§ 3.1.86 - L.R. 14 aprile 2000, n. 47.
Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998 n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:14/04/2000
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Ambito del trasferimento.
Art. 3.  Gestione organizzativa della riforma.
Art. 3 bis.  Semplificazione delle procedure per l’attuazione della Riforma Fondiaria
Art. 4.  Cessazione del regime del riservato dominio.
Art. 5.  Subentri e successione.
Art. 6.  Vendita poderi e quote di beni agricoli non assegnati.
Art. 6 bis.  (Prezzo di vendita, modalità di pagamento).
Art. 6 ter.  (Vincoli).
Art. 7.  Lodi arbitrali.
Art. 8.  Vendita case coloniche.
Art. 9.  Fondi rustici di piccole dimensioni.
Art. 10.  Alienazione.
Art. 11.  Criteri di vendita.
Art. 11 bis.  (Ambito di applicazione).
Art. 12.  Periodo di detenzione.
Art. 13.  Determinazione del prezzo di vendita e modalità di pagamento.
Art. 14.  Rinuncia all'acquisto.
Art. 15.  Immobili liberi.
Art. 16.  Immobili con destinazione commerciale o artigianale.
Art. 17.  Immobili detenuti in custodia.
Art. 18. 
Art. 19.  Trasferimento.
Art. 20.  Vincoli.
Art. 21.  Perizie di stima.
Art. 22.  Manutenzione straordinaria, frazionamenti ed accatastamenti
Art. 23.  
Art. 24.  Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore.


§ 3.1.86 - L.R. 14 aprile 2000, n. 47.

Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998 n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge 386/1976.

(B.U. 19 aprile 2000, n. 30).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     La Regione, in attuazione dell'art. 24 della Legge 8/5/1998 n. 146, esercita le funzioni normative trasferite relative ai beni immobili della Riforma Fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della Legge 30/4/1976 n. 386 acquisiti al patrimonio degli enti gestori e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi al solo fine della dismissione secondo le norme della presente legge [1].

 

     Art. 2. Ambito del trasferimento.

     Il trasferimento alla Regione delle funzioni normative di cui al precedente articolo attua l'adeguamento della normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della Legge 30/4/1976 n. 386 alle realtà locali.

 

     Art. 3. Gestione organizzativa della riforma. [2]

     L’ALSIA provvederà all’espletamento dei compiti affidatigli dall’art. 4, comma 2, della L.R. 7.08.1996, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni contenute nella presente legge e nell’articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19, nonché nel regolamento di gestione e dismissione dei beni della riforma fondiaria di cui all’articolo 23.

 

     Art. 3 bis. Semplificazione delle procedure per l’attuazione della Riforma Fondiaria [3]

     1. Per gli immobili provenienti dall’azione di Riforma Fondiaria la cui dismissione è affidata all’ALSIA ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 38/1996, ovvero per i fabbricati costruiti da terzi su aree aventi stessa derivazione, le imposte, le tasse e i tributi sono a carico dei possessori che conducono e detengono gli immobili stessi e beneficiano del loro uso.

     2. L’ALSIA, per le finalità di cui al precedente comma 1, entro il termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede a redigere gli elenchi dei beneficiari dei beni ed a trasmetterli ai soggetti impositori competenti per territorio e per materia.

     3. I soggetti di cui al precedente comma 1, qualora non risultino possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di cessione dei beni di Riforma Fondiaria, comunque, non potranno avanzare alcuna pretesa all’acquisto. Per gli stessi è altresì esclusa ogni forma di rimborso per quanto versato nel periodo di godimento del bene a titolo di imposta, tassa o tributo e nulla sarà loro dovuto per eventuali miglioramenti o opere realizzate.

 

Titolo I

BENI AGRICOLI

 

     Art. 4. Cessazione del regime del riservato dominio. [4]

     1. Il riservato dominio sui terreni assegnati ai coltivatori con contratto di assegnazione e vendita viene a cessare, ai sensi del 2° comma dell’art. 10 della L. 386/76, con il pagamento della 15^ rata del prezzo di vendita [5].

     2. Qualora siano trascorsi trent'anni dalla data di prima assegnazione, l'assegnatario diviene pieno proprietario del fondo corrispondendo all'A.L.S.I.A., in un'unica soluzione, l'ammontare delle rate residue e l'ammontare dei debiti maturati a favore dell'Agenzia, oltre gli interessi legali. L'A.L.S.I.A. provvederà ad attestare tale pagamento con atto pubblico unilaterale di affrancazione [6].

     3. Qualora non siano trascorsi trent’anni dalla data di prima assegnazione l’affrancazione avverrà con le stesse modalità di cui al comma precedente, fatto salvo che il fondo rimarrà sottoposto al regime vincolistico imposto dagli articoli 4 e 5 della legge n. 379/67 sino allo scadere dei trent’anni, con annotazione di tali vincoli sull’atto pubblico di affrancazione [7].

     4. I terreni affrancati dal riservato dominio rimangono sottoposti alle norme della Legge 191/92.

     5. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del comma 2 si applicano le prescrizioni previste al comma 3.

     6. Nel caso il fondo venduto e trasferito con patto di riservato dominio ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria risulti abbandonato dall’acquirente prima del pagamento della quindicesima rata prevista dal piano di ammortamento, il contratto è risolto di diritto e il bene rientra nella disponibilità dell’ALSIA per essere destinato a nuova cessione [8].

 

     Art. 5. Subentri e successione. [9]

     1. Nei casi in cui l'assegnatario sia deceduto senza aver pagato la 15^ annualità del prezzo di vendita, la successione nel rapporto assegnatario è disciplinata ai sensi dell'art. 7 della Legge 379/67.

     I requisiti soggettivi dei subentranti sono attestati ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 228/2001, o dal sindaco del comune territorialmente competente o con atto notorio.

     Nel caso in cui, dopo la morte dell’assegnatario ed entro il termine di entrata in vigore della Legge Regionale 47/2000, il pagamento delle 15 rate di ammortamento del prezzo del podere sia stata effettuata dagli eredi, la dichiarazione di avvenuto pagamento potrà essere rilasciata agli eredi medesimi in comunione e pro indiviso [10].

     2. Nei casi in cui la morte sia avvenuta dopo il pagamento della 15^ annualità e non sia trascorso il trentennio vincolistico, la successione sul podere avverrà ai sensi della Legge 3 giugno 1940 n. 1078. Qualora invece sia trascorso il trentennio, il trasferimento del podere rientra nella normativa della successione ordinaria e in tal senso l'A.L.S.I.A. provvederà a comunicare la cessazione del riservato dominio alla competente conservatoria, gli eredi dovranno corrispondere all'Agenzia quanto dovuto dal de cuius a titolo di rate ancora non corrisposte, per i debiti pregressi e gli interessi legali, con le modalità prescritte dall'art. 4 comma 2.

     3. Restano salvi i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge: in caso di transazione saranno applicate le disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 6. Vendita poderi e quote di beni agricoli non assegnati. [11]

     1. I poderi e le quote provenienti da esproprio o da acquisto da parte dei cessati Enti Riforma e di Sviluppo per finalità di Riforma che sono o che tornano nella disponibilità dell’Alsia sono ceduti ai sensi della legge 386/76 con contratto di vendita per la formazione di impresa diretto coltivatrice, senza l’inserimento del patto di riservato dominio, alle condizioni stabilite dalla legge 26.5.1965, n. 590 e successive modificazioni [12].

     2. La vendita è operata a favore dei soggetti che alla data di entrata in vigore della L.R. 35/2002 risultano essere detentori e conduttori dei terreni e risultino essere coltivatori diretti o altri manuali ed abituali coltivatori della terra o possedere i requisiti stabiliti dall’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Possono essere altresì acquirenti dei fondi i partecipi di cui all’art. 230 bis del c.c.. Restano esclusi dalla previsione del presente comma le situazioni per le quali è già intervenuta una sentenza della magistratura di ogni ordine e grado ovvero penda contenzioso, in tali ipotesi restano ferme le situazioni di fatto e di diritto afferenti al momento dell’attivazione del contenzioso stesso [13].

     3. La detenzione continuata ed attuale è attestata da atti ufficiali dell’Alsia o da atto di notorietà prodotto ai sensi della legislazione vigente.

     4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2° del presente articolo, necessari per l’acquisto, sono attestati ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. 228/2001, o dal comune territorialmente competente o con atto notorio [14].

     5. Per i terreni privi di conduttori o che tornano nella disponibilità dell’Agenzia a seguito di rinuncia o rilascio da parte degli attuali detentori, la vendita è operata a favore dei confinanti secondo i criteri stabiliti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 228/2001, in mancanza sono favoriti all’acquisto gli imprenditori, giovani e donne e le cooperative agricole.

     6. I requisiti per l’acquisto sono certificati ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 228/2001.

     7. La scelta dell’acquirente è operata dall’Alsia che vi provvederà sulla base degli indirizzi socio-economici della zona stabiliti dai programmi di sviluppo regionali tenendo conto delle finalità di accorpamento per un migliore assetto fondiario ed economico dell’area e della promozione dell’imprenditoria giovanile e femminile.

 

     Art. 6 bis. (Prezzo di vendita, modalità di pagamento). [15]

     1. Il prezzo di vendita dei terreni di cui all’articolo che precede è determinato tenendo conto della data di immissione nel fondo ed è stabilito con i criteri di cui ai commi seguenti.

     2. Per i poderi e le quote provenienti da esproprio o da acquisto da parte dei cessati Enti di Riforma e di Sviluppo per finalità di Riforma la cui detenzione abbia avuto inizio in data anteriore alla entrata in vigore della legge 386/76, agli acquirenti è riconosciuto il diritto a corrispondere il prezzo costituito dalla somma dell’ammontare dell’indennità di esproprio o del prezzo di acquisto ridotta di 2/3 e dai 2/3 del costo dei miglioramenti eseguiti sul fondo dal disciolto Ente Riforma e successivamente dai disciolti Enti di Sviluppo, al netto dei contributi statali per i miglioramenti fondiari previsti dalla legge per la bonifica del 1933. Il computo degli interessi è calcolato all’1%. Nel prezzo di vendita dovranno altresì essere conteggiati gli eventuali debiti pregressi ed i relativi interessi maturati nel decennio antecedente alla data di avvio del procedimento di vendita [16].

     3. [Il prezzo di vendita è corrisposto in un’unica soluzione contestualmente alla stipula del contratto] [17].

     4. A scelta dell’acquirente se l’ammontare della somma complessiva dovuta è inferiore o uguale a 5.164,57 euro l’importo può essere rateizzato per un massimo di 5 rate annuali maggiorate dagli interessi legali, se l’ammontare dovuto è superiore a 5.164,57 euro l’importo può essere rateizzato per un massimo di 10 rate annuali maggiorate dagli interessi legali [18].

     5. Per i poderi e le quote provenienti da esproprio o da acquisto da parte dei cessati Enti di Riforma e di Sviluppo per finalità di Riforma la cui detenzione abbia avuto inizio in data successiva alla entrata in vigore della legge 386/76, il prezzo di vendita è determinato e corrisposto con i seguenti criteri e modalità [19]:

     a) il bene è valutato ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della legge 590/95 e successive modificazioni, al prezzo calcolato tenendo a base i Valori Agricoli Medi determinati dalla Regione, riferiti all’anno dell’inizio della detenzione, riconosciuto congruo dall’Ufficio del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, previo rimborso della somma pari al 1,5% del valore del fondo per ogni anno di detenzione quale canone d’uso forfettario onnicomprensivo, e fatto salvo il pagamento del costo delle eventuali opere (fabbricati e annessi) sostenute dai cessati Enti Riforma e di Sviluppo oltre agli eventuali debiti per scorte poderali e anticipazioni effettuate dai disciolti enti, maggiorati degli interessi legali dell’ultimo decennio decorrente dalla data di avvio del procedimento di vendita. Per le opere ricadenti nelle zone montane o svantaggiate il costo è addebitato per un importo pari ai 2/3 del costo stesso [20];

     b) il prezzo di vendita è corrisposto in unica soluzione contestualmente alla stipula dell’atto pubblico di compravendita, ovvero, a scelta dell’acquirente, potrà essere rateizzato per un massimo di 10 annualità posticipate, se compreso tra € 5.164,57 e € 51.645,70, o di 15 annualità posticipate, se superiore a € 51.645,70, con aggiunta di interessi legali vigenti al momento della cessione e, con decorrenza del piano di ammortamento dalla data del contratto [21];

     c) al momento della stipula dell’atto di compravendita l’acquirente verserà all’Alsia la somma relativa ai canoni d’uso e all’ammontare dei debiti maturati, questi ultimi maggiorati dagli interessi legali, come determinati alla precedente lettera a). Sempre a scelta dell’acquirente, se l’ammontare della somma complessiva dovuta all’Alsia per il pregresso è superiore a 5164,57 Euro l’importo eccedente tale limite potrà essere rateizzato unitamente al prezzo di vendita.

     6. Per i poderi e le quote liberi da detentori il prezzo di vendita, riconosciuto congruo dall’Ufficio del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, è determinato dai Valori Agricoli Medi della Regione dell’anno di cessione e dal valore delle eventuali opere (fabbricati e annessi) sostenute dai cessati Enti Riforma e di Sviluppo. Detto prezzo è corrisposto con le medesime modalità stabilite dal precedente comma 5, lettera b) [22].

     7. La vendita è effettuata con i vincoli, le limitazioni e divieti stabiliti dalle norme in materia di proprietà coltivatrice così come disciplinati dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 228/2001.

     8. Per tutti i casi in cui è prevista, dal presente articolo, la possibilità di corrispondere in forma rateale le somme dovute all’Agenzia, l’acquirente dovrà, a garanzia del pagamento, iscrivere sul fondo ipoteca a favore dell’Alsia o, a scelta dell’acquirente medesimo, prestare polizza fidejussoria rilasciata da un istituto di credito o impresa di assicurazione. L’ALSIA potrà, previa autorizzazione della Regione, individuare altre forme di garanzia finalizzate allo snellimento delle procedure di dismissione ed impostate a criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa [23].

 

          Art. 6 ter. (Vincoli). [24]

     1. Per i poderi e le quote la cui detenzione abbia avuto inizio in data anteriore alla entrata in vigore della legge 386/76, insistono i vincoli le limitazioni e i divieti trentennali di cui agli artt. 4 e 5 della legge 379/67 che decorrono dalla data di materiale immissione in possesso del bene. Dalla stessa data decorre anche il vincolo di indivisibilità trentennale secondo il disposto della legge 191/92. Nei casi in cui al momento della stipula del contratto sia trascorso il periodo vincolistico trentennale le limitazioni del punto precedente si intendono decadute e di tanto verrà dato atto nel contratto.

     2. Per i poderi e le quote la cui detenzione abbia avuto inizio in data successiva alla entrata in vigore della legge 386/76, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 228/2001 il fondo è soggetto al vincolo di indivisibilità per la durata di 15 anni decorrenti dalla data di materiale immissione in possesso.

     La parte acquirente non potrà, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della stipula del contratto cessare volontariamente la coltivazione del fondo, pena la decadenza dei benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della proprietà coltivatrice” nonché, sono aggiunte le seguenti “non incorre nella decadenza l’acquirente che, previa comunicazione all’ALSIA alieni o ceda il fondo alle condizioni stabilite dal 3° comma dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 228/2001 [25].

     Non incorre nella decadenza l’acquirente che, previa comunicazione all’Alsia, alieni o ceda il fondo alle condizioni stabilite dal 3° comma dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 228/2001.

     3. Per i poderi e le quote liberi da detentori la vendita è effettuata con i vincoli, le limitazioni e divieti stabiliti dalle norme in materia di proprietà coltivatrice così come disciplinati dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 228/2001.

 

     Art. 7. Lodi arbitrali. [26]

     1. In aggiunta al prezzo di vendita determinato ai sensi dell’art. 6 – bis, comma 2, qualora l’acquirente debba corrispondere una somma per lodo arbitrale e versata dai cessati enti a precedenti assegnatari, trattandosi di somme relative a migliorie le stesse devono essere conteggiate nel limite stabilito dal medesimo articolo 6 – bis, comma 2, senza l’aggiunta degli interessi. La somma potrà essere rateizzata per un massimo di 10 rate annuali maggiorate degli interessi legali. Nel caso in cui il prezzo di acquisto sia, invece, stabilito ai sensi dell’art. 6 – bis, comma 5, la somma si intende ivi compresa nel calcolo del prezzo congruo.

 

     Art. 8. Vendita case coloniche. [27]

     1. Le case coloniche e gli altri immobili che non siano parte integrante dei poderi e che siano utilizzati ed utilizzabili per scopi agricoli sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della attivazione della procedura di cessione ai sensi del comma seguente e degli articoli 18, 19, 20 e 21 del Regolamento di Dismissione dei Beni di Riforma approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 691 del 05.08.2003, pubblicato sul BUR Basilicata n. 62 del 20.08.2003 e s.m.i.. Le case coloniche e gli altri immobili che non siano parte integrante dei poderi e che, di contro, non siano utilizzati o utilizzabili per scopi agricoli, ovvero siano localizzati in borgate rurali che, per le mutate condizioni socio-economiche dei comprensori abbiano perduto l’originaria destinazione d’uso, sono venduti con i criteri e le procedure stabilite per la cessione dei beni con destinazione non agricola disciplinate dal titolo II del Regolamento di Dismissione innanzi citato. Il comma 3 dell’articolo 17 del Regolamento è abrogato [28].

     2. Per le case coloniche che non siano parte integrante di poderi e siano libere è riconosciuto il diritto di prelazione ai confinanti, con preferenza per coloro che non siano già proprietari di altre case coloniche.

     3. Nei casi in cui non è esercitato il diritto di prelazione la vendita è effettuata con preferenza a favore di giovani imprenditori agricoli e/o cooperative agricole.

 

     Art. 9. Fondi rustici di piccole dimensioni. [29]

     1. I terreni agricoli di piccole dimensioni che di per sé non costituiscono minima unità poderale (in linea di massima sino a 0,5 ha) e che per varie cause risultano in possesso di conduttori, sono venduti ai medesimi conduttori con le modalità e i criteri di cui al Titolo I della presente legge [30].

 

Titolo II

IMMOBILI CON DESTINAZIONE NON AGRICOLA

 

     Art. 10. Alienazione. [31]

     1. Gli immobili detenuti da terzi possono essere alienati agli attuali detentori nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell’attivazione della procedura.

     2. Gli immobili liberi sono venduti mediante procedure ad evidenza pubblica.

     3. Nelle alienazioni di cui al comma 1 sono compresi i beni immobili di proprietà della Regione Basilicata ubicati nella Borgata Policoro e gli immobili costruiti o acquisiti dai soppressi Enti di Riforma o di Sviluppo con fondi della Cassa per il Mezzogiorno e/o dello Stato e trasferiti successivamente al patrimonio regionale.

     4. Le alienazioni degli immobili di cui al precedente comma 3 rientrano nella competenza dell’Ufficio Provveditorato e Patrimonio della Regione Basilicata che provvede a determinare rispettivamente il prezzo di vendita e il prezzo a base d’asta mediante perizia di stima.

     5. Al fine di favorire gli interventi di edilizia residenziale economica e popolare, nonché di una migliore, efficace ed efficiente utilizzazione del patrimonio pubblico, in deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 e dal comma 3 del successivo articolo 11, l’ALSIA cede a titolo gratuito alle Aziende Territoriali per l’Edilizia (ATER) gli immobili che siano oggetto di piani di intervento rientranti nelle materie di competenza degli ATER medesimi.

 

     Art. 11. Criteri di vendita. [32]

     1. Gli immobili acquisiti dall’ex E.S.A.B. ai sensi delle Leggi di Riforma Fondiaria, di proprietà dell’A.L.S.I.A., per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all’agricoltura e extragricole, detenuti da terzi in virtù di regolari concessioni amministrative oppure senza titolo sono venduti, agli attuali detentori, previo pagamento del pregresso [33].

     2. Quest'ultimo è fissato per gli occupanti senza titolo, per ogni anno di detenzione, nella misura del 3% del prezzo anzidetto per i fabbricati e dell'1% per i suoli edificati, edificabili o per i terreni extragricoli. Mentre per i titoli di concessione, il pregresso da pagare è costituito dai canoni fissati nelle concessioni medesime.

     Dette somme sono maggiorate degli interessi legali.

     3. Gli immobili acquisiti dall’ex E.S.A.B. ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria, di proprietà dell’A.L.S.I.A., per i quali siano consentite utilizzazioni complementari alla agricoltura e extragricole, liberi o disponibili o in possesso di terzi che abbiano rinunciato all’acquisto o che non abbiano accettato il prezzo di vendita, sono venduti con il metodo della gara [34].

 

          Art. 11 bis. (Ambito di applicazione). [35]

     1. Il presente articolo si applica agli immobili (terreni e fabbricati) per i quali in forza dagli strumenti urbanistici sono previste utilizzazioni complementari all’agricoltura ed extragricoli. In particolare sono considerati:

     a) immobili con destinazione complementari all’agricoltura i terreni e i fabbricati destinati a sede di impianti, di uffici e loro pertinenze;

     b) immobili con destinazione extragricola:

     1. i fabbricati, le borgate rurali, i suoli edificati e i suoli edificabili;

     2. le scuole rurali e i fabbricati rurali, ad eccezione di quelli che formano parte integrante dei poderi, le corti comuni delle borgate che abbiano perso l’originaria destinazione d’uso;

     3. gli immobili che risultino di pregio storico e/o ambientale;

     c) tutti gli altri immobili assimilabili alle tipologie previste dalle lettere precedenti.

 

     Art. 12. Periodo di detenzione. [36]

     1. La detenzione del bene deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della L.R. 35/2002 e, se non provata dalla documentazione già in possesso dell'A.L.S.I.A., deve essere certificata dall'interessato producendo un atto di notorietà. Il periodo di detenzione è considerato continuativo anche nel caso di subentro nella stessa da parte del coniuge o di un discendente in linea retta. Per gli immobili con destinazione commerciale o artigianale, indipendentemente dalla data di detenzione, la cessione è operata in favore del detentore titolare dell’esercizio [37].

 

     Art. 13. Determinazione del prezzo di vendita e modalità di pagamento. [38]

     1. Il prezzo di vendita dei fabbricati non agricoli e dei fabbricati ubicati in borghi rurali, esclusi quelli da vendere con il metodo della gara di cui al successivo art. 15 è definito dal valore, vigente al momento dell’entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 23, che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alla rendita catastale determinata dalla Direzione generale del catasto fatta eccezione per gli immobili classificati catastalmente nella categoria A10 e C1 ai quali si applicano i moltiplicatori pari a 50 e a 34 rispettivamente [39].

     Al valore così determinato si applicano le seguenti riduzioni:

     a) del 15% per i concessionari, per i rispettivi coniugi per gli eredi diretti;

     b) del 10% per i possessori senza titolo;

     c) ulteriore riduzione del 25% per i fabbricati ricadenti in zone definite agricole dai vigenti strumenti urbanistici o in borgate/frazioni con popolazione inferiore a 500 abitanti. Qualora l’acquirente sia già proprietario di un immobile ad uso abitativo, fermo restando il diritto di prelazione all’acquisto, il prezzo di vendita non potrà prevedere le riduzioni stabilite alle precedenti lettere a) e b), tali riduzioni sono invece mantenute qualora l’immobile oggetto della vendita ricada nelle zone di cui alla lettera c).

     2. Il prezzo dei terreni edificabili ricadenti in zone omogenee “A”, “B” e “C”, ai sensi del D.M. 1444/68, con l’esclusione di quelli liberi da vendere con il metodo della gara di cui al successivo art. 15, è determinato a partire dal prodotto del 10% l’incidenza dell’onere di acquisizione dell’area sul del costo di costruzione per l’edilizia economica e popolare vigente alla data di entrata in vigore della presente norma ed il volume realizzabile desumibile dai parametri fissati dagli strumenti urbanistici vigenti. Detto valore è rideterminato applicando l’aumento:

     a) del 100% per gli immobili ricadenti nei capoluoghi di provincia o in zone turistiche;

     b) del 30% per gli immobili ricadenti in comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, con l’esclusione di quelli ricadenti in borgate e/o frazioni aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti.

     Sui valori così determinati si applica la riduzione dell’1% per ogni anno di possesso pregresso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 23, fino al limite massimo del 25% per i concessionari e del 15% per i possessori senza titolo. Per le aree edificate o edificabili, ricadenti nel perimetro delle borgate, classificate dallo strumento urbanistico in zona “E” o compatibile e, comunque, con previsione di attività prevalentemente agricola, il prezzo di vendita al mq è determinato con le medesime modalità innanzi stabilite. Per le aree non edificate e non edificabili aventi destinazione agricola o altra destinazione, fermo restando le riduzioni e gli aumenti precedentemente stabiliti dal presente comma, il prezzo di vendita è determinato applicando il Valore Agricolo Medio della coltura più redditizia riferito alla regione agraria di appartenenza e vigente al momento della cessione. Il prezzo dei terreni ricadenti in zone classificate “D” dallo strumento generale o a queste assimilate o in zona “F”, ivi comprese le aree per la distribuzione dei carburanti, è determinato con apposite perizie di stima redatte dall’Alsia che tengano conto del valore di mercato. Al valore così definito si applica la riduzione dell’1% per ogni anno di possesso pregresso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 23, fino al limite massimo del 25% per i concessionari e del 15% per i possessori senza titolo [40].

     3. Per i suoli edificati a cura e spese del detentore il prezzo di vendita è stabilito con le medesime modalità del punto precedente tenendo conto della destinazione di zona vigente.

     4. Per i suoi edificati, a cura e spese da parte dei disciolti Enti di riforma e di Sviluppo, ovvero per immobili costruiti da altri Enti su terreno di proprietà dell’Agenzia, la cui volumetria è inferiore a quella degli strumenti urbanistici vigenti, oltre al prezzo del fabbricato, eventualmente dovuto all’Agenzia, dovrà essere corrisposto per la ulteriore volumetria realizzabile una somma pari al prezzo determinato con i criteri stabiliti dal punto n. 2 del presente articolo.

     5. In caso di non accettazione del prezzo di vendita fissato come dai commi precedenti, lo stesso sarà determinato, su richiesta scritta dall’acquirente con apposita perizia di stima redatta dall’Alsia che tenga conto del valore di mercato rideterminato con le riduzioni previste. In tal caso la determinazione del prezzo si intenderà definitiva e la vendita avverrà al prezzo così stabilito anche qualora risultasse superiore al prezzo determinato in applicazione dei precitati commi. A tal fine l’interessato dovrà allegare alla richiesta di valutazione la ricevuta di versamento su conto corrente postale intestato all’Alsia di una somma di 516,45 euro, a copertura delle spese presumibilmente sostenute dall’Agenzia per la redazione della perizia di stima. Per i casi non contemplati e non ricadenti nelle tipologie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 il prezzo di vendita sarà determinato con apposita perizia di stima redatta dall’Alsia sulla base del valore di mercato. Al valore così determinato saranno applicate le riduzioni previste dai commi precedenti.

     6. Per tutte le ipotesi contemplate ai commi precedenti, oltre al prezzo di vendita, saranno corrisposti dall’acquirente gli oneri per debiti maggiorati degli interessi legali maturati nell’ultimo decennio decorrenti dalla data di avvio del procedimento di cessione nonché il pagamento del pregresso maturato nello stesso periodo e calcolato secondo i criteri e le modalità fissate dal precedente articolo 11, sempre maggiorato degli interessi legali. Per i suoli, il pregresso, determinato con le modalità innanzi indicate, è calcolato in relazione alla destinazione urbanistica assunta nel corso degli anni [41].

     7. Il prezzo di vendita, è corrisposto in un’unica soluzione contestualmente alla stipula dell’atto pubblico di compravendita, ovvero, a scelta dell’acquirente, potrà essere rateizzato per un massimo di 10 annualità posticipate al tasso corrente. Al momento della stipula dell’atto di compravendita l’acquirente, posticipate al tasso corrente. Al momento della stipula dell’atto di compravendita l’acquirente, comunque, verserà all’Alsia la somma relativa ai canoni d’uso maggiorati degli interessi legali.

     Sempre a scelta dell’acquirente, se l’ammontare della somma complessiva dovuta all’Alsia per il pregresso è superiore a 5164,57 Euro l’importo eccedente tale limite potrà essere rateizzato unitamente al prezzo di vendita. In caso di pagamento rateale delle somme dovute all’Agenzia, l’acquirente dovrà, a garanzia del pagamento, iscrivere sul fondo ipoteca a favore dell’Alsia o, a scelta dell’acquirente medesimo, prestare polizza fidejussoria rilasciata da un istituto di credito o impresa di assicurazione.

 

     Art. 14. Rinuncia all'acquisto. [42]

     1. La mancata accettazione del prezzo da parte del detentore è equiparata alla rinuncia all'acquisto.

     In tal caso l'Agenzia rientra di diritto, previa diffida, nella piena disponibilità del bene medesimo e provvederà alla alienazione con il metodo dell'asta pubblica al rialzo, applicando i criteri di cui all'art. 11.

 

     Art. 15. Immobili liberi. [43]

     1. Gli immobili liberi e nella disponibilità dell’Agenzia sono venduti con il metodo della gara applicando i criteri di cui all’art. 11 nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della attivazione della procedura di cessione [44].

     2. Il prezzo a base di gara sarà stabilito sulla base della perizia di stima predisposta dall’A.L.S.I.A. tenendo conto della destinazione urbanistica attuale.

     3. Per partecipare all’asta i concorrenti devono allegare all’offerta una cauzione pari al 10% del succitato prezzo, che verrà resa in caso di non aggiudicazione.

     3 bis. In caso di cessione di immobili sui quali è prevista la delocalizzazione delle strutture esistenti in base al Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con D.C.R. n. 940 del 16 febbraio 2005 e s.m.i., si procede mediante trattativa privata con i soggetti obbligati alla delocalizzazione. In tal caso, il prezzo di cessione è determinato con le modalità di cui al precedente comma 2, previo versamento della cauzione da determinarsi nella misura massima del 10% del prezzo [45].

     3 ter. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, in caso di esito infruttuoso della trattativa privata, si procede con il metodo della gara di cui al comma 1 [46].

 

     Art. 16. Immobili con destinazione commerciale o artigianale. [47]

     1. Nel caso di concessioni amministrative di locali con destinazione originaria commerciale o artigiana, ove vi sia stata cessione dell'esercizio a terzi questi ultimi possono esercitare il diritto di prelazione.

 

     Art. 17. Immobili detenuti in custodia.

     1. Coloro a cui è stata affidata dall'ex E.S.A.B. o dall'A.L.S.I.A. la custodia dei beni possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto, senza l'obbligo di pagamento del pregresso periodo di detenzione, solo nei casi in cui detti beni per particolari finalità dell'Agenzia non siano destinati o destinabili ai fini istituzionali ovvero a finalità pubblica.

 

Titolo III

UTILIZZAZIONE DELLE ENTRATE

 

     Art. 18.

     1. Il ricavato derivante dalle cessioni dei beni di cui ai Titoli precedenti sarà utilizzato dall'A.L.S.I.A. per la gestione delle sue attività di cui all’articolo 4 della L.R. 38/96 e s.m.i. [48].

 

TITOLO IV

BENI IMMOBILI DI PUBBLICO INTERESSE

 

     Art. 19. Trasferimento. [49]

     1. Sono trasferiti a titolo gratuito agli Enti pubblici competenti per territorio:

     a) le aree urbanizzate destinate a opere di urbanizzazione che risultino tali alla data del 20.4.2000;

     b) i fabbricati a destinazione pubblicata nonché i fabbricati, liberi da detentori, che siano dichiarati di pubblico e generale interesse con provvedimento dell’Ente competente. Le aree urbanizzate e gli immobili a destinazione pubblica vengono ceduti a titolo gratuito agli enti pubblici competenti per territorio, a Enti o Associazioni per fini di assistenza, educazione e culto [50].

     2. Le strade interpoderali, le mulattiere, i canali, i fossi, i laghetti collinari, gli invasi, le piazze, le condotte idriche e fognarie, etc., vengono cedute a titolo gratuito ai Comuni, alle Comunità Montane ed alle Province in base alle rispettive competenze. Sono escluse da tale cessione le strade interpoderali, le mulattiere, i fossi, che abbiano perso la loro originaria destinazione e possono essere oggetto di riordino fondiario nella zona, anche attraverso la cessione in proprietà agli aventi diritto.

     3. Resta a carico dell'A.L.S.I.A. l'onere di procedere al recupero delle somme anticipate per canoni idrici e non rimborsate dagli utenti.

     4. Gli edifici di culto unitamente alle aree di pertinenza sono ceduti a titolo gratuito ai competenti Enti ecclesiastici riconosciuti.

     5. Le superfici boscate sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà al demanio forestale regionale ovvero alle province, ai Comuni o alle Comunità Montane nel cui ambito territoriale ricadono, salvo quelle che l'A.L.S.I.A. vorrà riservarsi in gestione diretta per scopi connessi ai propri compiti d'istituto o in applicazione di altre norme previste da leggi regionali.

     6. Le superfici boscate che rientrano nel PRG e che pertanto hanno mutato destinazione urbanistica sono vendute con il metodo dell'asta pubblica al rialzo.

     7. I beni immobili costituenti l'Azienda sperimentale "Pantannelli", in agro di Policoro restano vincolati a destinazione d'uso di ricerca e sperimentazione.

 

     Art. 20. Vincoli. [51]

     1. Gli Enti pubblici ed ecclesiastici cessionari dei beni immobili di cui al precedente art. 19 non possono mutarne la destinazione di pubblico generale interesse e cederne la proprietà prima che siano decorsi 10 anni dalla data di acquisizione [52].

     1 bis. Il trasferimento a terzi della proprietà acquisita ai sensi dell’art. 19, decorsi i termini di cui al precedente comma, può essere esercitato, previa autorizzazione da parte dell’ente cedente, solo nel caso sia venuto meno, per oggettive e motivate circostanze, il pubblico generale interesse [53].

 

Titolo V

STIME E FRAZIONAMENTI

 

     Art. 21. Perizie di stima. [54]

     1. Le perizie di stima sono, di norma, redatte dai tecnici dell'A.L.S.I.A. in possesso della prescritta abilitazione professionale.

     2. Le stime sono redatte sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 13 [55].

     3. Un'apposita Commissione, composta dal direttore dell'Agenzia, dal responsabile della struttura Riforma e da due tecnici estimatori abilitati provvederà a definire le modalità, uniformare i criteri di stima da adottare e da esaminare le perizie redatte.

     4. Le perizie di stima eventualmente affidate dall’ALSIA a soggetti terzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico sono esonerate dalle previsioni di cui al precedente comma 3 [56].

 

     Art. 22. Manutenzione straordinaria, frazionamenti ed accatastamenti [57]

     1. Nelle more delle vendite e delle dismissioni, per i fabbricati insistenti su terreni e su suoli dell’ALSIA, l’Agenzia è esonerata da ogni obbligo di manutenzione straordinaria, ivi compreso quello relativo all'adeguamento impiantistico. Permane in capo ai possessori, detentori o concessionari l’obbligo di tenere, ovvero di mettere in sicurezza e a norma i beni in godimento.

     2. Eventuali interventi di manutenzione realizzati a cura e spese dell’Agenzia, successivamente alla data di approvazione del regolamento di dismissione, comporteranno un incremento del prezzo complessivo di vendita pari alle spese sostenute.

     3. In caso di perdita o di assenza dei requisiti richiesti dalla presente legge da parte dei possessori, detentori o concessionari che abbiano realizzato interventi manutentivi o di messa in sicurezza dei beni, nulla sarà dovuto loro per le opere realizzate.

     4. Le operazioni di frazionamento, accatastamento, verifica o rettifica catastale e, in genere, qualsiasi altro intervento di natura tecnico-catastale occorrente per gli immobili di cui al Titolo I e II, ivi comprese le regolarizzazioni ai sensi di legge, sono a carico dei detentori, possessori o concessionari, previa autorizzazione dell’ALSIA che eseguirà i riscontri tecnici ed amministrativi.

     5. Per le operazioni di cui al precedente comma, sarà posto a carico di detentori, possessori o concessionari qualsiasi spesa, onere e/o sanzione che dovesse derivare all’Agenzia.

 

          Art. 23.  [58]

     1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di riforma fondiaria e per i criteri e le modalità attuative della gestione e della dismissione dei beni della riforma fondiaria si rimanda a un apposito regolamento regionale, ad iniziativa riservata dell’ALSIA, che periodicamente ne propone l’aggiornamento al fine di adeguare i procedimenti alle esigenze promanate dallo stato di avanzamento delle dismissioni.

 

     Art. 24. Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 42/2.27.02

 

     L.R. concernente: "Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998 n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge 386/76".

 

     Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo.

     Con l'occasione il Governo ha osservato che i conduttori, di cui all'art. 9, debbano essere comunque manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, ai sensi dell'art. 10 della L. 30/4/76 n. 386.

     Il Governo ha altresì preso atto dell'errore materiale comunicato dal Presidente del Consiglio Regionale con nota n. 2477/C del 29 marzo 2000.


[1] Comma così modificato dall’art. 39 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.

[2] Articolo sostituito dall’art. 51 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[3] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[4] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 35.

[6] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[7] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[8] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[9] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[10] Comma così modificato dall’art. 39 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.

[11] Articolo sostituito dall’art. 2 della L.R. 7 agosto 2002, n. 35 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[12] Comma così modificato dall’art. 39 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.

[13] Comma così sostituito dall’art. 39 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.

[14] Comma già modificato dall’art. 39 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[15] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 7 agosto 2002, n. 35 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[16] Comma già modificato dall’art. 39 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[17] Comma abrogato dall'art. 90 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[18] Comma così sostituito dall'art. 90 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[19] Alinea così modificato dall’art. 39 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.

[20] Lettera sostituita dall’art. 39 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5 e così modificata dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[21] Lettera sostituita dall’art. 51 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1 e così modificata dall'art. 19 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[22] Comma sostituito dall’art. 39 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5 e così modificato dall'art. 19 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[23] Comma così modificato dall’art. 39 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.

[24] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 7 agosto 2002, n. 35 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[25] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[26] Articolo sostituito dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[27] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[28] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[29] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[30] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[31] Articolo sostituito dall'art. 91 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5, modificato dall'art. 12 della L.R. 6 luglio 2016, n. 12 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[32] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[33] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 7 agosto 2002, n. 35.

[34] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 7 agosto 2002, n. 35.

[35] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.R. 7 agosto 2002, n. 35 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[36] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[37] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[38] Articolo sostituito dall’art. 7 della L.R. 7 agosto 2002, n. 35, come da ultimo modificato dall’art. 45 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[39] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1.

[40] Comma già modificato dall'art. 38 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42 e così ulteriormente modificato dall'art. 55 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.

[41] Comma modificato dall'art. 42 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42 e così sostituito dall'art. 19 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[42] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[43] Articolo sostituito dall’art. 8 della L.R. 7 agosto 2002, n. 35 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[44] Comma così modificato dall’art. 39 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.

[45] Comma aggiunto dall'art. 92 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[46] Comma aggiunto dall'art. 92 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[47] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[48] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[49] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[50] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 7 agosto 2002, n. 35.

[51] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[52] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[53] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[54] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[55] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 7 agosto 2002, n. 35.

[56] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[57] Articolo già sostituito dall’art. 39 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5, ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.

[58] Articolo già sostituito dall’art. 11 della L.R. 7 agosto 2002, n. 35, dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 2021, n. 48.