§ 1.2.71 - L.R. 20 agosto 2018, n. 20.
Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:20/08/2018
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
Art. 3.  Elezione dei Consiglieri regionali e rappresentanza di genere
Art. 4.  Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi
Art. 5.  Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi
Art. 6.  Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale
Art. 7.  Presentazione delle liste elettorali
Art. 8.  Organi elettorali
Art. 9.  Elettorato attivo e passivo
Art. 10.  Candidature e liste dei candidati
Art. 11.  Documenti per la presentazione delle candidature e delle liste
Art. 12.  Esame ed ammissione delle liste e delle candidature.
Art. 13.  Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione
Art. 14.  Diritto di voto dell’elettore
Art. 15.  Norme speciali per gli elettori
Art. 16.  Scheda elettorale
Art. 17.  Manifestazione del voto
Art. 18.  Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale
Art. 19.  Clausola di sbarramento
Art. 20.  Assegnazione dei seggi
Art. 21.  Spese per le elezioni
Art. 22.  Accordo con il Ministero dell’Interno
Art. 23.  Supplenza e surroga dei Consiglieri Assessori
Art. 24.  Cause di ineleggibilità ed incompatibilità
Art. 25.  Norma transitoria
Art. 26.  Entrata in vigore


§ 1.2.71 - L.R. 20 agosto 2018, n. 20. [1]

Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali

(B.U. 20 agosto 2018, n. 34 Speciale)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge disciplina il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali sulla base di quanto disposto dall’art. 122 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 2 luglio 2004, n. 165.

 

     Art. 2. Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio regionale.

2. E’ proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi su tutto il territorio regionale, sommando i voti ottenuti in ciascuna circoscrizione provinciale.

3. Ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto regionale, oltre che dal Presidente della Giunta regionale eletto direttamente, il Consiglio regionale è composto da 20 consiglieri eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti.

4. E’ eletto Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, ai sensi della presente legge.

5. Qualora il candidato Presidente non eletto si dimetta o decada dalla carica di Consigliere, il seggio è assegnato alla lista circoscrizionale cui è stato sottratto ai sensi dell’art. 20, comma 5, lettera c).

 

     Art. 3. Elezione dei Consiglieri regionali e rappresentanza di genere

1. I Consiglieri regionali sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della presente legge.

2. L’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti su base circoscrizionale è effettuata con criterio proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

3. Le liste concorrenti su base circoscrizionale sono composte in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 60% del totale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c bis) punto 1, della Legge 2 luglio 2004, n. 165. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina. In caso di mancato rispetto delle suddette percentuali, i candidati eccedenti vengono esclusi dalla lista, a partire da quelli collocati in coda.

 

     Art. 4. Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi

1. Il territorio della Regione è ripartito in 2 circoscrizioni elettorali coincidenti con il territorio delle province di Matera e di Potenza.

2. La ripartizione dei 20 seggi tra le circoscrizioni elettorali avviene in misura proporzionale alla popolazione residente, quale risulti dai dati ufficiali dell’ultimo censimento generale nazionale, dividendo il numero complessivo dei cittadini residenti nell’intero territorio regionale per i 20 seggi, in base ai quozienti interi e ai più alti resti.

3. La ripartizione dei 20 seggi tra le due circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

 

     Art. 5. Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi

1. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all’articolo 122, comma 1, della Costituzione e non oltre il termine di cui all’art. 5 della Legge 2 luglio 2004, n. 165.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, fissa la data delle elezioni ed emana il decreto di convocazione dei comizi almeno sessanta giorni prima della data di celebrazione delle elezioni.

3. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all’articolo 4 comma 3 sono notificati ai Sindaci della Regione.

4. I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

5. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, è comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

 

     Art. 6. Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, contestualmente alla presentazione delle liste a lui collegate con le modalità di cui all’art. 10, presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, che le invia all’Ufficio centrale regionale per la verifica dell’ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

2. La presentazione delle candidature è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista o gruppi di liste o coalizione di liste.

3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell’articolo 11.

4. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, e dalla documentazione di cui all’art. 11, comma 1; inoltre, ha efficacia solo se convergente con la dichiarazione di collegamento di cui all’articolo 11, comma 2.

5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è presentata da non meno di mille e da non più di millecinquecento elettori della Regione.

6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Giunta regionale non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

 

     Art. 7. Presentazione delle liste elettorali

1. In ogni circoscrizione sono presentate liste circoscrizionali di candidati Consiglieri regionali, contrassegnate da un simbolo:

a) è definito “gruppo di liste” l’insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo.

b) è definita “coalizione di liste” l’insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

2. La presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta regionale. Nel caso di un gruppo di liste il candidato Presidente, a pena di nullità, deve essere lo stesso.

3. Più liste circoscrizionali o più gruppi di liste possono indicare il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. In questo caso sono necessarie dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista. Le liste con il medesimo candidato Presidente partecipano congiuntamente all’attribuzione del premio di maggioranza.

4. Le liste sono presentate da non meno di trecento e da non più di seicento elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali per i partiti o i gruppi politici che, nelle ultime elezioni regionali o politiche, hanno presentato candidature con il medesimo contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio nel Consiglio regionale o in Parlamento. L’esonero dalla sottoscrizione è previsto anche in caso di presentazione di liste con contrassegno composito che riproduca in tutto o in parte il contrassegno medesimo insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi.

 

     Art. 8. Organi elettorali

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, sono costituiti l’Ufficio centrale regionale e l’Ufficio centrale circoscrizionale per ciascuna delle due circoscrizioni provinciali.

2. L’Ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d’Appello del capoluogo di Regione ed è composto da tre magistrati dei quali uno con funzione di Presidente nominati dal Presidente della Corte d’Appello medesima. Le funzioni di segreteria dell’Ufficio centrale regionale sono assicurate dal personale della cancelleria della Corte d’Appello.

3. L’Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo di Provincia ed è composto da tre magistrati di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale stesso. Le funzioni di segreteria dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono assicurate dal personale della cancelleria del Tribunale stesso.

4. L’Ufficio centrale circoscrizionale sopraintende alle operazioni previste dalla presente legge.

5. L’Ufficio centrale regionale decide i ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l’attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale e per la distribuzione tra le diverse coalizioni e liste del premio di maggioranza. Svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla presente legge.

6. Al fine di assicurare l’ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Giunta regionale assume tutte le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell’amministrazione statale centrale e periferica.

 

     Art. 9. Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

 

TITOLO II

LE LISTE ELETTORALI E LE CANDIDATURE

 

     Art. 10. Candidature e liste dei candidati

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale e le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate all’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Comune capoluogo di Provincia dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo l’Ufficio rimane aperto quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le candidature e le liste dei candidati devono essere sottoscritte dagli elettori, secondo quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, e 7, commi 4 e 5. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

3. La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); è indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura o lista di candidati.

4. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.

5. Di tutti i candidati è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

6. È consentito presentare la propria candidatura in una sola lista e in due circoscrizioni. Il candidato che sia proclamato eletto consigliere contemporaneamente in due circoscrizioni, deve optare per una delle due entro quindici giorni dalla proclamazione. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nella circoscrizione in cui ha riportato la cifra elettorale individuale più elevata.

 

     Art. 11. Documenti per la presentazione delle candidature e delle liste

1. La candidatura a Presidente della Giunta regionale, oltre a quanto previsto dall’articolo 6, è corredata dai seguenti documenti:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del Decreto Legislativo n. 235 del 2012;

d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, nonché il certificato del casellario giudiziale;

e) la dichiarazione di collegamento del candidato Presidente della Giunta con una lista, o un gruppo di liste, o una coalizione di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l’analoga dichiarazione resa dai delegati delle rispettive liste.

2. La lista è corredata dai seguenti documenti:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del Decreto Legislativo n. 235 del 2012;

d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica del candidato, nonché il certificato del casellario giudiziale;

e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l’analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura.

3. La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

 

     Art. 12. Esame ed ammissione delle liste e delle candidature.

Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 10, comma 1:

a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4 e all’art. 3, comma 3 e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;

b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lettera a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione o un numero di candidati dello stesso sesso eccedente il 60% del totale, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10, comma 4 e dell’articolo 3, comma 3;

c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e);

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 11, comma 2;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) trasmette all’Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f).

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi l'indomani alle ore nove per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. I delegati di lista possono ricorrere all’Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza entro ventiquattro ore dalla comunicazione; il ricorso è depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette all’Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l’Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate entro ventiquattro ore dalla loro adozione ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

 

     Art. 13. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero a ciascuna lista o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 16, comma 3, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 16, comma 2, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

d) procede, per mezzo del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l’ottavo giorno antecedente quello della votazione;

e) trasmette immediatamente al Dipartimento Presidenza della Giunta regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

 

TITOLO III

DELLE MANIFESTAZIONI DI VOTO

 

     Art. 14. Diritto di voto dell’elettore

1. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota.

2. Ogni elettore, inoltre, ha facoltà di attribuire preferenze con le modalità stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 15. Norme speciali per gli elettori

1. Gli elettori di cui all’art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del D.P.R. n. 570/1960, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

 

     Art. 16. Scheda elettorale

1. La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all’eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.

3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

 

     Art. 17. Manifestazione del voto

1. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.

2. L’elettore ha facoltà di esprimere una seconda preferenza, riservata a un candidato di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della preferenza successiva alla prima.

3. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente della lista o coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso.

4. Il voto espresso su liste diverse collegate allo stesso candidato Presidente si intende attribuito al solo candidato Presidente; nello stesso caso, il voto di preferenza espresso per un candidato appartenente ad una delle liste si intende prevalente ed è attribuito alla lista medesima ed il voto di preferenza espresso per un candidato sullo spazio riservato a lista diversa da quella di appartenenza si intende attribuito al candidato medesimo ed alla lista che lo sostiene.

5. Non è ammesso il voto disgiunto. Il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso su liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

 

TITOLO IV

LE OPERAZIONI DI ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E DI PROCLAMAZIONE, CONVALIDA, SURROGA E SUPPLENZA DEGLI ELETTI

 

     Art. 18. Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

1. I Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, per il tramite del Comune, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

 

     Art. 19. Clausola di sbarramento

1. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali non facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell’intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi.

2. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell’intera Regione, meno dell’otto per cento dei voti validi.

3. Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell’intera Regione, almeno l’otto per cento dei voti validi, indipendentemente dalla percentuale ottenuta dalle liste o gruppi di liste circoscrizionali.

4. Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali che abbiano ottenuto, nell’intera Regione, almeno il quattro per cento dei voti validi, anche se facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell’intera Regione, meno dell’otto per cento dei voti validi. In tal caso le suddette liste partecipano all’assegnazione dei seggi come liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali non facenti parte di coalizioni.

 

     Art. 20. Assegnazione dei seggi

1. Compiute le operazioni di cui all’art. 15, co 1 e 2, della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni, l’Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidenti della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi dell’art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell’art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, ottenuti da ciascuna lista nelle singoli sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell’art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l’ordine di presentazione nella lista;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale della coalizione è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali collegate;

f) divide il totale dei voti validi espressi a favore di tutte le liste della circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

g) comunica tempestivamente all’Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

2. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle Sezioni, con i relativi atti e documenti allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria dell’Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

3. L’Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni degli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto alla carica di Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, sommando le cifre elettorali circoscrizionali definite ai sensi del comma 1, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste, corrispondente ai voti validi riportati nel complesso delle circoscrizioni.

d) divide la cifra elettorale delle coalizioni e dei gruppi di liste, ammessi all’assegnazione dei seggi ai sensi dell’articolo 19, successivamente per 1, 2, 3, 4 … e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

e) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera d), i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare e determina in tal modo quanti seggi spettano a ciascuna coalizione o gruppo di liste;

f) l’Ufficio verifica che almeno dodici seggi, escluso quello attribuito al Presidente eletto, siano stati assegnati al gruppo di liste o alla coalizione ad esso collegata. Se i seggi riportati sono in numero inferiore, l’Ufficio attribuisce al gruppo o alla coalizione, i seggi necessari per raggiungere tale consistenza, a condizione che il Presidente eletto abbia ricevuto almeno il 40% dei voti validamente espressi. Se invece il Presidente eletto ha ottenuto meno del 40% dei voti validamente espressi, al gruppo o alla coalizione ad esso collegati sono attribuiti: 11 seggi, se il Presidente eletto ha ottenuto almeno il 30 % dei voti validamente espressi; 10 seggi nelle altre ipotesi. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano soltanto nelle ipotesi in cui il gruppo o la coalizione collegate al Presidente eletto non abbiano già raggiunto o superato le soglie di seggi sopra indicate sulla base del riparto di cui alla precedente lettera e). L’Ufficio, una volta determinato il numero di seggi assegnato al gruppo o coalizione collegati al Presidente eletto, distribuisce i seggi residui tra le altre coalizioni e gruppi di liste con le modalità di cui alla lettera e);

g) in ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione collegata al candidato eletto Presidente, non possono essere attribuiti più di 14 seggi. Se i seggi assegnati sono in numero superiore, l’Ufficio sottrae al gruppo di liste o alla coalizione collegata al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna alle restanti coalizioni e gruppi di liste, seguendo la graduatoria dei quozienti di cui alla lettera d);

h) nel caso in cui il gruppo di liste o la coalizione collegata al Presidente eletto ottenga un numero di seggi non inferiore a 12 e non superiore a 14, resta fermo il riparto di cui alla lettera e);

i) L’Ufficio procede alla ripartizione dei seggi tra i gruppi di liste della medesima coalizione. A tal fine divide la cifra elettorale dei gruppi di liste appartenenti alla coalizione, successivamente per 1, 2, 3, 4, …; forma, poi, una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti, scegliendo i più alti in numero uguale a quello dei seggi assegnati alla coalizione e determinando in tal modo i seggi da attribuire a ciascun gruppo.

4. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale, assegnataria di seggi, per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 5, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

5. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 4, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 3, sottrae i seggi in eccedenza alle liste circoscrizionali, partendo da quelle che hanno avuto assegnati più seggi e seguendo l’ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone, in un’unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 4, lettera b), e distribuisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dall’art. 4, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 3. Qualora a seguito delle predette operazioni, non vengano assegnati tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell’art. 4, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo, riserva l’ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l’Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale.

6. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 4, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 5, lettera b). In nessun caso alle circoscrizioni può essere attribuito un numero di seggi superiore rispetto al numero di seggi risultante dalla ripartizione di cui all’articolo 4 della presente legge, al netto del seggio di cui al comma 5, lettera c) del presente articolo. Il Presidente dell’Ufficio centrale regionale, quindi, proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 1, lettera d).

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta nella prima adunanza del Consiglio stesso; l’altro è depositato nella Cancelleria della Corte d‘Appello.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI SULLE SPESE PER LE ELEZIONI E SULLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

 

     Art. 21. Spese per le elezioni

1. Le spese inerenti alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico della Regione.

2. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alla amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono immediatamente rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

 

     Art. 22. Accordo con il Ministero dell’Interno

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concludere, in tempo utile per il regolare svolgimento delle elezioni, un accordo con il Ministero dell’interno per la gestione delle elezioni regionali sulla base di quanto stabilito dalla presente legge e dalla disciplina statale e regionale.

2. L’onere economico del presente accordo trova copertura nel Bilancio pluriennale regionale 2024-2026 - Missione 01 – Programma 07 – Titolo 1 – Macroaggregato 104.

 

     Art. 23. Supplenza e surroga dei Consiglieri Assessori

1. La nomina ad Assessore regionale comporta la sospensione di diritto dalla carica di Consigliere regionale, per la durata dell’incarico assessorile accettato dallo stesso Consigliere, e la sua sostituzione temporanea con un Consigliere supplente, da effettuarsi nella prima seduta consiliare successiva alla nomina, nella persona del candidato della medesima lista circoscrizionale non eletto avente la cifra elettorale individuale più elevata.

2. Qualora, durante l’incarico di Assessore dello stesso Consigliere, così temporaneamente sospeso da tale carica, si renda necessario il subentro di un nuovo Consigliere per dimissioni o decadenza di un altro componente del Consiglio regionale eletto nella stessa lista, il Consigliere supplente l’Assessore ai sensi del comma 1 è proclamato definitivamente eletto e l’Assessore è sostituito dal candidato Consigliere della stessa lista avente la cifra elettorale individuale più elevata. Agli adempimenti di cui al presente comma si provvede nella prima seduta consiliare successiva alle dimissioni o decadenza dell’altro Consigliere regionale eletto nella stessa lista.

 

     Art. 24. Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Per le cause di incompatibilità e di ineleggibilità si rinvia alla normativa nazionale.

 

     Art. 25. Norma transitoria

     [Abrogato]

 

     Art. 26. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 7 febbraio 2024, n. 2.