§ 3.2.28 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 16.
Modifica e integrazione alla Legge Regionale n.33 del 6 settembre 2001 - Norme in materia di bonifica integrale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:25/02/2005
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 3 dell’articolo 9 della Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 33 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Al comma 1 dell’articolo 21 della L.R. n.33/2001 è aggiunto il seguente periodo:
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.2.28 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 16.

Modifica e integrazione alla Legge Regionale n.33 del 6 settembre 2001 - Norme in materia di bonifica integrale.

(B.U. 2 marzo 2005, n. 17).

 

Art. 1.

     1. Il comma 3 dell’articolo 9 della Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 33 è sostituito dal seguente:

“3. Tale piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati secondo le procedure previste nello statuto del Consorzio ed in mancanza di esse secondo apposite direttive predisposte dalla Giunta Regionale. Il Piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono approvati dalla Giunta Regionale sentito il parere degli Enti interessati”.

 

     Art. 2.

     1. Al comma 1 dell’articolo 21 della L.R. n.33/2001 è aggiunto il seguente periodo:

“In pendenza del controllo previsto dal successivo articolo 26 il Consorzio è autorizzato a gestire gli stanziamenti di spesa del bilancio nei limiti di un dodicesimo delle somme attribuite a ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria se trattasi di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi”

     2. Il comma 4 dell’articolo 21 della L.R. n.33/2001 è sostituito dal seguente:

“4. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini di cui al comma 1, il Consorzio può chiedere la autorizzazione all’esercizio provvisorio, per non oltre quattro mesi sulla base dell’ultimo bilancio approvato, nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese di esercizio provvisorio e limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, nonché alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi al Consorzio.”

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.