§ 5.4.5 - L.R. 21 maggio 1980, n. 37.
Disciplina dei Servizi di pubblica lettura e degli interventi di educazione permanente.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data:21/05/1980
Numero:37


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 


§ 5.4.5 - L.R. 21 maggio 1980, n. 37. [1]

Disciplina dei Servizi di pubblica lettura e degli interventi di educazione permanente.

(B.U. 26 maggio 1980, n. 17.)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1.

     La Regione Basilicata promuove lo sviluppo delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale, di competenza della Regione, e ne coordina l'attività nell'ambito della programmazione culturale regionale, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 47 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e in attesa dell'emanazione della normativa di cui all'art. 48 del medesimo decreto presidenziale.

     Con la presente legge la Regione si propone di:

     a) promuovere la pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati strumenti biblioteconomici, bibliografici ed informativi;

     b) istituire un sistema bibliotecario regionale articolato sul territorio;

     c) curare la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio librario, documentario e archivistico;

     d) realizzare la formazione e l'aggiornamento del personale addetto all'attività delle biblioteche;

     e) assicurare a tutte le componenti della comunità regionale permanenti possibilità di accesso all'informazione e alla cultura.

 

     Art. 2.

     Le biblioteche di Enti locali della Regione sono strutture culturali al servizio dei cittadini e concorrono, nel rispetto della pluralità delle posizioni ed opinioni, allo sviluppo democratico delle comunità locali, favorendo la partecipazione alle attività culturali, alla realizzazione del diritto allo studio e dell'educazione permanente.

     Esse in particolare provvedono:

     a) al reperimento, all'acquisizione, alla salvaguardia, alla catalogazione, al progressivo incremento del materiale bibliografico, manoscritto, a stampa, audiovisivo, e dei documenti comunque intesi che abbiano attinenza al patrimonio culturale della Regione;

     b) ad assicurare l'uso pubblico di detto materiale;

     c) a collaborare con gli Istituti di ricerca, con associazioni e gruppi di divulgazione culturale, con le scuole di ogni ordine e grado, con le forze sociali organizzate, al fine di promuovere l'informazione e la circolazione delle idee;

     d) ad assumere iniziative che contribuiscono alla conoscenza e diffusione del patrimonio storico e civile della Basilicata;

     e) a stabilire, mediante apposite convenzioni, organici rapporti con le biblioteche scolastiche o comunque di interesse locale, allo scopo di integrare ed unificare la gestione dei servizi di lettura a livello locale;

     f) alla programmazione annuale e pluriennale di attività culturali e scientifiche.

 

TITOLO II

BIBLIOTECHE DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 3.

     Le biblioteche di Enti locali, per il perseguimento delle finalità della presente legge, devono, secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti:

     a) essere aperte a tutti ed assicurare i servizi di prestito e consultazione;

     b) garantire la regolarità e continuità del servizio;

     c) osservare un orario di apertura al pubblico il più ampio possibile e il più rispondente alle esigenze delle diverse categorie di utenti;

     d) mettere a disposizione le proprie sedi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di carattere culturale promosse senza fini di lucro;

     e) adempiere all'obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con le altre biblioteche;

     f) curare la raccolta, la conservazione e la valorizzazione delle pubblicazioni prodotte dalle varie associazioni locali.

     Gli Enti locali adottano per le proprie biblioteche statuti e regolamenti conformi ai principi e alle disposizioni della presente legge e aderiscono ai sistemi bibliotecari di cui al successivo art. 6.

     Nei regolamenti sono stabilite anche le forme di partecipazione alla gestione delle attività delle biblioteche.

 

     Art. 4.

     Il personale tecnico addetto alle biblioteche di Enti locali è costituito da direttori di biblioteca, bibliotecari e assistenti di biblioteca, e viene assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

     L'ordinamento del personale tecnico addetto alle biblioteche deve essere espressamente previsto nei regolamenti organici degli Enti locali.

     La direzione delle biblioteche è affidata, secondo quanto stabilito nei regolamenti organici:

     a) a direttori di biblioteca nelle biblioteche provinciali;

     b) a bibliotecari nelle biblioteche centro di sistema e nelle biblioteche di Enti locali con popolazione superiore ai 10 mila abitanti

     c) a bibliotecari oppure ad assistenti di biblioteca in tutti gli altri casi.

     Per l'ammissione ai concorsi per direttori di biblioteca si richiede il possesso del diploma di laurea e di specifici diplomi di specializzazione e post laurea; per l'ammissione ai concorsi per bibliotecari si richiede il possesso del diploma di laurea; per l'ammissione ai concorsi per assistenti di biblioteca si richiede il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

     Nella valutazione dei titoli sono tenuti in conto, in modo particolare, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in biblioteche aperte al pubblico e presso i sistemi bibliotecari di cui alla presente legge, i servizi prestati anche con incarico a tempo determinato presso gli uffici ed i servizi di cui al secondo comma dell'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché la frequenza con esito positivo a corsi accademici specifici, a corsi organizzati dalla Regione, o da altri Enti pubblici, e specificatamente finalizzati alla formazione e al perfezionamento del personale addetto alle biblioteche.

 

     Art. 5.

     Le biblioteche di Enti locali attuano il proprio ordinamento in modo uniforme sia per la catalogazione, sia per le modalità del servizio pubblico, adeguandosi alle indicazioni regionali e nel rispetto dei criteri stabiliti per la formazione del catalogo unico regionale.

     I Comuni e le Province depositano ogni pubblicazione da essi curata nelle proprie biblioteche. Le Province sono inoltre tenute ad inviare copia delle proprie pubblicazioni in ogni biblioteca dei Comuni del territorio provinciale e nelle biblioteche centro di sistema del territorio regionale.

     La Regione invia copia delle proprie pubblicazioni in ogni biblioteca di Ente locale del territorio regionale.

 

     Art. 6.

     La Regione favorisce la cooperazione fra le biblioteche di Enti locali e la creazione di sistemi bibliotecari territoriali e urbani.

     Le biblioteche di Enti locali possono associarsi fra loro dando vita a sistemi bibliotecari comprensoriali.

     Ove se ne presenti la necessità, la biblioteca comunale può articolarsi in posti di distribuzione e di lettura direttamente gestiti nell'ambito del territorio comunale.

     La costituzione e l'adesione al sistema bibliotecario vengono decise dagli Enti interessati.

     Le aree dei sistemi, individuate secondo esigenze di programmazione territoriale, sentita la competente Commissione consiliare, vengono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Ogni sistema deve avere un proprio regolamento deliberato dagli Enti locali che vi aderiscono e ispirato ai principi contenuti nella presente legge e nei regolamenti di sistemi funzionanti in Italia e all'estero.

 

     Art. 7.

     La Regione assume gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge ed opera affinché il territorio regionale sia servito da un sistema bibliotecario articolato e conforme agli standards nazionali ed internazionali.

     A tal fine la Regione istituisce centri di sistemi bibliotecari con dotazioni standards capaci di soddisfare il fabbisogno dell'utenza nell'ambito delle rispettive realtà comprensoriali.

     Per la definizione e il funzionamento dei predetti centri si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per la realizzazione dei centri di sistemi, nonché per gli altri interventi relativi all'edilizia bibliotecaria, si provvede con contributi della L.R. n. 9/1973 su mutui che gli Enti locali interessati andranno a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.

 

     Art. 8.

     I sistemi urbani sono costituiti dalle biblioteche provinciali e comunali funzionanti nei capoluoghi di provincia.

     Sono centri di rispettivi sistemi urbani le biblioteche provinciali. Possono aderire a detti sistemi le biblioteche di interesse locale che accettino le condizioni di cui al successivo art. 11.

 

TITOLO III

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 9.

     Gli Enti locali provvedono al funzionamento delle proprie biblioteche assicurando gli stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, allo svolgimento dei servizi di lettura e consultazione, all'attuazione dei programmi di animazione culturale e di educazione permanente.

     Gli Enti locali, le cui biblioteche aderiscono ad un sistema territoriale, contribuiscono per la parte loro spettante alle spese per le attività comuni.

 

     Art. 10.

     I Comuni svolgono le funzioni previste dalla presente legge coordinandole con le competenze ad essi attribuite in materia di diritto allo studio, in modo da attuare le più idonee e funzionali forme di collegamento e di integrazione fra le strutture bibliotecarie locali e le biblioteche scolastiche, di cui all'art. 11 della legge regionale 20 giugno 1979 n. 21.

 

     Art. 11.

     Le biblioteche d'interesse, locale possono rientrare

nell'organizzazione dei sistemi territoriali e urbani e usufruire di contributi regionali a condizione che:

     a) siano aperte al pubblico e consentano la regolare e gratuita consultazione del materiale bibliografico;

     b) consentano la riproduzione di documenti di pregio da parte della Soprintendenza ai beni librari;

     c) partecipino al catalogo unico regionale;

     d) dispongano di un responsabile qualificato o da qualificare in appositi eventuali corsi regionali.

 

TITOLO IV

INTERVENTI DI EDUCAZIONE PERMANENTE

 

     Artt. 12. - 14. [2]

 

TITOLO V

FUNZIONI DELLA REGIONE

 

     Art. 15.

     Al fine di sostenere lo sviluppo delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale, nel rispetto della legislazione statale, la Regione cura e coordina le iniziative per:

     a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale;

     b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei sistemi di biblioteche;

     c) la formazione e l'incremento di una biblioteca regionale specializzata in materia di biblioteconomia, bibliografia, paleografia e, in generale, nelle materie connesse con l'attività professionale degli addetti alle biblioteche;

     d) la diffusione di studi specializzati, nelle materie di cui alla precedente lettera c), e di informazioni bibliografiche, al fine di promuovere, in collaborazione con i sistemi bibliotecari territoriali, un aggiornamento programmato della dotazione delle biblioteche;

     e) la formazione del catalogo unico regionale;

     f) la formazione di un'emeroteca regionale;

     g) la salvaguardia, la prevenzione, la conservazione e il godimento pubblico del patrimonio librario e archivistico [3];

     h) il miglioramento e l'incremento del materiale costituente la dotazione delle biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisivi, nonché la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;

     i) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici e cataloghi e di ogni altro strumento di informazione, sulla base delle direttive diffuse dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;

     l) l'armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività e i servizi promossi nei settori della organizzazione della cultura e del diritto allo studio;

     m) l'allestimento di rassegne bibliografiche e di mostre di materiale storico, artistico e folkloristico;

     n) la sperimentazione di nuove tecniche di informazione e documentazione atte a sviluppare la funzione delle biblioteche come centri di diffusione della cultura;

     o) la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività delle biblioteche per i compiti della conservazione della documentazione, dell'animazione culturale e della didattica dei beni culturali, anche in collaborazione con enti e istituti specializzati;

     p) Il funzionamento dell’archivio della produzione editoriale regionale della Basilicata [4];

     q) Il funzionamento del Polo Regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (S.B.N.) [5].

 

     Art. 16.

     Ai compiti di cui al precedente art. 15 provvede il Dipartimento regionale Formazione professionale, Istruzione, Beni culturali tramite la Soprintendenza ai beni librari e gli altri uffici competenti nel settore della promozione educativa e culturale.

     La Soprintendenza ai beni librari, trasferita alla Regione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 3 e istituita con L.R. 19 luglio 1974 n. 13, in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento degli uffici regionali, continua ad esercitare le attività sin qui svolte nelle materie di sua competenza.

 

     Art. 17.

     Viene istituito nell'organico regionale un posto di ottavo livello con le specifiche mansioni di Soprintendente ai beni librari, di cui all'art. 3 della L.R. 19 luglio 1974, n. 13.

     Alla copertura del posto di cui al comma precedente, si procederà mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

     Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 14 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

 

     Art. 18.

     Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il piano regionale di intervento relativo all'anno successivo.

     Il piano contiene le indicazioni programmatiche per lo svolgimento delle funzioni e delle attività, di cui alla presente legge, e stabilisce l'impiego delle somme disponibili, precisando la tipologia degli interventi di educazione permanente.

     I contributi a favore delle biblioteche di Enti locali sono assegnati sulla base di criteri oggettivi; tenendo conto della funzione svolta dalle biblioteche, del godimento pubblico delle loro dotazioni, delle dimensioni della rispettiva utenza, dell'entità dei programmi di sviluppo e di potenziamento dei servizi bibliotecari urbani e territoriali, nonché dell'entità degli stanziamenti previsti nei bilanci degli Enti locali.

     Il piano può inoltre prevedere la concessione di contributi a favore di Enti pubblici e biblioteche di interesse locale che svolgono i compiti previsti dal precedente art. 2, e, che si attengano alle condizioni previste dall'art. 11.

     I contributi di cui al comma precedente non possono comunque superare il 15% del totale dei contributi erogati a favore delle biblioteche di Enti locali.

 

     Art. 19.

     Le domande di contributo, corredate dai programmi di attività e dai preventivi di spesa, devono essere inviate al Dipartimento Formazione Professionale, Istruzione, Beni culturali entro il 31 ottobre di ogni anno.

     Il contributo regionale è concesso fino ad un massimo del 60% della spesa ritenuta ammissibile e può essere elevato fino al 70% per i sistemi territoriali e urbani di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8.

     Il contributo concesso dalla Regione è vincolato alla destinazione indicata nella domanda.

     Gli enti beneficiari sono tenuti a fornire alla Giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo entro 30 giorni dal termine dell'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo concesso.

     La misura del contributo viene proporzionalmente ridotta, con deliberazione della Giunta regionale, qualora in sede di rendiconto venga accertata una spesa inferiore a quella ritenuta ammissibile.

     La concessione del contributo può essere interamente revocata qualora non sia rispettato quanto stabilito dal primo comma del presente articolo. La revoca del contributo, disposta con deliberazione della Giunta regionale, comporta il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste dalla legge.

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 20.

     Sono abrogati la lettera b) dell'art. 2 e l'art. 10 della L.R. 5 maggio 1977, n. 16.

 

     Art. 21.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli statuti e i regolamenti delle biblioteche di Enti locali devono adeguarsi alle norme in essa contenute.

 

     Art. 22.

     Tutte le strutture bibliotecarie, di cui al secondo comma dell'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono ricomposte e integrate nel servizio di pubblica lettura gestito dagli Enti locali secondo i principi e i criteri indicati nella presente legge.

     I beni e le attrezzature in dotazione ai centri-rete ed alle biblioteche alimentate, facenti parte del servizio nazionale di lettura, nonché alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino, ai centri sociali di educazione permanente, ai centri di lettura stabili e mobili, sono trasferiti, nel numero e nella misura di cui agli elenchi predisposti dagli Enti di provenienza o gestori, agli Enti locali nel cui territorio le suddette strutture sono state istituite.

     La consistenza dei beni e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi collegati, sarà fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati rispettivamente dagli organi statali competenti per materia e dagli Enti locali interessati. Copia del verbale di consegna sarà trasmesso alla Giunta regionale.

 

     Art. 23.

     Compatibilmente con le limitazioni imposte dalla vigente legislazione statale in materia di personale degli Enti locali, in attesa di bandire i concorsi per la copertura dei posti vacanti nell'organico delle biblioteche, le Amministrazioni provinciali e comunali garantiranno comunque la continuità dei servizi di pubblica lettura.

     In via transitoria e per una volta, in sede di prima applicazione della presente legge, gli Enti locali possono bandire concorsi per bibliotecari o assistenti di biblioteca, cui può partecipare il personale che, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto, abbia svolto le mansioni previste dai rispettivi posti di ruolo, da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 24.

     In sede di prima applicazione della presente legge, entro il 30 settembre la Giunta regionale predispone, sentita la competente Commissione consiliare, il piano di intervento relativo al 1980. Nell'ambito dei fondi disponibili la Giunta è autorizzata a prendere in considerazione le richieste di contributo pervenute entro il 31 agosto.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 11 agosto 2015, n. 27.

[2] Titolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 1 giugno 1988, n. 22.

[3] Lettera così modificata dall'art. 42 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 42 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 42 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.