§ 3.8.30 – L.R. 8 settembre 1998, n. 29.
Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:08/09/1998
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Piani per le politiche del lavoro.
Art. 4.  Funzioni e compiti attribuiti alle Province.
Art. 5.  Commissione permanente per l'impiego.
Art. 6.  Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro
Art. 7.  Ente Lavoro Basilicata (ELBA).
Art. 8.  Il Direttore.
Art. 9.  Collegio dei revisori.
Art. 10.  Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo.
Art. 11.  Risorse patrimoniali e finanziarie.
Art. 12.  Sistema informativo regionale del lavoro - S.I.R.L.
Art. 13.  Centri per l'impiego.
Art. 14.  Risorse.
Art. 15.  Abrogazioni.
Art. 16.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.8.30 – L.R. 8 settembre 1998, n. 29.

Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego. [1]

(B.U. 12 settembre 1998, n. 50).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. Con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro ad essa conferiti dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, favorendone l'integrazione con le funzioni ed i compiti in materia di formazione, istruzione ed orientamento professionale; definisce altresì i principi ed i criteri per l'organizzazione del sistema regionale dei servizi integrati per l'impiego.

     2. Sono definiti servizi integrati per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche d'ordine finanziario, resi dal sistema Regionale e diretti a:

     a) incrementare l'occupazione, anche attraverso l'individuazione di nuove forme, modalità e settori di lavoro;

     b) sostenere e favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

     c) individuare e monitorare i caratteri sia qualitativi che quantitativi del mercato del lavoro.

     3. Al fine di perseguire la massima resa complessiva in termini di qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita dell'occupazione, l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, Province, Comuni ed altri Enti Locali e al principio della concertazione con le parti sociali.

 

TITOLO II

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

 

     Art. 2. Funzioni della Regione.

     1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

     2. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi secondo criteri di efficienza ed efficacia, persegue la qualità delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell'ambito regionale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

     3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione:

     a) approva i piani regionali pluriennali ed annuali di cui al successivo art. 3;

     b) determina programmi di iniziativa regionale nonché eventuali progetti speciali;

     c) promuove il lavoro e la nuova imprenditorialità;

     d) indirizza, programma e verifica i lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;

     e) promuove i tirocini formativi e di orientamento e le borse di lavoro;

     [f) approva gli atti fondamentali inerenti l'Ente Lavoro Basilicata (ELBA) e ne indirizza l'attività;] [2]

     g) sperimenta, in accordo con le Province, servizi innovativi per il miglioramento e lo sviluppo del sistema regionale e l'integrazione delle funzioni con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e al loro collegamento con il mondo del lavoro.

     4. La Regione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso ogni forma di intervento idoneo a promuovere occupazione, ivi compresa la istituzione di strutture di promozione di lavoro d'impresa finalizzate alla costituzione di Società miste a prevalente capitale pubblico, di cui almeno una a prevalente capitale pubblico regionale.

     5. La Regione assicura i compiti di segreteria al Comitato di cui al successivo art. 6 anche mettendo a disposizione idonei locali ed attrezzature [3].

 

     Art. 3. Piani per le politiche del lavoro.

     1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta e sentito il Comitato di coordinamento istituzionale Regione-Ente Locali, approva il Piano pluriennale ed il Piano annuale per il lavoro [4].

     2. Il Piano pluriennale e l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione, anche con riferimento alle priorità individuate dal Programma Regionale di Sviluppo, definisce e coordina le politiche in materia di servizi all'impiego e di politica attiva del lavoro, favorendo l'integrazione delle funzioni ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, e assicura gli opportuni collegamenti con i piani della formazione, istruzione ed orientamento professionale.

     3. Il Piano annuale, nel rispetto dei principi di parità contenuti nelle leggi 09.12.1977 n. 903 e 10.04.1991 n. 125, deve prevedere: le azioni da realizzare, ivi compreso il programma di attività di cui al successivo art. 8 comma 5 lett. a); le risorse finanziarie stanziate per ciascuna azione; i tempi di realizzazione, le direttive e gli standard che le Province devono rispettare nell'erogazione e nella gestione dei servizi integrati per l'Impiego, nonché le modalità di controllo e verifica dei risultati raggiunti.

 

     Art. 4. Funzioni e compiti attribuiti alle Province.

     1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, ad esse è attribuita inoltre la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro.

     2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma precedente tramite i Centri per l'Impiego disciplinati dal successivo art. 12, assicurandone l'effettiva integrazione con le funzioni ed i compiti in materia di formazione ed orientamento professionale anche in attuazione delle Leggi Regionali 13 aprile 1996 n. 22, e 27 febbraio 1998 n. 12.

     3. Le Province inoltre:

     a) esercitano le funzioni e le competenze proprie delle commissioni soppresse ai sensi dell'art. 6 comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469;

     b) assicurano la partecipazione degli Enti Locali all'organizzazione dei servizi da essa gestiti così come previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469.

     4. [Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province istituiscono, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, la Commissione permanente tripartita, unica per ciascuna Provincia, quale organo di concertazione e consultazione delle parti sociali] [5].

     5. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge le Province istituiscono altresì il sottocomitato permanente tripartito per l'agricoltura, unico per ciascuna provincia, quale organo di concertazione e consultazione delle parti sociali agricole, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera d) D.Lgs. n. 469/97 [6].

 

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Art. 5. Commissione permanente per l'impiego. [7]

     1. Presso la Regione è istituita la Commissione permanente per l'Impiego tripartita, di seguito denominata Commissione, quale sede di progettazione, proposta, rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro di competenza regionale [8].

     2. La Commissione è composta:

     a) dall'Assessore regionale competente per materia o da un suo delegato, che la presiede;

     b) dal Consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125;

     c) da sei rappresentanti dei lavoratori e relativi supplenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano regionale, di cui almeno uno appartenente alle categorie previste dalla L. 482/68;

     d) da sei rappresentanti dei datori di lavoro e relativi supplenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano regionale, così ripartiti:

     - n. 2 rappresentanti delle Associazioni degli industriali;

     - n. 1 rappresentante delle Associazioni delle piccole imprese industriali;

     - n. 1 rappresentante delle Associazioni dei commercianti;

     - n. 1 rappresentante delle Associazioni dell'artigianato;

     - n. 1 rappresentante delle Associazioni della cooperazione o del settore no-profit.

     3. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale [9].

     4. Alle nomine di cui alle lett. c) e d) del precedente comma 2 si procederà sulla base della consistenza numerica degli iscritti ad ogni organizzazione sindacale, riferita all'anno precedente la designazione e certificata dal legale rappresentante dell'organizzazione medesima.

     5. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da apposito provvedimento approvato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione medesima. La partecipazione alle riunioni della Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto al riconoscimento di nessuna indennità, gettone o rimborso spese [10].

     6. Alle riunioni della Commissione partecipano senza diritto di voto, il Direttore della Direzione Regionale Lavoro del Ministero del Lavoro, il Direttore Regionale dell'INPS, il Dirigente dell'Ufficio Lavoro della Regione Basilicata, la Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità. La Commissione può altresì consentire la partecipazione ai lavori, senza diritto di voto, a soggetti di comprovate professionalità ed esperienza in relazione alla materia trattata [11].

     7. [La Commissione esercita altresì le funzioni ed i compiti già attribuiti alla Commissione Regionale per l'Impiego] [12].

     8. [Nel caso in cui, per specifiche esigenze, debba procedersi alla istituzione di sottocommissioni, deve essere comunque garantita la presenza del Consigliere di parità di cui alla lett. b) del precedente comma 2] [13].

 

     Art. 6. Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro [14]

     1. E’ istituito il comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro di seguito denominato comitato, con il compito di rendere effettiva l’integrazione tra i servizi per l’impiego e l’attuazione dello sviluppo delle politiche attive del lavoro e formative.

     2. Il comitato è composto:

     a) dal Presidente, nominato con le modalità di cui al successivo comma 3;

     b) dall’Assessore regionale competente per materia o da suo delegato;

     c) da un consigliere regionale designato dal Consiglio regionale;

     d) dal Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani Basilicata (ANCI di Basilicata) o da suo delegato;

     e) dal direttore generale dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento della Basilicata (ARLAB) o da suo delegato.

     3. Il Presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     4. L’attività ed il funzionamento del comitato sono disciplinati da apposito provvedimento approvato dalla Giunta regionale.

     5. Il comitato è soppresso al termine della consiliatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Ente Lavoro Basilicata (ELBA). [15]

     [1. Ai sensi dell'art. 4 lett. d) primo comma del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 è istituito l'Ente Lavoro Basilicata (ELBA), quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile.

     2. L'Ente Lavoro Basilicata (ELBA) svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle Province secondo gli indirizzi e i programmi stabiliti dalla Regione ai sensi del precedente articolo 3.

     3. In particolare all'Ente sono affidate:

     a) le funzioni di cui all'art. 4 - 1° comma lett. d) D.L.vo 469/97;

     b) le funzioni di Osservatorio Regionale del mercato del lavoro, monitorandone tendenze e mutamenti al fine di qualificare in maniera mirata gli interventi, effettuando rilevazioni, studi, valutazioni e ricerche sui fabbisogni professionali, su segmenti del lavoro regionale, sugli impatti degli interventi di politica attiva, fornendo assistenza tecnica e coordinando le rilevazioni dei dati e delle informazioni sul mercato del lavoro;

     c) assistenza e consulenza a privati che svolgono attività e servizi sul mercato del lavoro, con oneri a carico dei richiedenti, determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere;

     d) assistenza e consulenza alla Commissione di cui al precedente art. 5, al Comitato di cui al precedente art. 6 e ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge.

     4. Sono organi dell'Ente il direttore, il collegio dei revisori dei conti.

     5. Lo Statuto dell'Ente predisposto dal Direttore, viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, formulata nel quadro della concertazione con la Commissione tripartita di cui all'articolo 5 e sentito il parere del Comitato di Coordinamento Istituzionale di cui all'art. 6.

     6. Al personale dell'Ente Lavoro Basilicata (ELBA) si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto del comparto enti locali regionali. La dotazione organica, predisposta dal direttore nei limiti della disponibilità di bilancio, è approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

     7. L'Ente Lavoro Basilicata (ELBA) è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale, che esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia sull'adozione di atti obbligatori, previa diffida a provvedere.]

 

     Art. 8. Il Direttore. [16]

     [1. Il Direttore ha la rappresentanza dell'Ente Lavoro Basilicata (ELBA), è responsabile della gestione ed esercita i poteri di amministrazione in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati ed in conformità dello Statuto di cui all'articolo 7.

     2. Il Direttore dell'Ente Lavoro Basilicata (ELBA) è nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti regionali ovvero con assunzione esterna, previo avviso pubblico, tra professionisti, esperti o dipendenti pubblici, con specifica e documentata competenza.

     3. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata quinquennale, disciplinanti il rapporto di lavoro del Direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ivi compresa la determinazione del trattamento economico avendo come riferimento gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ufficio.

     4. L'incarico di Direttore è rinnovabile una sola volta. All'incarico si applicano le incompatibilità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

     5. Il Direttore provvede:

     a) a redigere il programma annuale di attività e lo Statuto;

     b) all'organizzazione degli uffici e dei servizi nonché, entro novanta giorni dalla nomina, all'adozione della pianta organica;

     c) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo;

     d) a relazionare alla Giunta regionale, entro il 10 dicembre di ogni anno, sull'attività svolta dall'Ente.

     6. Il contratto è risolto anticipatamente con deliberazione della Giunta regionale che dichiara la decadenza dalla nomina del Direttore, per i seguenti motivi:

     a) sopravvenuta causa di incompatibilità;

     b) gravi violazioni di norme di legge;

     c) inadempienze degli indirizzi regionali;

     d) gravi irregolarità nella gestione, tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente.]

 

     Art. 9. Collegio dei revisori. [17]

     [1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Presidente del Consiglio Regionale secondo le procedure di cui all’art. 7 della Legge Regionale 5 aprile 2000 n. 32 ed è composto dal Presidente e da due membri effettivi;

     2. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione contabile dell’Ente ed in particolare esprime motivato parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo alle norme di legge;

     3. Il Collegio dei Revisori trasmette alla Giunta Regionale una analitica relazione annuale sulla gestione contabile dell’Ente.

     4. Al Presidente ed ai due membri del Collegio dei Revisori compete rispettivamente un compenso pari al 15% ed al 10% di quello spettante al Direttore, senza tener conto della retribuzione di risultato, nonché il rimborso delle spese sostenute quando, in ragione del loro incarico, si rechino fuori del Comune in cui ha sede l’Ente.]

 

     Art. 10. Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo. [18]

     1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto consuntivo, adottati dal Direttore e corredati dei pareri del Collegio dei Revisori, sono approvati ai sensi della L.R. 10/91 e successive modificazioni.]

 

     Art. 11. Risorse patrimoniali e finanziarie. [19]

     [1. L'Ente dispone delle seguenti risorse patrimoniali e finanziarie:

     a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;

     b) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione;

     c) contributi a qualsiasi titoli disposti da enti e soggetti privati;

     d) rendite e proventi comunque derivanti da operazione sui beni di cui alla precedente lettera a);

     e) eventuali proventi derivanti dall'erogazione dei propri servizi.]

 

     Art. 12. Sistema informativo regionale del lavoro - S.I.R.L.

     1. Il sistema informativo regionale del lavoro, di seguito denominato S.I.R.L. è preposto all'acquisizione ed all'elaborazione dei dati relativi ai flussi di domanda ed offerta di lavoro e degli altri dati integrati, ed è organizzato mediante infrastrutture di rete, trasporto e distribuzione dei dati medesimi. Esso è attestato presso il S.I.R. ed utilizza la rete unitaria telematica regionale (R.U.P.A.R.).

     2. Nell'ambito del S.I.R.L. sono attivati i servizi di iscrizione nelle liste e/o elenchi e di informazione per fornire dati e notizie sulle azioni di orientamento e di politiche attive del lavoro, ivi compresa la creazione di impresa, al sistema dell'autonomie locali ed a tutti gli utenti interessati.

     3. Per le finalità di cui al precedente comma il S.I.R.L. è strutturato in sportelli comunali operativi che saranno attivati mediante convenzione tra la Regione Basilicata e i Comuni, denominati sportelli Informa-Lavoro, attraverso apposita intesa con l'A.N.C.I. Regionale.

     4. Gli sportelli di cui al comma precedente potranno essere affiancati servizi per favorire l'aggregazione giovanile, l'organizzazione del tempo libero e la diffusione del volontariato sociale e culturale.

 

     Art. 13. Centri per l'impiego.

     1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentiti preventivamente, il Comitato di cui all'art. 6 e la Commissione Consiliare Permanente "Politica Sociale", individua, sulla base dei criteri contenuti nell'art. 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469, i bacini territoriali dei Centri per l'impiego, ed istituisce i centri medesimi [20].

     2. Le Province, previa intesa con gli enti locali interessati e garantendo comunque gli standard qualitativi dei Centri per l'Impiego fissati nei piani annuali di cui al precedente art. 3, possono prevedere articolazioni territoriali dei Centri stessi per l'erogazione decentrata anche di singoli servizi.

     3. I Centri per l'Impiego sono le strutture attraverso le quali le Province erogano i servizi integrati per l'impiego ed in particolare:

     a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti in materia di collocamento di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

     b) i servizi di preselezione, di informazione, orientamento e consulenze individuali sia a favore dei lavoratori che delle imprese;

     c) i servizi connessi ai compiti di gestione nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 469 del 1997.

     4. Per la erogazione dei servizi di cui alla lett. c) del terzo comma del presente articolo, le Province possono ricorrere alle forme di gestione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142; nel rispetto delle procedure previste dalla legge per la gestione di servizi di interesse pubblico e in conformità ai criteri e agli indirizzi generali, le Province possono altresì avvalersi, per la suddetta erogazione, degli enti bilaterali previsti dagli accordi interconfederali, dai C.C.N.N. e dalle leggi, previa stipula di apposite convenzioni con le Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali operanti sul territorio regionale, sottoscrittrici dei C.C.N.N. [21].

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 14. Risorse. [22]

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a partire dall'anno 1999, si farà fronte con legge di bilancio, a fronte delle disponibilità appositamente assegnate dallo Stato e di finanziamenti propri della Regione.

     2. La Giunta Regionale assegna con successivi atti, le risorse finanziarie, umane e patrimoniali ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge secondo le modalità di cui all'art. 7 della Legge 15 marzo 1998 n. 59.

     3. La Giunta Regionale, successivamente ai trasferimenti di personale disposti ai sensi dell'art. 7 D.L.vo n. 469/97, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e sentito il comitato di cui all’articolo 6, determina le procedure per l'assegnazione del personale alla Regione Basilicata, Province, Enti Locali ed Ente Lavoro Basilicata (ELBA) [23].

     4. Il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con la salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli dei soggetti di destinazione, secondo le tabelle di equiparazione parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.L.vo n. 469/97.

     5. Il personale trasferito alla Regione ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del D.L.vo n. 469/97, fino alla scadenza del relativo contratto, può essere assegnato ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge.

     6. All'atto dell'effettivo trasferimento disposto ai sensi dell'art. 7 comma 6 D.L.vo 469/97 la Regione subentra nei contratti di diritto privato del personale di cui al comma precedente fino al 31/12/1999.

     7. I predetti contratti potranno essere prorogati, in ragione delle risorse finanziarie all'uopo trasferite dallo Stato, sino all'espletamento delle procedure selettive concorsuali previste dal successivo comma 8 e, comunque, non oltre la data del 31/12/2000 [24].

     8. Nell'ambito delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, si attiveranno le procedure selettive - concorsuali riservate al personale di cui al precedente comma 5 per l'accesso agli organici dei soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 15. Abrogazioni.

     1. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge. Sono in particolare abrogate le LL.RR. 3/89, 20/94, 7/95.

 

     Art. 16. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente Legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Per effetto dell'art. 2 della L.R. 14 aprile 2000, n. 44, la denominazione "Ente Basilicata Lavoro" riportata nella presente legge è sostituita con la seguente: Ente Lavoro Basilicata (ELBA).

[2] Lettera abrogata dall’art. 8 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2021, n. 16.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2021, n. 16.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2021, n. 16.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2021, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2021, n. 16.

[8] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[9] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[10] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[11] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[12] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[13] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2021, n. 16.

[15] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[16] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[17] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 novembre 2001, n. 42 e dall’art. 1 della L.R. 20 maggio 2002, n. 20, ora abrogato dall’art. 7 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[18] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[19] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2021, n. 16.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2021, n. 16.

[22] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1999, n. 15.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2021, n. 16.

[24] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 2000, n. 44.