§ 1.2.64 - L.R. 15 aprile 2014, n. 6.
Modifica alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:15/04/2014
Numero:6


Sommario
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .
Art. 4 .
Art. 5 .


§ 1.2.64 - L.R. 15 aprile 2014, n. 6.

Modifica alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8.

(B.U. 18 aprile 2014, n. 12)

 

Art. 1.

1. All’art. 4 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Nel caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 5 della presente legge, la decurtazione di cui ai commi precedenti viene effettuata sull’indennità di funzione.”

 

     Art. 2.

1. All’art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, è aggiunto il seguente comma 3:

“3. Un importo non inferiore ad 1/3 delle somme di cui ai precedenti commi è corrisposto esclusivamente per l’instaurazione di rapporti contrattuali di lavoro di natura privatistica, secondo le disposizioni vigenti in materia, stipulati tra il consigliere regionale e i propri collaboratori. La relativa documentazione è trasmessa agli uffici competenti. In mancanza di tale stipula o di trasmissione della documentazione le suddette somme non sono corrisposte.

Con successivo provvedimento dell’Ufficio di Presidenza sono determinate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per tali rapporti contrattuali.”

 

     Art. 3.

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 è così modificato:

“2. Due unità per le strutture di cui al precedente articolo 2 riguardanti l’Assessore Vice Presidente Giunta e gli Assessori possono essere richieste in posizione di comando da altri enti pubblici o di diritto pubblico, enti locali, enti interregionali operanti in territorio regionale, società regionali in house o, comunque, partecipate dalla Regione Basilicata, enti o consorzi istituiti con legge regionale, comparto scuola del Ministero della Pubblica istruzione e da ogni altro Ministero. Per le strutture di cui al precedente articolo 2 riguardanti i Vice Presidenti del Consiglio, i Consiglieri Segretari, i Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti delle Commissioni Speciali può essere richiesta in posizione di comando dagli enti ed amministrazioni indicate nel precedente periodo una sola unità. Per le segreterie particolari del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale le unità in posizione di comando non possono superare rispettivamente il numero di tre e di due. In tal caso il comando è disposto con cadenza annuale, è rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta dell’interessato e si risolve automaticamente con la cessazione dell’incarico. Il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti del Consiglio, i Consiglieri Segretari, i Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti delle Commissioni Speciali adeguano il numero delle unità delle strutture di cui sono titolari alle riduzioni previste dalle disposizioni del presente comma, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data della sua entrata in vigore, indicando l’assegnazione od il comando da revocare.”

 

     Art. 4.

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 è abrogato.

 

     Art. 5.

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 01 giugno 2014.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.