§ 3.8.64 - L.R. 21 aprile 2021, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 (Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l’impiego)


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:21/04/2021
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla L.R. 8 settembre 1998, n. 29


§ 3.8.64 - L.R. 21 aprile 2021, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 (Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l’impiego)

(B.U. 22 aprile 2021, n. 35 Speciale)

 

Art. 1. Modifiche alla L.R. 8 settembre 1998, n. 29

1. Alla legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 5 dell’articolo 2 sono soppresse le parole “alla commissione di cui al successivo articolo 5 ed”;

2. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 le parole: “e sentita la Commissione regionale di cui al successivo articolo 5 e” sono sostituite dalle parole “e sentito”;

3. Il comma 4 dell’articolo 4 è abrogato.

4. Al comma 5 dell’articolo 4 le parole: “Entro il termine di cui al precedente comma” sono sostituite dalle parole: “Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.

5. L’articolo 5 è abrogato.

6. L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro

1. E’ istituito il comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro di seguito denominato comitato, con il compito di rendere effettiva l’integrazione tra i servizi per l’impiego e l’attuazione dello sviluppo delle politiche attive del lavoro e formative.

2. Il comitato è composto:

a) dal Presidente, nominato con le modalità di cui al successivo comma 3;

b) dall’Assessore regionale competente per materia o da suo delegato;

c) da un consigliere regionale designato dal Consiglio regionale;

d) dal Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani Basilicata (ANCI di Basilicata) o da suo delegato;

e) dal direttore generale dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento della Basilicata (ARLAB) o da suo delegato.

3. Il Presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. L’attività ed il funzionamento del comitato sono disciplinati da apposito provvedimento approvato dalla Giunta regionale.

5. Il comitato è soppresso al termine della consiliatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”

7. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 le parole “e sentite preventivamente la Commissione di cui all’art. 5” sono sostituite dalle parole “e sentiti preventivamente”.

8. Al comma 4 dell’articolo 13 sono soppresse le parole “formulati nell’ambito della Commissione di cui all’art. 5 della presente legge”.

9. Al comma 3 dell’articolo 14 le parole “e sentiti la Commissione di cui all’art. 5 ed il Comitato di cui all’art. 6” sono sostituite dalle parole “e sentito il comitato di cui all’articolo 6”.