§ 6.2.161 - L.R. 6 agosto 2008, n. 20.
Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2008.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:06/08/2008
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento dei residui attivi e passivi
Art. 2.  Saldo Finanziario al 31.12.2007
Art. 3.  Aggiornamento del Fondo di Cassa
Art. 4.  Ricorso al mercato finanziario
Art. 5.  Variazioni allo stato di previsione dell’entrata
Art. 6.  Variazioni allo stato di previsione delle uscite
Art. 7.  Modifica all’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2008, n. 29 “Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2008 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2008/2010"
Art. 8.  Chiusura degli interventi del Programma operativo POR 2000-2006.
Art. 9.  Differimento dei termini fissati dall’art. 41 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1 e dall’art. 47 della L.R. del 28 dicembre 2007, n. 28
Art. 10.  Ripiano dei disavanzi delle Aziende Sanitarie
Art. 11.  Offerta di servizi integrati per anziani non autosufficienti.
Art. 12.  Norme di applicazione delle disposizioni in materia di personale delle Aziende Sanitarie
Art. 13.  Modifiche alla L.R. 1 luglio 2008, n. 12 “Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale”
Art. 14.  Norme in materia di personale delle Aziende Sanitarie
Art. 15.  Modifica alla L.R. 3 gennaio 1997, n. 1 “Adeguamento dell’indennità di residenza fissata dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 in favore dei farmacisti rurali”
Art. 16.  Accesso dei disabili alle strutture del Servizio Sanitario Regionale
Art. 17.  Norme in materia di qualificazione dei servizi sanitari
Art. 18.  Norme in materia di sperimentazioni e collaborazioni per la qualificazione di servizi sanitari.
Art. 19.  Interventi di sostegno allo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica
Art. 20.  Modifiche alla L.R. 4 marzo 1997, n. 11 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata”
Art. 21.  Interventi di sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie
Art. 22.  Interventi finanziari in favore delle attività integrate di informazione alle famiglie
Art. 23.  Ulteriore incremento della dotazione del Fondo di Coesione Interna
Art. 24.  Contributi per attività di disinfestazione
Art. 25.  Sostegno alla scuola statale
Art. 26.  Contributo all’Unione Italiana Ciechi
Art. 27.  Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB)
Art. 28.  Contributi per le spese di funzionamento dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.)
Art. 29.  Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.)
Art. 30.  Capitale sociale della Società Energetica Lucana
Art. 31.  Contributo straordinario al Comune di Matera
Art. 32.  Modifica all’art. 16 L.R. 27 luglio 1998 n. 22
Art. 33.  Contributi per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma
Art. 34.  Contributi per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviari FAL
Art. 35.  Modifica all’art. 54 L.R. 28 dicembre 2007 n. 28
Art. 36.  Fondo regionale “Trasporto pubblico locale – impianti fissi meccanizzati”
Art. 37.  Concorso d’ idee per la nuova sede istituzionale della Regione Basilicata in Matera
Art. 38.  Acquisto terreni circostanti i laghi di Monticchio
Art. 39.  Fruibilità eco-compatibile degli invasi lucani
Art. 40.  Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 - “Riordino del sistema formativo integrato”
Art. 41.  Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 28 “Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato”
Art. 42.  Modifiche alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 37 “Disciplina dei servizi di pubblica lettura e degli interventi di educazione permanente”
Art. 43.  Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1998, n. 26 “Norme per la promozione ed il sostegno dell’attività delle Università della Terza Età in Basilicata”
Art. 44.  Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2 “Delegificazione dei provvedimenti in materia di prosecuzione e stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in attività socialmente utili”
Art. 45.  Norme in materia di personale
Art. 46.  Contributo per la stabilizzazione dei Lavoratori ASU Autofinanziati
Art. 47.  Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili
Art. 48.  Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)
Art. 49.  Modifica alla L.R. 27 marzo 2000, n. 24 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata”
Art. 50.  Modifiche all’art. 36 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28
Art. 51.  Contributo straordinario ai Comuni non metanizzati
Art. 52.  Aggiornamento tariffa di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche
Art. 53.  Modifica all’art. 24 della L.R. 4 giugno 2008, n. 6
Art. 54.  Modifica alla L.R. 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”
Art. 55.  Modifiche alla legge regionale 9 Gennaio 1995 n. 2 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”
Art. 56.  Modifica alla L.R. 3 maggio2002, n. 16 “Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all’estero”
Art. 57.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 6.2.161 - L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2008.

(B.U. 6 agosto 2008, n. 35)

 

Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi

1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2008, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. 6 Settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2007, sono esposti negli allegati 1A, 2A, 1B e 2B annessi alla presente legge.

 

     Art. 2. Saldo Finanziario al 31.12.2007

1. L’avanzo di amministrazione al 31.12.2007, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, riportato nello stato di previsione di competenza dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2008, di € 983.477.207,35, è rideterminato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2007, in € 1.071.999.516,52.

2. Il disavanzo effettivo al 31.12.2007, come risultante dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2007 e derivante dalla differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2007 di € 1.032.999.516,52, riportati negli allegati n. 3A e n. 3B annesso alla presente legge, ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a € 39.000.000,00.

 

     Art. 3. Aggiornamento del Fondo di Cassa

1. Il fondo di cassa al 31.12.2007 iscritto nello stato di previsione di cassa dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 di € 400.000.000,00 è aggiornato in € 628.626.950,04 come riportato nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. Ricorso al mercato finanziario

1. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’art. 12, comma 1, della L.R. 30 gennaio 2007, n. 2, è rinnovata, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 29 per l’esercizio finanziario 2008, per l’importo di € 39.000.000,00 corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2007, relativamente alle spese contenute nell’allegato n. 9 al bilancio di previsione 2007, come modificato dall’art. 4 comma 8 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2007 per effetto del disposto di cui all’art. 12, comma 6, della medesima L.R. 30 gennaio 2007, n. 2.

 

2. L’autorizzazione disposta all’art. 1, comma 2 lett. d) della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, ed all’art. 12, comma 3, lettera b), della L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, di € 78.598.810,27, finalizzata al finanziamento delle spese di investimento indicate nell’allegato n. 9 di cui all’art. 6, comma 6, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, è incrementata: dell’importo di € 4.000.000,00 per il fondo di coesione interna per il sostegno ai piccoli investimenti sostenuti dai comuni più svantaggiati delle aree interne della regione ai sensi dell’art. 22 l.r.10/2002 e dell’importo di € 11.000.000,00 per il Programma di investimenti ex art. 20 l. 67/88.

 

3. L’autorizzazione disposta all’art. 1 comma 2 lett. a) della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, ed all’art. 12 comma 3 lett. a) della L.R. 28 dicembre 2007 n. 29 di € 10.768.525,00 per la copertura della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) per l’utilizzo dei fondi strutturali dell’Unione Europea per il periodo 2000-2006 con il contributo dei Fondi FESR, FSE e FEAOG risulta ridotta di € 2.378.089,25.

4. L’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2 lett. d) della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, ed all’art. 12, comma 3, lettera b), della L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, per effetto delle variazioni di cui al comma 2 del presente articolo, è rideterminata nella misura di € 93.598.810,27 corrispondente all’ammontare definitivo dei mutui o altre forme di prestito da contrarre per le finalità richiamate nel medesimo comma 2 del presente articolo.

 

5. Il limite massimo di indebitamento di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, di € 93.769.125,95, per effetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in € 145.391.036,70.

 

6. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 5 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico della UPB 1212.01 “Rimborso quote di capitale per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per la quota capitale, e della UPB 1212.02 “Rimborso quote di interessi per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

 

7. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell’entrata e delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2008, contenute negli allegati n. 5A, 5B, 6A e 6B di cui ai successivi articoli 5 e 6 della presente legge.

 

     Art. 5. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 5A e 5B annesso alla presente legge.

 

     Art. 6. Variazioni allo stato di previsione delle uscite

1. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 6A e 6B annesso alla presente legge.

 

     Art. 7. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2008, n. 29 “Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2008 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2008/2010"

1. L’elenco delle Unità Previsionali di Base per le quali la Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative di cui all’allegato n. 5 alla L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, articolo 6, comma 4, è sostituito dall’elenco riportato nell’allegato n. 7A, annesso alla presente legge.

 

2. Il prospetto dimostrativo della capacità d’indebitamento per l’esercizio 2008 di cui all’allegato n. 8 alla L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, articolo 6, comma 6, è sostituito dall’elenco riportato nell’allegato n. 8A, annesso alla presente legge.

 

3. L’elenco dei capitoli di spesa avente carattere di investimento finanziati nell’esercizio 2008 con ricorso all’indebitamento a carico del bilancio regionale di cui all’allegato n. 9 alla L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, articolo 6, comma 6, è sostituito dall’elenco riportato nell’allegato n. 9A, annesso alla presente legge.

 

     Art. 8. Chiusura degli interventi del Programma operativo POR 2000-2006.

1. Al fine di assicurare la chiusura degli interventi del Programma Operativo POR 2000-2006 la Giunta Regionale è autorizzata ad apportare tutte le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2008 al fine dell’iscrizione delle quote a carico dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione.

 

2. Tra le variazioni di cui al precedente comma è inclusa anche l’eventuale iscrizione nella competenza 2008 di somme derivanti dalla cancellazione di impegni a seguito di revoche di contributi.

 

     Art. 9. Differimento dei termini fissati dall’art. 41 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1 e dall’art. 47 della L.R. del 28 dicembre 2007, n. 28

1. Per le iniziative inserite nel POR 2000/2006, il termine per ultimare i lavori previsto dall’art. 41, comma 1, della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, è differito al 31/12/2008 [1].

2. Per le iniziative non inserite nel POR 2000/2006 il termine per ultimare i lavori ed il termine per l’ultimazione dei lavori a proprie spese, previsti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2, dell’art. 41 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, sono differiti al 31.12.2010 [2].

3. Per le iniziative non inserite nel POR 2000/2006, il termine previsto dall’art. 47 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, per la presentazione della documentazione necessaria per la chiusura dell’iter amministrativo, prevista dai “Criteri e Direttive di attuazione della L.R. 19 gennaio 2005, n. 1” ed il cui rilascio è di competenza di Enti e/o Organi, è differito al 30.06.2011 [3].

 

     Art. 10. Ripiano dei disavanzi delle Aziende Sanitarie

1. In deroga all’art. 31 della L.R. 27 marzo 1995, n. 34 ed in via straordinaria per il 2007, è autorizzato il ripiano parziale e selettivo dei disavanzi delle Aziende Sanitarie regionali per la parte corrispondente allo squilibrio economico-finanziario non dipendente dalla gestione ordinaria, accertata dalla Giunta Regionale tenendo conto dei diversi differenziali di crescita delle assegnazioni del riparto definitivo 2007 alle singole AUSL rispetto al riparto provvisorio 2007 e degli effetti della ricollocazione di strutture sanitarie ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 1/2007, fino a concorrenza delle risorse statali e regionali appositamente rese disponibili, nel rispetto delle disposizioni attuative del patto di stabilità in materia sanitaria. Il rientro della residua quota delle perdite di esercizio è carico delle Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 27 marzo 1995 n. 34.

 

     Art. 11. Offerta di servizi integrati per anziani non autosufficienti.

1. Al fine di garantire omogeneità di intervento per tutto il sistema socio-assistenziale lucano per l’offerta di servizi integrati per anziani non autosufficienti, la cui non autosufficienza si è determinata durante l’ospitalità nelle case di riposo legalmente riconosciute sul territorio della Basilicata, si autorizza un intervento finanziario di Euro 10,00 al giorno per ciascun anziano non autosufficiente a partire dal 1°/1/2008.

2. I benefici di cui al comma 1 non possono essere cumulabili con altre contribuzioni “ad personam” riferire a patologie riscontrabili in soggetti anziani non autosufficienti ospitati nelle case di riposo ricadenti su territorio regionale.

3. Il Dipartimento alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata predispone entro il 30/12/2008 un regolamento attuativo e disciplinante la norma introdotta in questo articolo, sentita la Commissione Consiliare competente.

4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in Euro 300.000,00, trovano copertura nelle risorse stanziate alla U.P.B. 1091.06 “Sistema integrato dei servizi sociali”

 

     Art. 12. Norme di applicazione delle disposizioni in materia di personale delle Aziende Sanitarie [4]

[1. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale concorrono al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in ottemperanza a quanto statuito dall’art. 3, comma 79, punto 10 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’art. 1, comma 565 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di contenimento della spesa di personale.

2. Ai fini dell’applicazione delle richiamate finanziare dello Stato non sono ricomprese nelle basi di calcolo per le annualità 2008 gli oneri economici afferenti l’incremento delle dotazioni organiche, approvate al 30.06.2008, del personale medico e dei tecnici della Prevenzione delle Unità Operative di Medicina del lavoro e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo fanno fronte le Aziende Sanitarie nell’ambito dei propri bilanci.]

 

     Art. 13. Modifiche alla L.R. 1 luglio 2008, n. 12 “Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale”

1. L’art. 2 comma 9 della L.R. n. 12/2008 è integrato dopo “decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288” con:

“Il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri scelti sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità periodicamente verificati di cui:

a) uno con funzione di presidente, nominato dal Presidente della Regione sentito il Ministro della Salute; b) uno nominato dal Ministro della Salute;

c) tre nominati dal Consiglio Regionale.

Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del D. Lgs 16 ottobre 2003 n. 288.

Il Direttore Scientifico è nominato dal Ministro della Salute sentito il Presidente della Regione.

Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore Generale ed è composto da 5 membri, di cui 4 designati dal Consiglio Regionale e uno dal Ministro della Salute, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche, ovvero tra i funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.

Le funzioni dei suddetti organi sono quelle previste dall’atto di intesa della conferenza Permanete per i rapporti tra lo stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. 2037 del 1 luglio 2004) recante:“Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui all’art. 5 del D. Lgs 16 ottobre 2003, n. 288.”

 

2. All’articolo 2, comma 11, secondo periodo della L.R. 1 luglio 2008 n. 12 dopo le parole “di cui al comma 9”, è aggiunto il periodo “ad eccezione del collegio sindacale e comunque non oltre il 31 dicembre 2008”.

 

3. “All’articolo 4 della L.R. 12/2008 l’ultimo periodo da “la sede del distretto della salute……” fino a “L.R. 14 febbraio 2007, n. 4” è abrogato e sostituito dal seguente periodo “la sede del distretto della salute rimane di norma quella delle aziende sanitarie soppresse salvo diversa decisione della Conferenza dei Sindaci”.

 

4. All’art. 5, comma 4, 1° periodo della L.R. 1 luglio 2008, n. 12, dopo le parole “disciplina di rapporti organizzativi” sono aggiunte ”sono validi ed efficaci e, ove in scadenza,”.

5. All’art. 6, comma 1, il 2° periodo della L.R. 1 luglio 2008, n. 12 è sostituito dal seguente:

“I commissari liquidatori si insediano nelle funzioni dalla stessa data di insediamento dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciali. Da tale data decadono i direttori amministrativi e sanitari in carica nelle preesistenti aziende.”

 

     Art. 14. Norme in materia di personale delle Aziende Sanitarie [5]

1. In attuazione del Protocollo di Intesa con le OO.SS. recepito dalla Giunta Regionale con atto deliberativo del 19 febbraio 2008, nel rispetto dell’equilibrio economico di cui alle disposizioni di legge nazionali nonché entro il limite di spesa determinato in applicazione dell’art. 28 e con le modalità stabilite dal successivo art. 29 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, le Aziende Ospedaliere e l’IRCCS Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato di:

a) personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato;

b) lavoratori socialmente utili che abbiano acquisito un’esperienza necessaria tale da far ritenere la stabilizzazione della loro posizione, funzionale alle esigenze di buon governo dell’amministrazione.

2. In coerenza con i principi della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e della legge 24 dicembre 2007 n. 244, i soggetti indicati nelle precedenti lettere debbono aver maturato, alla data del 28 settembre 2007, un’anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio ovvero conseguire tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla medesima data del 28 settembre 2007.

3. La stabilizzazione del personale di cui al comma 1 avviene con atto del Direttore Generale, previa domanda per i soggetti che siano stati assunti in esito a procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

4. La stabilizzazione del personale di cui al comma 1, non assunto nelle forme previste al precedente comma 3, avviene mediante procedure selettive. Le predette procedure sono svolte dalle Aziende utilizzando i rispettivi regolamenti e mediante prove tendenti ad accertare la capacità del soggetto a svolgere le specifiche attività proprie del profilo da ricoprire.

5. Le Aziende e gli Enti, nelle more delle procedure per l’applicazione dei commi precedenti, possono continuare ad avvalersi del personale di cui ai commi stessi, mediante proroga dei relativi contratti.

6. Le Aziende e gli Enti di cui al presente articolo possono, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso e nel rispetto dell’ordine delle stesse, procedere all’assunzione a tempo indeterminato del personale dirigenziale che abbia maturato un’esperienza lavorativa almeno triennale presso l’Azienda o l’Ente che intende procedere alla copertura del posto e che sia idoneo in graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami, relativo al medesimo profilo professionale che si intende ricoprire ed espletato presso la medesima Azienda o Ente. L’assunzione a tempo indeterminato del personale di cui al presente comma avviene con atto del Direttore Generale. I termini di validità delle predette graduatorie, se scaduti, sono prorogati, ai fini dell’applicazione del presente comma, fino al 31 dicembre 2009.

 

     Art. 15. Modifica alla L.R. 3 gennaio 1997, n. 1 “Adeguamento dell’indennità di residenza fissata dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 in favore dei farmacisti rurali”

1. Il comma 3 dell’art. 1 della L.R. 3 gennaio 1997, n. 1 è sostituito dal seguente:

“3. L’indennità suddetta, prevista in base al numero degli abitanti, viene integrata con una indennità, stabilita in base al volume di affari annuo lordo, rilevabile dalle distinte contabili dei farmaci, dispensati nell’anno precedente, a carico del S.S.N. , come di seguito indicato:

a) Euro 7.100,00 fino ad Euro 150.000,00 di volume d’affari;

b) Euro 5.200,00 fino ad Euro 180.000,00 di volume d’affari;

c) Euro 3.300,00 fino ad Euro 220.000,00 di volume d’affari;

d) qualora concorrano le sotto-elencate condizioni:

numero di abitanti inferiore a 1.000 e volume d’affari inferiore ad Euro 150.000,00, viene attribuita una ulteriore indennità di Euro 600,00”.

 

2. L’adeguamento delle indennità di cui all’art. 1 si applica a far data dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16. Accesso dei disabili alle strutture del Servizio Sanitario Regionale

1. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale garantiscono facilitazioni per l’accesso dei disabili, affetti da invalidità totale con accompagnamento, alle strutture sanitarie erogatrici di prestazioni diagnostiche e terapeutiche – mediche e chirurgiche – di tipo ambulatoriale e/o in day surgery.

2. A tal fine le aziende del servizio sanitario regionale, con proprio provvedimento annuale, stabiliscono tempi e modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo nel rispetto dei criteri minimi che saranno emanati dalla Giunta Regionale, con proprio atto di indirizzo uniforme, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. Norme in materia di qualificazione dei servizi sanitari [6]

1. L’Azienda Sanitaria USL n. 3 di Lagonegro, per l’attuazione della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 206 del 5 dicembre 2006, è autorizzata all’individuazione del soggetto cui affidare la gestione in concorso del “Polo Multispecialistico di Riabilitazione e Lungodegenza Riabilitativa” mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, al quale ammettere enti di elevata competenza nel campo riabilitativo, e successiva valutazione comparativa delle proposte prevenute. Il soggetto prescelto provvede alla realizzazione di ogni opera necessaria. Nel caso in cui l’avviso vada deserto, l’Azienda Sanitaria USL n. 3 di Lagonegro è autorizzata ad individuare direttamente il soggetto. LA Giunta Regionale approva l’individuazione e gli atti negoziali con i quali sono regolamentati i conseguenti rapporti.

 

     Art. 18. Norme in materia di sperimentazioni e collaborazioni per la qualificazione di servizi sanitari.

1. L’Azienda Sanitaria n. 4 di Matera e l’Azienda Sanitaria n. 3 di Lagonegro sono autorizzate a porre in essere con l’I.R.C.C.S. Fondazione Stella Maris, in ragione della sua alta qualificazione scientifica ed operativa nel campo della neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, gli atti necessari per l’ulteriore qualificazione della rete regionale di neuropsichiatria infantile.

2. I rapporti tra l’Azienda Sanitaria n. 4 di Matera, l’Azienda Sanitaria n. 3 di Lagonegro e l’I.R.C.C.S. Fondazione Stella Maris sono finalizzati allo sviluppo nel territorio regionale di un centro di eccellenza articolato in più strutture che agiscono sinergicamente.

3. La forma associativa utile al perseguimento delle finalità di cui al precedente comma è individuata dalla Giunta Regionale, assicurando che la stessa consenta una adeguata flessibilità operativa nella gestione delle risorse produttive nonché la possibilità di partecipazioni successive di ulteriori soggetti pubblici o privati.

4. Tutti gli atti relativi alla specifica tipologia delle attività da svolgere, alle caratteristiche organizzative dei servizi nonché costitutivi, modificativi e integrativi della forma giuridica prescelta sono adottati o autorizzati dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 19. Interventi di sostegno allo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica

1. L’importo finalizzato allo sviluppo dell’ Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica, così come stabilito dal comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007, per l’anno 2008 è incrementato di € 2.000.000,00.

 

2. La somma di cui al comma precedente è stanziata alla UPB 0480.02 “Sostegno all’istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008.

 

     Art. 20. Modifiche alla L.R. 4 marzo 1997, n. 11 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata”

1. All’art. 14 della L.R. 4 marzo 1997, n. 11, come modificato dall’art. 13, comma 11 della L.R. 11/2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3.bis L’Ufficio regionale competente in materia di personale provvede alla predisposizione e alla liquidazione delle competenze stipendiali del Direttore. Agli oneri relativi si provvede mediante le risorse finanziarie stanziate sulla UPB 0131.01 del bilancio regionale. Al Direttore si applicano gli istituti previdenziali e assistenziali propri del personale dirigenziale regionale”.

 

     Art. 21. Interventi di sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie

1. Il Fondo di cui al comma 4 dell’articolo 47 della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2007, iscritto all’ UPB 0980.01 “Interventi per l’accesso al diritto allo studio” del bilancio regionale, per l’esercizio finanziario 2008 è incrementato di € 200.000,00.

 

     Art. 22. Interventi finanziari in favore delle attività integrate di informazione alle famiglie

1. La Regione Basilicata, al fine di sostenere le iniziative attivate, in forma coordinata, per la realizzazione di specifici servizi di informazione in favore delle famiglie, assicura il cofinanziamento delle iniziative, già promosse dagli Enti Locali, volte alla diffusione di un sistema integrato di intervento per rispondere alle esigenze di accessibilità, collegamento e di circolazione delle informazioni a livello locale, regionale e nazionale per una migliore qualità della vita.

 

2. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si farà fronte con lo stanziamento di € 200.000,00 stanziato nella UPB 1041.01. “Iniziative a sostegno della famiglia” del bilancio regionale per l’ esercizio finanziario 2008.

 

     Art. 23. Ulteriore incremento della dotazione del Fondo di Coesione Interna

1. La dotazione del fondo di Coesione interna di cui all’art. 22 della L.R. 31/01/2002 n. 10 pari ad € 10.450.000,00 ai sensi dell’art. 16 della L.R. 28/12/2007, n. 28 viene ulteriormente incrementato con una somma pari ad € 1.450.000,00 da imputarsi alla Unità Previsionale di Base 1111.06 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008.

 

     Art. 24. Contributi per attività di disinfestazione

1. Al fine di consentire l’attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nei territori della costa jonica, in cui tali interventi rivestono carattere di urgenza, la Giunta Regionale destina € 50.000,00 alla erogazione di contributi alla Amministrazione Provinciale competente in materia.

 

2. La somma di cui al comma precedente è stanziata alla UPB 0510.04 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008.

 

     Art. 25. Sostegno alla scuola statale

1. Al fine di promuovere corsi di aggiornamento e sostegno ai docenti da svolgere presso istituti scolastici della scuola dell’obbligo è istituito un Fondo regionale con dotazione finanziaria per l’anno 2008 pari ad € 200.000,00.

 

2. La somma di cui al comma precedente è stanziata alla UPB 0980.07 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008.

 

     Art. 26. Contributo all’Unione Italiana Ciechi [7]

1. Nell’ambito dello stanziamento di cui all’UPB 1012.02 all’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è riservata una quota di finanziamento, non inferiore a 35.000,00 euro, da ripartire proporzionalmente al numero degli associati tra le Sezioni Provinciali di Potenza e di Matera.

 

     Art. 27. Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB)

1. Il finanziamento relativo all’esercizio finanziario 2008 per le spese di gestione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB), fissato all’art. 5 della L.R. 28.12.2007, n. 28, in € 7.000.000, è incrementato di € 500.000,00.

 

2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) per le spese di gestione relative all’esercizio finanziario 2008, per effetto dell’incremento di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di € 7.500.000,00.

 

3. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 conseguenti all’ incremento di cui ai precedenti commi.

 

4. Resta fermo l’obbligo da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) di sottoporre le variazioni di cui al precedente comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale.

 

     Art. 28. Contributi per le spese di funzionamento dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.)

1. Il finanziamento relativo all’esercizio finanziario 2008 per le spese di gestione dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.), fissato all’art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, in € 2.000.000,00 è incrementato di € 100.000,00.

2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.) per le spese di gestione relativa all’esercizio finanziario 2008, per effetto dell’incremento di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di € 2.100.000,00.

3. L’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 conseguenti all’incremento di cui ai precedenti commi.

4. Resta fermo l’obbligo da parte dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.) di sottoporre le variazioni di cui al predente comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale.

 

     Art. 29. Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.)

1. Il finanziamento relativo all’esercizio finanziario 2008 per le spese di gestione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.), fissato all’art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, in Euro 2.690.000,00 è incrementato di Euro 300.000,00, per far fronte alle maggiori ed urgenti spese connesse all’incremento della dotazione organica.

2. I maggiori oneri di cui al comma 1 saranno assicurati annualmente dalle leggi di approvazione del bilancio regionale.

3. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) per le spese di gestione relativa all’esercizio finanziario 2008, per effetto dell’incremento di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di Euro 2.990.000,00.

4. L’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 conseguenti all’incremento di cui ai precedenti commi.

5. Resta fermo l’obbligo da parte dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) di sottoporre le variazioni di cui al predente comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale.

6. Il termine di validità delle graduatorie vigenti dell’A.RB.E.A. alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato al 31 dicembre 2009.

 

     Art. 30. Capitale sociale della Società Energetica Lucana

1. Il capitale sociale della Società Energetica Lucana di cui all’articolo 1 comma 8 della L.R. 31 luglio 2006, n. 13 è incrementato di € 1.000.000,00.

 

2. La somma di cui al comma precedente è stanziata alla UPB 0134.08 “Partecipazioni azionarie e conferimenti” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008.

 

     Art. 31. Contributo straordinario al Comune di Matera

1. Al fine di contribuire al sostenimento degli oneri per l’esercizio dei servizi aggiuntivi in tema di trasporto pubblico locale, per l’anno 2008 è concesso all’Amministrazione comunale di Matera un contributo straordinario di € 250.000,00.

 

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell’ambito dello stanziamento della UPB 0450.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.

 

     Art. 32. Modifica all’art. 16 L.R. 27 luglio 1998 n. 22

1. All’art. 16 della L.R. n. 22/98 “Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422” è apportata la seguente modifica ed integrazione:

Al comma 10 dopo la parola “validità.” è aggiunto il seguente periodo: “In caso di accordo tra i contraenti, è possibile sottoscrivere i contratti di servizio con efficacia anche immediata dalla stipula”.

 

     Art. 33. Contributi per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma

1. Nell’ambito dei trasferimenti erariali di cui alla Legge 244/2007, art. 1, comma 295, è stanziata, per l’anno 2008, la somma di Euro 1.000.000,00 per garantire il recupero dell’inflazione programmata relativa al periodo 2007 e 2008, pari all’1,70 % annuo, per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano di competenza delle Amministrazioni Provinciali, con esclusione dei servizi di T.P.L. di interesse regionale e quelli per le aree industriali. E’, altresì, stanziata la somma di Euro 100.000,00 per garantire il recupero dell’inflazione programmata relativa all’anno 2005, pari all’1,7%, per l’esercizio dei servizi di T.P.L., di interesse regionale e quelli per le arre industriali.

2. Sempre nell’ambito dei trasferimenti erariali di cui alla Legge 244/2007, art. 1, comma 295, al fine di garantire il mantenimento dell’attuale livello dei servizi di t.p.l. di cui al comma precedente, è stanziata, altresì, per l’anno 2008 la somma di Euro 1.600.000,00 quale incremento del limite massimo della spesa di cui all’art. 3 della L.R. n. 45 del 3 settembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A seguito della stipula dei contratti di servizio conseguenti all’espletamento delle procedure concorsuali da parte delle Amministrazioni Provinciali, gli importi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, saranno riconosciuti alle imprese affidatarie da parte delle Province nel rispetto e nei limiti fissati nei contratti stipulati ed a valere sulle risorse trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi della Legge 244/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per garantire il mantenimento dell’attuale livello dei servizi di trasporto pubblico locale comunali è stanziata per l’anno 2008 la ulteriore somma di Euro 600.000,00.

5. La spesa derivante dall’applicazione del presente articolo trova copertura finanziaria alla U.P.B. 0450.01 del bilancio per l’esercizio finanziario 2008.

 

     Art. 34. Contributi per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviari FAL

1. Nell’ambito dei trasferimenti erariali disposti dallo Stato, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 295 della Legge n. 244/2007 sui servizi di t.p.l. esercitati dalle Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., è stanziata, per l’anno 2008, la somma di Euro 1.400.000,00 quale incremento dello stanziamento ex art. 8 e 20 del D.lg.vo n. 422/1997.

2. La spesa derivante dall’applicazione del presente articolo trova copertura finanziaria alla U.P.B. 0450.01 del bilancio per l’esercizio finanziario 2008.

 

     Art. 35. Modifica all’art. 54 L.R. 28 dicembre 2007 n. 28

1. Al comma 1 dell’art. 54 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 l’espressione “nella misura massima di cui all’elenco annuale trasmesso dall’ANCI regionale, contenente” è sostituita dalla frase“per il tramite dei Comuni competenti, nella misura massima di cui agli elenchi annuali riferiti agli anni 2006 e 2008, trasmessi dall’ANCI regionale, contenenti”.

2. Dopo il comma 1 dell’art. 54 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 è inserito il seguente comma:

“1 bis. I Comuni competenti sono tenuti ad erogare alle aziende interessate, i contributi di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla data dell’effettiva disponibilità di cassa”.

3. Il comma 2 è così sostituito:

“La copertura finanziaria per gli oneri di cui al comma 1 nonché per i saldi degli oneri relativi all’anno 2007, quantificati in Euro 420.000,00, grava sull’U.P.B. 0450.01 del bilancio di previsione 2008.”

 

     Art. 36. Fondo regionale “Trasporto pubblico locale – impianti fissi meccanizzati”

1. Al fine di contribuire al sostenimento degli oneri per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale effettuati da parte dei Comuni mediante impianti fissi meccanizzati, è istituito il fondo regionale “T.P.L. – Impianti fissi meccanizzati”.

2. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni Consiliari, procederà annualmente al riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 tra i comuni che attivano impianti fissi meccanizzati, sulla base delle istanze avanzate da parte delle stesse Amministrazioni Comunali.

3. La dotazione finanziaria iniziale del fondo di cui al comma 1, pari per l’esercizio 2008 a Euro 700.000,00, trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0450.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 2008.

 

     Art. 37. Concorso d’ idee per la nuova sede istituzionale della Regione Basilicata in Matera

1. La Giunta Regionale è autorizzata a bandire un concorso d’idee per l’acquisizione di una proposta ideativa concernente la nuova sede istituzionale della Regione Basilicata nella città di Matera.

 

2. Entro 90 giorni la Giunta Regionale approva il bando che definisce termini e modalità del concorso d’idee.

 

3. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si farà fronte con lo stanziamento di € 100.000,00 stanziato nella UPB 0132.01 “Supporto all’attività amministrativa e partecipazioni associative” del bilancio regionale per l’ esercizio finanziario 2008.

 

     Art. 38. Acquisto terreni circostanti i laghi di Monticchio

1. La Giunta Regionale è autorizzata all’acquisto dei terreni circostanti il lago grande di Monticchio posti in vendita dalla Dalmazia Trieste s.r.l. per una spesa di € 270.000,00.

 

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nella U.P.B. 0134.05 “Acquisizione di beni mobili ed immobili” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.

 

     Art. 39. Fruibilità eco-compatibile degli invasi lucani

1. La Regione Basilicata disciplina la promozione della fruibilità eco-

compatibile degli invasi naturali e artificiali e delle aree ad essi prospicienti per attività ludico-sportive, turistico-ambientali e culturali.

2. Nelle more della emanazione della normativa di cui al precedente comma, d’intesa con gli Enti gestori e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in particolare in materia di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, si procede ad autorizzare le specifiche iniziative attinenti le predette attività mediante lo strumento della Conferenza di Servizi di cui alla L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.

3. L’indizione della Conferenza può essere richiesta da qualsiasi Amministrazione che abbia competenze in materia di risorse idriche, coinvolge tutte quelle in capo alle quali si ravvisi l’esistenza di diritti ed interessi, ed è tenuta a cura della competente struttura amministrativa della Regione Basilicata.

4. La conferenza di Servizi si conclude con la redazione di apposito verbale che comprende le prescrizioni e gli impegni che il richiedente l’autorizzazione è tenuto ad osservare; il verbale della Conferenza è richiamato nel titolo autoritativo emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 40. Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 - “Riordino del sistema formativo integrato”

1. Al comma 1 dell’art. 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, la parola “annualmente” è sostituita dalla parola “triennalmente” con piano annuale.

 

2. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, la parola “annualmente” è sostituita dalla parola “triennalmente”.

 

3. Al comma 1 dell’art. 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, le parole “e contestualmente con l’approvazione del DAPEF di cui alla L.R. n. 34/2001” sono soppresse.

 

4. Al comma 5 dell’art. 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, le parole “e contestualmente con l’approvazione del DAPEF di cui alla L.R. n. 34/2001” sono soppresse.

 

5. Il comma 6 dell’art. 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, è soppresso.

 

6. Il comma 4 dell’art. 24 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, è soppresso.

 

7. Il comma 5 dell’art. 24 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, è soppresso.

 

8. Il comma 2 dell’art. 28 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, è soppresso.

 

9. Al comma 1 dell’art. 30 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, le parole “operato dalle Province mediante commissioni di esame nominate secondo i criteri indicati nel precedente art. 17, comma 2 lett. d)” sono soppresse.

 

     Art. 41. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 28 “Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato”

1. La lettera b) comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 28, è modificato con:

 

“b) attivano le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento della formazione formale di cui all’art. 2, lettera b) della presente legge nel rispetto delle linee di indirizzo e programmazione fissate dalla Regione,ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33.”

 

2. Il primo capoverso del comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 28, è modificato con:

 

“Per l’elaborazione dei profili formativi concernenti l’apprendistato professionalizzante in coerenza con i sistemi regionale e nazionale delle qualifiche, è istituita una Commissione Tecnica Regionale, così composta: -Il dirigente generale pro tempore del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, o un dirigente suo delegato, con funzioni di presidente;

-n. 1 funzionario dell’Ufficio regionale competente;

-n. 1 rappresentante designato dalla Direzione Scolastica regionale; -n. 1 rappresentante designato dall’U.P.I.;

-n. 3 esperti designati dalle OO.SS. dei lavoratori, più rappresentative a livello regionale;

-n. 3 esperti designati dalle Associazioni datoriali ( Industria, Artigianato e Servizi);

-n. 2 esperti designati dalle Associazioni delle Cooperative, più rappresentative a livello regionale.

 

La Commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti in possesso di specifiche competenze professionali.

 

Alla Commissione Tecnica Regionale è demandata anche la definizione di un modello di piano formativo individuale.”

 

3. Il comma 3 dell’art. 4 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 28, è modificato con:

 

“3. La Commissione Tecnica Regionale nella prima seduta adotta il regolamento che disciplina il proprio funzionamento.”

 

4. Al comma 4 dell’art. 4 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 28, le parole “dalle Commissioni” sono sostituite dalle parole “dalla Commissione”.

 

5. L’art. 11 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 28, è sostituito con:. ”1. La Giunta Regionale, di concerto con il partenariato economico-sociale, prevede, nell’ambito della propria programmazione annuale, interventi volti alla concessione di aiuti all’occupazione alle imprese che assumono a tempo indeterminato gli apprendisti che hanno terminato il percorso formativo.”

6. L’art. 12 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 28, è sostituito con:

 

“1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le attività di formazione formale esterna e per gli aiuti all’occupazione si provvede con i finanziamenti nazionali, comunitari e regionali annualmente stanziati nei bilanci regionali di previsione annuale e pluriennale, nonché mediante finanziamenti privati.”

 

     Art. 42. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 37 “Disciplina dei servizi di pubblica lettura e degli interventi di educazione permanente”

1. Alla lettera g) dell’art. 15 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 37, sono aggiunte le parole “e archivistico”.

2. All’art. 15 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 37, sono aggiunte le lettere:

“p) Il funzionamento dell’archivio della produzione editoriale regionale della Basilicata;

q) Il funzionamento del Polo Regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (S.B.N.).”

 

     Art. 43. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1998, n. 26 “Norme per la promozione ed il sostegno dell’attività delle Università della Terza Età in Basilicata”

1. L’art. 5 della legge regionale 17 agosto 1998, n. 26, è sostituito con :

 

1. “I contributi di cui all’art. 2 sono concessi a parziale copertura dei costi nella seguente misura: fino al 50% delle spese riportate nel conto consuntivo dell’anno precedente rispetto alla domanda di contributo”.

 

2. “A favore delle Università delle Terza Età di nuova istituzione il contributo sarà determinato sulla base dei criteri contenuti nel Programma annuale di riparto di cui al successivo art. 7”.

 

     Art. 44. Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2 “Delegificazione dei provvedimenti in materia di prosecuzione e stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in attività socialmente utili”

1. Il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 19 gennaio 2005, n. 2, è sostituito con:

“Le misure di incentivazione di cui al precedente comma 1, lett. d) del presente articolo, si applicano ai Comuni che, nel periodo di riferimento del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 3 della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, attestano lo stato di dissesto finanziario o che presentino una condizione di squilibrio di bilancio, certificato con l’ultimo rendiconto della gestione, superiore ad un milione di euro.”

2. Al comma 3 dell’art. 6 della L.R. 19 gennaio 2005, n. 2, le parole “alla Regione Basilicata – Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport – Ufficio Politiche del Lavoro” sono sostituite dalle parole “al competente Dipartimento della Regione Basilicata”.

3. All’art. 6 della L.R. 19 gennaio 2005, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

“4. Gli incentivi previsti al presente articolo sono comprensivi degli oneri fiscali previsti dalle normative vigenti.”

4. Alla lettera c) comma 1 dell’art. 9 della L.R. 19 gennaio 2005, n. 2, dopo le parole “ a sei mesi” sono aggiunte le parole “complessivi nel corso dell’anno solare”.

 

     Art. 45. Norme in materia di personale

1. Per la completa attuazione del piano occupazionale approvato dalla Giunta Regionale riferito al triennio 2005-2007, è consentito il trasferimento nei ruoli regionali del personale di cui all’articolo 4, comma 7, della Legge 14.2.2004, n. 36 e s.m.i..

 

     Art. 46. Contributo per la stabilizzazione dei Lavoratori ASU Autofinanziati

1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell’art. 2, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della L.R. 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilità dei comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni.

2. Gli enti pubblici utilizzatori possono avvalersi della facoltà di assumere i suddetti lavoratori in pianta organica a tempo indeterminato nelle categoria A e B ed a tempo determinato nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.

3. La Regione Basilicata riconosce, per l’anno 2008, agli enti pubblici di cui al comma 1 del presente articolo un contributo economico fino ad un massimo di € 9.200,00 annui per ogni lavoratore stabilizzato tramite assunzioni in pianta organica o assunzioni a tempo determinato.

4. Per le finalità del presente articolo è destinata, per l’esercizio finanziario 2008, una somma pari ad Euro 500.000,00, stanziata alla U.P.B. 0412.03 “Azioni in favore del lavoratori socialmente utili” del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario.

5. Alle medesime finalità del presente articolo è destinata una quota del Fondo di Coesione Interna, di cui all’art. 22 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10, nella misura stabilità al comma 2 dell’art. 16 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 iscritta nell’ambito dello stanziamento di cui alla U.P.B. 1111.06 “Fondo di coesione per le aree interne svantaggiate – Trasferimenti agli Enti locali” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.

 

     Art. 47. Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili

1. La Regione Basilicata, ai fini dell’inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, in attuazione dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali in data 7 dicembre 2006, promuove progetti speciali finalizzati a realizzare la prosecuzione del rapporto lavorativo a tempo determinato tra gli Enti pubblici e i lavoratori diversamente abili che hanno svolto esperienze lavorative (borse lavoro, tirocini formativi, azioni positive, ect.) della durata di 24 mesi, presso le medesime amministrazioni pubbliche.

2. A tal fine la Regione Basilicata riconosce agli Enti promotori dei relativi progetti un contributo economico fino ad un massimo di Euro 10.000,00 annui per ogni lavoratore diversamente abile, in ragione di una percentuale non superiore al 75% del costo del lavoro lordo.

3. Per le finalità del presente articolo è destinata, per l’esercizio finanziario 2008, una somma pari ad Euro 400.000,00, stanziata alla UPB 0412.04 “ Politiche per l’inserimento lavorativo dei portatori di Handicap e di atri soggetti svantaggiati” del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario.

 

     Art. 48. Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)

1. La gestione straordinaria di cui all’art. 10 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11 è prorogata, per le finalità indicate nel medesimo articolo, al 31 dicembre 2008.

 

     Art. 49. Modifica alla L.R. 27 marzo 2000, n. 24 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata”

1. La lettera g) della comma 1 dell’art. 17 della L.R. 27 marzo 2000, n. 24 è sostituita dalla seguente:

“g) nelle aree istituite a Parco, a decorrere dalla data di adozione del Regolamento del Parco che, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 – Legge Quadro sulle Aree Protette – stabilisce anche le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge.”

 

     Art. 50. Modifiche all’art. 36 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28

1. Al comma 1 dell’art. 36 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, le parole “entro il 31.12.2008” sono sostituite dalle parole “entro il 30.06.2009”.

2. Al comma 2 dell’art. 36 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, è aggiunto il seguente periodo: “Il personale che maturi il diritto al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza nel primo semestre del 2009 deve presentare domanda entro il 31.08.2009 e sarà collocato a riposo entro il 31.12.2009”.

 

     Art. 51. Contributo straordinario ai Comuni non metanizzati

1. Al fine di equiparare i cittadini lucani per effetto dell’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, è concesso alle Amministrazioni Comunali di Laurenzana, Calvello, Anzi, San Chirico Raparo, Castelnuovo Sant’Andrea, Roccanova e Calciano un contributo pari alla riduzione complessiva della bolletta del gas spettante per numero di nuclei familiari.

2. Le Amministrazioni Comunali impiegheranno tali contributi per riconoscere le somme spettanti ai nuclei familiari del proprio comune attraverso un regolamento da adottare.

3. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 1111.15 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.

 

     Art. 52. Aggiornamento tariffa di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche

1. Al fine di fronteggiare il rialzo rilevante dei prezzi dei materiali da costruzione ed in considerazione che il Tariffario di riferimento ha cessato di avere efficacia il 31.12.2007, in ottemperanza al disposto dell’art. 133 comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 2006, si stabilisce che l’incremento medio generalizzato da applicare per l’aggiornamento del precedente Tariffario è pari al 4%.

2. Tale incremento verrà applicato annualmente fino all’entrata in vigore della nuova tariffa di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche.

 

     Art. 53. Modifica all’art. 24 della L.R. 4 giugno 2008, n. 6

1. L’art. 24 della L.R. 6 giugno 2008, n. 6 è così sostituito:

1. Per garantire un livello omogeneo dei servizi offerti dalle strutture ricettive su tutto il territorio regionale ed in attuazione dell’art. 2 comma 193 lett. a) della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 in materia di identificazione di standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, che ha il fine di armonizzare gli stessi sull’intero territorio nazionale, la Regione Basilicata, entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto della Giunta regionale approva il Disciplinare della Classificazione nel quale sono previsti, ai fini della classificazione, le caratteristiche, le condizioni, i requisiti minimi strutturali e di servizio, nonché le dotazioni minime di servizio.

2. Nelle more dell’approvazione del Disciplinare della Classificazione, l’A.P.T. provvede al rilascio di provvedimenti temporanei di classificazione secondo le procedure e le specifiche tecniche sinora seguite.

3. Nel Disciplinare di Classificazione la Regione istituisce altresì la Carta dei servizi turistici di cui all’art. 2 della presente legge.

 

     Art. 54. Modifica alla L.R. 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”

1. Il comma 1 dell’art. 44 della L.R. 11agosto 1999, n. 23, è così sostituito:

“1. I Comuni che hanno formato il Regolamento Urbanistico, secondo le risultanze della ricognizione degli atti deliberativi comunali pervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge regionale, sono tenuti a convocare la Conferenza di Pianificazione, ai sensi del precedente articolo 25, entro il 30 giugno 2007; sono tenuti a provvedere all’adozione del Regolamento Urbanistico entro 90 giorni dalla data del verbale autorizzatorio della Conferenza definitiva, e all’approvazione del medesimo, contestualmente all’aggiornamento del Regolamento Edilizio, entro 120 giorni dalla data dell’adozione. In tali Comuni, decorso inutilmente il termine per la indizione della Conferenza o per la successiva adozione del Regolamento Urbanistico e fatti salvi i permessi a costruire e i piani attuativi in corso di validità, possono essere rilasciati permessi a costruire esclusivamente per gli interventi di cui all’art. 9 del T.U. approvato con DPR n. 380/2001, applicando, comunque, la norma più restrittiva fra l’articolo predetto e le previsioni dello strumento urbanistico vigente, che resta tale, con le misure limitative di cui al presente comma, fino alla approvazione del Regolamento Urbanistico. Possono, inoltre, essere sempre consentiti interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico, anche facendo ricorso alla conferenza di localizzazione di cui all’art. 27 della L.R. n. 23/99, nonchè interventi privati che fruiscano di contributi riconducibili ai programmi finanziati con le risorse destinate alla ricostruzione e/o riparazione del patrimonio edilizio danneggiato da eventi sismici. Le misure limitative dell’attività edilizia cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di indizione della Conferenza di Pianificazione, ovvero dalla data di adozione del R.U.

2. Il comma 9 dell’art. 44 della L.R. 11agosto 1999, n. 23, è così sostituito:

“9. I Comuni non obbligati possono ugualmente avvalersi delle procedure di cui ai precedenti commi 7 e 8.”

 

3. Il comma 12 dell’art. 44 della L.R. 11agosto 1999, n. 23, è così sostituito:

“12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del PSC, i Comuni sono comunque obbligati a sostituire le norme transitorie del RU, di cui precedente comma 11, alle prescrizioni del PSC; trascorso tale termine, si applicano le limitazioni di cui al precedente comma 1.”

 

     Art. 55. Modifiche alla legge regionale 9 Gennaio 1995 n. 2 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”

1. Il comma 2 dell’art. 28 della legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2 è così sostituito: “I piani di abbattimento di cui al comma 1 devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste potranno, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si effettua l’abbattimento, delle guardie forestali e comunali, dei selecontrollori debitamente formati dalle Province di appartenenza o dagli Enti Gestori delle Aree Protette, nonché dagli addetti alla vigilanza di cui al successivo art. 45, purchè i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.”

 

2. Il comma 1 dell’art. 34 della legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2 è così sostituito:

“E’ costituito, con successivo art. 37, un fondo regionale destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, cagionati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e nell’esercizio dell’attività venatoria. E’ costituito, altresì, un fondo, al quale afferisce anche una quota dei proventi derivanti dai versamenti effettuati annualmente dai cacciatori per il “ prelievo venatorio del cinghiale”, per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, cagionati ai proprietari dei veicoli incidentati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta. La Giunta Regionale regolamenta, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge di modifica, i criteri, la misura e le procedure per l’erogazione degli indennizzi relativi ai danni da incidenti stradali di cui sopra..”

 

3. Il comma 2 dell’art. 34 della legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2 è così sostituito:

“Il fondo riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni coltivati e a pascolo, è ripartito fra le province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale.

Il fondo costituito per risarcire i proprietari dei veicoli incidentati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, è ripartito sulla base dei rendiconti economici trasmessi annualmente dalle Province alla Regione.”

 

     Art. 56. Modifica alla L.R. 3 maggio2002, n. 16 “Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all’estero”

1. All’art. 5, L.R. 16/2002, è abrogato il comma 2.

 

All’art. 5, comma 1 aggiungere la lettera s):

“S) un rappresentante delle Associazioni Italiane dei Lucani in Italia per ogni Regione. I rappresentanti sono eletti dall’Assemblea delle Associazioni Italiane, convocata dal Presidente della Commissione”.

 

2. All’art. 9, al comma 1, L.R. 16/2002, sostituire la parola “sette” con la parola “otto” e la parola “quattro” con la parola “cinque”.

Il comma 3 dell’art. 9 è così sostituito:

“3. I membri della Commissione eletti nei Congressi nazionali eleggono nel proprio seno cinque componenti del Comitato Esecutivo in rappresentanza dell’Europa, Nord America, Sud America, Australia e Italia”.

 

3. All’art. 11 aggiungere il comma 4:

“4. Ai componenti il Comitato Esecutivo, per la partecipazione alle sedute del Comitato, spetta il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione per i dirigenti regionali”.

 

4. Dopo l’art. 11 è inserito l’art. 11 bis

“Forum dei giovani lucani all’estero”

1. E’ istituito il forum dei giovani lucani all’estero, con la finalità di garantire un’ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Basilicata e le proprie comunità all’estero.

2. Il Forum formula indicazioni generali suole iniziative in favore dei giovani delle comunità all’estero ai fini della predisposizione del Programma Annuale di cui all’art. 18.

3. Il forum è costituito all’inizio di ogni legislatura con le stesse modalità previste dall’art. 12, comma 1, ed è composto:

a) dal Presidente della Commissione dei Lucani all’Estero, che lo presiede;

b) da due rappresentanti, una giovane ed un giovane emigrati o discendenti di emigrati per ogni Paese Europeo, extraeuropeo e per l’Italia eletti nei Congressi Nazionali dei delegati nominati dalle Assemblee delle Associazioni Lucane iscritte all’Albo Regionale. In sede di prima applicazione della presente legge le designazioni dei rappresentanti sono effettuate dalle rispettive Federazioni territoriali;

c) dai componenti del Comitato Esecutivo.

 

4. I componenti del forum sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio Regionale.

 

5. Il forum dura in carica per l’intera legislatura.

 

6. Alla prima convocazione del forum i rappresentanti dei giovani emigrati eleggono al proprio interno cinque rappresentanti per area, Nord America, Sud America, Australia, Europa e Italia, che coordineranno il lavoro del forum in collaborazione con il Comitato Esecutivo.

 

7. Il forum è convocato dal Presidente della Commissione Regionale ordinariamente ai fini indicati nel precedente comma 2).

 

8. Ai componenti il forum spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle rispettive sedute.

 

5. La lettera c) del 1 comma dell’art. 20 è così sostituito:

“c) favorire la formazione, la riqualificazione professionale e l’assunzione dei lavoratori rimpatriati e delle loro famiglie, nonché dei giovani discendenti che intendano rimpatriare,agevolando la frequenza dei corsi ovvero con iniziative formative e occupazionali specifiche, mediante quote non inferiori al 3% con un minimo di almeno uno per ogni modulo.

 

     Art. 57. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 aprile 2009 dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.

[2] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42. Per il differimento del termine 31 dicembre 2010 di cui al presente comma, vedi l'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[3] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42. Per il differimento del termine del 30 giugno 2011 di cui al presente comma, vedi l'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[4] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 settembre 2008, n. 22.

[6] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.