Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 07/02/2024 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali) |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 1.2.78 - L.R. 7 febbraio 2024, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (Sistema di elezione del Presidente Della Giunta e dei Consiglieri regionali)
(B.U. 7 febbraio 2024, n. 5 Speciale)
Art. 1. Modifiche all’articolo 22 della
1. L’articolo 22 della
“Articolo 22
Accordo con il Ministero dell’interno
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concludere, in tempo utile per il regolare svolgimento delle elezioni, un accordo con il Ministero dell’interno per la gestione delle elezioni regionali sulla base di quanto stabilito dalla presente legge e dalla disciplina statale e regionale.
2. L’onere economico del presente accordo trova copertura nel Bilancio pluriennale regionale 2024-2026 - Missione 01 – Programma 07 – Titolo 1 – Macroaggregato 104.”.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.