§ 5.2.43 - L.R. 3 maggio 2002, n. 16.
Disciplina generale degli interventi in favore dei Lucani nel mondo.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:03/05/2002
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari degli interventi.
Art. 3.  Accesso degli emigrati alla legislazione regionale.
Art. 4.  Commissione Regionale dei Lucani nel mondo.
Art. 5.  Composizione della Commissione Regionale dei Lucani nel mondo.
Art. 6.  Designazioni.
Art. 7.  Compiti della Commissione.
Art. 8.  Riunioni della Commissione.
Art. 9.  Comitato Esecutivo.
Art. 10.  Compiti del Comitato Esecutivo.
Art. 11.  Convocazione del Comitato Esecutivo.
Art. 11 bis.  Forum dei giovani Lucani nel mondo
Art. 12.  Compiti del Presidente.
Art. 13.  Struttura di supporto funzionale.
Art. 14.  Albo Regionale.
Art. 15.  Modalità di iscrizione all’Albo Regionale.
Art. 16.  Modalità per l’ottenimento dei benefici.
Art. 17.  Programma Triennale.
Art. 18.  Piano annuale.
Art. 19.  Iniziative regionali.
Art. 20.  Indirizzi dell’intervento regionale.
Art. 21.  Provvidenze ed assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare.
Art. 22.  Formazione e riqualificazione professionale e sbocco lavorativo.
Art. 23.  Inserimento scolastico.
Art. 24.  Iniziative e attività culturali.
Art. 25.  Attività promozionale nelle località di emigrazione.
Art. 26.  Interventi socio-assistenziali.
Art. 27.  Soggiorni, scambi culturali, turismo sociale.
Art. 28.  Assistenza e consulenza del Difensore Civico.
Art. 29.  Centro dei lucani nel mondo.
Art. 29 bis.  Sportelli Basilicata
Art. 30.  Norma finanziaria.
Art. 31.  Abrogazioni.
Art. 32.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 5.2.43 - L.R. 3 maggio 2002, n. 16. [1]

Disciplina generale degli interventi in favore dei Lucani nel mondo.

(B.U. 8 maggio 2002, n. 32).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Basilicata opera nel quadro della programmazione regionale per affrontare i problemi dell’emigrazione e, in attuazione dei principi del proprio Statuto, nell’ambito delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative dei competenti organi dello Stato e della UE, definisce le misure necessarie per sostenere il rientro degli emigranti mediante:

     a) forme di solidarietà e di tutela in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie;

     b) la diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e rafforzare l’identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra di origine;

     c) interventi, nel quadro della politica di programmazione e della massima occupazione, per agevolare l’inserimento e il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive regionali degli emigrati che rientrano in Basilicata;

     d) la stipula e il finanziamento di convenzioni, accordi e protocolli con i territori interessati dal fenomeno immigratorio a partire dalle istituzioni universitarie.

 

     Art. 2. Destinatari degli interventi.

     1. I destinatari degli interventi sono i lucani emigrati all’estero per motivi di lavoro e le loro famiglie.

     2. Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati:

     a) i cittadini italiani nati in Basilicata ed i propri discendenti emigrati e residenti all’estero o che abbiano avuto la residenza nella Regione Basilicata e che siano emigrati all’estero per un periodo non inferiore ai tre anni per motivi di lavoro dipendente od autonomo e che eleggano la residenza in un Comune della Basilicata;

     b) il coniuge, anche se separato, i figli ed i parenti in linea retta entro il terzo grado dei cittadini di cui al punto a), che trasferiscano la propria residenza in un Comune della Basilicata.

     3. Per il computo del periodo di permanenza all’estero le frazioni di anno superiori a sei mesi sono considerate anno intero.

     4. Possono usufruire dei benefici della presente legge anche gli emigrati che siano rientrati nella Regione da non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Accesso degli emigrati alla legislazione regionale.

     1. Le leggi regionali che dispongono interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, nonché in materia di edilizia abitativa, di formazione professionale, di sanità, di assistenza e di servizi sociali definiscono criteri di applicazione che tengano conto della particolare condizione degli emigrati che risiedono o vogliono rientrare come definiti dall’art. 2.

     2. I bandi relativi agli interventi nelle materie di cui al comma 1 (nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie) devono prevedere quote di riserva o condizioni di precedenza in favore dei lucani emigrati all’estero che, a seguito del loro rientro in Italia, abbiano stabilito la residenza in uno dei Comuni della Regione Basilicata [2].

     3. Possono godere dei benefici di cui al precedente comma 2 gli emigrati che abbiano fissato la loro residenza in Basilicata da almeno 1 (un) anno e da non più di 5 (cinque) anni alla data di pubblicazione dei bandi [3].

 

     Art. 4. Commissione Regionale dei Lucani nel mondo.

     1. Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Giunta Regionale si avvale della collaborazione e delle proposte della Commissione Regionale dei Lucani nel mondo.

 

     Art. 5. Composizione della Commissione Regionale dei Lucani nel mondo.

     1. La Commissione regionale dei Lucani nel mondo è composta da:

a) Presidente del Consiglio regionale o Consigliere da lui delegato con funzioni di Presidente della Commissione;

b) due Consiglieri regionali con incarico di Vice Presidente;

c) un rappresentante dei Comuni designati dall’ANCI (Sezione regionale della Basilicata);

d) un rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Potenza e un rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Matera;

e) un rappresentante di ciascuna Federazione per ogni paese europeo ed extraeuropeo. Il rappresentante è eletto dal Congresso nazionale dei delegati nominati nelle assemblee delle Associazioni lucane iscritte all’Albo Regionale;

f) il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del “Centro dei Lucani nel Mondo – Nino Calice”;

g) i Presidenti delle Federazioni dei Lucani nel mondo quali membri di diritto della Commissione;

h) un rappresentante delle Associazioni Italiane dei Lucani in Italia per ogni Regione. I rappresentanti sono eletti dall’Assemblea delle Associazioni Italiane, convocata dal Presidente della Commissione;

i) i Presidenti dell’Associazione presente nei paesi in cui non è istituita la Federazione, qualora sia l’unica Associazione presente nel paese stesso quali membri di diritto della Commissione [4].

     2. [Partecipano alle riunioni della Commissione i Presidenti delle Associazioni in Italia i quali hanno diritto di intervento e non di voto] [5].

     3. Le funzioni di segretario sono svolte dal Dirigente della struttura di cui all’ art. 13 o da un suo delegato.

     4. I componenti della Commissione sono nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale previa designazione da parte dei rispettivi Enti od Organismi di appartenenza.

     5. [Il Presidente è scelto preferibilmente tra i residenti in Basilicata che abbiano maturato almeno tre anni di residenza all’estero e che abbiano particolari esperienze sui problemi dell’emigrazione degli italiani all’estero] [6].

 

     Art. 6. Designazioni.

     1. Le designazioni dei componenti la Commissione devono pervenire al Presidente del Consiglio Regionale entro trenta giorni dalla richiesta.

     2. Trascorso tale termine la Commissione è comunque insediata dal Presidente del Consiglio Regionale.

     3. I componenti della Commissione che non sono più in possesso dei requisiti richiesti, che si dimettono o decadono, sono sostituiti, relativamente ai componenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 5, con il primo dei non eletti nei rispettivi congressi e, per gli altri componenti, con nuovi designati dai rispettivi organismi.

     4. I componenti restano in carica fino alla data di scadenza della Commissione e, comunque, per non più di dieci anni consecutivi, non essendo dopo tale periodo immediatamente rieleggibili per la durata di un mandato [7].

 

     Art. 7. Compiti della Commissione.

     1. La Commissione Regionale dei Lucani nel mondo ha i seguenti compiti:

     a) propone i programmi delle attività triennali e annuali ed i criteri per la concessione di sovvenzioni alle associazioni;

     b) studia il fenomeno dell’emigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell’economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con i Ministeri interessati nonché con gli uffici, organizzazioni ed enti operanti nel settore;

     c) formula proposte in materia di occupazione, anche avvalendosi degli organismi competenti ai sensi della L.R. 8 settembre 1998, n. 29;

     d) segnala agli organi competenti l’opportunità di proporre iniziative di legge al Parlamento, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione, per la tutela dei diritti degli emigrati e delle loro famiglie nell’ambito della competenza regionale;

     e) segnala l’opportunità di convocare e di organizzare conferenze sui problemi dell’emigrazione in collegamento con le altre Regioni, con il Governo e con le Comunità organizzate all’estero;

     f) propone programmi per il reinserimento sociale dei lavoratori rimpatriati da realizzarsi mediante incentivi e misure di sostegno ed attività in forma singola od associata nei settori dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, del turismo e di ogni altro settore di competenza regionale;

     g) propone programmi annuali di attività tese a conservare l’identità storico-culturale dei lucani residenti all’estero ed a favorire il sorgere di associazioni nelle località estere di maggiore concentrazione di lucani ed a potenziare quelle esistenti nel rispetto delle competenze di legge;

     h) propone l’organizzazione, anche in collaborazione con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, Enti ed istituzioni, di soggiorni culturali e viaggi di studio sul territorio regionale, riservati ai figli degli emigrati all’estero, nonché di scambi culturali tra gli stessi e giovani studenti residenti in Basilicata o di soggiorni per anziani emigrati residenti all’estero, con particolare riguardo alle condizioni di disagio economico dei beneficiari attestate dall’autorità consolare;

     i) propone l’organizzazione, anche in collaborazione con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, Enti ed istituzioni, di progetti formativi ed iniziative culturali e di vario genere riservate agli emigrati all’estero ed ai loro figli, con particolare riguardo alle condizioni di disagio economico dei beneficiari attestate dall’autorità consolare.

     2. Ogni tre anni il Presidente della Commissione, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può convocare la Conferenza Regionale dei Lucani nel Mondo sull’attività della Commissione, per una verifica pubblica sulla evoluzione del fenomeno e sulle modalità di intervento [8].

 

     Art. 8. Riunioni della Commissione.

     1. La Commissione adotta nella prima seduta il Regolamento per il suo funzionamento.

     2. La Commissione Regionale dei lucani nel mondo si riunisce ordinariamente una volta all’anno, e può riunirsi in via straordinaria, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, per comprovati motivi. La Commissione può essere convocata a rotazione nei vari continenti con maggiore presenza di emigrati lucani [9].

     3. Ai componenti della Commissione, esclusi il Presidente e i Consiglieri regionali, per la partecipazione alle sedute e per le missioni in Italia e all’estero, compete il rimborso spese nei limiti spettanti ai dirigenti del Consiglio regionale [10].

     4. Ai fini della individuazione della sede per il trattamento di cui al precedente comma si ha riguardo alla sede abituale di lavoro, ancorché situata all’estero.

     5. Ai componenti della Commissione, esclusi il Presidente e i Consiglieri regionali, è corrisposto un gettone di presenza di euro 30,00 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute [11].

     6. Le spese derivanti dall’applicazione del presente articolo saranno predeterminate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nell’ambito degli stanziamenti indicati nell’apposita dotazione finanziaria del Bilancio del Consiglio Regionale.

     6 bis. Le deliberazioni della Commissione sono adottate, limitatamente ai rappresentanti delle Federazioni, con voto ponderato secondo le seguenti modalità:

a) un voto per le Federazioni composte fino a cinque Associazioni;

b) due voti per le Federazioni composte da 6 a 10 Associazioni;

c) tre voti per le Federazioni composte da oltre 10 Associazioni [12].

 

     Art. 9. Comitato Esecutivo.

     1. Il Comitato esecutivo è composto da otto membri, di cui cinque eletti nella prima seduta della Commissione regionale dei Lucani nel mondo. Sono membri di diritto il Presidente della Commissione ed i Consiglieri regionali di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5. Partecipa al Comitato, senza diritto di voto, il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del “Centro dei Lucani nel Mondo – Nino Calice [13].

     2. Ogni componente della Commissione in sede di votazione esprime solo due preferenze.

     3. I membri della Commissione eletti nei Congressi nazionali eleggono nel proprio seno cinque componenti del Comitato Esecutivo in rappresentanza dell’Europa, Nord America, Sud America, Australia e Italia [14].

     4. Il Presidente della Commissione assume la presidenza del Comitato Esecutivo.

     5. Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo sono svolte da un funzionario della struttura di cui all’art. 13.

 

     Art. 10. Compiti del Comitato Esecutivo.

     1. Il Comitato Esecutivo, sulla base dello stanziamento del Bilancio regionale, elabora i programmi delle attività triennali ed annuali nonché i criteri per la concessione delle sovvenzioni alle associazioni che sono adottati dalla Commissione.

     2. Tali programmi e criteri, su proposta della Giunta Regionale, sono sottoposti all’approvazione del Consiglio Regionale.

     3. Il comitato esecutivo assume le iniziative per rendere operanti le indicazioni della Commissione.

 

     Art. 11. Convocazione del Comitato Esecutivo.

     1. Il Comitato Esecutivo della Commissione dei Lucani nel mondo è convocato per non più di tre volte all’anno, salvo casi straordinari debitamente motivati.

     2. La convocazione deve pervenire ai componenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivate ragioni d’urgenza.

     3. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide in presenza, in prima convocazione, della metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, di almeno tre componenti.

     4. Ai componenti il Comitato Esecutivo, per la partecipazione alle sedute del Comitato, spetta il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione per i dirigenti regionali [15].

 

     Art. 11 bis. Forum dei giovani Lucani nel mondo [16]

     1. E’ istituito il forum dei giovani Lucani nel mondo, con la finalità di garantire un’ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Basilicata e le proprie comunità all’estero.

     2. Il Forum formula indicazioni generali suole iniziative in favore dei giovani delle comunità all’estero ai fini della predisposizione del Programma Annuale di cui all’art. 18.

     3. Il forum è costituito all’inizio di ogni legislatura con le stesse modalità previste dall’art. 12, comma 1, ed è composto:

     a) dal Presidente della Commissione dei Lucani nel mondo, che lo presiede;

     b) da due rappresentanti, una giovane ed un giovane emigrati o discendenti di emigrati per ogni Paese Europeo, extraeuropeo e per l’Italia eletti nei Congressi Nazionali dei delegati nominati dalle Assemblee delle Associazioni Lucane iscritte all’Albo Regionale. In sede di prima applicazione della presente legge le designazioni dei rappresentanti sono effettuate dalle rispettive Federazioni territoriali;

     c) dai componenti del Comitato Esecutivo.

     4. I componenti del forum sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio Regionale.

     5. Il forum dura in carica per l’intera legislatura.

     6. Alla prima convocazione del forum i rappresentanti dei giovani emigrati eleggono al proprio interno cinque rappresentanti per area, Nord America, Sud America, Australia, Europa e Italia, che coordineranno il lavoro del forum in collaborazione con il Comitato Esecutivo.

     7. Il forum è convocato dal Presidente della Commissione Regionale ordinariamente ai fini indicati nel precedente comma 2).

     8. Ai componenti il forum spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle rispettive sedute.

 

     Art. 12. Compiti del Presidente. [17]

     1. Il Presidente della Commissione dei Lucani nel mondo convoca, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, all’inizio di ogni legislatura regionale, i Congressi nazionali per l’elezione dei rappresentanti di ciascun Paese in seno alla Commissione, secondo quanto disciplinato negli appositi regolamenti. Convoca, altresì, le riunioni della Commissione e del Comitato Esecutivo.

     2. Al Presidente ed ai Consiglieri regionali componenti della Commissione, per le missioni all’estero e in Italia, è riconosciuto il trattamento di cui all’art. 9 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 e s.m.i.

 

     Art. 13. Struttura di supporto funzionale.

     1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, su proposta del Dirigente Generale, individua una struttura qualificata di supporto funzionale alle attività della Commissione di cui all’art. 4 e del Comitato Esecutivo di cui all’art. 9.

     2. Al Consiglio Regionale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l’espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della Commissione e del suo esecutivo.

     2 bis. La Giunta regionale garantisce il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dalla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 “Istituzione del Centro dei Lucani nel mondo” [18].

 

          Art. 14. Albo Regionale.

     1. L’Albo Regionale delle Associazioni e delle loro Federazioni, operanti all’estero e in Italia, è gestito dalla struttura di supporto funzionale di cui all’art. 13.

     2. E’ iscritta all’Albo Regionale di cui al comma precedente l’Associazione che annoveri almeno 50 iscritti e che ispiri il proprio Statuto ai principi della Costituzione e dello Statuto della Regione Basilicata ed al rispetto delle leggi nazionali e regionali.

     3. E’ iscritta all’Albo Regionale ogni associazione riconosciuta da network comunitari che abbia realizzato scambi con l’estero per almeno 50 giovani e che ispiri il proprio Statuto ai principi della Costituzione e dello Statuto della Regione Basilicata ed al rispetto delle leggi nazionali e regionali.

     4. L’iscrizione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è confermata, all’inizio della legislatura regionale, prima dello svolgimento dei congressi, previa verifica di certificazione, attestante la permanenza all’estero, da parte delle autorità consolari, da documenti ufficiali rilasciati dal Comune o da autorità o enti previdenziali stranieri ovvero, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione [19].

 

     Art. 15. Modalità di iscrizione all’Albo Regionale.

     1. Per ottenere l’iscrizione all’Albo Regionale, le Associazioni e le loro Federazioni devono inoltrare domanda al Presidente del Consiglio Regionale, corredata dalla copia dello Statuto e dell’elenco nominativo degli iscritti.

     2. Tali atti devono essere vistati dall’autorità Consolare.

     3. L’elenco delle Associazioni lucane e delle loro Federazioni iscritte all’Albo Regionale ed i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     4. Per ottenere l’iscrizione all’Albo Regionale, le Associazioni riconosciute da network comunitari devono inoltrare domanda al Presidente del Consiglio Regionale, corredata dalla copia dello Statuto e dell’elenco nominativo dei giovani che hanno usufruito di scambi all’estero.

     5. Le Associazioni lucane devono iscriversi alla Federazione nazionale di riferimento.

     6. Possono costituirsi Federazioni nei paesi esteri e nelle regioni italiane in cui operano due o più Associazioni. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di gravi inadempienze, con proprio decreto, può disporre la cancellazione dall’Albo regionale di Federazioni e Associazioni [20].

     7. Le nuove Associazioni, con sedi in città in cui sono già costituite una o più Associazioni Lucane iscritte all’Albo, possono richiedere l’iscrizione solo se annoverano almeno 100 associati.

     7 bis. E’ iscritta all’Albo regionale l’Associazione che annoveri trenta iscritti di età non superiore ai quaranta anni e, per le Associazioni con sedi in città in cui sono già costituite una o più Associazioni lucane iscritte all’Albo, è sufficiente un numero di 60 associati , di cui il 50% di età non superiore ai quaranta anni [21].

 

     Art. 16. Modalità per l’ottenimento dei benefici.

     1. Il Presidente della Commissione trasmette immediatamente alle Federazioni o, in mancanza, alle singole Associazioni copia della deliberazione del Consiglio Regionale di cui all’art. 10 con l’esplicitazione della modalità e dei termini per la presentazione delle domande tese ad ottenere le sovvenzioni.

     2. Le Federazioni o, in mancanza, le singole Associazioni presentano alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, domande per ottenere le sovvenzioni [22].

     3. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, programma le azioni sulla base dei criteri fissati [23].

     4. La Commissione Regionale, adottando il programma delle attività annuali ed i criteri per la concessione di sovvenzioni alle Associazioni, può inserire nel programma annuale anche sovvenzioni alle Associazioni di lucani sul territorio nazionale ed alle Associazioni riconosciute da network comunitari purché iscritte all’ Albo Regionale previsto dall’ art. 14.

 

     Art. 17. Programma Triennale.

     1. Il Consiglio Regionale approva il programma triennale, come disposto dall’art. 10.

     2. Il programma triennale di massima definisce:

     a) le linee e gli obiettivi da conseguire;

     b) la priorità degli interventi;

     c) i criteri per la formulazione dei piani annuali di cui all’articolo 18;

     d) le attività di documentazione, di studio, d’informazione nonché ogni altra iniziativa, anche a carattere interregionale, sui problemi dell’emigrazione.

     3. Esso è attuato ed aggiornato mediante il piano annuale di cui all’articolo 18.

 

     Art. 18. Piano annuale.

     1. Il Consiglio Regionale approva il piano annuale degli interventi, come disposto dall’art. 10, che definisce il riparto delle somme disponibili sulle dotazioni finanziarie relativamente alla tipologia degli interventi da realizzare tenuto conto dei criteri fissati dal programma triennale.

 

     Art. 19. Iniziative regionali.

     1. Per conseguire gli obiettivi di cui alla presente legge la Regione:

     a) assume, anche d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri, adeguate iniziative per l’assistenza, la promozione culturale e sociale dei lavoratori emigrati della Basilicata e delle loro famiglie e in particolare per i residenti all’estero, per mantenere e rinsaldare il legame con la terra di origine;

      b) svolge studi, indagini ed inchieste sui movimenti migratori che interessano la Regione, nonché promuove ogni utile iniziativa per lo studio dei problemi connessi all’emigrazione e al rientro;

     c) interviene nei settori dell’edilizia abitativa, dell’occupazione, della formazione e della riqualificazione professionale, dell’istruzione e delle attività culturali per rimuovere gli ostacoli legati alla condizione di emigrato e per favorire il rientro;

     d) favorisce il reinserimento sociale dei lavoratori rimpatriati, specialmente dei giovani, mediante incentivi e misure di sostegno alla realizzazione di attività, in forma singola, associata o cooperativistica, nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, del turismo e di ogni settore produttivo;

     e) sostiene anche finanziariamente l’attività delle associazioni dei Lucani nel mondo e delle loro Federazioni nonché di Enti, Associazioni, Patronati ed Istituti degli emigrati e delle organizzazioni giovanili e le Associazioni riconosciute da network comunitari;

     f) favorisce ogni utile iniziativa degli emigrati e delle loro famiglie nel reinserimento dell’atto di rimpatrio;

     g) organizza nel territorio regionale, anche tramite gli Enti Locali, soggiorni, vacanze culturali, viaggi di studio e di lavoro per i giovani Lucani nel mondo;

     h) cura e sostiene un servizio di costante informazione sulle iniziative regionali che dispongono provvidenze nei vari settori nonché sulla situazione occupazionale regionale;

     i) concede borse di studio ai giovani lucani residenti all’estero che intendono frequentare l’Università ovvero Istituti di Istruzione Superiore e la formazione post-laurea;

     l) promuove iniziative per accogliere e mantenere nell’ambito degli scambi i giovani lucani iscritti nell’elenco di cui al comma 4 dell’art. 22;

     m) promuove forme di assistenza sanitaria e di previdenza anche mediante contributi per la stipula di apposita polizza assicurativa.

 

     Art. 20. Indirizzi dell’intervento regionale.

     1. Gli interventi regionali in favore degli emigrati e dei loro familiari sono volti a :

     a) favorire, anche mediante la concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui, ovvero di contributi in conto capitale, il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nei settori agricolo, artigiano, commerciale, turistico e peschereccio ed in ogni altro settore produttivo, con priorità alle iniziative cooperative;

     b) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati agevolando l’acquisizione o la ristrutturazione di idoneo alloggio nel territorio regionale, anche mediante la concessione, con priorità alle iniziative cooperative, di contributi in conto capitale, ovvero favorendo la assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare;

     c) favorire la formazione, la riqualificazione professionale e l’assunzione dei lavoratori rimpatriati e delle loro famiglie, nonché dei giovani discendenti che intendano rimpatriare,agevolando la frequenza dei corsi ovvero con iniziative formative e occupazionali specifiche, mediante quote non inferiori al 3% con un minimo di almeno uno per ogni modulo [24];

     d) agevolare, anche mediante la concessione di assegni di studio, l’inserimento dei figli degli emigrati e dei rimpatriati nell’ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari e post laurea, favorendo in particolare il superamento delle difficoltà linguistiche;

     e) favorire l’accesso alle università di studenti figli di emigrati lucani, anche se sprovvisti della cittadinanza italiana, prevedendo agevolazioni per la sistemazione logistica e per la tassazione universitaria;

     f) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati per mantenere e rinsaldare il legame di origine con la propria terra;

     g) favorire il mantenimento dei rapporti con la cultura di origine dei giovani lucani, degli emigrati anziani promovendo iniziative di turismo sociale ed organizzando nel territorio della regione soggiorni, vacanze culturali e di studio, ed iniziative di interscambio tra giovani e relativi docenti ed operatori culturali;

     h) curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale audio-visivo fra gli emigrati, fornendo tempestivamente anche informazioni sulla situazione occupazionale e sulle modalità per accedere ai benefici disposti da norme comunitarie e da leggi nazionali e regionali;

     i) effettuare direttamente o mediante convenzioni con istituti e centri di ricerca particolarmente qualificati, indagini e studi relativi alla condizione dei Lucani nel mondo;

     l) agevolare le iniziative delle associazioni dei Lucani nel mondo;

     m) favorire la prima sistemazione degli emigrati rientrati anche concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri familiari;

     n) contribuire alle spese per il rientro degli emigrati e dei loro familiari deceduti all’estero, con contributi per le spese di trasporto delle salme; a tal proposito è concesso un sussidio straordinario per il trasporto delle salme al paese di origine degli emigrati deceduti all’estero, qualunque sia stato il loro periodo di permanenza, sempre che il trasporto non sia a carico di istituzioni o Enti pubblici o privati; l’ammontare del sussidio è determinato nella misura di euro 775 per rientri dai paesi Europei e di euro 1.550 per rientri da paesi extraeuropei; l’erogazione di tali contributi è delegata al Comune presso cui viene tumulata la salma; spetta ad esso ricevere le domande ed istruire le pratiche corredate dei singoli documenti; al termine di ogni trimestre i Comuni presenteranno al Presidente della Giunta Regionale il rendiconto dei contributi erogati per ricevere il relativo rimborso;

     o) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento dei problemi dei lavoratori migranti;

     p) promuovere forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrativa anche mediante l’assegnazione ai Lucani nel mondo, indigenti e privi di altra forma di tutela sanitaria ed assistenziale, di contributi, nei limiti delle risorse disponibili e per un massimo di Euro 620,00 annue in favore di ciascun richiedente, per la stipula di polizza sanitaria e previdenziale, anche con istituti operanti in Basilicata; le polizze dovranno prevedere la copertura in favore del richiedente; il contributo può essere concesso anche ai lucani rientrati in Italia.

     2. La Regione è autorizzata a stipulare, per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, convenzioni con istituti di credito finanziari operanti nella Regione, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla vigente normativa in materia.

 

     Art. 21. Provvidenze ed assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare.

     1. Sono estesi agli emigrati che rientrano in Basilicata i benefici, sia in conto interessi sia in conto capitale, previsti dalle leggi vigenti per l’acquisto, il recupero o la costruzione della prima casa di abitazione. L’erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati è subordinata al trasferimento della residenza in un Comune della Regione.

     2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione alle norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, stabiliscono i punteggi aggiuntivi e condizioni di priorità a favore dei sopraindicati soggetti.

 

     Art. 22. Formazione e riqualificazione professionale e sbocco lavorativo.

     1. La Giunta Regionale, in attuazione dei piani nazionali e comunitari, con riferimento al programma regionale di sviluppo e con le modalità di cui alla vigente normativa regionale, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori iscritti nell’apposito elenco di cui al comma 4, nell’ambito dei piani annuali e pluriennali.

     2. La gestione di tali iniziative può essere affidata agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di formazione professionale.

     3. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate in conformità alle procedure previste per ottenere gli interventi degli organi comunitari e in raccordo con le autorità nazionali.

     4. I lavoratori lucani che intendono rientrare in Italia a scopo occupazionale, i giovani lucani residenti all’estero che intendono partecipare a corsi di formazione professionale in Italia o nel paese di residenza, organizzati dalla Regione Basilicata, fanno pervenire le loro richieste alla Commissione Tripartita Regionale di cui alla L.R. 8 settembre 1998 n. 29 che determina le modalità ed i termini per l’iscrizione ad un apposito elenco.

 

     Art. 23. Inserimento scolastico.

     1. Al fine di agevolare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei lavoratori emigrati, dei loro figli e parenti in linea retta entro il terzo grado rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con enti, istituti e organizzazioni che operano nel settore scolastico ed in quello dell’emigrazione, promuove, nel rispetto delle competenze della autorità scolastica:

     a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico;

     b) incontri, convegni, seminari per gli operatori della scuola impegnati nell’attività di cui alla lettera a).

 

     Art. 24. Iniziative e attività culturali.

     1. La Regione, d’intesa ove necessario con il Governo, svolge all’estero iniziative in favore degli emigrati di origine lucana ivi residenti per la diffusione della conoscenza del proprio patrimonio storico e culturale, nonché iniziative che si prefiggono scopi di studio, di rafforzamento della cultura d’origine e d’informazione sulla realtà attuale della Basilicata.

     2. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le collettività lucane stabilitesi in altre regioni italiane.

     3. Le attività di cui al presente articolo possono essere assunte anche in concorso con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura ed altre istituzioni culturali ed associazioni dell’emigrazione.

 

     Art. 25. Attività promozionale nelle località di emigrazione.

     1. La Regione, nelle località all’estero o in Italia ove maggiore è la presenza di emigrati e loro discendenti, con il concorso e la collaborazione delle loro associazioni, realizza attività promozionali con riferimento ai settori ed alle materie di competenza regionale.

 

     Art. 26. Interventi socio-assistenziali.

     1. La Regione nel ripartire i fondi destinati alle attività socio–assistenziali tiene conto delle particolari esigenze connesse al fenomeno migratorio ed emana le relative direttive, tenendo conto anche di quanto disposto dalla lettera p) dell’art. 20 della presente legge.

 

     Art. 27. Soggiorni, scambi culturali, turismo sociale.

     1. La Regione, anche in collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti e istituzioni, utilizzando anche eventuali contributi del Fondo Sociale Europeo, cura l’avvio e la permanenza in soggiorni nella regione dei figli dei lavoratori emigrati nell’ambito degli scambi culturali.

     2. Tali iniziative possono essere estese agli anziani ed ai lavoratori emigrati e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.

     3. Al fine di contribuire all’integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, la Regione anche in rapporto ai predetti fondi assume iniziative di interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione.

     4. I programmi delle iniziative di cui al presente articolo sono definiti nell’ambito del piano annuale.

 

     Art. 28. Assistenza e consulenza del Difensore Civico.

     1. Le associazioni dei Lucani nel mondo hanno diritto di avvalersi dell’assistenza e consulenza del Difensore Civico istituito ai sensi della Legge Regionale 14.6.1986, n. 11.

 

     Art. 29. Centro dei lucani nel mondo.

     1. Il “ Centro dei Lucani nel Mondo”, istituito con la Legge Regionale 6 aprile 1999, n. 11 è denominato “Centro dei Lucani nel Mondo Nino Calice”.

 

     Art. 29 bis. Sportelli Basilicata [25]

     1. Sono costituite presso le Associazioni e Federazioni sportelli informativi permanenti, denominati “Sportelli Basilicata”, al fine di favorire e promuovere le produzioni locali e creare un sistema di informazioni e di servizi quale punto di raccordo tra il mondo culturale, economico e sociale regionale con quello degli Stati di riferimento.

     2. In particolare gli sportelli devono:

a) supportare gli enti/associazioni locali ed esteri nella realizzazione di partenariati internazionali;

b) attivare servizi di individuazione di contatti commerciali, di consulenze commerciali, fiscali e doganali, di intermediazione economica e commerciale e garantire la collaborazione per la realizzazione di eventi realizzati negli Stati esteri.

     3. Gli “Sportelli Basilicata” operano in piena autonomia organizzativa e funzionale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

     4. Il coordinamento e l’assistenza tecnica degli Sportelli sono assicurati dal competente Ufficio della Giunta regionale.

 

     Art. 30. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, per l’esercizio in corso, si provvede con gli stanziamenti di cui alla U.P.B. 1091.04 “Azioni a sostegno degli emigrati lucani” del bilancio di previsione della Regione, già previsti per le leggi abrogate dall’art. 31.

     2.Le spese di funzionamento della Commissione Regionale dei Lucani nel mondo, comprensive delle spese di rappresentanza in misura non eccedente il 20% della dotazione annuale del fondo, trovano copertura nell’ambito della U.P.B. 0111.01 “Funzionamento del Consiglio regionale” del bilancio di previsione annuale [26].

     3. Le leggi di bilancio per gli esercizi successivi stabiliscono gli importi dei relativi stanziamenti.

 

     Art. 31. Abrogazioni.

     1. La presente legge abroga le seguenti leggi regionali:

     - n. 32 del 27 marzo 1995;

     - n. 19 del 09 aprile 1996;

     - n. 46 del 14 aprile 2000;

     - n. 54 del 7 settembre 2000;

     - n. 3 del 25 gennaio 2001.

 

     Art. 32. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Nella presente legge, l'espressione “Lucani all’estero” è stata sostituita con l’espressione “Lucani nel mondo” per effetto dell'art. 12 della L.R. 2 febbraio 2015, n. 7.

[2] Comma aggiunto dall’art. 45 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall’art. 45 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2015, n. 7.

[5] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 34.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2018, n. 17.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2015, n. 7.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2015, n. 7.

[10] Comma già sostituito dall'art. 32 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 34. La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 32, L.R. 17/2011.

[11] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 34.

[12] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2015, n. 7.

[13] Comma modificato dall'art. 56 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 febbraio 2015, n. 7.

[14] Comma così sostituito dall'art. 56 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[15] Comma aggiunto dall'art. 56 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[16] Articolo inserito dall'art. 56 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[17] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 giugno 2011, n. 10, fatto rivivere nel testo originario dall'art. 31 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 34. La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, L.R. 17/2011.

[18] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 2 febbraio 2015, n. 7.

[19] Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 febbraio 2015, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2018, n. 49.

[20] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 febbraio 2015, n. 7.

[21] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 2 febbraio 2015, n. 7.

[22] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 febbraio 2015, n. 7.

[23] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 febbraio 2015, n. 7.

[24] Lettera così sostituita dall'art. 56 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[25] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 2 febbraio 2015, n. 7.

[26] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 7 agosto 2003, n. 28.