§ 3.2.17 – L.R. 10 novembre 1998, n. 42.
Norme in materia forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:10/11/1998
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Settori d'intervento.
Art. 3.  Opere e attività di pronto intervento.
Art. 4.  Attribuzione delle funzioni.
Art. 5.  Esercizio delle funzioni delegate.
Art. 6.  Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale.
Art. 7.  Programma annuale.
Art. 8.  Costituzione Comitato Misto ed Interdipartimentale.
Art. 8 bis.  Platea unica dei lavoratori del settore idraulico forestale
Art. 9.  Progettazione ed esecuzione dei lavori.
Art. 10.  Occupazione e formazione professionale.
Art. 11.  Servizio antincendio.
Art. 12.  Piani di assestamento forestale.
Art. 13.  Commissione Tecnico-Amministrativa.
Art. 14.  Patrimonio Forestale Regionale.
Art. 15.  Taglio dei boschi.
Art. 16.  Vincolo idrogeologico.
Art. 17.  Inventario Forestale Regionale.
Art. 18.  Esclusioni.
Art. 19.  Abrogazione e modificazioni.
Art. 20.  Norme finanziarie.
Art. 21.  Pubblicazione della Legge.


§ 3.2.17 – L.R. 10 novembre 1998, n. 42. [1]

Norme in materia forestale.

(B.U. 13 novembre 1998, n. 65).

 

     Art. 1. Finalità.

     La presente legge, nel quadro di sviluppo economico e sociale della Basilicata, persegue le seguenti finalità:

     a) promuove la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e delle risorse del settore agro-silvo-pastorale e degli ecosistemi;

     b) la razionale gestione selvicolturale che assicuri il mantenimento e il miglioramento degli equilibri biologici e l'espletamento ottimale delle funzioni produttive, paesaggistiche, turistiche e ricreative dei boschi;

     c) la prevenzione del dissesto idrogeologico e le specifiche azioni rinvenienti dalla legge 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) la tutela degli ambienti naturali di particolare interesse;

     e) il ripristino degli equilibri vegetali nei terreni marginali;

     f) la tutela e valorizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;

     g) la realizzazione di opere per il potenziamento del verde pubblico;

     h) la ottimizzazione dei livelli occupazionali nel settore forestale ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni presenti sul territorio montano e delle altre aree interessate.

 

     Art. 2. Settori d'intervento.

     Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione interviene nei seguenti settori:

     a) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati, nonché dei boschi distrutti da incendi sia ai fini della difesa idrogeologica che della riqualificazione ambientale e paesaggistica e dell'ampliamento delle superfici boscate, compresi i lavori colturali dei boschi esistenti;

     b) sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;

     c) conservazione, miglioramento, ampliamento e gestione del patrimonio forestale regionale;

     d) prevenzione, lotta e difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche;

     e) produzione vivaistica, pubblica e privata nel rispetto della tradizione del territorio boschivo regionale e delle assenze autoctone;

     f) ricerca e sperimentazione forestale;

     g) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;

     h) sistemazioni idraulico forestali, opere di rinsaldamento e consolidamento dei versanti, di stabilizzazione dei sistemi dunali litoranei e difesa e conservazione del suolo;

     i) miglioramento della viabilità forestale anche finalizzata alle attività antincendio;

     j) recupero e riqualificazione delle aree degradate, ripristino ambientale e restauro del paesaggio, sentieristica ed in genere opere per la fruizione naturalistica e turistica dei boschi pubblici;

     k) protezione e valorizzazione dei boschi a fini ambientali, paesaggistici, turistici e ricreativi;

     l) sistemazione e regimazione dei corsi d'acqua finalizzati alla rinaturalizzazione al recupero ambientale ed alla difesa idro-geologica;

     m) sviluppo e gestione del sistema informatico delle risorse forestali ed ambientali collegate alle finalità di cui alla presente legge;

     n) interventi di valorizzazione e di utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;

     o) promozione e/o adeguamento dell'imprenditoria forestale privata;

     p) ricerca dei boschi da seme ed iscrizione nel Libro Nazionale;

     q) tutela ed incremento della flora e della fauna con particolare riferimento a quelle autoctone;

     r) predisposizione dell'Intervento Forestale, ivi compreso i beni immobili e le opere presenti sul patrimonio forestale;

     s) promozione di campagne di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e delle foreste;

     t) aggiornamento professionale degli addetti alla gestione e alla realizzazione degli interventi forestali;

     u) realizzazione di ogni altra opera pubblica di bonifica ambientale e montana ritenuta indispensabile alla riuscita dei suddetti interventi;

     v) interventi, di valorizzazione in genere dei territori agro- forestali, nonché la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo;

     z) sostegno alle attività delle utilizzazioni forestali ai prodotti non legnosi e del sottobosco, anche attraverso attivazioni di linee di credito e di agevolazioni nella commercializzazione dei prodotti.

 

     Art. 3. Opere e attività di pronto intervento.

     1. La Giunta Regionale, nell'ambito degli stanziamenti di cui alla presente legge, finanzia lavori di pronto intervento derivanti da calamità naturali interessanti il territorio agro-forestale.

     2. Qualora gli interventi dovessero riguardare i terreni privati, ai sensi del R.D.L. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione o l'Ente Delegato, per ragioni di pubblico interesse, dispone l'occupazione temporanea dei terreni.

     3. Ai proprietari dei terreni è concessa un'indennità di durata non inferiore a 10 anni, commisurata all'entità media dei canoni di fitto registrati nella zona per i terreni similari. Tale indennità è rivalutata ogni triennio secondo gli aggiornamenti ISTAT.

     4. Nel caso di mancata accettazione dell'indennità da parte dei proprietari, si procede all'occupazione dei terreni ai sensi della legge n. 2359 del 25/6/1865 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. L'Ente delegato è tenuto a trasmettere entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori la richiesta di collaudo alla Regione corredato dai relativi atti. Il collaudo dovrà avvenire entro i successivi 60 giorni.

     6. I proprietari dei terreni oggetto dell'intervento, allo scadere del periodo di occupazione temporanea non inferiore a 10 anni, rientrano in possesso degli stessi, avendo l'obbligo di tenere in debito conto le prescrizioni impartite in fase di collaudo, pena la restituzione dell'indennità di occupazione riscossa con gli interessi legali maturati.

 

     Art. 4. Attribuzione delle funzioni.

     1. Nelle more della definitiva e complessiva riorganizzazione del settore forestale, l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è attuato per ambiti territoriali coincidenti con le Aree Programma, mediante i Comuni in forma singola o associata, di concerto con gli enti Statali e Regionali di gestione di Parchi Naturali. Per le attività che insistono sul territorio dei Comuni Capoluogo le relative funzioni possono essere delegate alle Amministrazioni Provinciali [2].

     2. Restano di competenza regionale le azioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento generale, nonché la verifica sulla progettazione degli interventi ed in particolare:

     a) la predisposizione del Piano Pluriennale di Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale e Forestale e dei Programmi Annuali di intervento;

     b) la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche e abiotiche;

     c) la promozione dell’imprenditoria forestale privata anche mediante opere di riconversione colturale ivi compresi i castagneti da legno in castagneti da frutto [3];

     d) l'approvazione dei Piani di Assestamento Forestale;

     e) la promozione dell'inventario forestale regionale, ivi compreso i beni immobili e le opere esistenti sul patrimonio forestale;

     f) il rilascio delle autorizzazioni relative alle trasformazioni colturali, ai cambi di destinazione d'uso, sia temporanea che permanente dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nonché all'esercizio del pascolo;

     g) la ricerca e la sperimentazione forestale, l'assistenza tecnica, la divulgazione, la statistica, gli studi e la valutazione;

     h) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione della flora e della fauna con varietà iscritte al Repertorio regionale del patrimonio genetico di cui alla L.R. 14 ottobre 2008, n. 26 [4];

     i) l'attività di pronto intervento in ambiti territoriali agro- forestali colpiti da calamità naturali;

     j) la ricerca dei boschi da seme e loro iscrizioni nel Libro Nazionale;

     k) la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale nell'ambito forestale;

     l) la determinazione e l'aggiornamento del vincolo idrogeologico;

     m) la promozione ed il sostegno di azioni di sensibilizzazione ambientale, forestale e di valorizzazione turistica e ricreativa del demanio pubblico;

     n) il coordinamento e il controllo degli interventi delegati agli Enti di cui al primo comma;

     o) la promozione per la costituzione dei Consorzi forestali e delle altre forme associate per la gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

     p) la tenuta dell'elenco delle cooperative addette al settore idraulico-forestale, di cui al successivo Art. 5, e la costituzione dell'Osservatorio del Mercato del Legno;

     q) l'assistenza e la promozione in materia di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi nonché in materia di innovazione tecnologica nei processi produttivi.

     3. La Regione Basilicata, su proposta della Giunta Regionale ed approvazione del Consiglio Regionale, potrà affidare agli Enti delegati ulteriori competenze derivanti dall'attuazione di specifici programmi operativi comunitari, nazionali e regionali.

 

     Art. 5. Esercizio delle funzioni delegate.

     1. Gli indirizzi generali che devono presiedere all'esercizio delle attività delegate saranno deliberati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 28/3/96 n. 17.

     2. Per l'esercizio delle funzioni della presente legge, gli Enti delegati costituiranno specifici uffici tecnici, la cui composizione sarà determinata con apposito regolamento ai sensi dell'art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142 e successivamente alle previsioni di cui all'art. 7 comma 3 della L.R. 28/3/96 n. 17, e dovrà comunque prevedere idonee professionali tra cui almeno un agronomo o forestale.

     3. Fino alla loro costituzione, gli Enti delegati possono avvalersi degli Uffici regionali previe formali intese con la Giunta Regionale.

     4. Gli Enti delegati in fase di prima costituzione dei propri Uffici tecnici vi possono provvedere con personale comandato o trasferito dalla Regione o dagli Enti sub-regionali o mediante le forme di cui al sopra citato art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142.

     5. La Regione corrisponde annualmente agli Enti delegati le spese correnti inerenti l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge nella misura massima del 10% degli stanziamenti ad essi assegnati.

     6. Tale misura potrà variare in sede di approvazione del programma annuale di intervento anche in relazione alla dotazione minima del personale tecnico occorrente agli Enti delegati.

     7. Sono delegate altresì ai suddetti Enti le funzioni e gli interventi di cui alla presente legge ricadenti nei comprensori di Bonifica di cui alla L.R. 28/2/1995 n. 22.

     8. I Consorzi di Bonifica adattano il Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 4 della sopra citata L.R. n. 22/95 previo Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della L. 142/90 con l'Ente delegato territorialmente competente.

     9. La Regione e gli Enti delegati, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, possono affidare l'esecuzione degli interventi forestali o la gestione di particolari servizi o avviare concrete forme di gestione dei boschi e del sottobosco o degli immobili prioritariamente alle cooperative agricolo-forestali, di cui all'art. 17 della legge 97/94 e delle cooperative formate dagli addetti al settore forestale, nonché a privati singoli o associati, secondo le modalità da modalità da definirsi, entro un anno dall'approvazione della presente legge, con apposito provvedimento predisposto dal Dipartimento Agricoltura e Foreste ed approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

 

     Art. 6. Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale.

     1. La Regione Basilicata, di concerto con i Dipartimenti Agricoltura e Foreste, Assetto del Territorio e Sicurezza Sociale ed Ambiente, entro un anno dall'approvazione della presente legge, provvede a dotarsi del Piano per la Salvaguardia e la Valorizzazione Ambientale e Forestale.

     2. Il Piano ha validità pluriennale ed è attuato mediante Programmi annuali.

     3. La Regione assicura la partecipazione degli Enti delegati alla formazione del Piano pluriennale, mediante specifiche conferenze di programmazione.

     4. Il Piano pluriennale, proposto dalla Giunta Regionale, approvato dal Consiglio Regionale e pubblicato sul B.U.R., deve essere coerente con i piani di bacino regionali ed interregionali ed in loro assenza ha valore di programma stralcio ai sensi dell'art. 17 della L. 183/89 e successive modificazioni.

 

     Art. 7. Programma annuale.

     1. Il Programma Annuale, elaborato dall'Ufficio regionale competente del Dipartimento Agricoltura d'intesa con gli Enti delegati ed in coerenza con il Piano Pluriennale e con quanto previsto nei vigenti Piani di Assestamento Forestale, di cui al successivo articolo 12, deve comprendere gli interventi di competenza della Regione, quelli di competenza degli Enti delegati e quelli eventualmente affidati alle cooperative agricolo- forestali.

     2. Il Programma Annuale deve chiaramente definire le priorità, gli obiettivi e le azioni da privilegiare, le dotazioni finanziarie, nonché l'impiego della manodopera occorrente per la sua realizzazione.

     3. Il programma, predisposto dall’Ufficio competente dopo l’approvazione della Legge di Bilancio, è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale [5].

     4. La Regione ripartisce tra gli Enti delegati le risorse finanziarie destinate alle attività di cui alla presente legge, tenendo conto dei seguenti elementi prioritari:

     a) del numero di addetti al settore forestale;

     b) dell'indice di spopolamento;

     c) dell'estensione e dello stato di conservazione della superficie boschiva pubblica e dell'assetto idrogeologico;

     d) dell'appartenenza dei territori ad aree protette.

 

     Art. 8. Costituzione Comitato Misto ed Interdipartimentale.

     1. Per garantire l'unitarietà degli interventi è costituito il Comitato Misto ed Interdipartimentale. Al Comitato, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, è attribuito il compito di individuare, programmare e coordinare le risorse finanziarie destinate alle foreste, allo sviluppo della montagna, alla difesa del suolo e dagli incendi boschivi, alla bonifica ed alla tutela dell'ambiente, riconducibili alle attività di cui alla presente legge.

     2. Il Comitato Misto ed Interdipartimentale è presieduto dall'Assessore alla Programmazione ed è composto da:

     a) gli Assessori all'Agricoltura e Foreste, all'Assetto del Territorio e all'Ambiente;

     b) i Direttori Generali dei Dipartimenti Agricoltura e Foreste, Assetto del Territorio e Ambiente;

     c) un Rappresentante per le Autorità di Bacino;

     d) il Presidente Regionale dell'UPI o un suo delegato;

     e) il Presidente Regionale dell'UNCEM o un suo delegato;

     f) un Docente o Ricercatore confermato dell'area selvicolturale designato dalla Università degli Studi della Basilicata;

     g) un Rappresentante nominato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;

     h) un Rappresentante designato per ogni organizzazione sindacale confederale dei lavoratori addetti al settore idraulico-forestale;

     i) un Rappresentante del Corpo Forestale;

     j) un Rappresentante scelto nell'ambito di una terna designata dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza e Matera;

     k) un Rappresentante scelto nell'ambito di una terna designata dal Collegio dei Periti Agrari e Agrotecnici della Provincia di Potenza e Matera;

     l) un Rappresentante del Metapontum Agrobios;

     m) un Rappresentante delle Associazioni ambientaliste designato congiuntamente.

     3. Ai lavori del Comitato possono essere invitati rappresentanti di enti locali, organismi, associazioni ed esperti del settore.

     4. Il Dipartimento Programmazione assicura le funzioni di segreteria del Comitato.

     5. Il Comitato decade con la legislatura.

 

     Art. 8 bis. Platea unica dei lavoratori del settore idraulico forestale [6]

     1. E’ istituita la platea unica dei lavoratori del settore idraulico-forestale composta dagli addetti provenienti dalle graduatorie di cui all’articolo 9 della presente legge e dagli addetti ai progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver, LSU Pollino e Riqualificazione del Verde Urbano (ex UTB), tutti afferenti al comparto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

     2. E’ altresì istituita la platea unica del personale tecnico-amministrativo dei progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver e LSU Pollino, anch’esso afferente al medesimo comparto.

     3. Appartiene alla platee uniche di cui ai precedenti commi il personale dei progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver, LSU Pollino e Riqualificazione del Verde Urbano (ex UTB) incluso nelle relative graduatorie per l’anno 2017.

 

     Art. 9. Progettazione ed esecuzione dei lavori.

     1. Gli Enti delegati, sulla base del Piano Annuale di Forestazione approvato, predispongono ed approvano i relativi progetti esecutivi.

     2. L'approvazione dei suddetti progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.

     3. L’esecuzione dei lavori relativi ai settori di intervento di cui al precedente articolo 2 è attuata di norma in economia mediante la forma dell’amministrazione diretta, con l’impiego di lavoratori di cui al precedente articolo 8 bis che abbiano maturato adeguata professionalità nei lavori idraulico forestali, antincendio, verde pubblico e salvaguardia ambientale e che siano stati avviati all’attività degli Enti Delegati in esecuzione dei Programmi Annuali di Forestazione nell’anno precedente a quello in cui la prestazione lavorativa deve essere svolta, fatte salve le tutele previste per legge in favore dei lavoratori, o di lavoratori che abbiano superato i corsi di formazione organizzati dalla Regione Basilicata ai sensi del successivo articolo 10. Gli Enti Delegati pubblicheranno, entro il 15 ottobre di ogni anno, un avviso per la riassunzione nell’anno successivo degli addetti al settore forestale. I lavoratori interessati devono produrre istanza di riassunzione entro il 15 novembre di ogni anno. Entro i successivi 30 giorni gli Enti Delegati compilano le graduatorie nel rispetto dei criteri di precedenza stabiliti dal C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale specificando le qualifiche possedute dai lavoratori. Le graduatorie hanno validità annuale e sono suscettibili di scorrimento. I lavori, le opere e i servizi in ambito forestale possono essere seguiti anche mediante affidamento ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 227/2001 alle imprese del settore forestale iscritte nell’Elenco Regionale [7].

     3 bis. [Per l’anno 2004 gli Enti Delegati procedono alla stesura dell’elenco degli addetti al settore forestale secondo le procedure del precedente comma entro 30 giorni dall’approvazione del Piano di Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale] [8].

     4. In subordine possono essere affidati in appalto le realizzazioni di opere la cui complessità tecnico-economica, debitamente motivata, ne giustifica il ricorso.

     5. Il Piano annuale dovrà indicare le modalità di attuazione degli interventi previsti.

     6. Il collaudo delle opere sarà disposto dalla Regione secondo le vigenti normative.

     7. Le spese generali di progettazione, di direzione ed esecuzione dei lavori sono comprese nello stanziamento forfettario per le spese correnti di cui al precedente art. 5.

 

     Art. 10. Occupazione e formazione professionale.

     1. La Regione Basilicata garantisce ed eventualmente incrementa i livelli occupazionali dei lavoratori di cui all’art. 8 bis [9].

     2. Per incrementare i livelli occupazionali la Regione Basilicata organizza corsi di formazione professionale secondo le previsioni dei Programmi annuali di Forestazione [10].

     3. Il regolamento di attivazione, gestione ed accesso ai corsi sarà emanato, entro sei mesi, dalla Regione Basilicata sentite le Organizzazioni Sindacali, l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e sentita la competente Commissione Consiliare Regionale [11].

     4. Il regolamento provvederà inoltre a ridefinire la distribuzione della forza lavoro sul territorio, rideterminando i contingenti degli operai secondo i seguenti criteri:

     a) indice di spopolamento;

     b) estensione della superficie boscata pubblica;

     c) superficie interessata da vincolo idrogeologico;

     d) appartenenza dei territori ad aree protette.

     5. La Regione provvede alla ripartizione e all'accredito agli Enti delegati delle risorse finanziarie destinate all'attuazione della presente legge in base ai parametri fissati dal Piano Pluriennale di Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale e Forestale.

     6. La Regione e gli Enti delegati si impegnano a negoziare congiuntamente con le OO.SS. di categoria i CIRL (Contratto Integrativo Regionale di Lavoro) ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).

 

     Art. 11. Servizio antincendio. [12]

     [1. L’Ufficio regionale competente, in attuazione della Legge 21 novembre 2000, n.353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi e delle direttive ministeriali emanate in proposito, predispone il Programma annuale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

     2. Il Programma annuale costituisce il documento unico di programmazione regionale delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i soggetti coinvolti devono attenersi ed è approvato contestualmente al Programma annuale di forestazione, in modo da realizzare un coordinamento tra le due fasi di pianificazione.

     3. La Regione Basilicata, mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’andamento climatico stagionale, individua annualmente il periodo a rischio di incendio boschivo e tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendi.

     4. Nel periodo a rischio di incendio boschivo, nell’ambito degli addetti al settore forestale, reclutati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, vengono istituiti nuclei operativi di pronto intervento, organizzati in squadre distribuite per Comunità Montane e Province, per far fronte alle emergenze degli incendi boschivi.

     5. I nuclei operativi saranno formati da personale specializzato, mediante specifici corsi di formazione teorico-pratica promossi dalla Regione Basilicata, dotato di Dispositivi di Protezione Individuali idonei alla natura ed alla gravità dei rischi connessi a tale attività e delle attrezzature necessarie allo svolgimento efficace del servizio.

     6. Gli operai adibiti ai nuclei operativi di pronto intervento saranno equiparati, ai sensi della normativa vigente, agli operai specializzati per il periodo in cui verranno utilizzati per le operazioni antincendio.

     7. Nelle more dell’istituzione della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui al comma 3 dell’art.7 della legge 21 novembre 2000, n.353, la Regione Basilicata, per il coordinamento degli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, si avvale del Centro Operativo Regionale (C.O.R.) del Corpo Forestale dello Stato.

     8. La Regione, per l’espletamento delle funzioni trasferite dallo Stato in materia di lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell’ambiente naturale e del suolo, potrà stipulare apposite convenzioni con istituzioni pubbliche e con soggetti privati sentite le organizzazioni sindacali.

     9. La Regione Basilicata istituirà un fondo di incentivazione destinato all’attività antincendio con successivo atto deliberativo approvato dalla Giunta Regionale di intesa con le OO.SS. e le delegazioni di UPI ed UNCEM.]

 

     Art. 12. Piani di assestamento forestale.

     1. I beni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti pubblici debbono essere gestiti ed utilizzati in conformità ai Piani di Assestamento Forestale promossi dagli Enti ed approvati dalla Giunta Regionale.

     2. I Piani di Assestamento Forestale, a valenza decennale, devono essere compilati secondo i criteri approvati dalla Giunta Regionale, su proposta della Commissione Tecnico-Amministrativa di cui al successivo articolo, entro sessanta giorni successivi alla sua costituzione.

     3. I Piani, proposti dagli Enti pubblici proprietari o delegati o da privati, devono essere trasmessi al Dipartimento Agricoltura e Foreste, dopo l'avvenuta affissione presso le sedi municipali interessate e presso la sede degli Enti delegati per la durata di 20 giorni.

     4. Entro detto termine chiunque può formulare eventuali osservazioni.

     5. I Piani di Assestamento Forestale vengono approvati in via definitiva dalla Giunta Regionale su proposta della Commissione Tecnico- Amministrativa e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     6. La Commissione Tecnico-Amministrativa deve esprimersi entro 90 giorni dalla data di avvenuta trasmissione dei Piani, avendo cura di esaminare le eventuali osservazioni prodotte.

     7. In caso di richiesta di integrazione, o modifiche o chiarimenti da parte della Commissione Tecnico-Amministrativa di cui all'art. 13, si convoca la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7/8/90 n. 241 e della legge 11/7/95 n. 273 recante "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni", specificamente art. 3 bis e 3 ter.

     8. I privati singoli o associati possono presentare Piani di Assestamento dei boschi di loro proprietà, secondo le procedure e con i benefici previsti per gli Enti pubblici.

     9. Per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale l'Ente proponente, i privati ed i Consorzi forestali dovranno attenersi alle disposizioni dettate dalla legge 152/92.

     10. Gli Enti proponenti, su richiesta di singoli privati proprietari di ben silvo-pastorali, potranno includere nei Piani di Assestamento Forestale e beni degli stessi.

     11. I Piani di Assestamento Forestale dovranno contenere precise indicazioni circa le modalità per il godimento dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto in base alla normativa vigente.

     12. Fino alla revisione dei piani già scaduti e comunque non oltre i primi cinque anni, il prelievo annuale di massa legnosa non potrà superare la ripresa media annuale determinata dal piano scaduto, sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato in materia forestali ed approvato dagli Enti delegati territorialmente competenti.

     13. Le direttive tecniche, contenute nei Piani di Assestamento Forestale scaduti, restano valide fino alla revisione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, decorsi i quali si farà riferimento alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigente.

     14. I Piani di Assestamento Forestale approvati vengono pubblicati sul B.U.R..

     15. La Regione contribuisce alle spese per la redazione dei Piani nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dando priorità a quelli proposti dagli Enti pubblici.

 

     Art. 13. Commissione Tecnico-Amministrativa.

     1. Ai fini della presente legge è istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste, la Commissione Tecnico-Amministrativa composta da:

     a) il Dirigente dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Agricoltura e Foreste o suo delegato, che la presiede;

     b) il Dirigente dell'Ufficio Regionale dell'Autorità di Bacino o suo delegato;

     c) il Dirigente dell'Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Sicurezza Sociale e Ambientale o suo delegato;

     d) il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Dipartimento Assetto del Territorio o suo delegato;

     e) il Dirigente del Coordinamento regionale del Corpo Forestale o suo delegato;

     f) il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici della Basilicata o suo delegato;

     g) un Docente di Assestamento forestale presso l'Università degli Studi della Basilicata;

     h) un Docente di Selvicoltura dell'Università degli Studi della Basilicata;

     i) il Direttore Generale dell'ARPAB o suo delegato;

     i-bis) il Dirigente dell’ufficio competente in materia di usi civici – o suo delegato [13].

     2. Ai componenti esterni della Commissione è riconosciuta l'indennità di presenza, da determinarsi con provvedimento della Giunta Regionale.

 

     Art. 14. Patrimonio Forestale Regionale.

     1. Le funzioni amministrative inerenti la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale e dei vivai della Regione costituito da beni di cui all'art. 1 della L.R. 6/9/1978 n. 41, sono delegati agli Enti di cui al precedente art. 4, previa intesa con gli Enti territorialmente competenti.

     2. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente ed anche in rapporto alle previsioni di cui al terzo comma dell'art. 7 della L.R. 28/6/1996 n. 17, si procederà all'assegnazione agli Enti delegati dei complessi forestali, previa individuazione ai sensi della L.R. 28/6/1994 n. 28 di quelli con prevalente funzione protettiva da destinare ad aree protette.

     3. Per i territori di proprietà regionale, ricadenti nelle aree destinate a Parco Regionale, la gestione è affidata alla Regione Basilicata fino alla formale richiesta da parte del responsabile legale dell'Ente.

 

     Art. 15. Taglio dei boschi.

     1. In assenza dei Piani di Assestamento Forestale, le autorizzazioni al taglio dei boschi sono rilasciate dagli Enti delegati, per i territori di rispettiva competenza, previa acquisizione dei pareri regionali e delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

     2. La Giunta Regionale, su proposta della Commissione Tecnico- Amministrativa, approva il Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi e procede all'aggiornamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

     3. Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.

     4. Per le operazioni di martellata e di assegno dei lotti boschivi da tagliare i proprietari pubblici o privati possono dare incarico ad un tecnico abilitato in materia, che farà uso per tale operazione di un martello forestale recante impresso il numero di iscrizione all'Ordine Provinciale di appartenenza.

     5. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere approvato il Regolamento di attuazione recante le norme per la realizzazione del martello forestale.

     6. I tagli di boschi pubblici devono essere effettuati da imprese boschive iscritte all'Albo della Camera di Commercio per l’Industria e l’Artigianato ed in possesso di certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti pubblici rilasciato dal competente Ufficio regionale. In caso di utilizzazioni eseguite in attuazione di Piani di Assestamento forestale, deve essere previsto un accantonamento pari al 15% della somma riveniente dai proventi delle utilizzazioni boschive.

La somma accantonata deve essere versata su specifico capitolo di bilancio, a destinazione vincolata, che ciascun Ente pubblico proprietario istituisce utilizzandola per le finalità di cui al comma 8 [14].

     7. In assenza dei Piani di Assestamento Forestale la suddetta percentuale viene stabilita nella misura non inferiore al 20%.

     8. L’accantonamento di cui ai precedenti commi 6 e 7 deve essere utilizzato prioritariamente per il finanziamento di Piani di Assestamento approvati o per la loro revisione e, in subordine, per l’esecuzione di lavori colturali, di opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati e per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi [15].

     8 bis. La somma accantonata è resa disponibile a seguito di comunicazione corredata della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall’Ente proprietario all’ufficio regionale competente [16].

     9. L'Ente delegato in accordo con l'Ente proprietario del bosco predispone il programma dei lavori da eseguirsi con i fondi accantonati e provvede alla loro realizzazione in amministrazione diretta con l'impiego degli addetti al settore forestale o mediante l'affidamento, ai sensi dell'art. 17 della Legge 97/94, alle cooperative forestali, iscritte all'Elenco regionale.

     10. Sono esclusi dall'obbligo dell'accantonamento le utilizzazioni a macchiatico nullo o negativo.

 

     Art. 16. Vincolo idrogeologico.

     1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Basilicata, nell'ambito delle competenze assegnate dalla L. n. 183/89, procede all'aggiornamento del vincolo idrogeologico.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad emanare apposite disposizioni circa le autorizzazioni che attengono alle trasformazioni colturali o ai cambi di destinazione d'uso, si temporanea che permanente, dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, o all'esercizio del pascolo, nonché le norme di polizia forestale.

     3. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al precedente comma in materia di determinazione, esclusione e di esenzione dei terreni nei confronti del vincolo idrogeologico, si applicano le norme e le procedure di cui al Regio Decreto 30 Dicembre 1923 n. 3267, al R.D.L. 1126/26 ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

     3-bis. Fino alla conclusione del processo di individuazione e perimetrazione dei territori e successivo aggiornamento del vincolo idrogeologico, nelle Aree Protette della Regione Basilicata restano valide le disposizioni di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, fatte salve, in ogni caso, le eventuali disposizioni specifiche adottate in materia di vincolo idrogeologico dai Parchi, in forza dei rispettivi Piani approvati con Delibera del Consiglio regionale [17].

     4. Nelle more restano valide le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, che si applicano anche ai boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico.

 

     Art. 17. Inventario Forestale Regionale.

     1. La Regione provvede a redigere e/o aggiornare l'inventario forestale regionale.

     2. L'inventario deve contenere l'elenco dei terreni boscati, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, degli immobili, degli alberi monumentali, delle aree boscate a forte valenza ambientale, paesaggistica, storico-culturale e turistico-ricreativa, dei Parchi Nazionali e Regionali, delle Aree Naturali Protette, delle Oasi e Zone a protezione faunistica, delle aree a forte degrado ambientale e forestale, e la classificazione dei boschi per tipo fisionomico e stato evolutivo.

     3. L'inventario, di norma, viene aggiornato ogni cinque anni.

 

     Art. 18. Esclusioni.

     Sono esclusi dai vincoli e dagli obblighi della presente legge i giardini pubblici e privati, le colture specializzate per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali, nonché gli impianti destinati alla produzione prevalente dei frutti.

 

     Art. 19. Abrogazione e modificazioni.

     La presente legge abroga o modifica qualsiasi altra norma regionale con essa in contrasto.

 

     Art. 20. Norme finanziarie.

     1. Agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte annualmente con i fondi statali e regionali, nonché con i fondi rinvenienti da programmi comunitari, che abbiano come finalità la forestazione, la difesa dell'ambiente e del suolo e lo sviluppo rurale delle aree montane e/o boschive.

     2. Per l'anno 1998 è attribuita al Capitolo n. 1000 del Bilancio Regionale la somma di L. 3.000.000.000 in termini di competenza e di cassa per effetto della riduzione di pari importo da effettuare sul Capitolo n. 7465 "Fondo Globale per le Funzioni Normali".

 

     Art. 21. Pubblicazione della Legge.

     1. La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] L'art. 32 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5, abroga le disposizioni della presente legge difformi o incompatibili con lo stesso art. 32 della L.R. 5/2005.

[2] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26. L'art. 15, L.R. 26/2011 è stato abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 50 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 50 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 26 maggio 2004, n. 11.

[6] Articolo inserito dall'art. 61 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[7] Comma già sostituito dall’art. 2 della L.R. 26 maggio 2004, n. 11, ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2009, n. 35 e così modificato dall'art. 62 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[8] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 26 maggio 2004, n. 11 e abrogato dall'art. 62 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[9] Comma così modificato dall'art. 62 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[10] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 26 maggio 2004, n. 11.

[11] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 26 maggio 2004, n. 11.

[12] Articolo sostituito dall’art. 5 della L.R. 26 maggio 2004, n. 11 e abrogato dall’art. 16 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 13.

[13] Lettera inserita dall'art. 21 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 2013, n. 13.

[15] Comma già sostituito dall’art. 23 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1, dall'art. 37 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 2013, n. 13.

[16] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 2013, n. 13.

[17] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.