§ 3.2.20 – L.R. 6 settembre 2001, n. 33.
Norme in materia di bonifica integrale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:06/09/2001
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Direttive e programmatiche regionali.
Art. 3.  Ambiti territoriali della bonifica e Consorzi di bonifica.
Art. 4.  Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale.
Art. 5.  Interventi pubblici di bonifica.
Art. 6.  Funzioni dei Consorzi di bonifica.
Art. 7.  Opere di competenza privata.
Art. 8.  Concertazione, accordi di programma ed affidamento degli interventi.
Art. 9.  Contributi di bonifica.
Art. 10.  Organi.
Art. 11.  Statuto.
Art. 12.  Catasto consortile.
Art. 13.  Assemblea dei consorziati.
Art. 14.  Elezione degli organi.
Art. 15.  Ineleggibilità.
Art. 16.  Consiglio dei delegati.
Art. 17.  Elezione dei rappresentanti delle Comunità Montane e dei Comuni.
Art. 18.  Presidente del Consorzio.
Art. 19.  Direttore Generale del Consorzio.
Art. 20.  Revisori dei Conti.
Art. 21.  Bilancio di previsione.
Art. 22.  Struttura del bilancio.
Art. 23.  Relazione programmatica e bilancio pluriennale.
Art. 24.  Controllo interno di gestione.
Art. 25.  Conto Consuntivo.
Art. 26.  Controllo regionale sugli atti consortili.
Art. 27.  Scioglimento degli organi.
Art. 28.  Impugnativa dei provvedimenti consortili.
Art. 29.  Informazione.
Art. 30.  Finanziamento del Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale e delle azioni di cui all'art. 5.
Art. 31.  Norma finanziaria.
Art. 32.  Norma di rinvio e abrogazione.
Art. 33.  Norme transitorie.
Art. 34.  Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza.


§ 3.2.20 – L.R. 6 settembre 2001, n. 33. [1]

Norme in materia di bonifica integrale.

(B.U. 8 settembre 2001, n. 62).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione promuove ed organizza la "bonifica integrale" quale azione di rilevanza pubblica, finalizzata a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e difesa del suolo, lo sviluppo rurale, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dello spazio rurale.

     2. L'attività di cui al precedente comma è svolta in base al Piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale ed ai programmi triennali dell'attività di bonifica ed in modo coordinato con gli obiettivi e le azioni del Piano di Bacino e degli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli Enti Locali.

     3. La presente legge disciplina, altresì, le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e per l'irrigazione che si realizza tenendo conto delle direttive dell'Unione Europea nelle materie di interesse dello specifico settore, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, secondo le previsioni del Programma Regionale di Sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e di irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con gli indirizzi e le direttive del Piano di Bacino e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione in materia di agricoltura, lavori pubblici e tutela del territorio rurale e secondo i principi della concertazione e collaborazione fra gli enti aventi specifiche competenze nei predetti settori.

 

     Art. 2. Direttive e programmatiche regionali.

     1. La Regione provvede all'elaborazione ed approvazione delle Direttive programmatiche per il settore della bonifica integrale, che indirizzano i contenuti del Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale, esplicitandone la compatibilità con la programmazione regionale ed, ove necessario, il coordinamento con i Piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità Montane e con gli altri strumenti di pianificazione degli Enti Locali.

     2. Le direttive programmatiche indicano le tipologie degli interventi e delle opere ammissibili al Piano; gli interventi considerati di preminente interesse regionale già individuati nella programmazione regionale, nei piani delle Autorità di bacino, degli Enti parco e degli Enti Locali, da affidare alla competenza dei Consorzi di bonifica; le modalità di affidamento ai Consorzi di bonifica degli interventi, anche di preminente interesse regionale; le priorità e gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse disponibili per finanziare il Piano e gli interventi da esso previsti; i meccanismi per l'erogazione dei fondi regionali destinati agli interventi di preminente interesse regionale ed alla sostenibilità della contribuenza consortile; i contenuti e gli atti che formano il Piano. In mancanza dei Piani di bacino, dei Piani di tutela delle acque e del Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale, le Direttive individuano gli indirizzi di bacino per ciascun comprensorio di bonifica proponendosi di contenere il rischio idraulico, di difendere il suolo e le infrastrutture produttive, di salvaguardare l'ambiente naturale, di promuovere la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e territorio, il risparmio idrico in agricoltura e la produttività delle risorse suolo ed acqua, di accompagnare l'organizzazione efficace ed efficiente dei servizi per la difesa del suolo e la valorizzazione della risorsa idrica ai fini prevalentemente agricoli e del miglioramento fondiario.

     3. Le Direttive sono predisposte dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale di concerto con i Dipartimenti Presidenza della Giunta (Programmazione e gestione delle risorse finanziarie), Infrastrutture e Mobilità, Ambiente e Territorio, e con le Autorità di Bacino regionali ed interregionali e sono adottate dalla Giunta Regionale.

     4. A tal fine viene istituito un Comitato interdipartimentale di cui fanno parte i dirigenti generali, o altri dirigenti dai primi delegati, dei Dipartimenti di cui al precedente comma.

     5. Le Direttive sono adottate, in sede di prima applicazione, entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge e possono essere aggiornate e modificate ogni qualvolta la Giunta Regionale lo ritenga opportuno.

     6. Le Direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     7. Nelle more dell'approvazione delle Direttive di cui al presente articolo, gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dalla Giunta Regionale sulla base dei progetti predisposti e presentati dai Consorzi di bonifica.

 

     Art. 3. Ambiti territoriali della bonifica e Consorzi di bonifica.

     1. Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica e della tutela e valorizzazione del territorio rurale, tutto il territorio regionale classificato di bonifica è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica.

     2. Su ciascun comprensorio di bonifica è istituito un Consorzio di bonifica, ente pubblico economico che opera secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

     3. All'interno dei comprensori di bonifica sono delimitati ambiti funzionali omogenei in relazione alle caratteristiche del territorio ed alle funzioni esercitate dai Consorzi di bonifica ai sensi della presente legge.

     4. La delimitazione dei comprensori di bonifica è effettuata in modo da costituire unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e da risultare funzionali alle esigenze di pianificazione ed alle attività consortili. Alla delimitazione dei comprensori di bonifica nonché alle relative modificazioni provvede con proprie deliberazioni il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.

     5. Per la delimitazione di cui al precedente comma, la Giunta Regionale formula una proposta e la trasmette per il parere ai Comuni, alle Province ed ai Consorzi di bonifica esistenti.

     6. I Comuni, le Province ed i Consorzi di bonifica formulano osservazioni entro 60 giorni dalla richiesta; trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

     7. La Giunta Regionale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni ricevute, approva la proposta definitiva di delimitazione, dispone per la sua pubblicazione sul BUR, e la trasmette al Consiglio Regionale per l'approvazione.

     8. La deliberazione di approvazione del Consiglio Regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione; la cartografia relativa è depositata presso la Direzione Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e presso le strutture regionali decentrate territorialmente competenti, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità stabilite dalla Giunta medesima.

     9. La pubblicazione sul BUR della deliberazione consiliare di delimitazione dei comprensori di bonifica produce gli effetti di cui all'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

     10. Le modifiche delle delimitazioni dei comprensori di bonifica non eccedenti il 10% del territorio possono essere operate con deliberazione della Giunta Regionale, previa acquisizione del parere delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica interessati. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora non espresso nei 60 giorni successivi alla richiesta.

     11. Il Presidente della Giunta Regionale provvederà a dirimere con propri Decreti ogni contestazione o vertenza conseguente a modificazioni dei confini dei comprensori di bonifica.

 

     Art. 4. Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale.

     1. Il Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale, redatto per ogni comprensorio di bonifica tenendo conto dei Piani di bacino di cui alla legge regionale 16 luglio 1994 n. 29, dei Piani di tutela delle acque e del Progetto di gestione degli impianti di cui al decreto legge 152/1999, del Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 sulla base delle Direttive programmatiche di cui al precedente art. 2, individua e disciplina le azioni e gli interventi demandati alla competenza dei Consorzi di bonifica ed ha la durata di sei anni salvo che per gli interventi che motivatamente debbano interessare un arco temporale di più ampia durata.

     2. Gli interventi compresi nel Piano sono dichiarati urgenti ed indifferibili e l'espropriazione è disciplinata dalla vigente legislazione in materia.

     3. Per ciascun intervento il Piano definisce l'ambito territoriale di competenza, il progetto di massima ed il costo presunto, specificando la natura pubblica o privata dell'intervento stesso. Il Piano stabilisce comunque gli indirizzi per gli interventi di competenza privata. Il Piano dovrà essere adeguatamente recepito nel Piano territoriale di coordinamento di ciascuna Provincia.

     4. Il Piano è predisposto dalla Provincia con il supporto tecnico e sulla base di una proposta organica del Consorzio di bonifica interessato. Il Piano è adottato dal Consiglio Provinciale ed è depositato per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, negli albi dei Consorzi di bonifica, dei Comuni interessati e con pubblico manifesto da affiggere a cura della Provincia stessa. Entro trenta giorni dalla scadenza della data dell'ultima pubblicazione, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni alla Provincia che le trasmette ai Consorzi interessati per il relativo parere. Il Consiglio Provinciale, entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, provvede ad esaminarle tenuto conto del parere del Consorzio e quindi eventualmente a modificare adeguatamente il Piano e lo trasmette alla Giunta Regionale. Il Piano è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

     5. Il Piano può essere aggiornato ogni qualvolta la Provincia lo ritenga opportuno ovvero lo propongano i Consorzi di bonifica.

     6. Qualora, trascorsi sei mesi dalla presentazione della proposta organica dei Consorzi, la Provincia non provvede all'adozione del Piano, la Giunta Regionale, previa diffida ad adempiere entro novanta giorni, procede all'intervento sostitutivo.

     7. Fino all'approvazione del Piano si provvede agli interventi secondo quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 2.

 

     Art. 5. Interventi pubblici di bonifica.

     1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica, qualora realizzate nei comprensori di bonifica e previsti nel piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale, i seguenti interventi:

     a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione d'acqua a usi prevalentemente irrigui, nonché le opere di sistemazione e regolamentazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui:

     b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

     c) le opere di cui all'art. 27, 1° comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

     d) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;

     e) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

     f) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità della L. 185/1992 e successive modificazioni;

     g) il riordino fondiario;

     h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo:

     i) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere.

     2. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, individua le opere di cui al presente articolo che sono da considerarsi di preminente interesse regionale agli effetti di quanto previsto al successivo art. 6.

 

     Art. 6. Funzioni dei Consorzi di bonifica.

     1. Ai Consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, competono le seguenti funzioni:

     a) elaborare proposte organiche per il piano generale di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale;

     b) provvedere alla progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui al precedente art. 5;

     c) provvedere alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata previo l'affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'art. 7 in sostituzione dei medesimi;

     d) elaborare ed attuare i piani di riordino fondiario;

     e) provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere della bonifica;

     f) provvedere, ai sensi dell'art. 27, legge 36/1994, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica sui canali consortili compatibilmente con l'attività di bonifica ed ad essa strettamente connesse e per l'approvvigionamento idrico ad imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;

     g) provvedere, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 152/99 alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;

     h) provvedere all'attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1;

     i) promuovere iniziative e realizzare interventi per l'attività di informazione e formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.

     2. La realizzazione delle singole opere pubbliche di bonifica è affidata ai Consorzi di bonifica con atto di concessione della Regione.

     3. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche affidate ai Consorzi per la manutenzione e l'esercizio i Consorzi di bonifica ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 provvedono al rilascio delle concessioni e delle licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del Consorzio rientrando tra quelli previsti all'art. 100 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

     4. Alla progettazione e realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza dei Consorzi di bonifica dalla presente legge e dichiarati di preminente interesse regionale dalle Direttive programmatiche o con deliberazione della Giunta Regionale, si provvede con onere a totale carico della Regione.

     5. Le Autorità di Bacino o la Regione in quanto Autorità di Bacino, possono affidare ai Consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione delle opere e degli impianti inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al Capo III della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     6. Le Comunità Montane, le Province ed i Comuni possono affidare, con oneri a loro carico e secondo le modalità stabilite dalle Direttive programmatiche, ai Consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere ed impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi delegate dalla Regione.

 

     Art. 7. Opere di competenza privata.

     1. Sono di competenza dei proprietari e per essi obbligatorie nonché a loro carico tutte le opere minori giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. I proprietari possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di tali opere ed altresì di quelle di miglioramento fondiario volontarie, al Consorzio di bonifica.

     3. L'esecuzione delle opere di cui al 1° comma, in caso di inadempienza da parte dei privati, è affidata ai Consorzi di bonifica con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato.

     4. Le spese relative alle opere di cui al presente articolo sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili che vi abbiano interesse, in rapporto ai benefici conseguiti.

     5. La Regione può concorrere nella spesa ritenuta ammissibile o attraverso l'erogazione di contributi o mediante l'assunzione a proprio carico degli interessi su operazioni di mutuo.

 

     Art. 8. Concertazione, accordi di programma ed affidamento degli interventi.

     1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. I Consorzi di bonifica possono altresì stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

     3. Nei territori non ricadenti nei comprensori di bonifica, in attuazione anche della legge 97/94 le Comunità Montane e le Province promuovono la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso appropriato delle risorse idriche, individuando a tal fine anche gli interventi pubblici di bonifica di cui alla lettere h), l) ed u) dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42.

     4. Nei territori ricadenti nei comprensori di bonifica, la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, nonché la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere realizzate, è affidata alla competenza dei Consorzi di bonifica se l'ente delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n .42 è la Provincia. Nel caso in cui l'ente delegato sia la Comunità Montana, la Provincia assume tutte le proprie opportune iniziative, anche su richiesta di uno dei soggetti interessati, al fine di promuovere un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra la Comunità Montana ed il Consorzio di bonifica, che definisca l'affidamento di tali interventi.

     5. Nel caso in cui i Consorzi di bonifica non accettino tale affidamento le Province e le Comunità Montane potranno affidare ad altri soggetti la progettazione e la realizzazione degli interventi, secondo le modalità definite nelle Direttive programmatiche di cui al precedente art. 2.

     6. La progettazione e la realizzazione di azioni ed attività che, rientrando tra quelle di cui all'art. 5 della presente legge, sono inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei Piani di bacino di cui all'art. 8 della legge regionale 16 luglio 1994, n. 29, sono affidate alla competenza dei Consorzi di bonifica.

 

     Art. 9. Contributi di bonifica.

     1. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli siti nel comprensorio di contribuenza, che godono di un beneficio specifico derivante dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio.

     1 bis. Per i beni immobili agricoli ed extra agricoli, la cui dismissione sia affidata all’A.L.S.I.A. (Agenzia Lucana Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura) ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 47/2001 e s.m.i., sono obbligati al pagamento del tributo dovuto al Consorzio di Bonifica competente per territorio, gli assegnatari e/o i detentori dei suddetti beni immobili, in luogo dell’ente proprietario, i quali in via esclusiva, godono di un beneficio derivante anche dalle opere irrigue la cui gestione è affidata al Consorzio di Bonifica. L’A.L.S.I.A. entro 210 giorni dall’entrata in vigore della presente legge fornirà ai Consorzi di Bonifica gli elenchi aggiornati di tutti gli assegnatari e/o di tutti i detentori di immobili che ricadono nell’ambito di competenza di ciascun Consorzio di Bonifica [2].

     2. Il Consorzio di bonifica a tal fine elabora, entro il termine perentorio di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il comprensorio di contribuenza al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica. Il mancato rispetto del termine di cui al presente comma comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi regionali dovuti a qualsiasi titolo.

     3. Tale piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati secondo le procedure previste nello statuto del Consorzio ed in mancanza di esse secondo apposite direttive predisposte dalla Giunta Regionale. Il Piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono approvati dalla Giunta Regionale sentito il parere degli Enti interessati [3].

     4. L'ammontare annuo del contributo è determinato con il piano annuale di riparto delle spese a carico del Consorzio per la manutenzione ordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica che non siano previsti a carico della Regione o di altri enti e per il funzionamento del Consorzio. Il piano annuale di riparto è predisposto sulla base degli indici di beneficio di cui al 2° comma.

     5. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane o in zone ricoperte negli strumenti urbanistici esecutivi facenti parte del comprensorio di bonifica e soggetti all’obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n.36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.

     I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla Legge Regionale 63/1996 che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell’articolo 27 della L. 36/1994 alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui all’alinea successivo.

     Ai fini dell’applicazione dei precedenti alinea, l’autorità d’ambito di cui alla Legge Regionale 63/1996 deve stipulare con i consorzi di bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al penultimo alinea, concordando, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni tipo approvate dalla Giunta Regionale, la quale esercita i poteri sostitutivi ove fra i predetti Enti non vengano stipulate le convenzioni stesse entro il termine dalla Regione assegnato.

     Le convenzioni stipulate ai sensi dell’alinea 3 fanno parte integrante delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla Legge Regionale 63/1996 ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa per il servizio idrico integrato.

     La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per l’adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili a quanto disposto dall’alinea 1.

     Nei successivi novanta giorni i Consorzi di Bonifica procedono all’adeguamento dei piani di classifica stessi.

     Nelle more è inesigibile il contributo consortile nei confronti dei proprietari di cui all’alinea 1. [4]

     5 bis. Il precedente comma 5 è applicabile ed efficace a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [5].

     6. I Consorzi di bonifica, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

     7. Per ciascuno degli scarichi di cui al precedente comma i Consorzi di Bonifica provvedono ai relativi atti di concessione individuando il relativo canone da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

     8. Le somme a tale titolo riscosse devono essere utilizzate a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al precedente 7° comma.

     9. Al fine di contenere la partecipazione contributiva dei proprietari consorziati entro limiti di sopportabilità economica, individuati da apposito organo o istituto avente specifica competenza nel settore e come tale nominato dalla Giunta Regionale, la stessa, annualmente, secondo le effettive disponibilità di bilancio, ripartisce tra i Consorzi contributi per la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza di opere ed impianti pubblici di bonifica previsti nei Piani di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale osservando i criteri e le modalità di erogazione indicate nelle Direttive programmatiche.

     10. Fino all'approvazione dei piani e delle direttive di cui al precedente comma e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione di contributi di cui al precedente comma prescinde dal riferimento ai Piani ed alle Direttive.

 

     Art. 10. Organi.

     1. Sono organi dei Consorzi di bonifica e durano in carica cinque anni:

     1) l'Assemblea dei consorziati;

     2) il Consiglio dei delegati;

     3) il Presidente;

     [4) il Direttore Generale;] [6]

     5) il Comitato di Coordinamento;

     6) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

     Art. 11. Statuto.

     1. Il Consorzio di bonifica è retto da uno Statuto, deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvato dal Consiglio Regionale.

     2. Eventuali modifiche allo Statuto sono apportate con il rispetto delle regole di cui al precedente comma.

     3. Lo Statuto, in conformità alle disposizioni dettate dalla presente legge, disciplina il funzionamento degli organi del Consorzio stabilendo ed applicando il principio della distinzione e dell'autonomia delle funzioni di indirizzo e di quelle propriamente gestionali.

     4. Lo Statuto del Consorzio, successivamente alla sua adozione, viene pubblicato per trenta giorni nell'Albo consortile e ne viene data notizia sul B.U.R..

     5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell'Albo consortile possono essere presentate eventuali osservazioni ed opposizioni; entro i successivi trenta giorni lo Statuto, unitamente alle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta Regionale per la relativa istruttoria e l'inoltro al Consiglio. Il testo dello Statuto approvato viene pubblicato sul B.U.R..

 

     Art. 12. Catasto consortile.

     1. I Consorzi hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile.

     2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.

     3. L'aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati del catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell'art. 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

 

     Art. 13. Assemblea dei consorziati.

     1. L'Assemblea ha funzioni elettive. Fanno parte dell'Assemblea tutti i consorziati iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili e che paghino i contributi imposti dal Consorzio ai sensi del precedente art. 9. L'Assemblea elegge i componenti il Consiglio dei delegati di cui al successivo art. 16.

     2. Il Consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per le sezioni di cui al successivo art. 14, cui devono essere iscritti i consorziati indicati al 1° comma appartenenti alla relativa sezione, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati catastali e l'ammontare dei contributi versati.

     3. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

     4. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per le tre sezioni di contribuenza sulla base di una lista o di liste concorrenti di candidati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.

     5. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione.

     6. Le liste devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissate nello Statuto, dall'1% dei consociati aventi diritto al voto della rispettiva sezione esclusi i candidati, con un minimo di 100 sottoscrittori nell'ipotesi in cui l'1% risulti superiore.

     7. Qualora per uno o più sezioni non venga presentata alcuna lista, gli elettori di detta sezione potranno votare per ogni avente diritto al voto appartenente alla stessa sezione.

     8. Nel caso di cui al comma precedente, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità risulterà eletto colui che è gravato da maggiore contribuenza. E' ammessa una sola preferenza.

     9. Per ciascuna sezione il numero dei Consiglieri da assegnare ad ogni lista sarà pari alla percentuale dei voti ottenuti dalla lista escludendo la parte frazionaria del quoziente.

     10. Gli ulteriori seggi risultanti dai resti saranno attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

     11. Saranno eletti all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

     12. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.

 

     Art. 14. Elezione degli organi.

     1. Ogni consorziato che goda di diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili, ha diritto ad un voto.

     2. Il voto è segreto e personale e non delegabile ed è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza.

     3. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il proprio diritto nella sezione in cui risulta maggior contribuente.

     4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione dell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione, fino al raggiungimento della maggioranza delle quote.

     5. Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi.

     6. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.

     7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto i consorziati aventi diritto sono suddivisi in tre sezioni ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola sezione.

     8. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

     9. Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima sezione e il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio, decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima sezione.

     10. Alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza sezione.

     11. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti dai ruoli dei Consorzi di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui il Consorzio indice le elezioni.

     12. Allo scopo di favorire l'esercizio del diritto di voto i seggi elettorali devono essere posti nelle zone maggiormente interessate all'attività del Consorzio nel numero minimo di almeno uno per ogni comune interessato ricadente nel comprensorio.

     13. I seggi devono rimanere aperti per un giorno festivo dalla ore 7,00 alle 22,00 ininterrottamente.

     14. L'elezione dei componenti il Consiglio dei delegati è valida qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre sezioni, il 10% della contribuenza della 1^ sezione o il 15% della contribuenza della 2^ sezione, o il 15% della contribuenza della 3^ sezione.

     15. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente viene nuovamente convocata entro sei mesi l'Assemblea per ripetere la votazione. Tale seconda votazione è valida con qualsiasi quorum ma in tal caso la rappresentanza dei membri di diritto di cui al successivo art. 16 all'interno del Consiglio dei delegati è elevata a 10 membri fermo restando il numero complessivo dei componenti.

 

     Art. 15. Ineleggibilità.

     1. Non possono essere eletti nel Consiglio:

     a) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

     b) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;

     c) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misura di sicurezza che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali;

     d) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;

     e) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;

     f) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;

     g) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

     h) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;

     i) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

     2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.

 

     Art. 16. Consiglio dei delegati.

     1. Il Consiglio dei delegati è composto da 20 membri di cui 15 eletti dall'Assemblea nel suo seno secondo le norme di cui al precedente art. 14, e 5 nominati, quali membri di diritto, dalle Comunità Montane rientranti nell'ambito del comprensorio consortile in numero di due, e dai Comuni ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile, in numero di tre.

     2. Alla designazione dei membri di diritto si provvede secondo le norme dettate dal successivo art. 17.

     3. Compete al Consiglio dei delegati:

     a) eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente e i componenti il Comitato di Coordinamento;

     b) nominare il Direttore Generale;

     c) deliberare gli statuti, i regolamenti per l'amministrazione del Consorzio nonché i piani di organizzazione per l'ordinamento del personale, proposti dal Direttore Generale;

     d) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni, la relazione programmatica ed il bilancio pluriennale, nonché il conto consuntivo;

     e) deliberare il piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale e i piani di riordino fondiario;

     f) deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuenza consortile;

     g) deliberare la stipulazione di mutui;

     h) assumere ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dei delegati dalle norme statutarie.

 

     Art. 17. Elezione dei rappresentanti delle Comunità Montane e dei Comuni.

     1. Le Comunità Montane e i Comuni eleggono quali membri di diritto nel Consiglio dei delegati dei Consorzi i rappresentanti legali o delegati specificamente designati dai competenti organi al proprio interno.

     2. Ai fini dell'elezione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente del Consorzio invia, con raccomandata A.R., espressa richiesta ai rappresentanti legali delle Comunità Montane e dei Comuni interessati sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

     3. I rappresentanti delle Comunità Montane e dei Comuni sono eletti, con le modalità definite dallo Statuto, da rispettive assemblee convocate dal Sindaco del Comune dove ha sede il Consorzio, per i Comuni e dal Presidente della Comunità Montana avente la maggiore estensione territoriale nel comprensorio consortile, per le Comunità Montane. In sede di prima applicazione la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, è autorizzata ad emanare apposita direttiva.

     4. Le Assemblee devono essere indette entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al secondo comma.

     5. Qualora l'elezione di cui al presente articolo non sia stata effettuata entro la data fissata per l'insediamento del nuovo Consiglio dei delegati del Consorzio, il Consiglio può esercitare validamente le sue funzioni nella composizione risultante dall'elezione dei rappresentanti dei consorziati, di cui all'art. 14.

     6. Qualora i rappresentanti eletti cessino dalla carica rivestita, rispettivamente, in seno alle Comunità Montane o ai Comuni, decadono dalla carica e dovrà provvedersi alla loro sostituzione entro 40 giorni dalla data in cui viene dichiarata la decadenza. I sostituti rimangono in carica fino alla originaria scadenza dei delegati sostituiti.

 

     Art. 18. Presidente del Consorzio.

     1. Il Consiglio dei delegati, nella prima seduta, da convocarsi da parte del Presidente del Consorzio uscente non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni, elegge il Presidente. Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni, alla convocazione del Consiglio provvede l'Assessore Regionale all'agricoltura. Il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti presiede la seduta. In caso di parità di voti presiede il Consiglio il più anziano di età.

     2. Il Comitato di Coordinamento è composto dal Presidente, dal Vice- Presidente e da 5 membri di cui uno eletto tra i membri di diritto del Consiglio. Il suddetto Comitato svolge le funzioni indicate nello Statuto, relativamente al coordinamento e ai compiti di programmazione, indirizzo, controlli e verifiche.

     3. Il Presidente è scelto tra i membri eletti dai consorziati, ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede e convoca il Consiglio e svolge le funzioni indicate nello Statuto. 4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

 

     Art. 19. Direttore Generale del Consorzio.

     1. Il Direttore Generale del Consorzio assume ed esercita la responsabilità piena e diretta della gestione amministrativa, operativa e finanziaria del Consorzio e cura l'attuazione dei piani di intervento di competenza del Consorzio attenendosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed in particolare:

     a) predispone i Regolamenti, le norme per il funzionamento del servizio, il regolamento mansionario dei dipendenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Delegati;

     b) provvede, sentito il Comitato di Coordinamento, agli atti per la costituzione, modificazione, risoluzione e gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente e della Dirigenza;

     c) predispone il Bilancio preventivo, variazioni e/o assestamento di bilancio, il conto consuntivo e le relative relazioni che dovranno altresì illustrare l'attività consortile da sottoporre al Comitato di Coordinamento che lo adotta per la successiva trasmissione al Consiglio dei Delegati per l'approvazione.

     2. Il Direttore Generale viene scelto tra persone in possesso di elevata qualificazione tecnico-amministrativa e manageriale, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e, per estratto, su almeno due quotidiani di rilevanza nazionale e regionale, sulla base di valutazione non comparativa.

     3. All'istruttoria delle istanze ed all'individuazione della candidatura ritenuta più idonea all'incarico provvede una commissione composta da due membri designati dal Consiglio dei delegati e da un membro designato dal Presidente della Regione.

     4. La nomina è deliberata dal Consiglio dei delegati, che può non procedere alla nomina e richiedere alla commissione un supplemento di motivazione o di istruttoria.

     5. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, conforme alle condizioni contenute nell'avviso di cui al precedente secondo comma, è regolato da un contratto di diritto privato da stipulare con il Presidente del Consorzio, nel quale sono stabiliti tra l'altro i compiti e gli obblighi del Direttore, gli emolumenti fondamentali e le indennità di risultato, i casi di recesso dal contratto.

     6. L'incarico ha la medesima durata dell'organo che lo conferisce ed è rinnovabile per una sola volta.

 

     Art. 20. Revisori dei Conti.

     1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente e da due membri, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

     2. Il Presidente del Collegio dei Revisori, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio Regionale, un membro effettivo e uno supplente dal Consiglio dei delegati del Consorzio.

     3. Il Collegio dei revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente e dura in carica 5 anni e decade insieme agli altri organi consortili.

     4. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:

     a) esaminare i bilanci e predisporre la relazione che accompagna;

     b) controllare la gestione del consorzio;

     c) elaborare semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio; tale relazione viene trasmessa al Presidente del Consorzio e al Direttore Generale, e, con le loro osservazioni, alla Giunta Regionale;

     d) di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei delegati.

 

     Art. 21. Bilancio di previsione.

     1. Il Consiglio approva entro il trentuno dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario per l'anno solare successivo, adottato dal Comitato di Coordinamento e predisposto dal Direttore Generale, redatto sulla base del principio di competenza e del pareggio finanziario nonché secondo lo schema-tipo predisposto dalla Regione. In pendenza del controllo previsto dal successivo articolo 26 il Consorzio è autorizzato a gestire gli stanziamenti di spesa del bilancio nei limiti di un dodicesimo delle somme attribuite a ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria se trattasi di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi [7].

     2. Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione del Comitato di Coordinamento, nella quale sono indicati gli obiettivi della gestione, e da quella del Collegio dei Revisori a cui il bilancio è trasmesso almeno 20 giorni prima del termine fissato per l'approvazione.

     3. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Le spese, allo stesso modo, sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. Sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

     4. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini di cui al comma 1, il Consorzio può chiedere la autorizzazione all’esercizio provvisorio, per non oltre quattro mesi sulla base dell’ultimo bilancio approvato, nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese di esercizio provvisorio e limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, nonché alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi al Consorzio [8].

     5. Al bilancio di previsione è allegato, il piano di riparto per la determinazione dei contributi consortili di cui al precedente art. 9.

 

     Art. 22. Struttura del bilancio.

     1. Il bilancio annuale di previsione è composto da una sezione relativa alle entrate ed una riportante le spese.

     2. La sezione delle entrate è suddivisa in titoli, categorie e capitoli, mentre quella delle spese è ordinata in titoli, aree, settori e capitoli. I dati di sintesi delle due sezioni sono riportati in quadri riepilogativi.

     3. Dalla data in cui la Regione approverà uno specifico schema-tipo di bilancio di previsione per i Consorzi di bonifica, i Consorzi dovranno predisporre il bilancio di previsione in conformità a tale schema.

 

     Art. 23. Relazione programmatica e bilancio pluriennale.

     1. I Consorzi approvano ogni anno, unitamente al bilancio di previsione, una relazione programmatica relativa al triennio successivo contenente, sul piano generale, l'indicazione delle caratteristiche fisiche del territorio, delle dinamiche economiche e sociali interessanti lo stesso, degli obiettivi e delle azioni per il conseguimento dei medesimi.

     2. La relazione deve prevedere la valutazione dei flussi finanziari prospettici, con l'indicazione delle prevedibili fonti di finanziamento, nonché l'illustrazione dei programmi e degli eventuali progetti con riferimento alle appostazioni riportate nel bilancio annuale ed in quello pluriennale.

     3. Per ciascun programma vengono indicati gli obiettivi specifici che si intendono conseguire e le risorse ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

     4. I Consorzi allegano alla relazione programmatica un bilancio pluriennale di competenza di durata non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi di bilancio di cui agli articoli precedenti, contenente il quadro dei prevedibili mezzi finanziari per ciascuno degli anni considerati e l'articolazione delle voci di spesa per programmi.

 

     Art. 24. Controllo interno di gestione.

     1. I Consorzi provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

     a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del Consorzio;

     b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

     2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione del Consorzio:

     a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;

     b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;

     c) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.

     3. Il Comitato di Coordinamento provvede al controllo interno di gestione anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato.

 

     Art. 25. Conto Consuntivo.

     1. Il conto consuntivo è il documento che dimostra i risultati finali della gestione ed è approvato dal Consiglio entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

     2. Il conto consuntivo è riferito all'anno solare ed è costituito dal conto del bilancio e dal conto economico secondo lo schema-tipo predisposto dalla Regione.

     3. Sono allegati al conto consuntivo:

     a) la relazione del Comitato di Coordinamento, nella quale è riepilogata la gestione dell'intero anno, sono forniti i dati più significativi rivenienti dal controllo di gestione e sono indicati gli scostamenti rispetto a quanto appostato nel bilancio di previsione con le relative spiegazioni;

     b) la situazione patrimoniale, nella quale si evidenzia la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio e le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;

     c) l'elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza;

     d) la relazione dei revisori dei conti ai quali il conto consuntivo è trasmesso almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio.

 

     Art. 26. Controllo regionale sugli atti consortili.

     1. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie, nonché le disposizioni speciali previste dalla presente legge, sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità e di merito le deliberazioni concernenti i Regolamenti consortili e i Piani di organizzazione variabile del personale, e le assunzioni a qualsiasi titolo, l'avviso pubblico per la individuazione del Direttore Generale di cui al precedente art. 19 [9].

     1-bis. Il controllo regionale sui bilanci preventivi, relative variazioni e conti consuntivi è esercitato ai sensi della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 [10].

     2. Sono sottoposte al controllo successivo di legittimità le deliberazioni concernenti:

     a) i contratti e in genere i provvedimenti di spesa che impegnano il Consorzio oltre l'esercizio finanziario in corso;

     b) l'elezione degli Organi consortili.

     3. Entro il termine di pubblicazione fissato dallo Statuto, il Consorzio trasmette al competente Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione copia delle deliberazioni soggette a controllo e l'elenco delle altre deliberazioni.

     4. Le deliberazioni non soggette a controllo sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione. Entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma, il competente Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione può richiedere copia delle stesse al fine di verificare l'esclusione delle necessità del controllo ed eventualmente proporre l'adozione dei provvedimenti di cui al comma seguente.

     5. Entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle deliberazioni sottoposte a controllo successivo di legittimità, il competente Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale regionale, con propria determinazione, le può annullare, con facoltà di interrompere il termine, per una sola volta, al fine di richiedere chiarimenti al Consorzio. Qualora il Consorzio non risponda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti, la deliberazione è dichiarata decaduta.

     6. Le deliberazioni divengono eseguibili dopo l'approvazione della Giunta Regionale e non possono avere effetti retroattivi rispetto alla data di approvazione. L'approvazione si intende concessa decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento presso il competente Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale regionale senza che l'Amministrazione regionale comunichi, anche a mezzo telegrafo o telefax, il provvedimento di annullamento o la sospensione del termine per ulteriori trenta giorni; decorso tale ultimo termine, la deliberazione sarà eseguibile, salvo il divieto di effetti retroattivi.

     7. Il controllo di cui precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di una preliminare istruttoria da parte del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali [11].

     8. La Giunta Regionale esercita altresì i poteri sostitutivi sugli atti dei Consorzi che devono essere compiuti obbligatoriamente entro un termine determinato, ai sensi della legislazione vigente e dello Statuto consortile. A tal fine, trascorso il termine senza che il Consorzio abbia adottato gli atti, la Giunta Regionale, direttamente o su segnalazione degli interessati, delibera l'avvio della procedura di sostituzione invitando il Consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima. Qualora il Consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la Giunta Regionale nomina un Commissario ad acta per il compimento dello stesso.

     9. La disciplina contenuta nel presente articolo sostituisce le corrispondenti disposizioni contenute nella legge 10/1991 e successive modificazioni.

 

     Art. 27. Scioglimento degli organi.

     1. La mancata approvazione del Conto Consuntivo o l'approvazione dello stesso con perdita di esercizi, comporta di diritto, lo scioglimento degli organi consortili.

     2. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del Consorzio.

     3. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, può sciogliere gli organi di Amministrazione del Consorzio e nominare un Commissario straordinario in caso di constatata inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, dello Statuto consortile e delle direttive regionali, per l'omesso immotivato perseguimento degli obiettivi del Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale nonché per gravi irregolarità amministrative e contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali dei Consorzi.

     4. [Il Commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a dodici mesi con l'obbligo di indire non oltre il sesto mese le elezioni degli organi consortili. Per motivate necessità, l'incarico può essere rinnovato per una sola volta per non più di sei mesi] [12].

     5. Con lo stesso provvedimento viene nominata, sulla base delle designazioni formulate dalle Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, una Consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere è obbligatorio per:

     a) gli atti sottoposti a controllo della Regione ai sensi dell'articolo 25 e delle altre norme della presente legge;

     b) l'adozione dello Statuto consortile e delle relative modifiche;

     c) la proposta del piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio rurale.

     6. La Consulta deve esprimere il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta da parte del Commissario.

 

     Art. 28. Impugnativa dei provvedimenti consortili.

     1. Contro le deliberazioni degli organi dei Consorzi è ammessa opposizione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 da proporsi entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione fissato dallo Statuto.

     2. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di notificazione. La Giunta Regionale decide con provvedimento definitivo.

 

     Art. 29. Informazione.

     1. Nell'attività di programmazione ed amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate a imparzialità e buona amministrazione, nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e regionale.

     2. I Consorzi assicurano l'informazione agli utenti mediante comunicazioni, pubblicazioni delle notizie sugli albi propri e degli Enti Locali, avvisi sui giornali e ogni altra forma ritenuta idonea.

     3. I Consorzi garantiscono l'accesso agli atti, documenti ed azioni inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'apposito regolamento consortile.

 

     Art. 30. Finanziamento del Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale e delle azioni di cui all'art. 5.

     1. La Regione eroga un contributo alle Province per la predisposizione del Piano di cui al precedente art. 4.

     2. In conformità a quanto previsto nella presente legge i fondi necessari alla realizzazione del Piano sono reperiti attraverso:

     a) i contributi dei privati di cui ai comma 1 e 5 dell'art. 9;

     b) il contributo della Regione di cui al nono comma dell'art. 9;

     c) il contributo alle spese consortili dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, di cui alla L.R. n. 2/97 e degli altri soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi anche se di acque depurate;

     d) i proventi ricavati dalla Regione per la concessione e l'uso del demanio idrico ai sensi degli artt. 87 e 89 del D.Lgs. n. 112/98;

     e) i finanziamenti per gli interventi pubblici di interesse regionale di cui all'art. 5;

     f) finanziamenti della Regione, delle Autorità di bacino, delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni per la realizzazione degli interventi affidati ai Consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 6;

     g) i finanziamenti conseguiti dalla Regione nell'ambito dei fondi dell'Unione Europea e nel quadro di azioni comunitarie o nazionali nel cui ambito rientrino interventi di cui all'art. 5;

     h) i finanziamenti trasferiti alla Regione per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture rientranti tra gli interventi di cui all'art. 5 riconosciuti di interesse nazionale con legge dello Stato.

 

     Art. 31. Norma finanziaria.

     1. La Regione Basilicata concede ogni anno fino al 2015 contributi nella misura massima del 70% dell'ammontare della rata di ammortamento dei mutui contratti o da contrarre relativamente ai debiti già in essere alla data del 31.12.1996 ma accertati successivamente in base ad atti ingiuntivi o provvedimenti esecutivi emanati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Consorzi di Bonifica interessati produrranno documentata istanza al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale che, previa istruttoria formale e sostanziale degli atti relativi all'assunzione delle obbligazioni di cui al comma precedente, proporrà alla Giunta Regionale l'approvazione e concessione del contributo regionale per tutta la durata di ammortamento dei mutui contratti o da contrarre per il ripiano della relativa situazione debitoria.

     3. La copertura finanziaria del contributo regionale di cui ai commi precedenti che, comunque, non potrà superare l'ammontare complessivo di 700.000.000 di Lire annui, sarà assicurata dagli stanziamenti annuali che saranno previsti nei rispettivi bilanci di previsione.

     4. L'onere di pertinenza dell'esercizio finanziario 2001 trova copertura con le disponibilità sussistenti sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 al capitolo 7525.

 

     Art. 32. Norma di rinvio e abrogazione.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la L.R. n. 22 del 28.2.1995 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché altre norme in contrasto con la presente legge.

     2. Per quanto non disciplinato diversamente dalla presente legge si applicano le norme di cui al R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, alla Legge 12 febbraio 1942 n. 183 ed al D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 33. Norme transitorie.

     1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 3, i comprensori degli esistenti Consorzi di Bonifica operanti in Basilicata: Bradano e Metaponto, Alta Val d'Agri, Vulture Alto Bradano, vengono delimitati come risulta dall'allegata cartografia e relativa legenda.

     2. I Consorzi di Bonifica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della presente legge attivano le procedure per il rinnovo degli organi.

     3. I Consorzi di Bonifica provvederanno ad adeguare gli Statuti vigenti alle norme contenute nella presente legge entro 90 giorni dall'insediamento dei nuovi organi.

     4. Nelle more dell’adeguamento dello Statuto, secondo l’iter previsto all’art. 11 della presente legge, il Comitato di Coordinamento, di cui al secondo comma dell’art. 18, avvalendosi dell’apparato amministrativo e dirigenziale consortile esistente, adempie a tutti i compiti già assegnati al Comitato Esecutivo dallo Statuto adottato dall’Ente ai sensi della abrogata L.R. n. 22 del 28.2.1995, ove non diversamente attribuiti ed esercitati da altri organi insediati ai sensi della presente legge. I relativi atti sono soggetti alle vigenti procedure di controllo [13].

 

     Art. 34. Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 6 settembre 2001.

 

 

     COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA

     Prot. n. 30/2.18.02

     L.R. concernente: "Norme in materia di bonifica integrale".

 

     Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo.

     Con l'occasione, il Governo ha osservato che gli artt. da 20 a 27, che disciplinano il sistema della contabilità, non danno rilevanza agli aspetti economici della gestione, in aderenza alla revisione in atto dei sistemi di contabilità.

     Appare opportuno, quindi, che la Regione preveda successivamente un preventivo economico ed un conto economico ed inoltre una situazione amministrativa che evidenzi:

     1) il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio;

     2) il totale dei residui attivi e passivi;

     3) il risultato di amministrazione finale, con indicazione di eventuali vincoli di destinazione delle somme disponibili.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 44 della L.R. 11 gennaio 2017, n. 1.

[2] Comma aggiunto dall'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 16.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2006, n. 29.

[5] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 2006, n. 29.

[6] Numero abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 2007, n. 6.

[7] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 16.

[8] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 16.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 30 settembre 2015, n. 43.

[10] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 30 settembre 2015, n. 43.

[11] Comma modificato dall’art. 21 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7.

[12] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[13] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 luglio 2003, n. 26.