§ 1.2.68 - L.R. 29 maggio 2017, n. 10.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 “Testo unico in materia di indennità di carica, di funzioni, di rimborso spese, di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:29/05/2017
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38
Art. 2.  Abrogazione norme sull'anticipazione dell'assegno vitalizio prima dei 65 anni di età
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.2.68 - L.R. 29 maggio 2017, n. 10.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 “Testo unico in materia di indennità di carica, di funzioni, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata.

(B.U. 1 giugno 2017, n. 15)

 

Art. 1. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38

1. Dopo l'art. 11 ter della L. R. 29 ottobre 2002, n. 38 è inserito il seguente articolo:

Art. 11 quater. Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge fino al 29 febbraio 2020, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, secondo quanto stabilito dalla seguente tabella.

 

vitalizio diretto mensile (per scaglioni)

aliquota (per scaglioni)

fino a euro 1.500,00

Esente

oltre euro 1.500,00 fino a euro 3.500,00

7 %

oltre euro 3.500,00 fino a euro 6.000,00

12 %

oltre euro 6.000,00

16 %

 

3. Ove il titolare di assegno vitalizio goda di altro vitalizio per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo, le aliquote di riduzione di cui al comma 2 sono maggiorate del 40%. La maggiorazione del 40% non si applica qualora analoghe riduzioni vengano effettuate dal Parlamento nazionale o europeo.

4. A decorrere dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dai commi 2 e 3 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

5. I risparmi ottenuti con la riduzione degli assegni vitalizi di cui al presente articolo sono destinati, al termine di ogni esercizio finanziario:

a) al bilancio regionale (20%);

b) ad iniziative di solidarietà (30%) ovvero culturali individuate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; tra queste iniziative si prevede l’organizzazione di eventi per la giornata mondiale per le persone con disabilità;

c) al progetto “Basilicata 2019, Parco Culturale (40%) per sostenere, secondo criteri e modalità definiti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, iniziative promosse dai Parchi Letterari e dalle Fondazioni Culturali partecipate dalla Regione Basilicata;

d) alla costituzione di un fondo (10%) per acquisire ulteriore patrimonio del Poeta Leonardo Sinisgalli nonché per supportare la Fondazione a lui dedicata nell’assistenza legale necessaria per evitare il blocco editoriale della sua opera, che perdura da oltre venti anni. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne definisce criteri e modalità.

 

     Art. 2. Abrogazione norme sull'anticipazione dell'assegno vitalizio prima dei 65 anni di età

1. A partire dalla legislatura successiva a quella nella quale la presente legge viene promulgata ed entra in vigore sono abrogate le seguenti norme :

a) art. 12, comma 1, L.R. 29 ottobre 2002, n. 38;

b) art. 15, comma 1, L.R. 29 ottobre 2002, n. 38.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.