§ 1.5.27 - L.R. 24 settembre 2018, n. 25.
Disposizioni in vari settori di intervento della Regione Basilicata


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:24/09/2018
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 “Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.).”
Art. 2.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020”
Art. 3.  Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale
Art. 4.  Neutralità finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 1.5.27 - L.R. 24 settembre 2018, n. 25.

Disposizioni in vari settori di intervento della Regione Basilicata

(B.U. 25 settembre 2018, n. 39)

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 “Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.).”

1. La legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 “Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.).”, pubblicata sul B.U. Basilicata 8 gennaio 2016, n. 1, è così integrata:

a) all’art. 6 “Funzioni dell'Assemblea” è aggiunto il seguente comma 3:

“3. Il programma e la relazione annuale dell’Amministratore unico, così come approvati dall’Assemblea, sono allegati rispettivamente al bilancio e al rendiconto come parti integranti e sostanziali degli stessi e trasmessi alla Regione Basilicata in sede di sottoposizione a controllo dei documenti contabili ai sensi dell’art. 14.”.

b) all’art. 8 “Funzioni dell'Amministratore unico” comma 1, lettera d), dopo il periodo “all'adozione del programma annuale delle attività dell'Ente e della relazione annuale;” è aggiunto il seguente periodo: “quest’ultima fornisce compiute informazioni sulle procedure ed esiti del controllo analogo espletato, sulla qualità contrattuale e sulla complessiva attività economica, finanziaria e tecnica evidenziandone i risultati, le misure intraprese e la verifica degli obbiettivi fissati.”.

 

     Art. 2. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020”

1. L’art. 16, comma 2 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 è così modificato:

“2. Sviluppo Basilicata S.p.A., verificatisi le condizioni e il termine decorrente dal giorno di iscrizione della deliberazione di assemblea nel registro delle imprese di cui all’art. 2306 c.c., provvede entro i successivi 30 giorni a riversare nel bilancio regionale l’importo di euro 2.500.000,00 riveniente dalla riduzione del capitale sociale di cui al comma precedente.”.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale

1. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:

“7. Nelle more dell’espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni Provinciali e Comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, aventi scadenza al 31 dicembre 2017, prosegue in applicazione all’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo sino al 30 novembre 2019.”

2. All’articolo 1, comma 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 la data “31 dicembre 2017” è sostituita con “30 novembre 2019”.

3. All’articolo 1 comma 7-bis della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 la data “30 giugno 2018” è sostituita con “30 novembre 2019”.

4. I commi 3 e 4 dell’articolo 76 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 11 sono abrogati.

 

     Art. 4. Neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.