§ 6.2.282 - L.R. 6 luglio 2016, n. 12.
Disposizioni di modifica della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2016”, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 4 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:06/07/2016
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3)
Art. 2.  (Abrogazione dell’articolo 22 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 4 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016/2018”)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 4 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016/2018”)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 46 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 “Istituzione di un Fondo regionale di rotazione per la gestione dei rifiuti urbani e la bonifica dei siti inquinati”)
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 56 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5)
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 59 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5)
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 61 della legge regionale 4 marzo 2016, n.5)
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 62 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5)
Art. 11.  (Abrogazione dell’articolo 82 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5)
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47, come modificato dall’art. 91 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5)
Art. 13.  (Abrogazione dell’articolo 93 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5)
Art. 14.  (Modifica all’articolo 43, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24, (Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia [...]
Art. 15.  (Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16)
Art. 16.  (Abrogazioni)
Art. 17.  (Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27)
Art. 18.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.282 - L.R. 6 luglio 2016, n. 12.

Disposizioni di modifica della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2016”, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 4 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016/2018” e della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016” e disposizioni varie”.

(B.U. 6 luglio 2016, n. 26)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3)

1. L’articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 è così sostituito:

“Articolo 1 (Norme per l’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.).2009, n. 42” e s.m.i).

1. La Regione Basilicata si adegua, come per l’esercizio 2015, al nuovo principio della programmazione così come disciplinato all’allegato 4/1 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.

2. Ove non sia stato possibile approvare contestualmente alla legge di bilancio regionale il bilancio di previsione degli enti strumentali regionali così come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., gli stessi sono tenuti all’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 comunque entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione pluriennale della Regione.

3. Gli Enti strumentali regionali sono tenuti all’approvazione del rendiconto generale 2015 secondo quanto disposto dagli articoli 18, 63 e 65 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”.

 

     Art. 2. (Abrogazione dell’articolo 22 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3)

1. L’articolo 22 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 4 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016/2018”)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 4, dopo la lettera w) e prima della lettera z) è inserita la seguente lettera y):

“y) relazione/parere del Collegio dei Revisori dei Conti – Bilancio di previsione 2016/2018 (Allegato 21).”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 4 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016/2018”)

1. All’art. 6 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 4 è abrogata.

b) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 4 è abrogata.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 46 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5)

1. L’articolo 46 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 è così sostituito:

“Articolo 46 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, compresi i fanghi palabili:

a) conferiti in discarica;

b) smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

2. Il tributo di cui al comma 1 è dovuto dai seguenti soggetti passivi:

a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;

b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia;

c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

3. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della legge n. 549/1995 ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione prima della constatazione delle violazioni di legge.

4. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all’articolo 3, comma 28 della legge n. 549/1995, nonché all’articolo 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/2006 alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi. E’ fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell’articolo 3, commi 29 e 40 della legge n. 549/1995. A decorrere dalla completa attuazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.Lgs. n. 152/2006, con delibera della Giunta regionale, sono predisposte le istruzioni per l’applicazione del SISTRI al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della legge n. 549/1995, con le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo. Ai fini dell’applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex articolo 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del D.Lgs. n. 152/2006 equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) del D.Lgs. n. 152/2006 intendendosi per discarica quanto previsto dall’articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera g) del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

5. La Regione, entro il 31 luglio di ogni esercizio finanziario, determina l’ammontare della imposta per kg di rifiuti conferiti entro i limiti minimi e massimi ai sensi dell’articolo 3, comma 29 della legge n. 549/1995, come modificato dall’articolo 26 della legge n. 62/2005.

6. La Regione, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge con apposito atto legislativo, disciplina le modalità per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dall’articolo 3, commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e s.m.i., in relazione al tributo regionale, così come previsto dall’articolo 3, comma 34 della legge n. 549/1995.

7. A decorrere dall’1° agosto 2016, ferme restando le misure di premialità di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 152/06, come modificato dall’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, in materia di raggiungimento delle percentuali ivi previste di raccolta differenziata, l’ammontare del tributo è determinato:

a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;

b) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;

c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;

d) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

e) in euro 0,022 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;

f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi.

8. Le tariffe di cui al presente comma si applicano anche ai conferimenti di rifiuti all’incenerimento.

9. Beneficiari dei contributi di cui al fondo per la concessione di finanziamenti ai comuni per l’esecuzione di interventi sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati sono i comuni del territorio della Regione Basilicata che, nel corso del precedente anno solare, risultano aver raggiunto un livello di raccolta differenziata pari o superiore al 60%, con priorità per i comuni che abbiano raggiunto la maggiore percentuale di raccolta differenziata nell’anno precedente, proporzionalmente al numero degli abitanti residenti nel Comune. La Giunta regionale può destinare, nel limite del 30% degli stanziamenti del fondo “Spese per interventi sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, fondi per emergenza straordinaria.

10. Entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale provvede ad adeguare il disciplinare di cui alla D.G.R. n. 551 dell’8 maggio 2012 con cui si stabiliscono i criteri e le modalità di assegnazione e di erogazione di contributi ai comuni sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati conformandola ai principi stabiliti nel precedente comma 9."

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 “Istituzione di un Fondo regionale di rotazione per la gestione dei rifiuti urbani e la bonifica dei siti inquinati”)

1. Il comma 1 dell’articolo 14 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26 è così sostituito:

“1. Con la presente norma viene istituito il Fondo regionale di rotazione per gli interventi di bonifica e rispristino ambientale di siti inquinati e per gli interventi sulla gestione del ciclo dei rifiuti.”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 56 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5)

1. L’articolo 56 (Modifica dell’articolo 56 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4) della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 è così sostituito:

“1. L’articolo 56 della Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 56 (Aree demaniali marittime)

1. Per destagionalizzare le attività turistiche in Basilicata ed al fine di qualificare l’accoglienza turistica in Basilicata in occasione della designazione della città di Matera a Capitale Europea della cultura per il 2019, sulle coste lucane è consentito mantenere per l’intero anno, fino al 31 dicembre 2019 le strutture funzionali delle attività balneari già operanti in regime di concessione demaniale marittima, purchè siano di facile amovibilità.”.

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 59 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5)

1. L’articolo 59 (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12) della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 è così sostituito:

"1. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, è sostituito dal seguente:

6. L’incarico di Direttore di Distretto è conferito con le procedure previste dalla normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di Unità operativa complessa e nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 sexies del D.Lgs. n. 502/1992.”.

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 61 della legge regionale 4 marzo 2016, n.5)

1. Il comma 1 dell’art. 61 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 è così sostituito:

“1. I corsi di formazione con il riconoscimento del titolo di qualifica di OSS (operatore socio sanitario) e di OSSS (operatore socio sanitario specializzato), ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni emanato in attuazione dell’art. 1 comma 8 del D.L. 12 novembre 2001, n. 401 convertito con modificazioni dalla L. 8 gennaio 2002, n. 1, possono essere organizzati dalle Aziende sanitarie locali e dagli enti di formazione regolarmente accreditati dalla Regione Basilicata.”.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 62 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5)

1. Al comma 2 dell’articolo 62 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 l’espressione “30 giorni” è sostituita con l’espressione “60 giorni.”.

 

     Art. 11. (Abrogazione dell’articolo 82 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5)

1. L’articolo 82 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 è abrogato.

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47, come modificato dall’art. 91 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5)

1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47, come modificato dall’art. 91 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5, le parole “ai precedenti commi 1 e 2” sono sostituite con le parole “al precedente comma 3.”

 

     Art. 13. (Abrogazione dell’articolo 93 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5)

1. L’articolo 93 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 è abrogato.

 

     Art. 14. (Modifica all’articolo 43, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24, (Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) come così modificato dall’art. 36 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18)

1. Al comma 3 dell’art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 e all’art. 36 della legge regionale del 8 agosto 2013, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2018”;

b) le parole “entro e non oltre 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’Ente proprietario o dell’Ente Gestore ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle parole “entro e non oltre il 31 dicembre 2016. A tal fine gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto”.

 

     Art. 15. (Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16)

1. Il comma 7 dell’articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 36 e dal comma 2 dell’articolo 63 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 è così sostituito:

“7. Nel rispetto degli obblighi di finanza pubblica indicati nelle vigenti disposizioni nazionali e regionali, le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) predispongono il piano annuale delle assunzioni nell’ambito del limite di spesa annuale individuato dalla Giunta regionale, come previsto al precedente comma 4, in attuazione del disposto di cui all’articolo 1 comma 584 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il piano annuale delle assunzioni di ciascuna Azienda ed Ente del SSR deve garantire l’equilibrio economico, tener conto imprescindibilmente delle esigenze connesse alla attuazione di quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 161/2014 e dare atto dell’effettivo fabbisogno di personale a seguito dei propedeutici provvedimenti di riorganizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane già in servizio. Il piano annuale delle assunzioni deve essere adottato con esclusivo riguardo ai profili professionali previsti dai vigenti CCNNLL nazionali e dalle dotazioni organiche rideterminate a seguito della definizione dei nuovi Atti Aziendali applicativi dei parametri standard regionali approvati. Il piano annuale delle assunzioni non è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 39/2001.”.

 

     Art. 16. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell’articolo 37 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42.

 

     Art. 17. (Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27)

1. Al secondo capoverso del comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, come sostituito dall’articolo 11, comma 1 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3, le parole “alla data del 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti “alla data del 31 dicembre 2015”.

 

     Art. 18. (Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.