§ 3.2.5 - L.R. 6 settembre 1978, n. 41.
Gestione del patrimonio forestale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:06/09/1978
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Patrimonio forestale regionale).
Art. 2.  (Fini).
Art. 3.  (Gestione).
Art. 4.  (Programma e bilancio).


§ 3.2.5 - L.R. 6 settembre 1978, n. 41.

Gestione del patrimonio forestale regionale.

 

Art. 1. (Patrimonio forestale regionale).

     Il patrimonio forestale della Regione Basilicata è costituito da beni trasferiti dallo Stato ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e da tutti i beni, comunque pervenuti alla Regione, che abbiamo una prevalente funzione forestale.

 

     Art. 2. (Fini).

     Nel suddetto patrimonio la Regione persegue i seguenti fini:

     - tutela dell'ambiente;

     - difesa del suolo;

     - incremento e trasformazione della produzione legnosa;

     - produzione di seme e materiale di propagazione;

     - protezione delle riserve naturali classificate;

     - ricerche e sperimentazione nel campo forestale;

     - sviluppo delle attività complementari e turistiche compatibili con i fini precedenti.

 

     Art. 3. (Gestione).

     In attesa di una disciplina organica della materia, la gestione del patrimonio forestale regionale, con l'indirizzo, il coordinamento e il controllo del Dipartimento Agricoltura e Foreste, sarà effettuata direttamente per i complessi ove prevale la funzione protettiva individuata nelle aree di proprietà della Regione ove sono ubicate le riserve naturali. Per le aree ove prevale la funzione produttiva, priva di riserve naturali, la gestione è delegata alle rispettive Comunità Montane o ai Comuni non ricadenti in Comunità Montane.

     Alla individuazione dei beni da destinare alla gestione delegata provvede, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente.

     Nella gestione per delega la Regione contribuisce alle spese di gestione e a tale fine sarà istituito apposito capitolo di spesa nel bilancio.

     La gestione diretta, condotta dagli organi regionali secondo le competenze statutarie, è affidata al Dipartimento Agricoltura e Foreste che vi provvede mediante l'istituzione di una apposita sezione speciale dell'Ufficio economia montana e forestale e con la collaborazione degli uffici forestali regionali e degli organi periferici del C.F.S.

 

     Art. 4. (Programma e bilancio).

     In armonia con i fini di cui al precedente art. 2 e con il bilancio programmatico regionale, gli organi incaricati della gestione predisporranno un programma poliennale e il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

     Ad approvazione avvenuta gli stessi organi provvederanno a realizzare gli introiti e le spese secondo le norme vigenti.