§ 1.2.49 - L.R. 29 ottobre 2002, n. 38.
Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:29/10/2002
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Indennità di carica).
Art. 3.  (Trattenute sull’indennità di carica).
Art. 4.  (Decurtazioni).
Art. 5.  (Opzione).
Art. 6.  (Assegno in caso di sospensione).
Art. 7.  (Indennità di funzione).
Art. 8.  (Spese per l’esercizio del mandato)
Art. 9.  (Indennità di missione).
Art. 10.  (Indennità di fine mandato)
Art. 11.  (Assegno vitalizio).
Art. 11 bis.  Calcolo dell’assegno vitalizio
Art. 11 ter.  Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione
Art. 11 quater.  Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.  (Norma Finanziaria).
Art. 20.  (Abrogazioni).
Art. 21.  (Pubblicazione).


§ 1.2.49 - L.R. 29 ottobre 2002, n. 38.

Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata.

(B.U. 1 novembre 2002, n. 78).

 

TITOLO I

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 dello Statuto, si articola in:

     a) Indennità di carica;

     b) Indennità di funzione;

     c) Spese di esercizio del mandato [1].

     d) Indennità di missione;

     e) Indennità di fine mandato. Tale trattamento è corrisposto fino al 31 dicembre 2012 [2];

     f) Assegno vitalizio. Tale trattamento è corrisposto fino alla fine della IX legislatura [3].

     2. La corresponsione dell'indennità di cui alla lettera a) decorre dal giorno in cui ogni Consigliere regionale è stato convalidato in qualità di eletto e sino al giorno precedente alla convalida di Consiglieri regionali eletti della nuova legislatura, salvo che, per una qualsiasi ragione, la carica sia ricoperta per un periodo inferiore. Per lo stesso periodo i Consiglieri esercitano le loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica [4].

     3. Nel caso di surrogazione, la data di inizio della corresponsione dell’indennità di carica, i diritti, le prerogative e funzioni inerenti alla carica decorrono dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio Regionale dispone la surroga.

 

CAPO I

INDENNITA’ DI CARICA

 

     Art. 2. (Indennità di carica).

     1. A titolo di indennità di carica di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), ai Consiglieri della Regione Basilicata viene corrisposta, a decorrere dal 1 gennaio 2013, una somma lorda pari a € 6.600,00 mensili per dodici mensilità [5].

     1 bis. La somma lorda di cui al comma 1 è ridotta del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2018 [6].

     2. L’indennità di carica viene percepita dai Consiglieri Regionali per tutto il periodo di cui all’art.1, comma 2.

     3. Nel caso in cui il Consigliere Regionale, nel corso del suo mandato, venga eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, la corresponsione dell’indennità e di quanto previsto dalla L.R. n. 8/98 in quota parte per il Consigliere Regionale verrà immediatamente sospesa dal momento della proclamazione degli eletti da parte dell’Ufficio Giudiziario Competente. Laddove - nei termini di legge - il Consigliere Regionale eletto dovesse optare per tale carica consiliare, allo stesso verrà corrisposta nuovamente l’indennità, nonché le ulteriori somme previste dalla presente legge e dalla L.R. n. 8/98, sempre legate alla funzione svolta, non percepite durante il periodo di vigenza del provvedimento di sospensione [7].

 

     Art. 3. (Trattenute sull’indennità di carica).

     1. A decorrere dal 1 (primo) settembre 2002 sull’indennità lorda di carica di cui al comma 1 del precedente art.2, è disposta una trattenuta mensile obbligatoria del 28,50%, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennità di cui all’art.1, comma 1, lettere e) ed f) così suddivisa: 23% per l’assegno vitalizio e 5,50% per l’indennità di fine mandato.

     2. Le trattenute di cui al comma 1, sono devolute in conto entrate del bilancio del Consiglio Regionale.

     3. La trattenuta relativa all’assegno vitalizio è effettuata fino al termine della IX legislatura [8].

 

     Art. 4. (Decurtazioni). [9]

     1. Sulle indennità di carica è applicata una decurtazione di € 100,00 per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, della Conferenza dei capigruppo, della Giunta per il regolamento, della Giunta per le elezioni e di ogni altro organismo formalmente costituito ed interno alla Giunta e al Consiglio regionale.

     2. La decurtazione, nei limiti di cui al comma 1, viene automaticamente effettuata anche in caso di assenza non dichiarata durante la votazione per appello nominale.

     2 bis. Nel caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 5 della presente legge, la decurtazione di cui ai commi precedenti viene effettuata sull’indennità di funzione [10].

     3. Le cause di assenza giustificata sono stabilite nel Regolamento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Opzione).

     1. I Consiglieri dipendenti da Amministrazione pubblica possono effettuare l’opzione di cui al comma 1 dell’art. 68 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 in qualsiasi momento. L’opzione è comunicata al Presidente del Consiglio Regionale che ne da immediata notizia all’Amministrazione cui il Consigliere optante appartiene ed ha effetto dal mese successivo a quello cui la comunicazione risulta pervenuta all’Amministrazione interessata. Se effettuata all’atto della proclamazione dell’elezione, l’opzione ha effetto dalla medesima data. Con le stesse modalità può essere modificata l’opzione esercitata. I Consiglieri che abbiano optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’Amministrazione di appartenenza, hanno diritto a percepire l’indennità di funzione, le spese di esercizio del mandato e l’indennità di missione di cui all’art.1, comma 1, lettere b), c) e d) [11].

 

     Art. 6. (Assegno in caso di sospensione).

     1. Per la corresponsione dell’assegno di cui all’art. 15, comma 4/ter, della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall’art. 1 comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16, come sostituito dall’art.2 della legge 12 gennaio 1994, n.30 la misura dell’indennità di carica di cui all’art.1, lett. a) è ridotta del 50%.

     2. Per il Consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fa luogo alla corresponsione delle spese di esercizio del mandato previsti dall’art.1, comma 1 lettera c), e dell’indennità di funzione prevista dall’art. 1 lettera b) [12].

     3. Al Consigliere che è stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l’assegno erogato a norma del comma 1 e l’indennità di carica ad esso spettante.

 

CAPO II

INDENNITA’ DI FUNZIONE

 

     Art. 7. (Indennità di funzione).

     1. Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni, in aggiunta a quanto già previsto dall’art. 1, comma 1 lettera a) della presente legge, compete, a decorrere dal 1 gennaio 2013, una indennità mensile di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), nella seguente misura:

a) Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio regionale: € 2.700,00;

b) Vice Presidente della Giunta regionale: € 1.500,00;

c) Componenti della Giunta regionale e Vice Presidenti del Consiglio regionale: € 1.350,00;

d) Presidenti delle Commissioni Consiliari, Segretari del Consiglio regionale e Presidenti dei Gruppi consiliari regionali: € 900,00;

e) Vice Presidenti delle Commissioni consiliari: € 450,00;

f) Segretari delle Commissioni consiliari: € 300,00 [13].

     1 bis. Le indennità di funzione di cui al comma 1 sono ridotte del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2018 [14].

     2. L’indennità di funzione spettante al Presidente della Regione è corrisposta con decorrenza dalla sua proclamazione e sino al giorno antecedente la data di proclamazione del nuovo Presidente.

     Nel caso di cessazione del suo incarico, per qualsiasi motivo, fino a quella data.

     3. L’indennità di funzione per il Vice Presidente e per i componenti la Giunta Regionale spetta fino alla nomina della nuova Giunta e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.

     4. L’indennità di funzione per il Presidente, i Vece Presidenti ed i Segretari dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale spetta fino alla data della elezione dei nuovi componenti l’Ufficio di Presidenza e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.

     5. L’indennità di funzione per i Presidenti, i Vice Presidenti, i Segretari delle Commissioni Consiliari e per i Presidenti dei Gruppi consiliari regionali spetta fino al giorno precedente alla data delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.

     6. Le indennità di cui al primo comma non sono cumulabili tra di loro.

     Qualora il Consigliere svolga più di una delle funzioni indicate nel comma stesso gli sarà corrisposta l’indennità più favorevole.

     7. E’, in ogni caso, vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di carica e di funzione o di presenza, in Commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Giunta regionale, di Presidente del Consiglio regionale, di Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto a optare, finchè dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità [15].

     8. La partecipazione alle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d’inchiesta, nonché a qualsiasi altro organismo consiliare ed istituzionale, è gratuita [16].

     9. Per la effettiva partecipazione dei Consiglieri regionali alle attività istituzionali si applicano le decurtazioni di cui all’art. 4 della presente legge [17].

 

Capo III

SPESE PER L’ESERCIZIO DEL MANDATO [18]

 

     Art. 8. (Spese per l’esercizio del mandato) [19]

     1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 ai Consiglieri regionali è corrisposto mensilmente, a titolo di spese per l’esercizio del mandato, una somma pari a € 4.500,00.

     2. Agli Assessori esterni la somma a titolo di spese per l’esercizio del mandato è ridotta del 50%.

     3. Un importo non inferiore ad 1/3 delle somme di cui ai precedenti commi è corrisposto esclusivamente per l’instaurazione di rapporti contrattuali di lavoro di natura privatistica, secondo le disposizioni vigenti in materia, stipulati tra il consigliere regionale e i propri collaboratori. La relativa documentazione è trasmessa agli uffici competenti. In mancanza di tale stipula o di trasmissione della documentazione le suddette somme non sono corrisposte.

Con successivo provvedimento dell’Ufficio di Presidenza sono determinate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per tali rapporti contrattuali [20].

     3 bis. L'importo di cui al comma 3 è incrementato nella misura del 10% della somma prevista al comma 1 [21].

 

CAPO IV

INDENNITA’ DI MISSIONE

 

     Art. 9. (Indennità di missione).

     1. Ai Consiglieri regionali che, per l'espletamento del proprio mandato, si rechino in missione fuori del territorio regionale, autorizzati secondo la normativa vigente, spetta una diaria, per ogni giornata intera, di un importo pari ad 1/30 dell’importo mensile previsto dal comma 1 dell’art. 8 [22].

     2. Per le missioni effettuate all’estero, ai Consiglieri Regionali compete la diaria come definita al comma 1 incrementata del 20%.

     3. Al Consigliere inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso della spesa dell’albergo di 1^ categoria. In tal caso la misura della diaria è ridotta di un terzo.

     E’ data, altresì, facoltà al Consigliere di richiedere il rimborso delle spese di alloggio e vitto sostenute e documentate. In tal caso la diaria è ridotta di due terzi.

     4. Le spese effettivamente sostenute dai Consiglieri Regionali in missione per viaggi in ferrovia, compresi quelli con l’uso di posti letto in compartimenti singoli, su piroscafo o su altri servizi di linea, sono rimborsate nel limite del costo dei relativi biglietti di prima classe maggiorati degli eventuali supplementi.

     5. Per i viaggi in aereo, nell’ambito del territorio nazionale, è previsto il rimborso del costo del biglietto, per quelli all’estero, di medio e lungo raggio, è previsto il rimborso del limite del costo del biglietto della Business Class o in mancanza della First Class.

     6. Al Consigliere, inviato in missione, autorizzato all’uso del mezzo proprio secondo la normativa vigente, spetta altresì il rimborso della spesa ragguagliata ad un terzo del costo di un litro di benzina verde vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza nonché la spesa, sostenuta e documentata, per il pedaggio autostradale, per il garage o parcheggio a pagamento e per traghetto. I Consiglieri, nella sede di missione, o per raggiungerla dal terminal ferroviario, aeroportuale e portuale sono autorizzati all’uso del taxi o di un’auto a noleggio ed hanno diritto, dietro presentazione delle relative quietanze, al rimborso delle spese sostenute. Il consenso all’uso del mezzo proprio viene rilasciato previa dichiarazione scritta dell’interessato, dalla quale risulta che l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo autorizzato.

     7. Non spetta il rimborso delle spese di viaggio ai Consiglieri Regionali che usufruiscano per la missione di autovettura messa a disposizione dalla Regione.

     8. Per l’uso di mezzi aerei di linea è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita nel limite di un massimale rapportato alla indennità annua lorda moltiplicata per il coefficiente dieci, per i casi di morte o invalidità permanente.

     9. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soli Consiglieri Regionali.

     10. Per ogni altra previsione di legge in cui la misura della diaria, di cui all’art.1, è rapportata a quella dei Consiglieri Regionali, essa è ridotta della stessa percentuale prevista per il calcolo dell’indennità di carica. Sulla diaria così determinata si applicano le ulteriori riduzioni previste al comma 3.

 

CAPO V

INDENNITA’ DI FINE MANDATO

 

     Art. 10. (Indennità di fine mandato) [23]

     1. L’indennità di fine mandato è soppressa a far data dal 1 gennaio 2013. Dalla stessa data non è più disposta la trattenuta del 5,50% sull’indennità lorda di carica, di cui all’art. 3 della legge regionale n. 38/2002 per l’indennità di fine mandato.

     2. L’indennità di fine mandato, spettante fino al 31 dicembre 2012, viene erogata sulla base delle disposizioni vigenti in materia previste dalla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38, prima della entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO VI

ASSEGNI VITALIZI

 

     Art. 11. (Assegno vitalizio). [24]

     1. I Consiglieri regionali sono assoggettati d’ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell’indennità consiliare. Con effetto immediato dalla data delle elezioni, i contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall’Amministrazione del Consiglio Regionale. I Consiglieri Regionali sono assoggettati d’ufficio al pagamento dei contributi di previdenza nella misura prevista dall’art. 4.

     2. L’assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 65 anni d’età e che abbiano corrisposto il contributo di cui al comma 1, per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio o che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 3.

     3. [Il Consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma superiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all’assegno vitalizio minimo che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il sessantacinquesimo anno d’età. Il Consigliere Regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia una anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi. Ai consiglieri in carica nella IX legislatura, che abbiano versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, è data facoltà di effettuare i versamenti volontari necessari per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio che decorre alla maturazione del requisito anagrafico di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge e comunque successivamente all’effettuazione dei versamenti volontari. Tale facoltà è esercitabile anche dai consiglieri che hanno ottenuto la restituzione dei contributi versati durante la IX legislatura, previa restituzione degli stessi, mediante versamento in un'unica soluzione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione di legge] [25].

     4. I Consiglieri cessati dal mandato e che abbiano versato i contributi per almeno un quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all’assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati a tale titolo e senza interessi. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell’assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intende proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi .

     Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere in caso di decesso. Al Consigliere che abbia rinunciato all’assegno vitalizio ed abbia comunque versato la quota contributiva per l’assegno di reversibilità, è concessa, altresì, la restituzione della predetta quota contributiva, senza interessi.

     Il Consigliere Regionale che abbia esercitato il mandato per un’intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione dei contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

     Qualora il Consigliere Regionale già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio Regionale, il pagamento dell’assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l’assegno sarà ripristinato tenendo conto dell’ulteriore periodo di contribuzione, facendo salve le deroghe previste negli articoli del Titolo II, relativamente al compimento dell’età richiesta per il diritto all’assegno vitalizio, applicandosi così la tabella di cui al successivo comma 10.

     L’erogazione dell’assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell’assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio Regionale. L’assegno è ripristinato nella percentuale già in godimento con la cessazione dell’esercizio di tali mandati [26].

     5. (Consiglieri inabili al lavoro) - Hanno diritto all’assegno vitalizio, indipendentemente dall’età, i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere inabili al lavoro in modo permanente, purché abbiano esercitato il mandato per almeno 5 anni, o che abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo, purchè non abbiano esercitato la facoltà di rinunciare all’assegno vitalizio prevista dal precedente comma 4).

     L’assegno spetta, comunque, indipendentemente dalla durata dell’effettivo mandato consiliare, qualora l’inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a causa dipendente dall’esercizio del mandato stesso. Sull’applicabilità dei precedenti commi del presente articolo, nel caso di inabilità parziale, decide l’Ufficio di Presidenza del Consiglio

     integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.

     6. (Accertamento dell’inabilità permanente) L’accertamento della inabilità di cui al precedente articolo, è compiuto da un collegio medico composto da 3 membri di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall’interessato. Sulle conclusioni del Collegio medico delibera, inappellabilmente, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi del comma 5, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

     Qualora la delibera sia positiva l’assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l’evento che ha provocato l’inabilità al lavoro.

     7. (Ammontare dell’assegno vitalizio in caso di inabilità). – Nell’ipotesi prevista al primo capoverso del comma 5 l’ammontare dell’assegno vitalizio è commisurato al numero di anni di contribuzione. Nell’ipotesi prevista dal secondo capoverso, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall’esercizio del mandato, prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l’ammontare dell’assegno vitalizio sarà quello minimo previsto dal comma 10. Qualora gli anni di contribuzione siano più di 5, si procederà a norma del comma 9.

     8. L’assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma prevista dal successivo comma 13, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui al successivo comma 13.

     9. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 2 la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

     10. [Ai Consiglieri Regionali aventi diritto, eletti per la prima volta nella legislatura successiva all’entrata in vigore della presente legge, l’ammontare mensile dell’assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sull’indennità di carica mensile lorda di cui all’art. 2 della presente legge, corrisposta ai consiglieri in carica nello stesso mese in cui si riferisce l’assegno vitalizio:

 

Anni di contribuzione

Percentuale sull’indennità mensile lorda

5

40,00

6

44,00

7

48,00

8

52,00

9

56,00

10

60,00

11

64,00

12

68,00

13

72,00

14

76,00

15

80,00

16 ed oltre

84,00] [27]

 

     11. Ai Consiglieri Regionali eletti per la prima volta nella legislatura successiva a quella in corso all’entrata in vigore della presente legge la corresponsione dell’assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al raggiungimento del 60° anno di età.

     Per ogni anno di anticipazione le misure dell’assegno vitalizio sono ridotte anche ai fini della determinazione dell’assegno vitalizio in relazione al numero di anni di anticipazione, secondo al tabella che di seguito si riporta:

 

Età di pensionamento

Coefficiente di riduzione

Anni 60

0,7604

Anni 61

0,8016

Anni 62

0,8460

Anni 63

0,8936

Anni 64

0,9448

 

     Anni di contribuzione: misura dell’assegno vitalizio ridotto, a seconda degli anni di anticipazione, espressa in percentuale sull’indennità lorda del Consigliere.

     12. Decorrenza dell’assegno vitalizio – L’assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere regionale cessato dal mandato ha compiuto l’età richiesta per conseguire il diritto. Nel caso in cui il Consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui al comma 2, l’assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

     Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all’assegno, percepiscono l’assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

     13. [E’ data facoltà ai Consiglieri, in caso di rielezione, di ritirare l’intero importo dei contributi versati nella legislatura precedente per l’ottenimento dell’assegno vitalizio] [28].

     14. [(Assegni di reversibilità).- II Consigliere, previo versamento di apposita quota contributiva aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo obbligatorio di cui all’articolo 3, ha diritto, dandone apposita comunicazione all’Ufficio di Presidenza, di determinare l’attribuzione al coniuge ovvero ai figli, dopo il proprio decesso, di una quota pari al 50 per cento dell’importo dell’assegno vitalizio a lui spettante Condizione necessaria perché si determini tale attribuzione è che il Consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all’assegno vitalizio.

     Nel caso in cui la quota dell’assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento della maggiore età ovvero fino al compimento del 26° anno di età se studenti, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

     L’ottenimento del beneficio di cui al comma 1 è subordinato alla comunicazione all’Ufficio di Presidenza di volersene avvalere.

     Il Consigliere può in ogni momento modificare l’indicazione nominativa della persona beneficiaria. La comunicazione all’Ufficio di Presidenza di volersi avvalere del beneficio deve aver luogo, a pena di decadenza, non meno di sessanta giorni prima della cessazione dalla carica di Consigliere. L’obbligo di pagamento della quota contributiva aggiuntiva retroagisce alla data di assunzione della carica di Consigliere e comporta il versamento in un’unica soluzione del cumulo delle quote contributive aggiuntive mensili entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dall’Ufficio di Presidenza. La causa di decadenza non opera quando il matrimonio o la nascita dei figli avvenga successivamente al termine per l’esercizio dell’opzione e comunque prima della cessazione dalla carica di Consigliere; in tal caso la comunicazione all’Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza, deve essere inoltrata al verificarsi delle predette circostanze, fermo restando l’obbligo di versamento in un’unica soluzione della quota contributiva aggiuntiva. Qualora uno dei beneficiari dell’assegno di reversibilità entri a far parte del Consiglio Regionale, il pagamento dell’assegno resta sospeso per tutta la durata dell’esercizio del mandato ed è ripristinato alla sua cessazione. Il diritto all’assegno vitalizio di reversibilità si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato] [29].

     15. [(Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio).- L’assegno compete agli aventi diritto anche se il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni, se il decesso avviene per cause di servizio. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi del comma 5, verifica se sussistano i requisiti di cui al comma precedente] [30].

     16. [(Prescrizioni dei ratei di assegno) – I ratei di assegno diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l’Ufficio di Presidenza del Consiglio] [31].

     17. (Sequestro, pignoramento e cessione dell’assegno vitalizio) – Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell’assegno vitalizio si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

     18. [Fermo restando la riduzione prevista dalla normativa previgente, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei Consiglieri cessati dal mandato o che siano tuttora in carica, sono ricalcolati con effetto dalla data di entrata in vigore della legge n° 26 del 2 Maggio 1995. In tutti i casi, il cui ricalcolo preveda un importo inferiore a quello spettante sulla base delle norme previgenti, la differenza in più deve essere mantenuta, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti dell’assegno vitalizio] [32].

     Identico trattamento è riservato a coloro che, avendone titolo, alla stessa data abbiano chiesto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi per completare il periodo contributivo minimo di 5 anni.

 

     Art. 11 bis. Calcolo dell’assegno vitalizio [33]

     1. L’indennità mensile di riferimento per la corresponsione degli assegni vitalizi previsti dall’art. 11 della presente legge e dall’art. 1 della L.R. n. 24/2011, è determinata sulla base della media aritmetica delle differenti indennità di carica in vigenza nel corso della IX legislatura.

     2. L’assegno vitalizio, così determinato, è aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT.

 

     Art. 11 ter. Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione [34]

     1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1,  lett. n) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qualora il titolare dell’assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici, l’erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza  e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

     2. Il titolare dell’assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

     3. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui al comma 1. A tale scopo la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto  del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) corredata di apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d’ufficio alla sospensione dell’erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l’inadempienza.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell’assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici.

 

     Art. 11 quater. Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio [35]

     1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge fino al 29 febbraio 2020, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

     2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, secondo quanto stabilito dalla seguente tabella.

 

vitalizio diretto mensile (per scaglioni)

aliquota (per scaglioni)

fino a euro 1.500,00

Esente

oltre euro 1.500,00 fino a euro 3.500,00

7 %

oltre euro 3.500,00 fino a euro 6.000,00

12 %

oltre euro 6.000,00

16 %

 

     3. Ove il titolare di assegno vitalizio goda di altro vitalizio per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo, le aliquote di riduzione di cui al comma 2 sono maggiorate del 40%. La maggiorazione del 40% non si applica qualora analoghe riduzioni vengano effettuate dal Parlamento nazionale o europeo.

     4. A decorrere dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dai commi 2 e 3 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

     5. I risparmi ottenuti con la riduzione degli assegni vitalizi di cui al presente articolo sono destinati, al termine di ogni esercizio finanziario:

a) al bilancio regionale (20%);

b) ad iniziative di solidarietà (30%) ovvero culturali individuate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; tra queste iniziative si prevede l’organizzazione di eventi per la giornata mondiale per le persone con disabilità;

c) al progetto “Basilicata 2019, Parco Culturale (40%) per sostenere, secondo criteri e modalità definiti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, iniziative promosse dai Parchi Letterari e dalle Fondazioni Culturali partecipate dalla Regione Basilicata;

d) alla costituzione di un fondo (10%) per acquisire ulteriore patrimonio del Poeta Leonardo Sinisgalli nonché per supportare la Fondazione a lui dedicata nell’assistenza legale necessaria per evitare il blocco editoriale della sua opera, che perdura da oltre venti anni. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne definisce criteri e modalità.

 

TITOLO II

 

CAPO I

NORME FINANZIARIE FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 12.

     1. [A favore dei Consiglieri Regionali che abbiano espletato o erano in corso di mandato al momento dell’entrata in vigore della L.R. 02.09.1983, n. 30 l’assegno vitalizio mensile, in deroga alle norme di cui all’art. 11, comma 2, spetta al compimento del 55° anno d’età] [36].

     2. A favore dei Consiglieri Regionali che abbiano espletato il mandato successivamente all’entrata in vigore della L.R. 02.09.1983, n. 30 o che siano in corso di mandato al momento dell’entrata in vigore della presente legge, in deroga alle norme di cui al precedente art. 11, comma 2, spetta al compimento del 60° anno d’età.

 

     Art. 13. [37]

     Ai Consiglieri Regionali aventi diritto, cessati dal mandato e non più rieletti fino alla legislatura precedente a quella di entrata in vigore della presente legge, l’ammontare mensile dell’assegno vitalizio è determinato in base alla tabella di seguito riportata. Il calcolo è effettuato in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sull’indennità mensile lorda di cui all’art.2 – comma 1 – della presente legge, corrisposta ai Consiglieri in carica nello stesso mese in cui si riferisce l’assegno vitalizio.

 

Anni di contribuzione

Percentuale sull’indennità à mensile lorda

5

30,00

6

33,00

7

36,00

8

39,00

9

42,00

10

45,00

11

48,00

12

51,00

13

54,00

14

57,00

15

60,00

16 ed oltre

63,00

 

     Art. 14. [38]

     Ai Consiglieri Regionali aventi diritto, eletti o rieletti nella legislatura di entrata in vigore della presente legge, l’ammontare mensile dell’assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione sull’indennità di carica mensile lorda di cui all’art. 2 – comma 1 – della presente legge corrisposta ai Consiglieri in carica nello stesso mese in cui si riferisce l’assegno vitalizio.

 

Anni di contribuzione

Percentuale sull’indennità mensile lorda

5

35

6

38

7

41

8

44

9

47

10

52

11

55

12

58

13

61

14

64

15

69

16 ed oltre

75

 

     Art. 15.

     [Ai Consiglieri regionali cessati dal mandato ed a quelli il cui mandato è in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge, la corresponsione dell’assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al raggiungimento del 55° anno d’età] [39].

     Per ogni anno di anticipazione le misure dell’assegno vitalizio per i Consiglieri cessati dal mandato nella legislatura precedente a quella di entrata in vigore della presente legge riportata nella tabella di cui all’art. 13 e per i Consiglieri in carica al momento di entrata in vigore della presente legge riportata nella tabella di cui all’art.14, sono ridotte anche ai fini della determinazione dell’assegno vitalizio in relazione al numero di anni di anticipazione, secondo la tabella che di seguito si riporta

 

Età di pensionamento

Coefficiente di riduzione

Anni 55

0,7604

Anni 56

0,8016

Anni 57

0,8460

Anni 58

0,8936

Anni 59

0,9448

 

     Anni di contribuzione: misura dell’assegno vitalizio ridotto, a seconda degli anni di anticipazione, espressa in percentuale sull’indennità lorda del Consigliere.

 

     Art. 16.

     1. Per i soli titolari di assegno di reversibilità nonché per i soli Consiglieri cessati dal mandato o il cui mandato era in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 20.03.1995 n.26, ancorché rieletti nelle legislature successive, l’assegno di reversibilità è regolato dalle successive disposizioni del presente articolo;

     2. L’assegno di reversibilità, in caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, viene riversato a favore:

     a) del coniuge, finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione dell’autorità giudiziaria;

     b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;

     c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni;

     d) dei figli di cui alla lettera b), o in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti sino al compimento del ventesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell’ex Consigliere e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall’Ufficio di Presidenza, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.

     Qualora non sopravvivono ne il coniuge, ne i figli o affiliati aventi diritto, l’assegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a 60 anni o inabili a proficuo lavoro.

     3. L’assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio compete agli eventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

     L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare verifica se sussistano i requisiti.

     4. Le condizioni per la concessione dell’assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare, l’assegno vitalizio è revocato.

     L’Ufficio di Presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette. Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico composto da tre membri di cui due nominati dal Presidente del Consiglio ed uno indicato dall’interessato.

     Sulle conclusioni del collegio medico delibera, inappellabilmente, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

     Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l’assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l’evento che ha provocato l’inabilità al lavoro.

     5. Per la liquidazione dell’assegno di reversibilità il coniuge del Consigliere invierà domanda diretta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti:

     1) Certificato di morte del coniuge;

     2) Certificato di matrimonio;

     3) Atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata o passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

     4) Stato di famiglia.

     6. Per la liquidazione dell’assegno di riversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al comma 5 deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

     1) Certificato di morte del Consigliere ovvero di entrambi i coniugi;

     2) Certificato di nascita dei figli;

     3) Stato di famiglia;

     4) Certificato dell’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;

     5) Atto notorio da cui risulti, per i figli maggiorenni, la convivenza a carico del Consigliere defunto.

     Per i figli maggiorenni la concessione dell’assegno è condizionata all’accertamento dell’inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del comma 4. Le domande per la liquidazione dell’assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

     7. L’ammontare dell’assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale all’assegno vitalizio, liquidato o che sarebbe spettato al Consigliere, nella misura seguente:

     a) al coniuge superstite, senza figli aventi diritto all’assegno: 50%;

     b) al coniuge superstite, con figli aventi diritto all’assegno: 50%, con aumento progressivo del 10% per ogni figlio fino ad un massimo dell’80%;

     c) al figlio superstite avente diritto all’assegno:

     50%. Quando i figli siano più di uno l’assegno è aumentato del 10% per ogni unità successiva, fino ad un massimo dell’80%, ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

     d) negli altri casi: 40%.

     L’assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

 

     Art. 17. [40]

     1. La misura dell’indennità di fine mandato per i Consiglieri in carica nella legislatura di entrata in vigore della presente legge è stabilita in una mensilità dell’indennità di carica lorda spettante al Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di mandato, per i primi dieci anni ed in una ulteriore mensilità per ogni biennio o frazione di biennio superiore all’anno di mandato.

     2. Ai Consiglieri Regionali in carica nella legislatura di entrata in vigore della presente legge ancorché abbiano già richiesto ed ottenuto nel corso della legislatura l’anticipazione dell’indennità di fine mandato, in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 10, è data facoltà di richiedere nel corso della stessa legislatura la suddetta anticipazione per adeguarla alle norme previste dalla presente legge.

 

     Art. 18.

     1. [Fatte salve le deroghe previste negli articoli precedenti del Titolo II tutte le norme del Titolo I della presente legge si applicano ai Consiglieri regionali in carica, ancorché rieletti nelle legislature successive, nella legislatura di promulgazione della presente legge] [41].

     2. [In fase di prima applicazione della presente legge è consentito ai Consiglieri in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, che non ne abbiano fatto ricorso, esercitare la facoltà di cui all’art. 11, comma 14. La facoltà deve essere esercitata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. L’ammontare del versamento, relativo all’intera durata del mandato già maturato, è determinato con riferimento all’indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda ed il versamento può avvenire anche in forma rateale, senza interessi, entro un periodo massimo di trenta mesi dall’accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio di Presidenza] [42].

     3. [I Consiglieri che hanno esercitato la facoltà prevista dal comma 4 dell’art. 11 possono restituire quanto percepito a titolo di rinuncia all’assegno vitalizio, integrato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione della somma e la sua restituzione, e ricostruire la posizione pregressa. Il versamento può avvenire anche in forma rateale senza interessi, entro un periodo massimo di trenta mesi dall’accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio di Presidenza. Ai Consiglieri che hanno esercitato tale facoltà, l’erogazione degli arretrati dell’assegno vitalizio verrà effettuata in tre annualità a carico del bilancio del Consiglio Regionale. Ai Consiglieri che esercitano l’opzione prevista dal presente comma vengono riconosciuti tutti i diritti previsti dalla presente legge dalla data in cui hanno cessato il mandato] [43].

 

     Art. 19. (Norma Finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme previste dalla presente legge si provvede con lo stanziamento di cui all’U.P.B. o.111.01 Cap. 1 “Organi Istituzionali” dello stato di previsione della spesa del Bilancio del Consiglio Regionale per l’anno finanziario 2002 che presenta sufficiente disponibilità

     2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione dei relativi Bilanci di previsione.

 

     Art. 20. (Abrogazioni).

     All’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti Leggi Regionali ed ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge:

     - L.R. 22 giugno 1973, n. 16;

     - L.R. 22 giugno 1973, n° 17;

     - L.R. 27 maggio 1974, n. 4

     - L.R. 24 aprile 1975, n. 35;

     - L.R. 6 settembre 1978, n. 43;

     - L.R. 6 settembre 1978, n. 44;

     - L.R. 24 febbraio 1979, n. 5;

     - L.R. 7 agosto 1981, n. 24;

     - L.R. 16 dicembre 1981, n. 44;

     - L.R. 29 agosto 1983, n. 26;

     - L.R. 2 settembre 1983, n. 30;

     - L.R. 27 luglio 1984, n. 23;

     - L.R. 14 marzo 1985, n. 6;

     - L.R. 7 agosto 1986, n. 15;

     - L.R. 21 agosto 1986, n. 19;

     - L.R. 29 maggio 1987, n° 15;

     - L.R. 21 giugno 1988, n. 25;

     - L.R. 2 settembre 1991, n. 17;

     - L.R. 29 marzo 1993, n. 14;

     - L.R. 28 giugno 1994, n. 27;

     - L.R. 20 marzo 1995, n. 26;

     - L.R. 30 dicembre 1995, n. 70;

     - L.R. 9 settembre 1996, n. 50;

     - L.R. 6 agosto 1997, n. 39;

     - L.R. 23 dicembre 1999, n. 38;

     - L.R. 6 marzo 2001, n. 11;

     - L.R. 13 giugno 2001, n. 26;

     - L.R. 4 gennaio 2002, n. 7.

 

     Art. 21. (Pubblicazione).

     La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 gennaio 2010, n. 7.

[5] Comma modificato dall’art. 34 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 37.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2012, n. 7.

[8] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[10] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 aprile 2014, n. 6.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[12] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[13] Comma modificato dall’art. 34 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[14] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 37.

[15] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[16] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[17] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[18] Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[20] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 15 aprile 2014, n. 6.

[21] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 37.

[22] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[24] Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi la L.R. 13 dicembre 2011, n. 24.

[25] Comma modificato dall'art. 20 della L.R. 30 giugno 2017, n. 18 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista. L'art. 20, L.R. 18/2017, è stato abrogato dall'art. 44 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[26] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 2010, n. 20. Il quarto e quinto periodo sono stati abrogati dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[27] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[28] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 8 febbraio 2010, n. 20 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[29] Comma modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[32] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[33] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[34] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[35] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2017, n. 10 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[36] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 2017, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[37] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[38] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[39] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 2017, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[40] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[41] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[42] Comma corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 6 novembre 2002, n. 80, modificato dall’art. 34 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2019, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[43] Comma già modificato dall’art. 34 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7, ulteriormente modificato dall'art. 48 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 marzo 2017, n. 5.