§ 6.2.196 - L.R. 4 agosto 2011, n. 17.
Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011 - 2013.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:04/08/2011
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento dei residui attivi e passivi
Art. 2.  Saldo Finanziario al 31.12.2010
Art. 3.  Aggiornamento del fondo di cassa
Art. 4.  Ricorso al mercato finanziario
Art. 5.  Variazioni allo stato di previsione dell’entrata
Art. 6.  Variazioni allo stato di previsione delle uscite
Art. 7.  Modifica alla legge regionale 30 dicembre 2010 n. 33
Art. 8.  Misure di razionalizzazione ed appropriatezza in materia di prestazioni riabilitative
Art. 9.  Disposizioni in materia di tariffe delle prestazioni specialistiche strumentali e ambulatoriali
Art. 10.  Misure di contenimento della spesa del personale del S.S.R. - attività aggiuntive
Art. 11.  Disciplina dei compensi per la partecipazione a commissioni di gara e di collaudo
Art. 12.  Modifica all’articolo 28 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33
Art. 13.  Modifica all’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33
Art. 14.  Disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale
Art. 15.  Disposizioni in materia di prescrizioni mediche
Art. 16.  Istituzione del Comitato Etico Unico Regionale
Art. 17.  Adempimenti Patto per la Salute
Art. 18.  Modifiche all’ articolo 6 bis della legge regionale 1 luglio 2008, n. 12
Art. 19.  Ticket per assistenza farmaceutica e ambulatoriale
Art. 20.  Riorganizzazione della rete ospedaliera
Art. 21.  Modifica all’articolo 22 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27
Art. 22.  Modifica all’art. 26 della legge regionale 6 agosto 2008, n. 20
Art. 23.  Assistenza infermieristica
Art. 24.  Dotazione del Fondo di Coesione Interna
Art. 25.  Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti
Art. 26.  Semplificazione amministrativa in agricoltura
Art. 27.  Metapontum Agrobios s.r.l.
Art. 28.  Disposizioni atte a garantire l’utilizzo del personale a tempo indeterminato delle ex Comunità Montane nell’ambito dell’associazionismo comunale
Art. 29.  Proroga del termine di cui all’art. 10 della l.r. 7.8.2009, n. 25 – Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
Art. 30.  Integrazione all’articolo 26 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33
Art. 31.  Abrogazione della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10 – Reviviscenza dell’art. 12 della l.r. 3 maggio 2002, n. 16
Art. 32.  Modifica all’art. 8 della l.r. 3 maggio 2002 n. 16 – Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all’estero
Art. 33.  Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)
Art. 34.  Modifiche alla l.r. 13 aprile 1996, n. 21 “Interventi a sostegno dei Migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione regionale dell’immigrazione”
Art. 35.  Riduzione indennità e gettoni di organismi per il Consiglio regionale
Art. 36.  Modifica alla legge regionale 22 giugno 1973, n. 13 “Spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività per fini istituzionali”
Art. 37.  Modifiche alla legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”
Art. 38.  Legge regionale 19 gennaio 2010 n. 2 – Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle società di mutuo soccorso – Dotazione finanziaria
Art. 39.  Legge regionale 7 dicembre 2000 n. 60 – Norme per la stabilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili
Art. 40.  Modifiche alla l.r. 13 novembre 2009, n. 40 – Disciplina delle associazioni di promozione sociale
Art. 41.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 6.2.196 - L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011 - 2013.

(B.U. 4 agosto 2011, n. 26)

 

Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi

1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della l.r. 6 settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2010, sono esposti negli allegati 1A, 2A, 1B e 2B annessi alla presente legge.

 

     Art. 2. Saldo Finanziario al 31.12.2010

1. L’avanzo di amministrazione al 31.12.2010, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, riportato nello stato di previsione di competenza dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, di € 657.042.471,01, è rideterminato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2010, in € 718.377.654,36.

 

2. Il disavanzo effettivo al 31.12.2010, come risultante dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2010 e derivante dalla differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2010 di € 651.306.863,79, riportati negli allegati n. 3A e n. 3B annesso alla presente legge, ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a € 67.070.790,57.

 

     Art. 3. Aggiornamento del fondo di cassa

1. Il fondo di cassa al 31.12.2010 iscritto nello stato di previsione di cassa dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 di € 280.000.000,00 è aggiornato in € 259.777.561,88 come riportato nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. Ricorso al mercato finanziario

1. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’articolo 12, comma 1, della l.r. n. 43 del 30.12.2009, è rinnovata, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della l.r. n. 34 del 30.12.2010 per l’esercizio finanziario 2011, per l’importo di € 40.156.846,21, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2010, relativamente alle spese contenute nell’allegato n. 10 al bilancio di previsione 2010, come modificato dall’articolo 9 comma 2 della l.r. n. 28 del 5.08.2010, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2010 per effetto del disposto di cui all’articolo 12, comma 6, della medesima l.r. n. 43 del 30.12.2009.

 

2. Il limite massimo di indebitamento di cui all’articolo 1 comma 1 della l.r. n. 33 del 30.12.2010, di € 123.699.207,61, per effetto di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in € 163.856.053,82.

 

3. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 3 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico della UPB 1212.01 “Rimborso quote di capitale per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per la quota capitale, e della UPB 1212.02 “Rimborso quote di interessi per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

 

4. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell’entrata e delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2011, contenute negli allegati n. 5A e 5B di cui al successivo articolo 5 della presente legge.

5. All’articolo 1 comma 3 lett. a) della l.r. n. 33 del 30 dicembre 2010 l’espressione “riportate nell’allegato n.10 annesso alla presente legge” è soppressa.

 

     Art. 5. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 5A e 5B annessi alla presente legge.

 

     Art. 6. Variazioni allo stato di previsione delle uscite

1. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 6A e 6B annessi alla presente legge.

 

     Art. 7. Modifica alla legge regionale 30 dicembre 2010 n. 33

“Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2011”

1. La tabella F, allegata alla l.r. 30 dicembre 2010, n. 33, articolo 6, comma 2, è sostituita dalla tabella F1, annessa alla presente legge.

 

     Art. 8. Misure di razionalizzazione ed appropriatezza in materia di prestazioni riabilitative

1. In materia di prestazioni sanitarie riabilitative si dispone quanto segue:

a) le prestazioni identificate con codice ministeriale 93.39.4, 93.39.5, 93.39.9 e 99.99.1 di cui al DM 22/7/1996, che con la DGR 1762/2002 ha incluso nell’allegato 2B, sono ricondotte nell’allegato 2A del D.P.C.M. del 29.11.2001;

b) la Giunta regionale con apposito provvedimento eliminerà le eventuali prestazioni duplicate di cui alla DGR n. 1962/2006 e s.m.i.;

c) a decorrere dall’1.10.2011, è disposta la riduzione del tetto di spesa assegnato a ciascuna struttura privata accreditata del valore corrispondente alle prestazioni di cui al punto a) del presente articolo sulla base del fatturato relativo all’anno 2009;

d) la Giunta regionale, previa valutazione della Commissione consiliare competente, con apposito provvedimento, disciplinerà l’attività di riabilitazione, in linea con il nuovo “Piano di indirizzo per la riabilitazione” di cui all’Accordo sancito dalla conferenza Stato-Regioni del 10/02/2011, nel rispetto dei criteri di accessibilità, di tempestività, di continuità, di appropriatezza, di presa in carico omnicomprensiva dell’utente, di verificabilità dell’efficacia degli interventi, di efficacia, di Evidence Based Medicine, del coinvolgimento attivo dell’utente, dell’attività fisica adattata, di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza.

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di tariffe delle prestazioni specialistiche strumentali e ambulatoriali

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’art. 31 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 e si applicano le tariffe vigenti alla data antecedente all’entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28.

 

2. A decorrere dall’1/10/2011, è disposta la riduzione del tetto di spesa assegnato a ciascuna struttura privata accreditata del valore corrispondente alle prestazioni di cui al punto 1 del presente articolo sulla base del fatturato relativo all’anno 2009.

 

     Art. 10. Misure di contenimento della spesa del personale del S.S.R. - attività aggiuntive

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la spesa per le attività aggiuntive, di cui agli artt. 55 e 55 bis dei CC.CC.NN.LL. 8.06.2000 e s.m.i. ed alla Legge n. 1/2002, richiesta al personale dipendente degli enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale non deve superare il settanta per cento (70%) di quella sostenuta e registrata nel bilancio di esercizio per l’anno 2009.

2. Il comma 1 non si applica alle attività aggiuntive erogate nell’ambito di progetti finanziati direttamente dalla Regione. In tali casi le attività aggiuntive potranno essere erogate nei limiti e secondo le modalità previste dal finanziamento assentito [1].

3. Previa autorizzazione della Giunta regionale, le aziende possono derogare al limite di cui al comma 1, al solo fine di assicurare l’attuazione dei programmi di screening. A tal riguardo ciascuna azienda presenta uno specifico progetto nel quale sono quantificate le ore aggiuntiva necessarie per assicurare il corretto espletamento dei suddetti programmi [2].

4. Il limite di cui al comma 1 può essere derogato dalle Aziende Sanitarie Regionali per l’acquisto di prestazioni aggiuntive da utilizzarsi nel settore dell’emergenza-urgenza. La deroga è subordinata all’approvazione da parte della Giunta regionale di appositi progetti presentati dalle Aziende Sanitarie Regionali nei quali sono indicate le esigenze cui le prestazioni devono rispondere, le professionalità e l’ammontare complessivo delle risorse impiegate su base annua [3].

5. Il superamento del suddetto limite non può derogare in ogni caso al limite complessivo previsto dalla legislazione vigente per la spesa del personale [4].

 

     Art. 11. Disciplina dei compensi per la partecipazione a commissioni di gara e di collaudo [5]

1. Per la partecipazione del personale del Consiglio regionale, della Giunta regionale, degli Enti comunque dipendenti e di tutto il sistema sanitario regionale, a commissioni di gara e di collaudo per approvvigionamento di beni, servizi e forniture non è previsto alcun compenso aggiuntivo rispetto al trattamento economico in godimento. Tale partecipazione è comunque valutata ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato, con modalità e criteri che saranno determinati da ciascuna amministrazione.

 

2. Le ulteriori disposizioni del comma 3 dell’art. 51 della l.r. 7 agosto 2009, n. 27, non in contrasto con il presente articolo, si applicano esclusivamente ai componenti esterni delle commissioni.

 

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le gare in atto di cui non sia ancora stata nominata la commissione.

 

     Art. 12. Modifica all’articolo 28 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33

1. Dopo il comma 3 dell’art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 è aggiunto il comma 3 bis :

 

“3 bis. La Giunta regionale approva, entro il 31/12/2011, il progetto di riorganizzazione della Rete dell’Emergenza – Urgenza integrata con la Continuità Assistenziale, sentita la competente Commissione consiliare. A decorrere dalla data di approvazione del progetto, le assunzioni di personale necessario a garantire la funzionalità della rete del 118 e delle unità operative di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza sono escluse dal blocco del turn-over.”

 

     Art. 13. Modifica all’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33

1. Il comma 2 dell’art. 30 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 è così sostituito:

 

“2. Gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del S.S.R., previo accordo tra le amministrazioni interessate.”

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la spesa per gli incarichi di studio e di consulenza degli enti del Servizio Sanitario Regionale deve essere ridotta almeno dell’ottanta per cento (80%) rispetto a quella sostenuta e registrata nel bilancio di esercizio per l’anno 2009.

 

2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza degli enti del Servizio Sanitario Regionale, ad esclusione dei convegni con finalità scientifica e accreditate ECM, deve essere ridotta almeno dell’ottanta per cento (80%) rispetto a quella sostenuta e registrata nel bilancio di esercizio per l’anno 2009.

 

3. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la spesa per l’acquisto,il noleggio, la manutenzione e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, con esclusione della spesa per ambulanze e auto medicali, sostenuta dagli enti del Servizio Sanitario Regionale non deve superare l’ottanta per cento (80%) di quella sostenuta e registrata nel bilancio di esercizio per l’anno 2009. Tale limite può essere derogato solo per effetto degli obblighi derivanti da contratti pluriennali già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di prescrizioni mediche

1. A decorrere dall’1/10/2011, gli specialisti aziendali delle aziende sanitarie pubbliche sono obbligati ad utilizzare, per le prescrizioni farmacologiche e per le prescrizioni delle prestazioni specialistiche ambulatoriali il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto delle disposizioni attuative della normativa vigente.

 

2. A decorrere dal 01/10/2011, i farmaci relativi al primo ciclo di terapia farmacologica alla dimissione del ricovero ospedaliero deve essere dispensato direttamente dalle aziende sanitarie pubbliche del SSR.

 

3. I Direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche regionali devono assicurare e garantire il rispetto di quanto previsto ai commi 1) e 2).

 

4. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 costituisce violazione di legge.

 

     Art. 16. Istituzione del Comitato Etico Unico Regionale

1. Al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio regionale l’approfondimento e la diffusione delle tematiche connesse alle attività volte alla tutela della salute pubblica e al progresso delle scienze mediche e biologiche, è istituito, presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità della Regione Basilicata, il Comitato Etico Unico Regionale, organismo indipendente composto secondo criteri di interdisciplinarietà.

 

2. Il Comitato Etico Unico Regionale è nominato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

 

3. Il Comitato Etico Unico Regionale è preposto all’approfondimento, a livello regionale, degli aspetti bioetici e di ogni loro risvolto di carattere deontologico, etico e giuridico connessi con l’esercizio della pratica sanitaria e della ricerca biomedica ed al suo impatto ambientale, in particolare nelle seguenti materie:

 

a) sperimentazione clinica;

b) donazione di organi e trapianti;

c) accanimento terapeutico ed eutanasia;

d) interruzione volontaria di gravidanza;

e) riproduzione medicalmente assistita;

f) ingegneria genetica e manipolazione genetica e cellulare, anche applicate alla biotecnologia animale e vegetale;

g) tutela della biodiversità e del germoplasma;

h) problemi connessi alla raccolta ed alla gestione dei dati sull’identità generale e biologica;

i) tossicodipendenze ed alcoolismo;

j) riabilitazione del portatore di handicap e dell’anziano;

k) istanze etiche in psichiatria;

l) bioetica, economia e salute.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta la deliberazione di nomina dei membri del Comitato Etico Unico Regionale, nonché la sua composizione.

 

5. Per i componenti il Comitato Etico Unico Regionale non è previsto alcun compenso.

 

     Art. 17. Adempimenti Patto per la Salute

1. In deroga all’art.31 della l.r. 27 marzo 1995, n. 34 ed in via straordinaria per il 2010, è autorizzato il ripiano parziale dello squilibrio economico delle Aziende Sanitarie regionali, accertato dalla Giunta regionale, nei limiti delle risorse appositamente rese disponibili nel rispetto delle disposizioni attuative del patto di stabilità in materia sanitaria. Il rientro della residua quota delle perdite di esercizio è a carico delle Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art.31 della l.r. 27 marzo 1995, n.34.

 

     Art. 18. Modifiche all’ articolo 6 bis della legge regionale 1 luglio 2008, n. 12

1. L’articolo 6 bis della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 è così sostituito:

 

1. Il Direttore Generale dell’ASP, che ha assunto ai sensi del comma 4, dell’articolo 6 della l.r. 1.7.2008, n. 12, il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL. nn. 1, 2 e 3 può utilizzare esclusivamente in anticipazione di cassa le disponibilità finanziarie dell’ASP al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili del suddetto residuo che rimane, comunque, in capo alla Regione.

2. Il Direttore Generale dell’ASM, che ha assunto ai sensi del comma 4, dell’articolo 6 della l.r. 1.7.2008, n. 12, il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL. nn. 4 e 5 può utilizzare esclusivamente in anticipazione di cassa le disponibilità finanziarie dell’ASM al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili del suddetto residuo che rimane, comunque, in capo alla Regione.

 

     Art. 19. Ticket per assistenza farmaceutica e ambulatoriale

1. A decorrere dal 01/10/2011, si applica una quota di partecipazione alla spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale a carico degli assistiti di importo massimo pari a due euro e cinquanta centesimi (€ 2,50) per ricetta.

 

2. La quota fissa di partecipazione alla spesa per la specialistica ambulatoriale prevista dall’articolo 1, comma 796, primo periodo della lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintrodotta dall’articolo 17, comma 6, del D.L. del 06.07.2011 n. 98, convertito con la Legge del 15.07.2011, n.111 sarà rimodulata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’assistito, sentita la competente Commissione Consiliare e fatta salva la valutazione positiva prevista dall’articolo 1, comma 796, primo periodo della lettera p) bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [6].

 

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con apposito provvedimento, entro il 30/09/2011, disciplinerà i criteri e le modalità di partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi nel rispetto dei principi di proporzionalità e di equità.

 

     Art. 20. Riorganizzazione della rete ospedaliera

1. A decorrere dal 01/01/2012, l’attività ospedaliera per acuti è svolta esclusivamente nell’I.R.C.C.S. – CROB di Rionero in Vulture, nell’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo di Potenza e negli ospedali sede di DEA e di Pronto Soccorso Attivo. Negli altri presidi, denominati ospedali distrettuali può essere svolta attività sanitaria territoriale, ovvero attività ospedaliera non per acuti. In ogni caso, sono garantite le attività previste dalla legge regionale 3 agosto 1999, n.21 e s.m.i..

 

2. Al fine di assicurare il puntuale rispetto di quanto previsto al precedente comma, i Direttori generali delle Aziende Sanitarie, presentano al Dipartimento Salute, Sicurezza, Solidarietà Sociale, Servizi alla personale ed alla comunità, entro e non oltre il 30/09/2011, un dettagliato crono-programma relativo alle attività tecniche ed organizzative per una conseguente valutazione di coerenza.

 

3. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 costituisce grave inadempimento da valutarsi ai fini della prosecuzione dell’incarico.

 

     Art. 21. Modifica all’articolo 22 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27

1. Dopo il comma 4 dell’art. 22 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 è aggiunto il comma 5:

 

“5. L’autorizzazione di cui al comma 4 non deve essere richiesta nel caso di acquisti effettuati mediante l’adesione a convenzioni stipulate da Consip e nel caso di acquisti effettuati mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.).”

 

     Art. 22. Modifica all’art. 26 della legge regionale 6 agosto 2008, n. 20

1. L’articolo 26 della legge regionale 6 agosto 2008, n. 20 è così sostituito:

 

“1. Nell’ambito dello stanziamento di cui all’UPB 1012.02 all’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è riservata una quota di finanziamento, non inferiore a 35.000,00 euro, da ripartire proporzionalmente al numero degli associati tra le Sezioni Provinciali di Potenza e di Matera.”

 

     Art. 23. Assistenza infermieristica

1. Le Aziende del SSR provvedono, entro il 31/10/2011 e comunque fino al permanere del blocco del turn-over, ad aggregare funzionalmente il personale infermieristico delle unità operative ospedaliere afferenti al medesimo dipartimento aventi una dotazione di posti letto di ricovero ordinario inferiore a quindici (15).

 

2. Le strutture ad alta intensità di cura (come ad esempio di rianimazione, terapia intensiva e neonatale) e tutte quelle ove si svolgono attività che richiedono particolari, complesse ed elevate competenze specialistiche da parte del personale infermieristico potranno essere escluse dall’aggregazione funzionale di cui al comma 1.

 

     Art. 24. Dotazione del Fondo di Coesione Interna

1. Per l’esercizio finanziario 2011 la dotazione del “Fondo di Coesione Interna” di cui all’art. 22 della l.r. 31.01.2002, n. 10, è pari ad Euro 2.000.000,00 importo stanziato alla Unità Previsionale di Base 1111.06 del bilancio di previsione per l’esercizio 2011.

 

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva la disciplina di gestione del Fondo.

 

     Art. 25. Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti

1. Nelle more dell’adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ai sensi dell’art. 199 del d. lgs. 152/2006, e al fine di evitare il blocco delle attività di recupero e smaltimento, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione di progetti d’impianti di smaltimento o recupero di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, né autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti non previsti dai vigenti strumenti di pianificazione. La Giunta regionale può autorizzare gli impianti di cui al comma successivo, previo accertamento di indispensabilità degli impianti preposti al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prescritti dall’art. 205 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché ai fini dello smaltimento e recupero, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento di cui al medesimo d. lgs. 152/2006.

 

2. Possono essere realizzati o ampliati, ancorché non previsti dalle pianificazioni di settore, gli impianti:

a) di stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati e loro frazioni derivanti da processi di separazione successivi alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, in impianti in esercizio o dismessi, con esclusione di termovalorizzatori;

b) oggetto di ripristino e reinserimento ambientale, anche con ripresa dell’esercizio, nelle discariche per rifiuti solidi urbani la cui attività sia cessata e per le quali sia contestualmente proposto un nuovo profilo di chiusura funzionale al ripristino e al recupero ambientale, mediante l’utilizzo di materiali provenienti dal trattamento di rifiuti urbani.

c) di stoccaggio così come definiti dalla lettera aa) dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, gli impianti di smaltimento di rifiuti inerti, nonché di recupero dei rifiuti urbani e/o speciali pericolosi e non pericolosi [7].

 

3. Gli impianti e le attività indicati al punto 2, per i quali sia intervenuta la deliberazione di cui al punto 1, restano soggetti all’approvazione del progetto ed all’autorizzazione all’esercizio secondo procedure e modalità previste dalla normativa vigente.

 

4. La diversa destinazione, rispetto alle previsioni di piano, dei flussi di rifiuti urbani all’interno del territorio regionale non costituisce deroga alle pianificazioni di settore. Qualora si verifichino carenze nelle capacità di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi urbani nei comprensori provinciali, la Provincia territorialmente competente provvede a modificare i flussi secondo i principi di prossimità, sussidiarietà e solidarietà tra i bacini di utenza. Nel caso in cui la modifica dei flussi interessi il territorio di entrambe le Province, il Presidente della Giunta regionale provvede a garantire la corretta gestione, di intesa con i Presidenti delle due Province.

 

5. Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all’entrata in vigore dell’adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014 [8].

 

     Art. 26. Semplificazione amministrativa in agricoltura

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana, sentita la competente Commissione consiliare permanente, con propria deliberazione individua i procedimenti, di competenza dell’amministrazione regionale, dei propri enti strumentali e degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti.

 

2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine indicato, per ciascun procedimento, nella deliberazione della Giunta regionale di cui al presente articolo e decorrente dalla data di inoltro dell’istanza da parte dei CAA. Decorso tale termine, il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.

 

3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al presente articolo, definisce altresì le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente e dell’intervenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento.

 

4. La norma non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

          Art. 27. Metapontum Agrobios s.r.l.

1. La Regione Basilicata procede, in qualità di socio di maggioranza, all’aumento del capitale sociale della società a totale partecipazione pubblica Metapontum Agrobios s.r.l..

 

2. Il Presidente della Regione Basilicata, nella sua qualità di legale rappresentante del socio maggioritario, provvede a porre in essere quanto necessario per adeguare lo Statuto della Metapontum Agrobios s.r.l. con la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con L. 248/06 e s.m.i..

 

3. Al fine di salvaguardare le funzioni e le attività svolte da Metapontum Agrobios s.r.l. la Giunta regionale verifica le condizioni per il rilancio della società, anche attraverso la ridefinizione degli obiettivi strategici, delle attività e degli assetti.

 

4. La Giunta regionale è altresì autorizzata, qualora non si verificassero le condizioni di cui al precedente comma, ed entro il termine del 31 dicembre 2012, ad approvare gli atti necessari per la messa in liquidazione della suddetta società ed il passaggio delle risorse strumentali ed umane all’Arpab ed all’Alsia [9].

 

5. Il trasferimento delle risorse strumentali avviene a titolo gratuito. Il personale è assunto dall’Arpab e dall’Alsia con contratto di diritto privato nell’ambito del contratto collettivo di lavoro attualmente in godimento senza la costituzione di un rapporto di pubblico impiego.

 

6. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento di € 2.000.000,00 alla U.P.B. 1211.04 dello stato di Previsione delle Uscite del Bilancio di esercizio 2011.

 

     Art. 28. Disposizioni atte a garantire l’utilizzo del personale a tempo indeterminato delle ex Comunità Montane nell’ambito dell’associazionismo comunale [10]

1. La Giunta regionale con atto deliberativo istituisce e disciplina un ruolo speciale ad esaurimento nel quale, nelle more della costituzione delle Aree Programma ovvero dell’attuazione dell’esercizio in forma associata delle funzioni ai sensi dell’art. 20 del D.L. 6 luglio 2011 nr. 98 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 15.7.2011, n. 111, confluiscono i dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane. Con la stessa deliberazione sono definite le modalità di trasferimento dei citati dipendenti alle Aree Programma di cui alla legge regionale 30 dicembre 2010 n. 33, una volta costituite. Nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al presente comma sono altresì ricompresi i dipendenti appartenenti alle soppresse Comunità montane che hanno prestato servizio a tempo determinato per un periodo di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, nell'arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge e, al compimento dei 36 mesi di servizio, i lavoratori provenienti dalle ex Comunità Montane originariamente titolari di contratti Co.Co.Co. di cui all’articolo 23, comma 8 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, art. 23, comma 8, trasformati in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 28, commi 1, 7 e 8 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 come modificato dall’articolo 40 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, che possedevano i requisiti per la stabilizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 101/2013 [11].

2. Con l’atto deliberativo di cui al comma precedente, tenendo a base i principi del protocollo d’intesa stipulato con le OO.SS. al fine di agevolare prioritariamente e prevalentemente l’associazionismo comunale ovvero per agevolare il trasferimento del personale nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d. lgs 165/2001 e s.m.i., la Giunta regionale fissa le modalità annuali di rimborso delle risorse economiche necessarie ad assicurare il trattamento economico del personale a tempo indeterminato, appartenente alle soppresse Comunità Montane, definendo, altresì, in raccordo con i Commissari liquidatori, il personale strettamente necessario all’assolvimento delle funzioni e compiti residuali, sino al definitivo trasferimento alle Aree Programma ovvero alle altre forme associative degli enti locali.

3. Sino alla costituzione delle Aree Programma ovvero sino alla costituzione delle forme associative ad esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, il restante personale è temporaneamente distaccato negli enti locali ovvero in altre amministrazioni che ne facciano richiesta.

4. Nello stesso atto deliberativo è individuato, prioritariamente nell’ambito territoriale della costituenda Area Programma, un Comune al quale affidare le funzioni di amministrazione generale nonché le modalità necessarie all’assolvimento delle funzioni e compiti residuali di cui al comma che precede.

5. Il trasferimento delle risorse agli enti locali è garantito alla cessazione del rapporto di pubblico impiego con l’ente destinatario del suddetto personale e per una durata triennale in favore delle altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 2. In ogni caso il finanziamento cessa in caso di successiva cessione del contratto ovvero di dimissioni volontarie, salvo il caso della cessione in favore di altro ente locale che s’impegna ad utilizzare il personale nell’ambito dell’associazionismo comunale.

6. I contratti dei lavoratori socialmente utili, trasformati ai sensi del D. lgs. n. 81/2000 in collaborazioni coordinate e continuative, ovvero i contratti dei collaborazione di cui all’art. 23, comma 8 della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2010, possono essere trasformati in contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dell’articolo 35 del D.lgs n. 165/2001 con adeguata valorizzazione nel bando di concorso delle attività prestate [12].

7. La Regione Basilicata definisce, con atto deliberativo della Giunta regionale, un contributo pari a euro 230.000,00 finalizzato a garantire i contratti di cui sopra da destinare alle forme associative degli enti locali. Tale contributo trova copertura finanziaria per l’esercizio 2015 a valere sulla Missione 18 Programma 01 [13].

8. In applicazione degli accordi sindacali di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1093 del 28 luglio 2011 nonché di quanto previsto dalla L.R. n. 33 del 30 dicembre 2010, art. 23, comma 8, i lavoratori socialmente utili, i collaboratori coordinati e continuativi ex LSU ovvero i co.co.co e i lavoratori a tempo determinato sono assegnati all’Ufficio unico del comune capofila delle Aree Programma, titolari delle funzioni di cui alla L.R. 42/98; qualora se ne ravvisi la necessità i lavoratori di cui sopra potranno essere utilizzati nei comuni facenti parte delle suddette Aree Programma [14].

 

     Art. 29. Proroga del termine di cui all’art. 10 della l.r. 7.8.2009, n. 25 – Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

1. Il termine di validità temporale di cui all’art. 10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 è prorogato al 31 dicembre 2011.

 

     Art. 30. Integrazione all’articolo 26 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 è aggiunto il seguente comma 3:

 

“3. Il compenso del commissario liquidatore della AATO per il Servizio Idrico Integrato di Basilicata è parificato a quello della AATO Rifiuti di Basilicata.”

 

     Art. 31. Abrogazione della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10 – Reviviscenza dell’art. 12 della l.r. 3 maggio 2002, n. 16 [15]

1. La legge regionale 7 giugno 2011, n. 10, “Modifiche alla l.r. del 3 maggio 2002, n. 16 – Disciplina generale degli interenti in favore dei lucani all’estero” è abrogata.

 

2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge vige nuovamente l’originario articolo 12 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 nel seguente testo:

 

“Articolo 12

Compiti del Presidente

1. Il Presidente della Commissione dei Lucani all’Estero viene eletto dal Consiglio regionale. Egli convoca, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, all’inizio di ogni legislatura regionale, i Congressi nazionali per l’elezione dei rappresentanti di ciascun Paese in seno alla Commissione, secondo quanto disciplinato negli appositi regolamenti. Convoca, altresì, le riunioni della Commissione e del Comitato Esecutivo.

2. Al Presidente, per le missioni all’estero o in Italia, è riconosciuto il trattamento riservato ai dirigenti regionali.

3. Al Presidente ed ai membri della Commissione, per le missioni sul territorio regionale, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo per ogni chilometro di distanza stradale tra il Comune in cui ha sede la Commissione e quello in cui si svolge la missione.

4. Al Presidente della Commissione è riconosciuta un’indennità pari al 20% dell’indennità lorda mensile del consigliere regionale.”

 

     Art. 32. Modifica all’art. 8 della l.r. 3 maggio 2002 n. 16 – Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all’estero [16]

1. Il comma 3 dell’art. 8 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 – Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all’estero - è sostituito dal seguente:

“3. Ai componenti della Commissione, non consiglieri regionali, per la partecipazione alle sedute e per le missioni in Italia ed all’estero, compete il rimborso spese e il trattamento di missione dei dirigenti regionali. Ai componenti della Commissione, consiglieri regionali, compete il rimborso spese e trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.”

 

     Art. 33. Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)

1. La gestione straordinaria di cui all’articolo 10 della l.r. 14 luglio 2006, n. 11 è prorogata, per le finalità indicate nel medesimo articolo, al 31 dicembre 2011.

 

     Art. 34. Modifiche alla l.r. 13 aprile 1996, n. 21 “Interventi a sostegno dei Migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione regionale dell’immigrazione”

1. All’art. 4, comma 2, lett. m) della l.r. 13 aprile 1996, n. 21 – sostituire l’espressione “Assessore alle Attività Produttive” con “Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità”.

 

2. All’art. 4, comma 3, della l.r. 13 aprile 1996, n. 21 – dopo la parola “dirigente” aggiungere l’espressione “del Dipartimento regionale alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità”.

 

3. All’art. 8, comma 3, della l.r. 13 aprile 1996, n. 21 – sostituire l’espressione “L’Assessore alle Attività Produttive” con “l’Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità”.

 

4. All’art. 9, comma 2, della l.r. 13 aprile 1996, n. 21 – sostituire l’espressione “L’Assessore alle Attività Produttive” con “l’Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità”.

 

5. All’art. 19, comma 2, della l.r. 13 aprile 1996, n. 21 – sostituire l’espressione “dipendenti della regione appartenenti alla qualifica funzionale più elevata” con “consiglieri regionali” [17].

 

     Art. 35. Riduzione indennità e gettoni di organismi per il Consiglio regionale

1. In applicazione del comma 3 dell’art. 6 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il gettone di presenza spettante ai componenti della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge regionale 26 novembre 1991, n. 27 ed il gettone di presenza spettante ai componenti della Commissione Regionale dei Lucani all’Estero, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16, sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

 

     Art. 36. Modifica alla legge regionale 22 giugno 1973, n. 13 “Spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività per fini istituzionali”

1. Il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 13, come aggiunto dall’art. 1, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1975, n. 41, è così modificato:

 

“2. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza, nell’ambito delle rispettive competenze, sono autorizzati a disporre la pubblicazione e la diffusione di studi, documentazioni, opuscoli e monografie specie di carattere giuridico, sociale ed economico, a concedere sovvenzioni, sussidi o premi ad enti, istituti, organizzazioni, associazioni, società, agenzie di stampa, editori, studiosi e giornalisti per prestazioni o manifestazioni di interesse della Regione.”

 

     Art. 37. Modifiche alla legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”

1. Al comma 6 dell’articolo 61 della legge regionale 6 settembre 2001, n.34 l’espressione “ dell’Ufficio Ragioneria Generale” è sostituita da “dell’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio”.

 

2. Il comma 1 dell’articolo 67 della legge regionale 6 settembre 2001, n.34 è così sostituito :

 

“Entro il 28 febbraio di ogni anno i dirigenti, ciascuno per la propria competenza, effettuano la revisione delle somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio precedente.”

 

3. Il comma 4 dell’articolo 67 della legge regionale 6 settembre 2001, n.34 è così sostituito:

 

“Le risultanze delle revisioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere trasmesse comunque entro il 28 febbraio all’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, ai fini della predisposizione del rendiconto generale.”

 

     Art. 38. Legge regionale 19 gennaio 2010 n. 2 – Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle società di mutuo soccorso – Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista all’art. 6, comma 2 della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 2 è stabilita in € 5.000,00 - UPB Spese di parte corrente per la valorizzazione delle Società di Mutuo Soccorso, e in € 45.000,00 - UPB Spese in conto capitale per la valorizzazione delle Società di Mutuo Soccorso - per un totale di € 50.000,00.

 

2. La copertura tramite la riduzione della variazione in aumento prevista per l’UPB 0134.1 - attività di comunicazione ed informazione - passa da € 250.000,00 a € 200.000,00.

 

     Art. 39. Legge regionale 7 dicembre 2000 n. 60 – Norme per la stabilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, procede ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2000 n. 60, alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili che, sono stati esclusi dalla stabilizzazione operata con la D.G.R. n. 1431 del 25 giugno 2001, per i quali il diritto alla stabilizzazione non risulta prescritto per effetto di impugnative, ricorsi o altre forme di esercizio dello stesso [18].

 

     Art. 40. Modifiche alla l.r. 13 novembre 2009, n. 40 – Disciplina delle associazioni di promozione sociale

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2009, n. 40, dopo le parole “libertà e dignità degli associati” sono aggiunte le seguenti: “nonché le articolazioni regionali o provinciali di associazioni nazionali di promozione sociale”.

 

2. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 13 novembre 2009, n. 40, dopo le parole “operanti da almeno un anno” sono aggiunte le seguenti: “nonché le articolazioni regionali o provinciali di associazioni nazionali di promozione sociale operanti da almeno un anno”.

 

     Art. 41. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

[2] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 33.

[4] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 33.

[5] Articolo abrogato dall'art. 79 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[6] Comma così sostituito dall'art. della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[8] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18.

[9] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

[10] Il ruolo speciale di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

[11] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 24 settembre 2015, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 93 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5. L'art. 2, L.R. 41/2015, è stato abrogato dall'art. 11 della stessa L.R. 5/2016. L'art. 93, L.R. 5/2016, è stato abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 luglio 2016, n. 12.

[12] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

[13] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26, già sostituito dall'art. 21 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 64 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5.

[14] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[16] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[17] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[18] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.