§ 4.5.32 - L.R. 20 febbraio 2020, n. 9.
Norme di emergenza per scongiurare il pericolo di imminente interruzione dei servizi di trasporto automobilistico nelle more dell’espletamento delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:20/02/2020
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modifiche al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7
Art. 2.  Interpretazione autentica del comma 7 dell’art. 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 4.5.32 - L.R. 20 febbraio 2020, n. 9. [1]

Norme di emergenza per scongiurare il pericolo di imminente interruzione dei servizi di trasporto automobilistico nelle more dell’espletamento delle procedure di gara

(B.U. 20 febbraio 2020, n. 10 Speciale)

 

Art. 1. Modifiche al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7

1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, “Collegato alla Legge di bilancio 2014-2016”, è sostituito dal seguente:

“4. Nelle more della riorganizzazione di cui al precedente comma, tesa alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, è fatta salva l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali già previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti e, al fine di armonizzare l'esercizio dei servizi in essere, i contratti di servizio relativi a nuovi affidamenti a seguito di procedure di gara, secondo le vigenti disposizioni normative, anche comunali, devono avere scadenza non oltre il 31 marzo 2020.”.

 

     Art. 2. Interpretazione autentica del comma 7 dell’art. 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7

1. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, si interpreta nel senso che, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, al fine di impedire l’interruzione dei servizi di trasporto automobilistico e nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, i contratti sottoscritti da parte delle amministrazioni provinciali e comunali, a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, sono prorogati alle medesime condizioni contrattuali sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020. Qualora, entro il medesimo termine, le Province abbiano ottenuto l’accettazione dei gestori per la prosecuzione dei servizi alle medesime condizioni già precedentemente in essere, queste proroghe saranno da considerarsi degli accordi consensuali, altrimenti le medesime saranno da considerarsi un obbligo disposto dalla legge al fine di impedire l’interruzione di un pubblico servizio.

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 20 marzo 2020, n. 12.