§ 6.2.233 - L.R. 30 aprile 2014, n. 7.
Collegato alla legge di bilancio 2014-2016


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:30/04/2014
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale
Art. 2.  Modifica all’articolo 16 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 47
Art. 3.  Abrogazione di norme in materia di energia
Art. 4.  Integrazioni alla L.R. 26 aprile 2012, n. 8
Art. 5.  Normativa regionale in materia di funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per la costruzione di manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto: modifica [...]
Art. 6.  Modifica dell’articolo 10 della Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 7 “Sistema turistico regionale”
Art. 7.  Istituzione Conferenza permanente Comuni - Regione
Art. 8.  Modifica della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e successive modificazioni” – Articolo 4 [...]
Art. 9.  Modifica all’articolo 26, comma 7, della L.R. 6 settembre 2001 n. 33
Art. 10.  Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 febbraio 2005 n. 13 e s.m.i. - Norme per la protezione dei boschi dagli incendi
Art. 11.  Lavoratori Socialmente Utili
Art. 12.  Modifica della Legge Regionale 14 Aprile 2000, n. 47
Art. 13.  Modifica della Legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 “Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti”
Art. 14.  Tutela e valorizzazione del patrimonio afferente il cinema, l’immagine, l’audiovisivo e il librario
Art. 15.  Disposizioni in materia di assistenza tecnica
Art. 16.  Proroga graduatorie contratti a tempo determinato
Art. 17.  Rinnovo dei contratti a tempo determinato
Art. 18.  Valorizzazione delle esperienze professionali pregresse in nuove procedure di reclutamento
Art. 19.  Rinnovo contratti regionali a termine
Art. 20.  Efficacia delle disposizioni
Art. 21.  Modifica dell’art. 16, comma 4, della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”
Art. 22.  Modifica dell’art. 39 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24
Art. 23.  Modifica dell’art. 43 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24
Art. 24.  Modifica dell’art. 43 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 “Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e [...]
Art. 25.  Comuni a rischio dissesto geologico
Art. 26.  Modifica della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.
Art. 27.  Modifiche all’Appendice A “Principi generali per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli impianti da fonti rinnovabili” del P.I.E.A.R. della legge regionale 19 gennaio [...]
Art. 28.  Digitalizzazione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
Art. 29.  Modifica dell’art. 4, comma 1 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4 “Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di erogazioni comunitarie in agricoltura”
Art. 30.  Modifiche alla L.R. 15 aprile 2014, n. 4 “Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di erogazioni comunitarie in agricoltura”
Art. 31.  Riconoscimento della personalità di diritto pubblico e candidatura della struttura di reumatologia dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza
Art. 32.  Conferimento incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie Locali
Art. 33.  Quota di rilievo sanitario per l’assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali
Art. 34.  Articolazione distrettuale delle Aziende Sanitarie - Disposizione transitoria
Art. 35.  Finalità ed ambito di applicazione
Art. 36.  Differimento di termini
Art. 37.  Completamento dei programmi di investimento
Art. 38.  Motivi non ostativi alla concessione di agevolazioni
Art. 39.  Requisiti di ammissibilità delle imprese
Art. 40.  Indicatori diversi da quelli occupazionali
Art. 41.  Procedimenti in corso
Art. 42.  Small Business Act
Art. 43.  Entrata in vigore


§ 6.2.233 - L.R. 30 aprile 2014, n. 7.

Collegato alla legge di bilancio 2014-2016

(B.U. 30 aprile 2014, n. 13)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

 

Art. 1. Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale

1. Ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1 del D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011 e s.m.i. la dimensione dell'ambito o bacino territoriale nell'organizzazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) coincide con il territorio regionale per la rete dei servizi di trasporto pubblico ferroviari ex artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 422/97, per la rete dei servizi di trasporto pubblico automobilistici regionali e provinciali e per la rete dei servizi di TPL comunali, organizzati per lotti territoriali omogenei [1].

2. La Regione, designata quale ente di governo, svolge le funzioni ed i compiti, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, di programmazione, indirizzo, coordinamento e di ente affidante per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale interessanti l'ambito territoriale regionale di cui al precedente comma 1, non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 422/97 e s.m.i. Per i servizi automobilistici di trasporto pubblico, la Regione può delegare alle province e ai comuni capoluogo, previa convenzione, la sottoscrizione, la gestione, l’esecuzione, la vigilanza ed il controllo dei relativi contratti di servizio, comunque affidati dalla Regione con le modalità e criteri stabiliti dal piano regionale dei trasporti di bacino [2].

3. Al fine di definire il riassetto e il conseguente affidamento dei servizi di TPL, organizzati rispettivamente in rete dei servizi ferroviari, rete dei servizi automobilistici extraurbani e rete dei servizi automobilistici comunali, nel bacino territoriale unico regionale, secondo principi di intermodalità ferro-gomma, con riferimento anche ai servizi di adduzione agli scali ferroviari, di integrazione delle reti, di integrazione dei servizi ed integrazione tariffaria, la Regione procede con l’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e del Piano dei trasporti di bacino, nonché con la rideterminazione del livello dei servizi minimi di cui rispettivamente agli articoli 8, 9 e 11 della L.R. n. 22/1998 e s.m.i.

4. [Nelle more della riorganizzazione di cui al precedente comma, tesa alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, è fatta salva l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali già previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti e, al fine di armonizzare l'esercizio dei servizi in essere, i contratti di servizio relativi a nuovi affidamenti a seguito di procedure di gara, secondo le vigenti disposizioni normative, anche comunali, devono avere scadenza non oltre il 31 marzo 2020] [3].

5. Il termine di cui al precedente comma si applica anche ai servizi di cui all'articolo 34 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i quali, conformemente a quanto stabilito dalla normativa nazionale e ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficientamento previsti dall'articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., devono essere messi a gara ad evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2014. Nelle more dell'affidamento mediante procedura di gara della rete dei servizi ferroviari così come riorganizzati ai sensi del precedente comma 3, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ex artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 422/1997 esercitati su ferro può essere svolto dagli attuali gestori mediante rinnovo dei contratti di servizio in essere sino alla data del 31 dicembre 2017 o comunque nei termini che saranno definiti da parte del Consiglio regionale con gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. n. 22/1998 e s.m.i [4].

6. La messa in funzione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1040 del 7 settembre 2012 deve avvenire, salvo ritardi non imputabili alla stazione appaltante, entro il 30 settembre 2015. In caso di inadempienza la somma di € 3.427.500,00 assegnata ai sensi delle leggi n. 151/1981 e n. 194/1998 e pari al 75% dell’importo complessivo del Sistema di Gestione Innovativa del Trasporto Pubblico Locale, sarà disimpegnata e riprogrammata secondo le finalità delle predette leggi [5].

7. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico su gomma ed evitarne l’interruzione, nelle more della conclusione delle procedure di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l’affidamento dei servizi medesimi, le province unitamente alla Regione per i contratti provinciali, ed i comuni per i servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza, continuano ad esercitare, in via transitoria e sino al subentro degli aggiudicatari delle gare stesse, le funzioni relative alla gestione dei predetti servizi, in conformità all’articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 [6].

7 bis. La Giunta regionale entro il 30 novembre 2019 presenta un disegno di legge di riforma del trasporto pubblico locale [7].

7 ter. Alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale è riconosciuto il contributo annuale relativo agli oneri di rinnovo del CCNL sino al subentro degli aggiudicatari delle gare che sono espletate dalla Regione, sulla base delle autocertificazioni rese ai sensi di legge da parte delle medesime aziende attestanti la consistenza del personale. La Regione può disporre controlli a campione in merito alla veridicità delle certificazioni rese dalle aziende, avvalendosi degli organismi competenti in materia di lavoro [8].

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 16 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 47

1. All’articolo 16 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 47, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. In attuazione dei principi di azione preventiva e di tutela in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa al Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente nell’ambito dell’istruttoria di valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nei casi in cui la Soprintendenza verifichi che l'impianto alimentato da fonte rinnovabile ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica di cui all’art.12 del D.Lgs. n. 387/2003”.

 

     Art. 3. Abrogazione di norme in materia di energia

1. L’articolo 6 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1, è abrogato.

2. Il comma 3 bis dell’articolo 7 della L.R. n. 47/1998, come introdotto dall’art. 7, comma 1 lett. b) della L.R. n. 1/2010, è abrogato.

3. L’articolo 30 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18, è abrogato.

4. L’articolo 5 della L.R. n. 17/2012 è abrogato.

 

     Art. 4. Integrazioni alla L.R. 26 aprile 2012, n. 8

1. Alla L.R. n. 8/2012 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” dopo l’art. 9 è inserito il seguente articolo 9 bis:

“9 bis. (Verifica di assoggettabilità)

1. Sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 3 quinquies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 del medesimo decreto viene effettuata per i progetti relativi ad impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 200 KW.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8.”

 

     Art. 5. Normativa regionale in materia di funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per la costruzione di manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto: modifica della vigente disciplina per le modalità procedurali per il rilascio delle deroghe ex art. 60 del DPR n. 753/80 di cui al Disciplinare “Allegato A” della DGR n. 1893/2001

1. Nell’autorizzazione alla deroga alle distanze legali ex art. 60 del DPR 753/80 non trovano applicazione la condizione risolutiva e la successiva revoca della stessa ai fini espropriativi o di imposizioni di pesi reali da far gravare sugli immobili, nei soli casi di completamento di aree già urbanizzate, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti.

2. L’accertamento delle suddette condizioni è svolto previa verifica da parte del soggetto gestore dell’assenza di progetti di variante planimetrica o “raddoppio” al tracciato della linea ferroviaria e di invarianza dello stesso in relazione ai vincoli insediativi e urbanistici.

3. Per i provvedimenti di autorizzazione alla deroga già rilasciati dalla Regione Basilicata, i proprietari aventi diritto possono chiedere, laddove sussistano le condizioni accertate sulla base di quanto stabilito al comma precedente, la modifica del medesimo.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento di recepimento dei contenuti del precedente comma 1, procede alla revisione della vigente disciplina.

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 10 della Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 7 “Sistema turistico regionale”

1. All’articolo 10, comma 2, della Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 7, la parola "Potenza" è sostituita con la parola "Matera".

2. All’art. 10 comma 6 dopo la parola "Matera " è aggiunta la locuzione "e uno a Potenza".

 

     Art. 7. Istituzione Conferenza permanente Comuni - Regione

1. Per armonizzare le relazioni istituzionali e di programmazione tra la Regione e i Comuni della Basilicata è istituita presso la Giunta regionale la Conferenza permanente Regione – Comuni della Basilicata.

2. Con delibera di Giunta regionale vengono definite modalità e procedure per il relativo funzionamento.

 

     Art. 8. Modifica della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e successive modificazioni” – Articolo 4 “Opere di sanatoria” [9]

1. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e s.m.i. “Opere suscettibili di sanatoria” – è così modificato:

“7. Nelle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B, ai sensi dell’articolo 142 del D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i.,, le opere abusive sono suscettibili di sanatoria nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla lettera B del comma 1 del presente articolo improrogabilmente fino al 31 dicembre 2014.”

 

     Art. 9. Modifica all’articolo 26, comma 7, della L.R. 6 settembre 2001 n. 33

1. L’articolo 26, comma 7, della L.R. 6 settembre 2001, n. 33, come modificato dall’articolo 21, comma 5 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11, è così sostituito:

“7. Il controllo di cui precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di una preliminare istruttoria da parte del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali”.

 

     Art. 10. Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 febbraio 2005 n. 13 e s.m.i. - Norme per la protezione dei boschi dagli incendi

1. L 'articolo 7, comma 1, della L.R. 22 febbraio 2005, n. 13 e s.m.i., è così integrato:

m) eliminare mediante abbruciamento i residui vegetali, cosi come definiti dall’art. 184 comma 2, lettera e) e comma 3, lettera a) del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.

2. Il comma 2 lettera b) dell'artico1o 7 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 13 e s.m.i., è così modificato:

“b. l’eliminazione mediante abbruciamento dei residui vegetali, provenienti dai lavori di forestazione eseguito da idoneo personale addetto al settore forestale, in esecuzioni di Piani di Forestazione nel rispetto di quanto previsto dal successivo Art. 8 comma 8".

3. All'articolo 8 della L.R. 22 febbraio 2005 n. 13 e s.m.i., il comma 3 è modificato come segue:

“3. I residui della potatura delle coltivazioni legnose e dei complessi boscati, ivi compresi quelli derivanti dagli interventi di spalcatura, possono essere bruciati se disposti in cumuli ed in aree sgombere da piantagioni e distanti dai boschi solo per esigenze di carattere fitosanitario al fine di eliminare fonti di diffusione di organismi nocivi per le piante e per l'uomo, nonché i casi in cui il loro accumulo possa provocare un rischio per l'innesco di incendi.”

4. All’articolo 8 della L.R. 22 febbraio 2005 n. 13 e s.m.i., dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

“8. La combustione dei residui vegetali derivanti dall'attuazione degli interventi previsti nei Piani di Forestazione può essere eseguita alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

a) le operazione di accensioni dei fuochi devono svolgersi dal sorgere del sole e fino alle 10.00;

b) se all'accensione del fuoco sopravvengono vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

c) l'area da destinare alla bruciatura controllata deve essere delimitata da una fascia di larghezza non inferiore a tre metri priva di vegetazione;

d) durante tutte le fasi delle attività e fino avvenuto spegnimento del fuoco deve essere garantita la presenza di personale idoneo;

e) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitate fino ad un massimo di tre metri steri ad ettaro al giorno;

f) il Direttore dei lavori invia al competente comando di stazione del CFS la “Comunicazione di bruciatura dei residui vegetali” almeno ventiquattro ore prima dell'inizio attività, indicando l’ubicazione del cantiere forestale.”

5. All’articolo 12 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 13 e s.m.i., dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

“7 bis. L’inosservanza delle disposizioni previste all’art.8 Comma 8, fatte salve le responsabilità di ordine penale, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 80 a € 500”.

 

     Art. 11. Lavoratori Socialmente Utili

1. All'articolo 4 della Legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, così come sostituito dall'articolo 37, comma 3, della Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

“4. Per i lavoratori socialmente utili trasferiti dalle soppresse Comunità Montane ai Comuni con deliberazione di Giunta regionale n. 1778 del 5 dicembre 2011 è riconosciuto un contributo fino al 100% dell'assegno di prestazione (ASU).”

 

     Art. 12. Modifica della Legge Regionale 14 Aprile 2000, n. 47

1. L’articolo 22 della L.R. 14 aprile 2000, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 22 - Manutenzione straordinaria, frazionamenti ed accatastamenti

1. Nelle more delle vendite e delle dismissioni, per i fabbricati insistenti su terreni e su suoli dell’ALSIA, l’Agenzia è esonerata da ogni obbligo di manutenzione straordinaria, ivi compreso quello relativo all'adeguamento impiantistico. Permane in capo ai possessori, detentori o concessionari l’obbligo di tenere, ovvero di mettere in sicurezza e a norma i beni in godimento.

2. Eventuali interventi di manutenzione realizzati a cura e spese dell’Agenzia, successivamente alla data di approvazione del regolamento di dismissione, comporteranno un incremento del prezzo complessivo di vendita pari alle spese sostenute.

3. In caso di perdita o di assenza dei requisiti richiesti dalla presente legge da parte dei possessori, detentori o concessionari che abbiano realizzato interventi manutentivi o di messa in sicurezza dei beni, nulla sarà dovuto loro per le opere realizzate.

4. Le operazioni di frazionamento, accatastamento, verifica o rettifica catastale e, in genere, qualsiasi altro intervento di natura tecnico-catastale occorrente per gli immobili di cui al Titolo I e II, ivi comprese le regolarizzazioni ai sensi di legge, sono a carico dei detentori, possessori o concessionari, previa autorizzazione dell’ALSIA che eseguirà i riscontri tecnici ed amministrativi.

5. Per le operazioni di cui al precedente comma, sarà posto a carico di detentori, possessori o concessionari qualsiasi spesa, onere e/o sanzione che dovesse derivare all’Agenzia."

 

     Art. 13. Modifica della Legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 “Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti”

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 8 è così sostituito:

“3. Il recupero volumetrico, di cui al comma 2, può essere consentito purché gli edifici interessati siano stati legittimamente realizzati al 31 dicembre 2013, ovvero siano stati già oggetto di rilascio di titoli abilitativi alla stessa data.”

2. All’articolo 5 bis della L.R n. 8/2002 il secondo capoverso è abrogato.

 

     Art. 14. Tutela e valorizzazione del patrimonio afferente il cinema, l’immagine, l’audiovisivo e il librario

1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare e valorizzare i materiali in possesso della Cineteca lucana e di altri archivi pubblici e privati, promuove la realizzazione di siti, anche museali, di raccolta, catalogazione, conservazione e gestione di materiali afferenti il cinema, l’immagine, l’audiovisivo con l’obiettivo di permetterne il riuso creativo e didattico a beneficio di tutti gli operatori dei settori interessati.

2. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo è affidato alla Fondazione “Lucana Film Commission” la quale prevede, nel piano delle attività di cui al comma 5 dell’articolo 44 della Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, le azioni da porre in essere ed i relativi fabbisogni finanziari.

3. La Regione Basilicata persegue, altresì, la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario, pubblico e privato, con l’obiettivo di renderlo fruibile anche attraverso la messa in rete, per la consultazione generale.

 

     Art. 15. Disposizioni in materia di assistenza tecnica

1. Sono rinnovati al 31.07.2014, i contratti, di cui alle DD. DD. n. 71AU.2013/D. 2512-2513-2514 del 26.11.2013 dei collaboratori di assistenza tecnica/controlli di primo livello alla programmazione comunitaria ed alle attività finanziate con i fondi comunitari, ad integrazione e modifica di quanto disposto con la D.G.R. 551/2008 ed in attuazione della D.G.R. 96 del 30.01.2014, al fine di assicurare il corretto utilizzo dei fondi comunitari e scongiurarne la perdita in vista delle prossime scadenze dei target di spesa nazionali.

2. La Giunta, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propri atti deliberativi procede ad avviare la stabilizzazione dei collaboratori di assistenza tecnica/controlli la cui assunzione, anche con contratto di collaborazione, sia avvenuta tramite concorso pubblico. La stabilizzazione avviene tramite procedure di reclutamento mediante concorso pubblico ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 o, in alternativa, dell’articolo 4, comma 6 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni con legge 30 ottobre 2013, n. 125.

 

     Art. 16. Proroga graduatorie contratti a tempo determinato

1. Le graduatorie per l’assegnazione di contratti a tempo determinato con l’amministrazione regionale e con gli enti strumentali in scadenza nel corso 2013 sono prorogate al 31.12.2016.

2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge vige nuovamente il comma 1 dell’art. 49 “Disposizioni in materia di utilizzo della graduatorie di selezione del personale” della legge regionale 30 dicembre 2011 n. 26 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2012.”

 

     Art. 17. Rinnovo dei contratti a tempo determinato

1. La Regione ed i suoi enti strumentali che si sono avvalsi di lavoratori con contratti a tempo determinato per 36 mesi, escludendo dal computo le contrattualizzazioni prorogate e/o rinnovate in virtù di norme speciali nazionali, scaduti alla data del 31.12.2013 ovvero in corso di contratto alla data di pubblicazione della presente norma, potranno procedere al rinnovo degli stessi con ulteriore contratto a termine da stipularsi tra gli stessi soggetti, previo accordo presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con l’assistenza di un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

2. La durata del nuovo contratto sarà determinata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Le procedure di cui al presente articolo potranno essere attivate nei confronti di coloro i quali siano stati selezionati con procedure ad evidenza pubblica, comparative e per titoli per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell’Unione europea o del Fondo per le aree sottoutilizzate (oggi Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), rientrando nella fattispecie anche le ipotesi che prevedono un cofinanziamento da parte delle amministrazioni o i casi in cui il finanziamento esterno giunga attraverso l’intermediazione di altro soggetto pubblico, quale la Regione Basilicata.

4. I contratti riguarderanno attività che non corrispondono ad un bisogno permanente dell’ente ma a progetti determinati, svolti con personale non di ruolo ed in assenza di posti in dotazione organica.

 

     Art. 18. Valorizzazione delle esperienze professionali pregresse in nuove procedure di reclutamento

1. La Regione Basilicata ed i suoi enti strumentali, laddove intendano avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti previsti dalle norme di settore, potranno avviare nuove procedure di reclutamento mediante concorso pubblico, prevedendo la valorizzazione con apposito punteggio dell’esperienza professionale maturata da coloro che, alla data di emanazione del bando, abbiano almeno tre anni di lavoro anche non continuativi, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con contratto di collaborazione autonoma libero professionale ovvero con altre forme contrattuali di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione.

 

     Art. 19. Rinnovo contratti regionali a termine

1. Sono rinnovati sino al 31.07.2014 i contratti regionali a termine in essere al 31.12.2013 purché i destinatari siano stati selezionati sulla base di procedure concorsuali pubbliche.

 

     Art. 20. Efficacia delle disposizioni

1. L’efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17, 18 e 19 della presente legge è subordinata al rispetto delle norme di fonte statale vigenti in materia di coordinamento della finanza pubblica.

 

     Art. 21. Modifica dell’art. 16, comma 4, della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”

1. Il comma 4 dell’articolo 16 della L.R. 23/1999 è così sostituito:

“4. Le previsioni del R.U. di cui al comma 2, lett. c), d), f), decadono, agli effetti conformativi della proprietà, dopo cinque anni dall’approvazione del Regolamento, se non sono stati presentati entro tale decorrenza i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture. A partire da tale data, esse restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive, la loro attuazione è pertanto subordinata alla definizione dei P.O. e/o Accordi di Localizzazione.

1 bis. La modifica di cui al comma 1 si applica retroattivamente anche alle eventuali fattispecie verificatesi anteriormente all’entrata in vigore della presente legge [10].

 

     Art. 22. Modifica dell’art. 39 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24

1. Dopo il comma 1 dell’art. 39 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24, è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Tutti coloro che, legati da vincoli di parentela ex art. 3, comma 2 con gli assegnatari deceduti e che non siano in possesso dei requisiti per ottenere il subentro nell’assegnazione, occupano alla data del 31.12.2013 un alloggio ERP possono presentare domanda di sanatoria entro quattro mesi dalla data di ricezione di apposita comunicazione inoltrata dall’Ente gestore”.

 

     Art. 23. Modifica dell’art. 43 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24

1. Il comma 2 dell’art. 43 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 è così sostituito:

“2. Il diritto di prelazione, da esercitarsi da parte dell’ATER competente per territorio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del proprietario dell’alloggio, per un prezzo pari a quello di cessione, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT , dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, si estingue qualora l’acquirente dei beni ceduti, in applicazione della stessa, versi all’Ente cedente un importo pari al 20% del prezzo di vendita determinato in applicazione della Legge n. 560/93 e rivalutato come sopra alla data della richiesta di estinzione.”

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 43 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24, è inserito il comma 7:

“7. Il diritto di prelazione di cui al comma 2 del presente articolo, non si applica alle alienazioni di unità immobiliari ad uso diverso dall’abitazione.”

 

     Art. 24. Modifica dell’art. 43 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 “Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e s.m.i.

1. Il comma 3 dell’art. 43 della L.R. n. 24/2007 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

“3. Ulteriori piani di vendita, nuovi o di modifica di quelli già approvati dalla Regione, dovranno essere proposti dagli Enti proprietari entro il 30 dicembre 2014 prevedendo l’inserimento di tutti gli immobili con vetustà superiore a venti anni per gli immobili di edilizia sovvenzionata e superiore a dieci anni per tutti gli altri immobili. Tutti i piani di vendita di cui alla legge n. 560/1993 scadranno, comunque, il 31 dicembre 2017. Entro tale data dovranno essere definite tutte le procedure relative ai trasferimenti di alloggi a favore degli assegnatari. Gli assegnatari degli alloggi compresi nei piani di vendita potranno manifestare la propensione all’acquisto entro e non oltre 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’Ente proprietario o dell’Ente Gestore ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2015.”

 

     Art. 25. Comuni a rischio dissesto geologico

1. E’ istituito, nell’ambito della Missione 09, Programma 01, un nuovo capitolo finalizzato a sostenere i Comuni a rischio dissesto geologico, per la realizzazione di studi e monitoraggi di tipo geologico e geotecnico propedeutici alla progettazione di interventi di consolidamento e/o mitigazione dei rischi idrogeologici.

 

     Art. 26. Modifica della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.

1. All’articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8, dopo il comma 2bis è aggiunto il seguente:

“2 ter. Fermi i limiti fissati dal legislatore statale in materia di spesa del personale e dalle norme di coordinamento della finanza pubblica, nell’ambito del contingente numerico fissato dall’art. 2 per le rispettive segreterie particolari, ed in alternativa alle possibilità offerte dai commi 1 e 2 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale può richiedere l’assegnazione di personale esterno, nei limiti di una sola unità, da reclutare con contratto a tempo determinato, disciplinato da norme di diritto privato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il contratto di lavoro è stipulato, previa deliberazione della Giunta dal Dirigente generale del Dipartimento Presidenza della Giunta ed è condizionato alla durata effettiva del mandato politico del Presidente proponente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario, nonché di recesso volontario da parte dell’incaricato. Il trattamento economico è determinato dalla categoria del comparto Regioni-Autonomie Locali cui l’incaricato potrebbe avere accesso in base al titolo di studio posseduto. Al fine di remunerare i particolari obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, è riconosciuta una maggiorazione fino al valore della retribuzione corrispondente alla massima posizione economica della categoria di riferimento. La retribuzione assume carattere onnicomprensivo ed assorbente ogni trattamento accessorio.”

 

     Art. 27. Modifiche all’Appendice A “Principi generali per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli impianti da fonti rinnovabili” del P.I.E.A.R. della legge regionale 19 gennaio 2010 n. 1

1. Al paragrafo 1.2.1.3. “Requisiti tecnici minimi “lett. c) le parole “……..non inferiore a 0.2 kWh/n (anno x mc)” sono sostituite da “…………non inferiore, per ogni singolo aerogeneratore, a 0.15 kWh/n (anno x mc)”.

 

     Art. 28. Digitalizzazione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, di seguito BUR, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.

2. La Regione Basilicata riconosce valore legale alla pubblicazione del BUR in forma digitale, demandando a regolamento regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 2014, la disciplina delle modalità di accesso e delle procedure che garantiscono l’autenticità, l’integrità e la conservazione degli atti pubblicati.

3. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione Basilicata procede alla pubblicazione del solo BUR digitale e riconosce valore legale esclusivamente al medesimo.

4. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto delle previsioni contenute nel codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, la Giunta regionale della Basilicata procede alla riorganizzazione strutturale della telematica, delle tecnologie informatiche e della comunicazione nei rapporti con i privati e con gli enti pubblici nonché alla realizzazione dell’obiettivo della trasparenza, partecipazione e intervento semplificato dei cittadini ad ogni fase dei procedimenti amministrativi.

 

     Art. 29. Modifica dell’art. 4, comma 1 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4 “Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di erogazioni comunitarie in agricoltura”

1. All’articolo 4, comma 1 della L.R. n. 4/2014, dopo le parole “a tempo indeterminato” sono aggiunte le seguenti: “e purché nei ruoli di altra pubblica amministrazione, a tempo determinato”.

 

     Art. 30. Modifiche alla L.R. 15 aprile 2014, n. 4 “Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di erogazioni comunitarie in agricoltura”

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4 è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Al Commissario di cui al precedente comma 2 del presente articolo spetta il trattamento economico onnicomprensivo pari al 70%, in qualità di Direttore dell’A.R.B.E.A., al momento della entrata in vigore della presente legge”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4 è aggiunto il seguente comma 6:

“6. Fino all’effettiva definizione e organizzazione dell’ufficio regionale di cui al precedente articolo 3, il personale trasferito mantiene il trattamento economico accessorio in godimento in continuità con il proseguimento delle attività in corso”.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’

 

     Art. 31. Riconoscimento della personalità di diritto pubblico e candidatura della struttura di reumatologia dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza

1. In considerazione degli elevati standard di eccellenza presenti nell’U.O. di Reumatologia operante nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, è autorizzata la candidatura della citata U.O. al riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e, allo scopo di avviare le conseguenti procedure di valorizzazione di cui all’art. 13 della L.R. 8 agosto 2013 n. 18, alla stessa U.O., in attuazione del D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, del D.M. del Ministero della Salute del 14 marzo 2013 e dell’art. 4 della L. 20 marzo 1975 n. 70, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L’U.O. di Reumatologia assume la denominazione di Istituto Reumatologico Lucano (I.Re.L.) ed ha sede in appositi ed adeguati spazi posti a disposizione dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 e la denominazione di cui al comma 2 divengono efficaci dalla data di operatività dell’I.Re.L. conseguente all’esito positivo della procedura di riconoscimento di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 288/2003.

4. Per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Dipartimento regionale competente per materia cura ogni successivo adempimento istruttorio e, all’esito positivo, trasmette gli atti alla Giunta regionale relativi alla proposta di riconoscimento dell’I.Re.L., quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico intraospedaliero monospecialistico per la conseguente formalizzazione al Ministero competente.

5. Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione, previsto dall’art. 13 comma 4 della legge regionale 3 agosto 2013 n. 18, ed in applicazione della norma in esso contenuta, a decorrere dalla data di operatività di cui al precedente comma 3, la funzione di direzione strategica dell’I.Re.L. è assicurata dalla Direzione Generale, Sanitaria e Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, mentre le funzioni di controllo sono assicurate dal Collegio Sindacale della medesima Azienda Ospedaliera Regionale.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 non dovranno, in nessun caso, produrre costi aggiuntivi a carico del Bilancio regionale né, tantomeno, tagli di personale e di investimenti tecnologici e scientifici nelle altre discipline mediche e U.O. della medesima e di altre Aziende sanitarie regionali.

 

     Art. 32. Conferimento incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie Locali

1. Al fine di consentire il miglioramento e l’ottimizzazione dei modelli organizzativi aziendali, la Giunta regionale, nelle more dell’approvazione dei parametri standard di cui all’articolo 35, comma 1, della Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 può autorizzare le Aziende Sanitarie Locali alla sottoscrizione dei contratti per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, laddove le relative procedure siano state ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, le autorizzazioni in deroga all’articolo 35, commi 1, 2 e 3 della Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 non potranno riguardare le Unità Operative afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, Prevenzione della Sanità e Benessere Animale, Cure Primarie/Assistenza Sanitaria e Amministrativo.

3. E’ altresì consentito procedere alle autorizzazioni in deroga di cui al precedente comma 1 anche per le Unità Operative Complesse, di cui al precedente comma 2, qualora l’attribuzione dell’incarico è relativo ad Unità Operativa Complessa che sostituisce ed ingloba precedenti Unità Operative Complesse duplicate.

 

     Art. 33. Quota di rilievo sanitario per l’assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali

1. Il comma 1 dell’articolo 48, della legge regionale 27 agosto 2009, n. 27 è così sostituito:

“1. Al fine di consentire la graduale implementazione del sistema di residenzialità per anziani previsto dal Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2012/2015, per l’anno 2014 il valore della quota di rilievo sanitario per l’assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali è fissato nella misura massima come segue:

a) quota giornaliera per anziani non autosufficienti: euro 25,00;

b) quota giornaliera per anziani allettati: euro 35,00.

La suddetta quota giornaliera è riconosciuta per i soli anziani già ospitati nelle strutture residenziali alla data del 31 dicembre 2013. L’importo complessivo a carico delle Aziende Sanitarie Locali non potrà superare l’importo speso nell’anno 2013.”

 

     Art. 34. Articolazione distrettuale delle Aziende Sanitarie - Disposizione transitoria

1. Nelle more della ridefinizione della governance del territorio regionale della Basilicata, in via transitoria, i Distretti della Salute di cui al comma 1 dell’articolo 4 della L.R. n. 12/2008 coincidono con le perimetrazioni dei distretti sanitari vigenti al 31 dicembre 2008, ne mantengono le relative sedi e l’organizzazione territoriale alla stessa data vigente.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO

 

     Art. 35. Finalità ed ambito di applicazione

1. Fermo restando quanto già previsto dalla L.R. 8 agosto 2013, n. 17 ed in considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo ed allo scopo di attenuarne l’impatto, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti, di competenza della Regione, dei suoi enti strumentali e delle società dalla stessa partecipate nonché dei soggetti pubblici e privati che operano per conto della Regione medesima, finalizzati all’istruttoria delle istanze presentate dalle imprese per ottenere agevolazioni, al monitoraggio di quelle concesse, alla loro eventuale revoca.

2. Le disposizioni di cui al presente capo perseguono, altresì, l’obiettivo di dare ulteriore attuazione ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione UE del 25 giugno 2008, recante “«Pensare anzitutto in piccolo» uno «Small Business Act» per l’Europa”, nonché nella Direttiva al riguardo emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 maggio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 23 giugno 2010.

 

     Art. 36. Differimento di termini [11]

1. La scadenza del termine previsto dall’articolo 35, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, è fissata al 31 dicembre 2014.

2. La scadenza del termine previsto dall’articolo 23, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, è fissata al 31 dicembre 2014.

 

     Art. 37. Completamento dei programmi di investimento [12]

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 10, allo scopo di portare a termine i programmi di investimento finanziati dalla Regione a valere sulle leggi regionali 12 agosto 1986, n. 16 e 25 gennaio 1993, n. 5, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, individua le misure idonee a conseguire l’anzidetta finalità nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

2. Tali misure possono consentire anche il cambio di destinazione d’uso delle strutture ricettive in strutture di assistenza sociale residenziale le cui tipologie sono individuate col provvedimento di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di cui al comma precedente e delle procedure amministrative autorizzative vigenti.

3. Le misure di cui al presente articolo non possono in alcun caso comportare l’incremento delle agevolazioni concesse.

 

     Art. 38. Motivi non ostativi alla concessione di agevolazioni

1. Non costituisce motivo ostativo alla concessione delle agevolazioni e non costituisce motivo di revoca di quelle eventualmente concesse il fatto che il richiedente ovvero il beneficiario abbiano operato oppure operino in regime di contabilità semplificata, a condizione che gli investimenti oggetto delle agevolazioni ed i relativi pagamenti siano documentati sulla base delle regole al riguardo dettate dai pertinenti avvisi pubblici.

2. Non costituisce motivo ostativo alla concessione delle agevolazioni il fatto che il richiedente abbia ceduto, affittato o concesso in usufrutto l’azienda o il ramo d’azienda a condizione che, sulla base delle disposizioni dettate dal pertinente avviso pubblico, il cessionario, l’affittuario o l’usufruttuario assumano formalmente gli obblighi che gravavano sull’originario richiedente e siano in possesso dei requisiti allo stesso richiesti.

3. Fatte salve le condizioni di maggior favore eventualmente previste dai pertinenti avvisi pubblici e fermo restando il rispetto della vigente normativa di fonte comunitaria, non costituiscono motivo di revoca delle agevolazioni concesse il fatto che il beneficiario:

a. abbia mutato la destinazione d’uso dei beni immobili oggetto, in tutto o in parte, di agevolazioni dopo cinque anni decorrenti dalla data della liquidazione del saldo delle agevolazioni medesime ovvero del collaudo dell’investimento qualora il saldo sia stato precedentemente erogato;

b. abbia alienato, ceduto, locato o distolto i beni mobili oggetto, in tutto o in parte, di agevolazioni dopo cinque anni oppure, nel caso di piccole e medie imprese, dopo tre anni decorrenti dalla data della liquidazione del saldo delle agevolazioni medesime, ferma restando in ogni caso la possibilità di sostituire, anche in costanza del divieto di alienazione, cessione, locazione e distrazione, impianti, arredi ed attrezzature divenuti obsoleti o, comunque, inutilizzabili;

c. abbia alienato, ceduto, locato o distolto i beni immobili oggetto, in tutto o in parte, di agevolazioni dopo cinque anni oppure, nel caso di piccole e medie imprese, dopo tre anni decorrenti dalla data della liquidazione del saldo delle agevolazioni medesime;

d. abbia ceduto, affittato o concesso in usufrutto l’azienda o il ramo d’azienda nei cinque anni oppure, nel caso di piccole e medie imprese, nei tre anni successivi alla data della liquidazione del saldo delle agevolazioni concesse a condizione che il cessionario, l’affittuario o l’usufruttuario assumano formalmente gli obblighi che, sulla base delle regole dettate dal pertinente avviso pubblico e dal provvedimento di concessione, gravavano sull’originario beneficiario e che siano in possesso dei requisiti allo stesso richiesti.

4. Previa apposita istanza, nel lasso di tempo compreso tra il provvedimento di concessione delle agevolazioni ed il collaudo dell’investimento, può essere autorizzato il trasferimento della titolarità delle agevolazioni medesime a condizione che il nuovo beneficiario assuma formalmente gli obblighi che, sulla base delle regole dettate dal pertinente avviso pubblico e dal provvedimento di concessione, gravavano sull’originario beneficiario e che sia in possesso dei requisiti a quest’ultimo richiesti.

5. Nel caso in cui il pertinente avviso pubblico prevedeva che il vincolo di destinazione d’uso avesse una durata superiore a quella di cui al comma 3, lettera a), su istanza dell’interessato il competente ufficio della Regione, esperiti i controlli del caso, autorizza la riduzione oppure l’estinzione anticipata del vincolo eventualmente già trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

 

     Art. 39. Requisiti di ammissibilità delle imprese

1. Ove non diversamente stabilito dalle norme di settore o dagli avvisi pubblici pubblicati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, ai fini dell’ammissibilità delle imprese alle agevolazioni, trova applicazione in via analogica la normativa degli appalti pubblici di cui all’art. 38, comma 1 lett. g) e comma 2 del D.Lgs. n.163/2006, come modificato dall’art.4, comma 2, lett. b) del D.L. n. 70/2011 convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 in materia di violazioni di obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

2. La concessione del finanziamento è comunque subordinata alla regolarizzazione, anche mediante rateizzazione, delle violazioni definitivamente accertate.

 

     Art. 40. Indicatori diversi da quelli occupazionali

1. Non costituisce motivo di revoca delle agevolazioni concesse il mancato raggiungimento, da parte del beneficiario, nei termini stabiliti dal pertinente avviso pubblico, degli indicatori diversi da quelli occupazionali eventualmente prescritti dall’avviso stesso ovvero dal provvedimento di concessione, a condizione che il beneficiario si impegni a conseguirli entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge oppure entro un anno dalla scadenza del termine inizialmente stabilito.

2. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, individua le modalità necessarie per rendere operative le disposizioni di cui al comma 1.

 

     Art. 41. Procedimenti in corso

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente Capo si applicano ai procedimenti in corso. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 42. Small Business Act

1. Allo scopo di conseguire le finalità di cui all’articolo 35, comma 2, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, individua le misure necessarie a favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese alle agevolazioni.

2. Nel definire le misure di cui al comma 1, la Giunta, attenendosi in particolare ai principi di proporzionalità e semplificazione, individua tra l’altro:

a. le procedure finalizzate alla presentazione ed alla valutazione delle istanze;

b. la documentazione utile ai fini della presentazione delle istanze e della concessione delle agevolazioni, ivi compresa quella necessaria a dimostrare l’apporto finanziario del richiedente;

c. la documentazione utile per la liquidazione di eventuali anticipazioni, degli stati di avanzamento dell’investimento e di quelli finali.

3. Fatte salve le prescrizioni eventualmente rivenienti dalla normativa statale o comunitaria di riferimento, le misure definite ai sensi del comma 2, a decorrere dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono vincolanti ai fini dell’approvazione degli avvisi pubblici finalizzati alla concessione delle agevolazioni.

4. Gli avvisi pubblici non possono contenere prescrizioni in contrasto con quanto stabilito nel presente articolo e le stesse, qualora inserite, sono comunque nulle.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 43. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[2] Comma sostituito dall'art. 43 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[3] Comma già sostituito dall'art. 19 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4, dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2019, n. 26, ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 febbraio 2020, n. 9 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 20 marzo 2020, n. 12.

[4] Comma modificato dall'art. 30 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 e così sostituito dall'art. 19 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[5] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.

[6] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 8 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 6 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[7] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, già modificato dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2015, n. 49, dall'art. 34 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 24 settembre 2018, n. 25.

[8] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, già sostituito dall'art. 19 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[9] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.

[10] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[11] Per la modifica dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 46 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.