§ 3.1.152 - L.R. 15 aprile 2014, n. 4.
Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di erogazioni comunitarie in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:15/04/2014
Numero:4


Sommario
Art. 1 . Finalità della legge
Art. 2 . Cessazione e liquidazione di ARBEA
Art. 3 . Ufficio regionale per le erogazioni comunitarie in agricoltura
Art. 4 . Personale di ARBEA
Art. 5 . Procedure concorsuali concluse
Art. 6 . Abrogazione di norme
Art. 7 . Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza


§ 3.1.152 - L.R. 15 aprile 2014, n. 4.

Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di erogazioni comunitarie in agricoltura.

(B.U. 18 aprile 2014, n. 12)

 

Art. 1. Finalità della legge

1. La presente legge riconfigura l’assetto delle funzioni regionali in materia di erogazioni comunitarie destinate all’agricoltura, promuovendo, attraverso l’accorpamento funzionale e la semplificazione organizzativa, un più alto grado di efficienza gestionale.

 

     Art. 2. Cessazione e liquidazione di ARBEA

1. L’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA) cessa la sua operatività il 31 luglio 2014 e le sue funzioni sono assunte dalla Regione e poste in capo ad un ufficio regionale appositamente istituito con caratteristiche di indipendenza dall'ufficio regionale avente funzione di Autorità di gestione del FEASR.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale il direttore di ARBEA è nominato commissario dell'Agenzia con il compito di portare a termine, entro la scadenza di cui al precedente comma 1, le operazioni seguenti:

a) trasferimento delle funzioni di ARBEA in capo a nuovo ufficio regionale, in sincronia con le scadenze delle procedure amministrative correnti;

b) trasferimento del personale in servizio, nei tempi e secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo (CICO);

c) gestione delle funzioni ad esaurimento e liquidazione dell’Agenzia e delle sue pendenze attive e passive, entro la data di cui al precedente comma 1.

3. A far data dal 1° agosto 2014, cessata la gestione commissariale, la Regione subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo ad ARBEA, nei rapporti di lavoro in essere, nonché nelle componenti patrimoniali, così come presenti nell'inventario dei beni dell'Ente.

4. Il decreto di estinzione di ARBEA, emanato dal Presidente della Giunta Regionale, costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione tra enti di cui alla presente legge.

5. Al Commissario di cui al precedente comma 2 del presente articolo spetta il trattamento economico onnicomprensivo pari al 70%, in qualità di Direttore dell’A.R.B.E.A., al momento della entrata in vigore della presente legge [1].

 

     Art. 3. Ufficio regionale per le erogazioni comunitarie in agricoltura

1. La denominazione, la collocazione, la declaratoria dei compiti e l'articolazione del nuovo ufficio regionale, al quale vengono assegnate le funzioni di ARBEA, sono stabilite con Deliberazione della Giunta regionale, unitamente al conferimento dell'incarico del dirigente della struttura.

2. Il competente Dipartimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, predispone le condizioni tecnico-amministrative e pone in essere le iniziative e le procedure necessarie per il riconoscimento, in capo all'ufficio regionale di cui al presente articolo, della funzione di Organismo Pagatore Regionale (OPR) di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

 

     Art. 4. Personale di ARBEA

1. Il personale a tempo indeterminato e purché nei ruoli di altra pubblica amministrazione, a tempo determinato presso ARBEA, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli organici della Regione Basilicata o degli enti strumentali da essa dipendenti ed assegnato agli uffici regionali con disposizioni del Dirigente Generale della Presidenza della Giunta regionale, previa istruttoria da parte del CICO di intesa con i competenti organi degli enti sub regionali interessati [2].

2. La presente legge opera nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs, n. 165/2001.

3. Per effetto della presente legge la dotazione organica, ivi compresa quella dei dirigenti, della Regione Basilicata o degli enti da essa dipendenti è aumentata di un numero di posti corrispondenti ai trasferimenti effettivamente compiuti e dall’utilizzazione delle graduatorie di cui all’articolo 5.

4. Il personale di ARBEA conserva la posizione giuridica e il trattamento economico in godimento alla data del trasferimento.

5. Al personale trasferito è riconosciuto il mantenimento in ambito provinciale della sede di lavoro assegnata alla data del 31 dicembre 2013, compatibilmente con le esigenze della riorganizzazione delle funzioni di cui alla presente legge.

6. Fino all’effettiva definizione e organizzazione dell’ufficio regionale di cui al precedente articolo 3, il personale trasferito mantiene il trattamento economico accessorio in godimento in continuità con il proseguimento delle attività in corso [3].

 

     Art. 5. Procedure concorsuali concluse

1. Per lo svolgimento delle funzioni come riorganizzate dalla presente legge, la Regione Basilicata utilizza le graduatorie dei vincitori dei pubblici concorsi espletati da ARBEA vigenti al 31 dicembre 2013, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 2016, fermo restando il rispetto della normativa in materia di spesa per il personale e l’armonizzazione con la programmazione dei fabbisogni, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 23 della L.R. 18/2013.

 

     Art. 6. Abrogazione di norme

1. La L.R. 12 marzo 2001, n. 15 e la L.R. 22 febbraio 2005, n. 14 e s.m.i. sono abrogate.

 

     Art. 7. Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7.

[3] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7.