§ 1.2.55 - L.R. 29 gennaio 2010, n. 7.
Modifica alla L.R. n. 38 del 29 ottobre 2002


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:29/01/2010
Numero:7


Sommario
Art. 1. Il comma 2 dell’art. 1 della Legge Regionale 29 ottobre 2002, n. 38, è così sostituito
Art. 2. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 1.2.55 - L.R. 29 gennaio 2010, n. 7.

Modifica alla L.R. n. 38 del 29 ottobre 2002

(B.U. 5 febbraio 2010, n. 7)

 

Art. 1.

Il comma 2 dell’art. 1 della Legge Regionale 29 ottobre 2002, n. 38, è così sostituito:

“2. La corresponsione dell'indennità di cui alla lettera a) decorre dal giorno in cui ogni Consigliere regionale è stato convalidato in qualità di eletto e sino al giorno precedente alla convalida di Consiglieri regionali eletti della nuova legislatura, salvo che, per una qualsiasi ragione, la carica sia ricoperta per un periodo inferiore. Per lo stesso periodo i Consiglieri esercitano le loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica.”

 

     Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.