§ 1.2.78 - L.R. 7 febbraio 2024, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (Sistema di elezione del Presidente Della Giunta e dei Consiglieri regionali)


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:07/02/2024
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali)
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 1.2.78 - L.R. 7 febbraio 2024, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (Sistema di elezione del Presidente Della Giunta e dei Consiglieri regionali)

(B.U. 7 febbraio 2024, n. 5 Speciale)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 (Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali)

1. L’articolo 22 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22

Accordo con il Ministero dell’interno

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concludere, in tempo utile per il regolare svolgimento delle elezioni, un accordo con il Ministero dell’interno per la gestione delle elezioni regionali sulla base di quanto stabilito dalla presente legge e dalla disciplina statale e regionale.

2. L’onere economico del presente accordo trova copertura nel Bilancio pluriennale regionale 2024-2026 - Missione 01 – Programma 07 – Titolo 1 – Macroaggregato 104.”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.