§ 3.2.35 - L.R. 30 luglio 2013, n. 13.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 novembre 1998 n. 42 e s.m.i. - Norme in materia forestale


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:30/07/2013
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’art. 15 della L.R 10/11/1998 n. 42 (Norme in materia forestale) e s.m.i.
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza ed entrata in vigore


§ 3.2.35 - L.R. 30 luglio 2013, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 novembre 1998 n. 42 e s.m.i. - Norme in materia forestale

(B.U. 3 agosto 2013, n. 27)

 

Art. 1. Modifiche all’art. 15 della L.R 10/11/1998 n. 42 (Norme in materia forestale) e s.m.i.

1. All’art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I tagli di boschi pubblici devono essere effettuati da imprese boschive iscritte all'Albo della Camera di Commercio per l’Industria e l’Artigianato ed in possesso di certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti pubblici rilasciato dal competente Ufficio regionale. In caso di utilizzazioni eseguite in attuazione di Piani di Assestamento forestale, deve essere previsto un accantonamento pari al 15% della somma riveniente dai proventi delle utilizzazioni boschive.

La somma accantonata deve essere versata su specifico capitolo di bilancio, a destinazione vincolata, che ciascun Ente pubblico proprietario istituisce utilizzandola per le finalità di cui al comma 8.”

2) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. L’accantonamento di cui ai precedenti commi 6 e 7 deve essere utilizzato prioritariamente per il finanziamento di Piani di Assestamento approvati o per la loro revisione e, in subordine, per l’esecuzione di lavori colturali, di opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati e per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi.”

3) Dopo il comma 8 è inserito il seguente comma 8 bis:

“8 bis. La somma accantonata è resa disponibile a seguito di comunicazione corredata della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall’Ente proprietario all’ufficio regionale competente.”

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.