§ 1.2.60 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.
Recepimento D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e abrogazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:21/12/2012
Numero:27


Sommario
Art. 1. 1. La lett. c) del comma 1 dell’art. 1 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituita
Art. 2. 1. Il comma 1, dell’art. 2 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituito
Art. 3. 1. Dopo il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38, è aggiunto il seguente comma 3
Art. 4. 1. L’art. 4 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così modificato
Art. 5. 1. Al comma 1 dell’art. 5 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38, l’espressione “rimborso spese” è sostituita con l’espressione “spese di esercizio del mandato”
Art. 6. 1. Al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 l’espressione “rimborsi spesa” è sostituita con l’espressione “spese di esercizio del mandato”
Art. 7. 1. Il comma 1 dell’art. 7 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituito
Art. 8. 1. Dopo il comma 6 dell’art. 7 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 9. 1. La rubrica del Capo III della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituita
Art. 10. 1. L’art. 8 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituito
Art. 11. 1. Il comma 1 dell’art. 9 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituito
Art. 12. 1. L’art. 10 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituito
Art. 13. 1. Dopo l’art. 11 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 sono inseriti i seguenti artt. 11 bis e 11 ter
Art. 14. 1. La legge regionale 29 dicembre 1997, n. 54 è abrogata
Art. 15. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2013


§ 1.2.60 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

Recepimento D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e abrogazione della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 54.

(B.U. 21 dicembre 2012, n. 48)

 

Art. 1.

1. La lett. c) del comma 1 dell’art. 1 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituita:

 

“c) Spese di esercizio del mandato.”

 

2. La lettera e) del comma 1 dell’art. 1 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituita:

 

“e) Indennità di fine mandato. Tale trattamento è corrisposto fino al 31 dicembre 2012.”

 

3. La lettera f) del comma 1 dell’art. 1 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituita:

 

“f) Assegno vitalizio. Tale trattamento è corrisposto fino alla fine della IX legislatura.”

 

     Art. 2.

1. Il comma 1, dell’art. 2 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituito:

 

“1. A titolo di indennità di carica di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), ai Consiglieri della Regione Basilicata viene corrisposta, a decorrere dal 1 gennaio 2013, una somma lorda pari a € 6.600,00 mensili per dodici mensilità.”

 

     Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38, è aggiunto il seguente comma 3:

 

“3. La trattenuta relativa all’assegno vitalizio è effettuata fino al termine della IX legislatura.”

 

     Art. 4.

1. L’art. 4 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così modificato:

 

“Art. 4

Decurtazioni

1. Sulle indennità di carica è applicata una decurtazione di € 100,00 per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, della Conferenza dei capigruppo, della Giunta per il regolamento, della Giunta per le elezioni e di ogni altro organismo formalmente costituito ed interno alla Giunta e al Consiglio regionale.

2. La decurtazione, nei limiti di cui al comma 1, viene automaticamente effettuata anche in caso di assenza non dichiarata durante la votazione per appello nominale.

3. Le cause di assenza giustificata sono stabilite nel Regolamento dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”

 

     Art. 5.

1. Al comma 1 dell’art. 5 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38, l’espressione “rimborso spese” è sostituita con l’espressione “spese di esercizio del mandato”.

 

     Art. 6.

1. Al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 l’espressione “rimborsi spesa” è sostituita con l’espressione “spese di esercizio del mandato”.

 

     Art. 7.

1. Il comma 1 dell’art. 7 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituito:

 

“Art. 7

Indennità di funzione

1. Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni, in aggiunta a quanto già previsto dall’art. 1, comma 1 lettera a) della presente legge, compete, a decorrere dal 1 gennaio 2013, una indennità mensile di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), nella seguente misura:

a) Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio regionale: € 2.700,00;

b) Vice Presidente della Giunta regionale: € 1.500,00;

c) Componenti della Giunta regionale e Vice Presidenti del Consiglio regionale: € 1.350,00;

d) Presidenti delle Commissioni Consiliari, Segretari del Consiglio regionale e Presidenti dei Gruppi consiliari regionali: € 900,00;

e) Vice Presidenti delle Commissioni consiliari: € 450,00;

f) Segretari delle Commissioni consiliari: € 300,00".

 

     Art. 8.

1. Dopo il comma 6 dell’art. 7 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38, sono aggiunti i seguenti commi:

“7. E’, in ogni caso, vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di carica e di funzione o di presenza, in Commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Giunta regionale, di Presidente del  Consiglio regionale, di Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto a optare, finchè dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

8. La partecipazione alle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d’inchiesta, nonché a qualsiasi altro organismo consiliare ed istituzionale, è gratuita.

9. Per la effettiva partecipazione dei Consiglieri regionali alle attività istituzionali si applicano le decurtazioni di cui all’art. 4 della presente legge.”

 

     Art. 9.

1. La rubrica del Capo III della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituita:

CAPO III

SPESE PER L’ESERCIZIO DEL MANDATO

 

     Art. 10.

1. L’art. 8 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituito:

“Art. 8

(Spese per l’esercizio del mandato)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 ai Consiglieri regionali è corrisposto mensilmente, a titolo di spese per l’esercizio del mandato, una somma pari a € 4.500,00.

2. Agli Assessori esterni la somma a titolo di spese per l’esercizio del mandato è ridotta del 50%.”

 

     Art. 11.

1. Il comma 1 dell’art. 9 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituito:

“Art. 9

Indennità di missione

1. Ai Consiglieri regionali che, per l'espletamento del proprio mandato, si rechino in missione fuori del territorio regionale, autorizzati secondo la normativa vigente, spetta una diaria, per ogni giornata intera, di un importo pari ad 1/30 dell’importo mensile previsto dal comma 1 dell’art. 8.”

 

     Art. 12.

1. L’art. 10 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è così sostituito:

“Art. 10

(Indennità di fine mandato)

1. L’indennità di fine mandato è soppressa a far data dal 1 gennaio 2013. Dalla stessa data non è più disposta la trattenuta del 5,50% sull’indennità lorda di carica, di cui all’art. 3 della legge regionale n. 38/2002 per l’indennità di fine mandato.

2. L’indennità di fine mandato, spettante fino al 31 dicembre 2012, viene erogata sulla base delle disposizioni vigenti in materia previste dalla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38, prima della entrata in vigore della presente legge.”

 

     Art. 13.

1. Dopo l’art. 11 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 sono inseriti i seguenti artt. 11 bis e 11 ter:

“Art. 11 bis. Calcolo dell’assegno vitalizio

1. L’indennità mensile di riferimento per la corresponsione degli assegni vitalizi previsti dall’art. 11 della presente legge e dall’art. 1 della L.R. n. 24/2011, è determinata sulla base della media aritmetica delle differenti indennità di carica in vigenza nel corso della IX legislatura.

2. L’assegno vitalizio, così determinato, è aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT.”

Art. 11 ter. Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1,  lett. n) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qualora il titolare dell’assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici, l’erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza  e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell’assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui al comma 1. A tale scopo la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto  del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) corredata di apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d’ufficio alla sospensione dell’erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l’inadempienza.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell’assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici.”

 

     Art. 14.

1. La legge regionale 29 dicembre 1997, n. 54 è abrogata.

 

     Art. 15.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.