§ 3.2.23 - L.R. 29 luglio 2003, n. 26.
Modifica alla Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 33: Norme in materia di bonifica integrale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:29/07/2003
Numero:26

§ 3.2.23 - L.R. 29 luglio 2003, n. 26.

Modifica alla Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 33: Norme in materia di bonifica integrale.

(B.U. 4 agosto 2003, n. 56).

 

Art. 1.

     Dopo il comma 3 dell’art. 33 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 33 è inserito il seguente comma:

     “4. Nelle more dell’adeguamento dello Statuto, secondo l’iter previsto all’art. 11 della presente legge, il Comitato di Coordinamento, di cui al secondo comma dell’art. 18, avvalendosi dell’apparato amministrativo e dirigenziale consortile esistente, adempie a tutti i compiti già assegnati al Comitato Esecutivo dallo Statuto adottato dall’Ente ai sensi della abrogata L.R. n. 22 del 28.2.1995, ove non diversamente attribuiti ed esercitati da altri organi insediati ai sensi della presente legge. I relativi atti sono soggetti alle vigenti procedure di controllo”.

 

Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.