un Comitato Consultivo per la programmazione Culturale, che esprime il proprio parere sui piani annuali e pluriennali, nonché sugli indirizzi di gestione delle strutture culturali permanenti di cui al titolo III della presente legge.

     2. Il Comitato Consultivo è presieduto dall'Assessore regionale alla Cultura e Formazione ed è composto da 4 esperti nei settori educativi e culturali eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato.

     3. Le sedute dei Comitato, convocate con avviso a mezzo raccomandata almeno sette giorni prima, sono valide, a prescindere dal numero dei presenti.

     4. I pareri devono essere espressi nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta; in mancanza s'intendono espressi favorevolmente.

     5. Il Comitato dura in carica sino al termine della legislatura.

     6. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo, spetta il trattamento previsto dalla L.R. 29-8-1983, n. 27.

 

     Art. 6. (Coordinamento Regione - Enti Locali).

     1. La Regione e gli Enti Locali stabiliscono opportune forme di collaborazione e di informazione per favorire la più ampia fruizione sociale delle attività di cui alla presente legge. Al fine di promuovere una efficacia integrazione e una equilibrata distribuzione dei servizi e delle attività sul territorio regionale, organizzano conferenze periodiche di verifica sullo stato di attuazione della presente legge.

 

     Art. 7. (Formazione e aggiornamento degli operatori culturali).

     1. La Regione promuove e organizza, nell'ambito della normativa vigente corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale di operatori nei vari settori di cui alla presente legge.

     2. La frequenza con profitto a tali corsi costituisce titolo valutabile, in relazione al programma e alla durata dei corsi stessi, nei concorsi per operatori culturali banditi dalla Regione e dagli Enti Locali.

 

TITOLO III

STRUTTURE PERMANENTI DI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI

 

     Art. 8. (Strutture culturali polivalenti).

     1. Alla promozione e al coordinamento delle attività previste dalla presente legge concorrono, secondo gli indirizzi stabiliti nei piani pluriennali e annuali, i Centri regionali di Servizi Educativi e Culturali (C.S.E.C.), il Centro regionale di Formazione e Documentazione Multimediale (MEDIAFOR), il Centro per la Comunicazione Artistica, Culturale e Scientifica, i Centri Regionali per la Cooperazione Culturale.

 

     Art. 9. (Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali - C.S.E.C.).

     1. I Centri Regionali di Servizi Culturali di cui alla L.R. n. 16/77 sono trasformati in Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali.

     2. E' istituito, nell'ambito del Servizio Cultura e Formazione di Melfi, un Centro di Servizi Educativi e culturali che opererà presso la struttura "F.S. Nitti" di Melfi, ed usufruirà, previa convenzione, della dotazione libraria e dei connessi servizi della biblioteca F.S. Nitti.

     3. I C.S.E.C. sono strutture della Regione organizzate nell'ambito del Dipartimento Cultura e Formazione e decentrate a livello comprensoriale, che assicurano servizi di informazione, documentazione e consulenza per la organizzazione e lo svolgimento delle attività educative e culturali nelle aree interne del territorio regionale. Essi realizzano rapporti permanenti di consultazione e collaborazione - anche in regime di convenzione - con gli Enti Locali, le Comunità Montane, l'Università, le scuole, gli enti e gli organismi di promozione educativi e culturale operanti sul territorio di competenza, le biblioteche, gli archivi e i musei locali, il Formez, ai fini del coordinamento e della integrazione delle iniziative di cui alla presente legge.

     4. I C.S.E.C. assumono specifiche iniziative per:

     a) il monitoraggio permanente delle attività educative e culturali, anche attraverso inchieste e sondaggi;

     b) l'assistenza organizzativa alle attività e ai progetti di promozione culturale e di educazione permanente;

     c) il sostegno degli interventi di orientamento, anche in collaborazione con i Distretti scolastici e nel rispetto delle competenze di questi ultimi;

     d) la promozione dell'educazione alla lettura e all'assistenza tecnico-organizzativa alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari competenti;

     e) la valorizzazione del patrimonio culturale in collaborazione con le istituzioni competenti;

     f) il sostegno dei progetti di educazione alla immagine, al suono, alle arti espressive, nonché di alfabetizzazione alle nuove tecnologie;

     g) la fruizione delle biblioteche e degli archivi locali;

     h) lo svolgimento degli scambi culturali e delle iniziative di cooperazione culturale;

     i) la diffusione su scala comprensoriale delle informazioni relative alle attività educative e culturali, nonché alla legislazione regionale.

     5. Per le medesime finalità di cui al comma precedente possono essere utilizzate, in tutto o in parte, le strutture ed il personale dei C.R.F.P. a gestione diretta o delegata.

 

     Art. 10. (Centro Regionale di Formazione e Documentazione Multimediale

- MEDIAFOR).

     1. Il Centro Regionale di Formazione e Documentazione Multimediale (MEDIAFOR) è una struttura regionale polivalente, organizzata per assicurare attività e servizi di:

     a) alfabetizzazione, formazione, aggiornamento per l'uso educativo degli strumenti della comunicazione e di quelli audiovisivi in primo luogo;

     b) documentazione, catalogazione, acquisizione e conservazione di risorse e materiali cinematografici, audiovisivi, fotografici e grafici, con particolare riguardo a quelli attinenti alla storia e alla cultura regionale, nonché a tematiche formative di interesse regionale;

     c) diffusione, animazione, consulenza a sostegno di progetti educativi e culturali, nonché distribuzione dei programmi e dei materiali di cui al precedente punto b);

     d) ricerca, sperimentazione, produzione di programmi e materiali didattici relativi ad esigenze di formazione e documentazione.

     2. Sono istituiti presso il Centro, quali specifiche sezioni di lavoro, l'Archivio regionale dell'immagine, l'Archivio regionale delle tradizioni popolari, il Laboratorio di Office Automation.

     3. Per la realizzazione dei suoi programmi di attività il centro promuove rapporti di collaborazione e di scambio con altre mediateche e può avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche di volta in volta necessarie, sulla base di motivati atti deliberativi della Giunta Regionale.

     4. Il Centro realizza inoltre, in collaborazione con gli Uffici Stampa della Giunta e del Consiglio Regionale, la produzione di materiali informativi attinenti alle attività istituzionali della Regione.

 

     Art. 11. (Centro per la Comunicazione Artistica, Culturale e Scientifica).

     1. E' organizzato, nell'ambito dell'Unità operativa "Centro Maratea" un Centro per la Comunicazione Artistica, Culturale e Scientifica.

     2. Il Centro promuove ricerche, convegni, seminari in collaborazione con la Università della Basilicata ed altre istituzioni scientifiche, con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e con altre istituzioni pubbliche operanti nel campo dell'arte, della cultura, della ricerca scientifica.

     3. Il Centro è ubicato presso la struttura polivalente di Villa Nitti di Maratea.

 

     Art. 12. (Centri Regionali per la Cooperazione Culturale).

     1. I Centri Regionali per la Cooperazione Culturale sono strutture regionali polivalenti che assicurano servizi ed attività relative:

     a) agli scambi socio-culturali giovanili;

     b) agli stages di vacanze per giovani e soggiorni socio-culturali;

     c) ad interventi residenziali nel campo dell'educazione permanente e ricorrente, della formazione professionale, dell'aggiornamento.

     2. I programmi di attività sono predisposti dal Dipartimento Regionale Cultura e Formazione e sono realizzati presso i Collegi Scuola di Maratea e Metaponto, anche in regime di convenzione con organismi specializzati nei settori della Cooperazione Culturale, ricreativa e del tempo libero.

 

TITOLO IV

SETTORI DI ATTIVITA' EDUCATIVE E CULTURALI

 

     Art. 13. (Enti, Istituzioni, Società, Associazioni).

     1. Possono accedere ai contributi della Regione per la realizzazione di attività di promozione educativa e culturale: enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali con sede in Basilicata ed associazioni a larga base rappresentativa iscritti nell'albo previsto nell'articolo successivo.

     2. I soggetti, di cui al precedente comma, potranno presentare apposita domanda al dipartimento regionale Cultura e Formazione, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

     3. Le domande dovranno riferirsi ad attività preordinate per l'anno successivo e dovranno essere corredate da una congrua documentazione concernente:

     a) la rispondenza delle iniziative programmate con le finalità della presente legge;

     b) i programmi di attività che si intendono svolgere, con una chiara definizione delle caratteristiche, degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari degli interventi, del periodo di svolgimento, della corrispondenza con gli indirizzi dei Piani annuali e pluriennali;

     c) i bilanci, i preventivi di spesa e i piani di copertura finanziaria relativi alle attività programmate, con l'indicazione degli altri eventuali contributi pubblici.

     4. Tutti i richiedenti sono tenuti a fornire, a richiesta del competente Dipartimento, i necessari dettagli operativi e devono, comunque, comunicare tempestivamente le eventuali trasformazioni sociali e le modificazioni dei programmi presentati.

     5. Per la migliore valutazione dei soggetti richiedenti il Dipartimento regionale si riserva di richiedere pareri e valutazioni ai Comuni competenti per territorio.

 

     Art. 14. (Albo regionale delle Associazioni culturali).

     1. Le Associazioni nazionali, regionali, provinciali e locali, i Circoli, i Centri, i Comitati e ogni altro organismo aventi finalità statutarie conformi a quelle di cui alla presente legge, operanti da almeno tre anni, privi di fini di lucro, con sede in Basilicata e con almeno 50 associati possono chiedere l'iscrizione in un apposito albo regionale tenuto presso il Dipartimento Cultura e Formazione.

     2. Le domande di iscrizione, corredate da copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione del numero dei soci, degli organi direttivi, del legale rappresentante e della sede sociale, nonché da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto, devono essere inviate, a mezzo raccomandata, al Dipartimento Cultura e Formazione entro il 31 luglio di ogni anno. Le rappresentanze regionali e provinciali dell'associazionismo culturale, nonché degli organismi culturali a dimensione sovracomunale, presenteranno anche l'elenco delle associazioni di base aderenti.

     3. L'iscrizione nell'albo è indispensabile per potere accedere ai contributi di cui alla presente legge.

     4. Il venire meno o la mancata osservanza di una delle condizioni di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall'albo.

     5. I soggetti iscritti nell'albo sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga nell'assetto statutario e nella composizione degli organi direttivi.

     6. L'albo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il 1° settembre di ogni anno.

 

     Art. 15. (Disciplina dei contributi regionali).

     1. La Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno provvede, sulla base della documentazione prodotta, all'assegnazione dei contributi ai soggetti indicati al punto 1 dell'articolo 13.

     2. I sostegni sono erogati in relazione ai criteri che tengono conto della consistenza e della continuità organizzativa, nonché della corrispondenza tra i fini e le attività del soggetto richiedente ed il Piano annuale.

     3. La misura del sostegno non può superare il 70% del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

     4. Il sostegno eventualmente percepito deve essere restituito immediatamente qualora il soggetto cessi di esistere e non realizzi l'attività sociale programmata.

     5. Sarà data notizia ai Comuni interessati dall'attività del soggetto richiedente della concessione dei sostegni regionali.

     6. Nelle iniziative e nelle manifestazioni poste in essere dai soggetti sostenuti si potrà fare riferimento al sostegno regionale esclusivamente previa autorizzazione scritta del Presidente della Regione.

 

     Art. 16. (Soggetti e manifestazioni di particolare interesse).

     1. La Regione riconosce la particolare rilevanza di soggetti operanti in Basilicata nel campo della cultura in relazione alla organizzazione di iniziative e di manifestazioni culturali di interesse nazionale, e ne sostiene l'attività permanente con l'assegnazione di uno specifico contributo finanziario.

     2. I soggetti sopra indicati saranno individuati dal Consiglio regionale nell'ambito del Piano pluriennale.

     3. L'entità del sostegno annuale non potrà superare il 75% delle uscite dichiarate nel bilancio consuntivo del soggetto individuato relativo all'anno precedente.

     4. I soggetti individuati dal Consiglio regionale ai sensi del punto 1 per ottenere il sostegno dovranno, comunque, presentare entro il 31 ottobre al Dipartimento Cultura e Formazione una domanda corredata da:

     - bilancio consuntivo dell'anno precedente e bilancio preventivo dell'anno in corso, regolarmente approvati;

     - relazione dettagliata di tutte le attività culturali programmate;

     - copia dello statuto ed indicazione della composizione degli organi sociali.

     5. Il sostegno eventualmente percepito deve essere restituito immediatamente qualora il soggetto cessi di esistere o non realizzi l'attività sociale programmata.

     6. La Giunta regionale erogherà i contributi entro il 31 gennaio di ogni anno.

     7. Tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dai soggetti individuati nel presente articolo nella loro pubblicazione dovranno contenere l'indicazione "con il contributo della Regione".

 

     Art. 17. (Enti Locali e loro Consorzi).

     1. La Regione concede contributi ad Enti Locali e loro consorzi per iniziative di promozione educativa e culturale.

     2. Gli Enti interessati dovranno presentare domanda al Dipartimento Cultura e Formazione entro il 31 ottobre di ogni anno corredata da una documentazione concernente:

     a) la compatibilità dell'iniziativa con le previsioni del Piano annuale;

     b) la specificazione delle finalità, delle modalità attuative, dei destinatari, dei tempi di svolgimento dell'attività;

     c) i preventivi di spesa.

     3. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi entro il 31 gennaio di ogni anno.

     4. I contributi sono determinati in relazione a criteri che tengano conto del rilievo e della continuità delle iniziative, dell'entità degli impegni finanziari a carico degli enti locali, nonché della corrispondenza tra i contenuti dell'iniziativa ed il Piano annuale.

     5. I contributi sono erogati all'atto di trasmissione della deliberazione dell'Ente richiedente contenente l'impegno finanziario per la propria parte di spesa.

     6. Alle iniziative realizzate con tali contributi è concesso dal Presidente della Regione il patrocinio della stessa e nella loro pubblicazione, dovrà essere indicato "con il patrocinio della Regione".

 

     Art. 18. (Attività dirette e Patrocini).

     1. La Giunta Regionale, nell'ambito di previsione del Piano annuale, può realizzare direttamente attività di promozione educativa e culturale e finanziaria iniziative impreviste o non realizzate da altri soggetti.

 

TITOLO V

CULTURA E INFORMAZIONE

 

     Art. 19. (Interventi di sostegno all'informazione regionale).

     1. I piani pluriennali ed annuali, di cui al precedente art. 4, prevedono forme di intervento a favore dell'informazione regionale in quanto strumento di diffusione della cultura, disciplinandone limiti e modalità.

     2. Dette forme di intervento possono esplicarsi in:

     a) erogazioni pubblicitarie a organi d'informazione regionale per favorire la migliore conoscenza di dati e di atti afferenti l'attività della Regione, nonché per la divulgazione di tematiche relative alla promozione educativa e culturale della comunità regionale;

     b) diffusione promozionale di pubblicazioni di particolare interesse regionale a carattere culturale da destinare ad organismi educativi culturali pubblici;

     c) sottoscrizione di abbonamenti a favore di testate giornalistiche regionali o con pagine per la Basilicata da destinare a organismi educativi e culturali pubblici.

 

     Art. 20. (Requisiti richiesti agli organi di informazione).

     1. Possono essere utilizzati per le finalità di cui al precedente art. 19, gli organi di informazione che:

     a) operino, all'atto della presentazione della domanda, con regolarità da almeno 2 anni ed abbiano depositato in Tribunale la testata;

     b) abbiano gruppi redazionali stabili operanti in Basilicata;

     c) producano quotidianamente notiziari dedicati alla vita regionale;

     d) riservino alla pubblicità uno spazio non superiore al 20 per cento.

     2. Possono essere utilizzati, inoltre, al medesimo scopo pubblicazioni, riviste, settimanali, libri con esclusivo contenuto educativo e culturale, editi in Basilicata.

     3. I titolari degli organi d'informazione di cui ai precedenti commi possono presentare istanza al Dipartimento Cultura e Formazione entro il 31 ottobre di ogni anno, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

     4. La Giunta regionale delibera complessivamente gli interventi da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto della consistenza di tiratura o di ascolto.

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 21. (Disciplina transitoria del sostegno alle attività di prosa, musicali e cinematografiche). [2]

     1. Fino all'approvazione di norme per la disciplina dei settori dello spettacolo in ambito regionale, gli interventi per la promozione delle attività di prosa, musicali e cinematografiche sono programmati nell'ambito del Piano annuale di cui al precedente art. 4.

     2. Per la distribuzione sul territorio regionale la Regione si avvale dell'ABS (Associazione Basilicata Spettacolo).

 

     Art. 22. (Continuità degli interventi).

     1. Per l'anno 1988 le istanze inoltrate ai sensi della L.R. 5 maggio 1977 n. 16 e della L.R. 21 maggio 1980 n. 37 (titolo IV) si intendono utilmente presentate.

     2. Gli interventi relativi al 1988 saranno deliberati dalla Giunta Regionale, sulla base di un piano approvato dal Consiglio entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il piano pluriennale di cui al punto 3 dell'art. 4 della presente legge, sarà approvato dal Consiglio regionale, per l'anno in corso, entro il 31 maggio.

 

     Art. 23. (Abrogazione di norme).

     1. La L.R. 5 maggio 1977, n. 16 e il Titolo IV della L.R. 21 maggio 1980, n. 37 sono abrogati.

     2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 12, è abrogata la L.R. 4 settembre 1979 n. 34.

 

     Art. 24. (Norme finanziarie).

     1. Agli interventi relativi al 1988, valutati in lire 1.800 milioni, si provvede con lo stanziamento iscritto nel Bilancio regionale al cap. 1320.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi, si provvederà con gli stanziamenti all'analogo corrispondente capitolo, nell'ambito delle disponibilità indicate sul Bilancio pluriennale 1988 - 90 alla voce "Beni e Servizi culturali" del Settore I del Titolo II.

     3. Le strutture beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge che hanno instaurato rapporti di lavoro dipendente, sono tenuti al rispetto delle norme contrattuali in vigore.

 

     Art. 25.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 37.

[2] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 37.