§ 1.2.58 - L.R. 13 dicembre 2011, n. 24.
Norme per l’abolizione dell’assegno vitalizio dei Consiglieri regionali di cui alla legge regionale 29.10.2002, n. 38 – Testo Unico in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:13/12/2011
Numero:24


Sommario
Art. 1. 1. Le disposizioni relative all’istituto dell’assegno vitalizio di cui all’art. 11 della legge regionale 29.10.2002, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni non si applicano ai Consiglieri [...]
Art. 2. 1. Per i Consiglieri regionali eletti nelle precedenti legislature, nonché per quelli in carica nella IX Legislatura o che dovessero assumere questa carica nel corso della IX Legislatura e che, [...]
Art. 3. 1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata


§ 1.2.58 - L.R. 13 dicembre 2011, n. 24.

Norme per l’abolizione dell’assegno vitalizio dei Consiglieri regionali di cui alla legge regionale 29.10.2002, n. 38 – Testo Unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata.

(B.U. 16 dicembre 2011, n. 41)

 

Art. 1.

1. Le disposizioni relative all’istituto dell’assegno vitalizio di cui all’art. 11 della legge regionale 29.10.2002, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni non si applicano ai Consiglieri regionali eletti a partire dalla X Legislatura.

 

     Art. 2.

1. Per i Consiglieri regionali eletti nelle precedenti legislature, nonché per quelli in carica nella IX Legislatura o che dovessero assumere questa carica nel corso della IX Legislatura e che, comunque, siano cessati dal mandato entro la IX Legislatura, e per i loro aventi causa, si applicano le disposizioni inerenti l’assegno vitalizio di cui alla normativa regionale in materia vigente al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

2. Per i Consiglieri regionali rieletti a partire dalla X legislatura, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al diritto maturato al momento della cessazione della IX legislatura.

 

     Art. 3.

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.