§ 5.4.50 - L.R. 12 dicembre 2014, n. 37.
Promozione e sviluppo dello spettacolo


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data:12/12/2014
Numero:37


Sommario
Art. 1 . Principi generali
Art. 2 . Obiettivi strategici e strumenti
Art. 3 . Attività dello spettacolo
Art. 4 . Reti
Art. 5 . Residenze multidisciplinari
Art. 6 . Funzioni della Regione
Art. 7 . Funzioni dei Comuni
Art. 8 . Programma regionale per lo spettacolo
Art. 9 . Piano annuale per lo spettacolo
Art. 10 . Osservatorio regionale per lo Spettacolo
Art. 11 . Albo regionale
Art. 12 . Elenco delle “Eccellenze artistiche regionali”
Art. 13 . Convenzioni e accordi
Art. 14 . Fondo di garanzia
Art. 15 . Fondo unico regionale per lo spettacolo
Art. 16 . Istituzioni e organismi d’interesse regionale
Art. 17 . Norma finanziaria
Art. 18 . Abrogazioni di norme
Art. 19 . Norma transitoria
Art. 20 . Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 5.4.50 - L.R. 12 dicembre 2014, n. 37.

Promozione e sviluppo dello spettacolo

(B.U. 16 dicembre 2014, n. 47)

 

     Art. 1. Principi generali

1. La Regione Basilicata considera la dimensione culturale un fondamentale perno di crescita, di sviluppo qualificato e riconosce nello spettacolo uno strumento fondamentale di espressione artistica e di libertà creativa per la crescita culturale, l’aggregazione e l’integrazione sociale, per lo sviluppo economico, per la creazione di nuova occupazione, un modello efficace ed importante dell’identità dei territori. Concorre alla promozione delle attività di spettacolo nel rispetto dell’autonomia della programmazione.

 

2. La Regione Basilicata promuove ogni utile intesa con lo Stato, opera con gli Enti locali ed altri istituti pubblici di settore e favorisce l’apporto degli operatori privati secondo principi di leale collaborazione e di mutuo riconoscimento, sviluppando la programmazione integrata degli interventi in materia di attività culturali e spettacolo, nonché adeguate forme di consultazione, informazione e coordinamento, anche con le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, con l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) e sostenendo forme di partenariato pubblico-privato, quale modalità privilegiata per la realizzazione di progetti integrati a livello territoriale e plurisettoriale.

 

3. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo, avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità, alla formazione del pubblico, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un’equilibrata distribuzione dell’offerta culturale nel territorio regionale, riservando speciale attenzione alle aree meno servite e svantaggiate.

 

          Art. 2. Obiettivi strategici e strumenti

1. La Regione Basilicata concorre allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell’offerta, anche a carattere internazionale e multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l’interazione tra lo spettacolo e l’intera filiera culturale, educativa e del turismo; determina i presupposti per un riequilibrio territoriale dell’offerta e della domanda; sostiene la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale pubblico e privato.

 

2. Favorisce il ricambio generazionale valorizzandone il potenziale creativo e sostenendo la capacità dei soggetti di elaborare strategie di comunicazione innovative idonee a raggiungere un pubblico nuovo e diversificato, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale ed internazionale.

 

3. La Regione Basilicata sostiene la programmazione, la promozione, la produzione dello spettacolo, mediante:

a) la valorizzazione e la salvaguardia delle specificità del patrimonio culturale diffuso della Regione;

b) la promozione di iniziative di produzione e di diffusione dello spettacolo e dell’offerta culturale;

c) il sostegno delle “eccellenze artistiche regionali” di cui all’art. 12, definite, previo parere della competente Commissione consiliare, con apposito provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e sentito l’Osservatorio di cui al successivo art. 10;

d) il sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo per la creazione di nuove occupazioni.

 

4. Al fine di regolare gli strumenti d’impatto e rafforzare l’azione di governance, soprattutto in termini di coerenza e di efficacia, la Regione Basilicata riconosce:

a) nella programmazione triennale e relativa dotazione finanziaria per annualità, lo strumento primario di intervento per l’attivazione delle proprie azioni;

b) nella pianificazione annuale e relativa dotazione finanziaria, lo strumento di concretizzazione delle attività dello spettacolo;

c) nell’Osservatorio, di cui al successivo art. 10, lo strumento di supporto alla programmazione regionale e di monitoraggio delle attività dello spettacolo.

 

          Art. 3. Attività dello spettacolo

1. Sono oggetto di promozione, valorizzazione e sostegno, da parte della Regione Basilicata, tutte le attività dello spettacolo nelle sue molteplici espressioni e in tutte le forme possibili di creatività, prodotte da soggetti pubblici e privati.

 

          Art. 4. Reti

1. Le reti sono un’organizzazione stabile di formazione, produzione e diffusione culturale che interseca i diversi settori delle espressioni culturali e le differenti competenze e culture.

 

2. Allo scopo di stimolare la costruzione di reti tra soggetti pubblici e privati, appartenenti al settore dello spettacolo e a quello delle attività culturali sul territorio regionale, la Regione partecipa a reti nazionali ed internazionali ed incentiva progetti di produzione e diffusione delle attività culturali e dello spettacolo.

 

3. Gli interventi del presente articolo sono oggetto di misure di sostegno nella programmazione regionale.

 

          Art. 5. Residenze multidisciplinari

1. Sono Residenze multidisciplinari i luoghi pubblici o privati, in grado di sostenere una molteplicità di attività interdisciplinari di ospitalità artistica, produzione, distribuzione, promozione, formazione, capaci di attivare la contaminazione tra i linguaggi e una rete di relazioni con il territorio locale, nazionale ed internazionale.

 

2. Le Residenze realizzano progetti pluriennali che si diversificano dall’attività ordinaria svolta dai soggetti richiedenti e rispondono alle necessità di crescita sostenibile della comunità locale. A tal fine le Residenze prevedono:

a) l’organizzazione di una articolata e qualificata attività di ospitalità culturale coerente con gli obiettivi della Residenza;

b) l’allestimento di una produzione inedita all’anno, compatibile con le linee della Residenza e della programmazione triennale;

c) l’innovatività, l’attenzione ai giovani talenti e la realizzazione di attività indirizzate alla formazione, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;

d) l’attivazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;

e) l’attenzione al patrimonio culturale locale, ai processi di integrazione culturale.

 

3. La candidatura e l’accesso ai fondi può avvenire esclusivamente attraverso un partenariato tra soggetti iscritti nell’albo regionale di cui all’art. 11.

 

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti del presente articolo sono oggetto di misure di sostegno nell’ambito della programmazione regionale per lo spettacolo.

 

          Art. 6. Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione ed impulso promozionale, di indirizzo e monitoraggio in materia di spettacolo di cui alla presente legge ed assicura azioni equilibrate ed omogenee, ed in particolare:

a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno agli operatori nei diversi settori dello spettacolo che realizzano gli indirizzi regionali, con particolare riguardo per la produzione, la circuitazione degli eventi, la promozione e la formazione;

b) individua gli obiettivi generali e settoriali, criteri di priorità e le modalità di assegnazione dei contributi;

c) approva e attua il programma triennale e il piano annuale dello spettacolo e definisce gli strumenti per la verifica del conseguimento degli obiettivi in essi indicati;

d) gestisce il Fondo unico regionale per lo spettacolo di cui all’art. 15 [1];

e) definisce i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo regionale degli operatori culturali;

f) svolge, attraverso l’Osservatorio regionale per lo spettacolo, attività di monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore, con particolare attenzione all’impatto economico e occupazionale, vigila sul perseguimento degli obiettivi programmatici, sull’efficacia dell’intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche;

g) promuove i progetti di rilievo regionale, nonché di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale, valorizzando l’accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo;

h) stabilisce criteri di valutazione dei progetti degli organismi a carattere professionale secondo il sistema di valutazione adottato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) con Decreto ministeriale 1° luglio 2014, articolato per qualità artistica e dimensione quantitativa, con facoltà di riduzione degli indici percentuali adottati dal predetto MIBACT.

 

2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le regioni, gli istituti e i centri nazionali ed internazionali, in particolare nell’ambito dell’Unione Europea.

 

3. Promuove l’attività di formazione specifica e permanente d’intesa con accademie, scuole, conservatori e università per un’alta qualificazione delle professionalità degli artisti e degli operatori nei settori di cui all’art. 3.

 

4. Tali azioni sono comprese nel programma di cui all’art. 8 e nei piani annuali di cui all’art. 9.

 

          Art. 7. Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) promuovono singolarmente o in maniera associata, la gestione e la valorizzazione delle attività di spettacolo;

b) promuovono la formazione e l’attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale;

c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l’assunzione di relativi oneri, alla costruzione e gestione di soggetti stabili;

d) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale, musicale, bandistica e della danza, corale sul territorio;

e) curano la gestione e la conservazione dei luoghi destinati allo spettacolo di loro titolarità o loro affidati;

f) promuovono, d’intesa con la Regione, la costituzione di reti e di residenze multidisciplinari per lo spettacolo e le attività culturali;

g) sostengono la collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;

h) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università.

 

2. I Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza:

a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti l’erogazione dei servizi per le diverse forme di spettacolo, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati;

c) attuano interventi di istituzione, adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;

d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico, corale e orchestrale;

e) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali.

 

          Art. 8. Programma regionale per lo spettacolo

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi della legge di stabilità ed in armonia con la programmazione regionale di settore, approva il Programma regionale per lo spettacolo, su proposta della Giunta, previo parere della competente Commissione consiliare.

 

2. Il programma ha durata triennale e stabilisce in particolare:

a) le finalità generali dell’intervento regionale nel settore e le priorità tra i diversi tipi di iniziative, attività e progetti;

b) le modalità operative con cui gli enti locali, gli operatori e i soggetti dello spettacolo, secondo il principio di sussidiarietà, interagiscono all’interno del sistema regionale dello spettacolo;

c) le priorità con particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;

d) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;

e) le modalità per la realizzazione del monitoraggio sull’effettivo svolgimento delle attività in base alle quali sono concessi i contributi;

f) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.

 

3. Il Programma regionale per lo spettacolo è attuato attraverso il Piano annuale dello spettacolo.

 

4. Il Programma triennale è approvato entro il 31 dicembre di ogni triennio.

 

          Art. 9. Piano annuale per lo spettacolo

1. Il Piano annuale per lo spettacolo è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare ed attua il Programma triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l’equilibrio territoriale. In particolare:

a) indica le modalità e i tempi per la realizzazione degli interventi e dei progetti;

b) definisce le iniziative culturali e promozionali che coinvolgono i soggetti dello spettacolo e riguardano l’intero territorio regionale, i requisiti, le modalità di ammissione al contributo regionale e le caratteristiche qualitative e quantitative delle iniziative rientranti nelle attività oggetto del sostegno;

c) privilegia le iniziative che favoriscono l’utilizzo di personale artistico lucano;

d) ripartisce le risorse finanziarie previste dal Programma regionale di cui all’art. 8.

 

2. Il Piano assicura, altresì, che:

a) i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi effettivi sostenuti dai soggetti beneficiari, secondo i criteri di valutazione dei progetti ed il sistema di valutazione adottato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) con Decreto 1° luglio 2014, articolato per qualità artistica e dimensione quantitativa;

b) la concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato e la differenza dopo la presentazione della rendicontazione delle spese effettive e la verifica dei contratti nazionali di lavoro della categoria spettacolo.

 

3. Il Piano annuale è approvato entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

          Art. 10. Osservatorio regionale per lo Spettacolo

1. E’ istituito, senza oneri per la finanza regionale, l’Osservatorio Regionale per lo Spettacolo, incardinato nell’Ufficio competente, al fine di favorire la promozione e lo sviluppo dei processi culturali regionali.

 

2. L’Osservatorio, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto:

a) da un rappresentante dei comuni designato dall’ANCI regionale;

b) dal dirigente dell’Ufficio “Sistemi culturali e turistici e cooperazione internazionale”;

c) da un rappresentante dei settori in cui si articola l’Albo regionale degli operatori dello spettacolo;

d) da un rappresentante dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS);

e) da due rappresentanti dei Conservatori di musica;

f) un rappresentante dei lavoratori del settore indicato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative [2].

 

3. Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono stabilite con specifico regolamento del Dirigente competente.

 

4. L’Osservatorio si riunisce almeno tre volte l’anno ed esprime un parere non vincolante sulle funzioni di cui all’art. 6, comma 1, punto c).

 

5. I componenti restano in carica tre anni ed entro il 31 dicembre di ogni anno presentano alla Giunta regionale una relazione illustrativa dell’attività svolta.

 

6. L’attività dell’Osservatorio, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme di legge (decreto legislativo 33/2013) è resa pubblica e diffusa attraverso il sito basilicatanet della Regione Basilicata.

 

7. La partecipazione all’Osservatorio è gratuita e dà diritto solo al rimborso delle spese di viaggio.

 

          Art. 11. Albo regionale

1. E’ istituito presso il Dipartimento Presidenza, Ufficio sistemi culturali turistici e cooperazione internazionale, l’Albo regionale articolato in due sezioni:

a) sezione degli operatori dello spettacolo riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) ai sensi del D.M. 12 novembre 2007 e successive modifiche;

b) sezione degli operatori dello spettacolo non riconosciuti [3].

 

2. L’iscrizione all’Albo è condizione per accedere ai contributi disposti dalla Regione Basilicata, anche a valere sui fondi nazionali e comunitari ed è riservata a soggetti pubblici e privati che, a prescindere dalla forma giuridica, abbiano sede legale in Basilicata, siano formalmente costituiti e dotati di statuti coerenti con le finalità e le tipologie di attività e progetti previsti dalla presente legge ed operino nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

3. L’Albo è istituito ed è aggiornato secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento dell’Ufficio competente, sentito l’Osservatorio di cui all’art. 10.

 

4. E’ motivo di esclusione dall’albo il mancato rispetto del CCNL della categoria nonché il mancato rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

          Art. 12. Elenco delle “Eccellenze artistiche regionali”

1. E’ istituito l’elenco delle “Eccellenze artistiche regionali” ovvero soggetti che svolgono attività di spettacolo di rilevanza regionale.

 

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti per ottenere il riconoscimento sulla base delle seguenti indicazioni:

a) previsione nello statuto o nell’atto costitutivo della finalità di produzione e promozione dello spettacolo;

b) sede in Basilicata;

c) svolgimento negli ultimi tre anni di una documentata attività di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo.

 

3. Il possesso dei requisiti dei soggetti iscritti è verificato ogni due anni. L’assenza anche di uno solo dei requisiti previsti determina la cancellazione d’ufficio dall’elenco.

 

4. Il Teatro “Francesco Stabile” di Potenza, da sempre luogo di eccellenza dello spettacolo dal vivo, è riconosciuto “Teatro Storico Lucano”.

 

          Art. 13. Convenzioni e accordi

1. La Regione, in cooperazione con partner pubblici e privati e per la realizzazione di progetti di interesse regionale, nazionale e comunitario, stipula convenzioni con soggetti pubblici e operatori culturali di rilievo regionale e nazionale nel settore dello spettacolo e delle attività culturali, inseriti nell’Albo regionale e dotati di adeguate risorse organizzative, produttive, finanziare.

 

2. La Regione, anche su indicazione degli Enti locali, può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie.

 

3. Le convenzioni indicano:

a) le attività e i progetti da realizzare;

b) gli oneri a carico dei firmatari;

c) l’arco temporale e le modalità di attuazione;

d) i soggetti attuatori;

e) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

 

          Art. 14. Fondo di garanzia

1. La Regione Basilicata facilita l’accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati che gestiscono strutture permanenti regionali di spettacolo attraverso l’istituzione di un apposito Fondo di garanzia.

 

2. Le modalità operative e di attuazione del Fondo di garanzia sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare.

 

          Art. 15. Fondo unico regionale per lo spettacolo [4]

1. E’ istituito il Fondo unico per lo spettacolo, di seguito denominato FURS (Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo), finalizzato a sostenere ed incrementare le attività nei settori dello spettacolo dal vivo con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) di cui al D.M. 12 novembre 2007 e successive modificazioni.

 

2. Alla dotazione del FURS si provvede con l’istituzione di apposito capitolo di spesa da iscriversi nel bilancio pluriennale della Regione.

 

3. Nel FURS confluiscono, inoltre, le risorse finanziarie nazionali, le risorse comunitarie, i fondi strutturali, nonché le risorse conferite alla Regione da altre istituzioni od enti pubblici e privati.

 

          Art. 16. Istituzioni e organismi d’interesse regionale

1. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all’articolo 12 del Codice Civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge.

 

          Art. 17. Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall’approvazione della presente legge si provvede con le risorse stanziate dalla legge di stabilità.

 

          Art. 18. Abrogazioni di norme

1. Sono abrogati il comma 6 dell’art. 4 e l’art. 21, relativi allo spettacolo, della L.R. 1 giugno 1988, n. 22 (Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale) e s.m.i., nonché tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.

 

          Art. 19. Norma transitoria

1. Il programma triennale di cui all’articolo 8 è approvato entro sei mesi dalla data di istituzione dell’Osservatorio regionale dello Spettacolo di cui all’articolo 10 e dell’Albo di cui all’articolo 11 e dell’elenco di cui all’art. 12.

 

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per l’anno 2015, la Giunta regionale approva la pianificazione annuale entro il 31 gennaio.

 

          Art. 20. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 17 aprile 2015, n. 16.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 17 aprile 2015, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 aprile 2015, n. 16.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 aprile 2015, n. 16.