§ 2.3.17 - L.R. 23 dicembre 1996, n. 63.
Istituzione del servizio idrico integrato. Delimitazione dell'unico ambito ottimale e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli Enti Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:23/12/1996
Numero:63


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto della legge).
Art. 2.  (Individuazione dell'ambito territoriale ottimale unico).
Art. 3.  (Modifica dell'ambito territoriale ottimale).
Art. 4.  (Esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazioni del servizio idrico integrato).
Art. 5.  (Convenzione tra gli enti locali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato).
Art. 6.  (Costituzione dell'Autorità d'Ambito).
Art. 7.  (Organi dell'Autorità d'Ambito).
Art. 8.  (Autorità d'Ambito: Assemblea).
Art. 9.  (Consiglio esecutivo).
Art. 10.  (Presidente dell’Autorità d’Ambito
Art. 11.  (Convenzione tra l'Autorità d'Ambito e il soggetto gestore del servizio idrico integrato - Casi di pluralità di gestori).
Art. 12.  (Funzioni regionali).
Art. 13.  (Accordi di programma).
Art. 14.  (Tariffa d'Ambito).
Art. 15.  (Addizionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica).
Art. 16.  (Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per il coofinanziamento di infrastrutture idriche).
Art. 17.  (Conferenza regionale delle risorse idriche).
Art. 18.  (Stanziamento per la prima organizzazione delle strutture e degli uffici dell'Autorità d'Ambito).
Art. 19.  (Acquedotti ed opere di competenza regionale).
Art. 20.  (Personale).
Art. 20 bis.  (Norma transitoria)
Art. 21.  (Pubblicazione).


§ 2.3.17 - L.R. 23 dicembre 1996, n. 63.

Istituzione del servizio idrico integrato. Delimitazione dell'unico ambito ottimale e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli Enti Locali.

(B.U. 31 dicembre 1996, n. 62)

 

CAPO I

GENERALITA'

 

Art. 1. (Finalità e oggetto della legge).

     1. La Regione Basilicata promuove una politica generale di governo delle risorse idriche mirata alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione, secondo principi di solidarietà e di reciprocità, anche con le Regioni limitrofe. Promuove altresì la sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici; la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, nonché di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso plurimo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione.

     2. In attuazione della legge 5.1.1994 n. 36 ed in funzione degli obiettivi di cui al precedente comma, la presente legge ha per oggetto:

     a) la individuazione e la delimitazione, nel rispetto dell'art. 8 della legge 36/94, dell'ambito territoriale ottimale per la riorganizzazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, costituenti nel loro complesso il servizio idrico integrato;

     b) la disciplina, ai sensi della legge 8.6.1990 n. 142 e del 3° comma dell'art. 9 della legge 36/94, delle forme e dei modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale di cui al precedente punto a), finalizzata alla riorganizzazione del servizio idrico integrato;

     c) il conseguimento di una gestione industriale secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

     d) la definizione dei termini e delle procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

     3. Il servizio idrico, nell'ambito territoriale, è affidato ad un unico soggetto gestore, salvo quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 36/94.

 

CAPO II

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L'ORGANIZZAZIONE

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

 

     Art. 2. (Individuazione dell'ambito territoriale ottimale unico).

     1. In applicazione dei criteri indicati dal 1° comma dell'art. 8 della legge 36/94 e dal 2° comma lettera a) del precedente art. 1, il territorio della Regione Basilicata è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale, che, di seguito, sarà definito A.T.O. Basilicata.

     2. I confini dell'ambito territoriale di cui al precedente comma e gli enti locali in esso ricadenti sono quelli definiti dai confini regionali.

 

     Art. 3. (Modifica dell'ambito territoriale ottimale).

     1. La delimitazione di cui al precedente articolo può essere modificata per armonizzare l'A.T.O. Basilicata a seguito di sopravvenute intese con le Regioni interessate ai sensi del 3° comma dell'art. 8 della legge 36/94.

     2. Alle modifiche di cui al comma precedente provvede il Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sentiti gli Enti locali, le autorità di bacino regionali ed interregionali e l'Autorità d'Ambito di cui al successivo articolo 7.

     3. Il provvedimento di modifica di cui al 2° comma del presente articolo detta inoltre le disposizioni per adeguare la convenzione tra gli Enti locali di cui al successivo articolo 5 al nuovo assetto dell'A.T.O. Basilicata risultante dalla nuova delimitazione.

 

CAPO III

FORME E MODI DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI

 

     Art. 4. (Esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazioni del servizio idrico integrato). [1]

1. In applicazione dell'art. 1-quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42 “Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regione”, il modello di governo del Servizio Idrico Integrato incentrato sull'Autorità d'Ambito è abrogato.

2. Le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato sono assegnate alla Conferenza Interistituzionale Idrica che subentra nei relativi rapporti giuridici in essere.

Le disposizioni della L.R. n. 63/1996 ss.m.i. non espressamente abrogate contenenti richiami all'Autorità d'Ambito vanno riferite alla Conferenza Interistituzionale Idrica.

3. In linea con le previsioni normative di cui all'art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 la Conferenza Interistituzionale Idrica si configura - ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - come una convenzione obbligatoria fra le Amministrazioni comunali alla quale aderiscono gli Enti Provinciali e la Regione.

4. La Conferenza Interistituzionale Idrica è costituita, entro 60 giorni secondo il disciplinare-tipo predisposto dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, dai 131 Comuni lucani ricadenti nell'ATO Idrico Basilicata, dalle Province di Matera e Potenza e dalla Regione Basilicata e svolge le funzioni di governo del Servizio Idrico Integrato per un periodo di anni trenta.

I Comuni, le Province e la Regione stipulano la convenzione di cui al precedente comma entro due mesi dall'emanazione da parte della Giunta Regionale del disciplinare-tipo.

Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione da parte di tutti gli Enti locali, la Regione Basilicata assume ogni iniziativa utile e necessaria ed esercita le relative funzioni di raccordo e coordinamento.

Decorso inutilmente il termine fissato di mesi due, la convenzione è stipulata, entro i successivi trenta giorni, dai Comuni, dalle Province che hanno adottato la deliberazione di adesione e dal Presidente della Giunta Regionale anche in sostituzione degli Enti inadempienti, previa diffida.

5. La Conferenza Interistituzionale Idrica è composta dai Sindaci dei Comuni, od assessori delegati, ricadenti nell'ATO Idrico Basilicata, dai Presidenti delle Province, od assessori delegati, e dal Presidente della Regione, od assessore delegato.

Al fine di assicurare la piena efficacia ed efficienza al governo del Sistema Idrico Integrato, la Conferenza Interistituzionale Idrica:

a) individua nella Regione Basilicata l'Amministrazione procedente con funzioni di raccordo e coordinamento degli Enti aderenti e di rappresentanza esterna della Conferenza;

b) nomina un Esecutivo, con funzioni di proposizione istruzione, deliberazione e sorveglianza di tutte le attività e di tutti gli atti, ad eccezione di quelli espressamente riservati dal successivo comma 6 alla competenza della Conferenza nella sua interezza, di competenza della Conferenza, composto dal rappresentante dell'Amministrazione procedente e da:

- quattro componenti eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;

- quattro componenti eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;

- un componente per ciascuno dei due Comuni capoluogo;

- un componente per ciascuna delle due Province.

Per attendere ai propri compiti, la Conferenza Interistituzionale Idrica si avvale - ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - di una specifica struttura tecnico-amministrativa di supporto cui è assegnato, secondo modalità definite in sede di convenzione, il personale riveniente dalla soppressa Autorità d'Ambito.

Con apposito regolamento, la Conferenza disciplina il proprio funzionamento interno, i compiti assegnati all'Amministrazione procedente ed all'Esecutivo nonché l'organizzazione ed il funzionamento della struttura tecnico-amministrativa di supporto.

Le forme e le modalità d'imputazione dei costi di funzionamento della Conferenza Interistituzionale Idrica sono definite in sede di convenzione costitutiva.

6. Alla Conferenza Interistituzionale Idrica sono attribuite le seguenti funzioni in materia di organizzazione del Servizio Idrico Integrato:

a) formulare proposte di modifica alla convenzione istitutiva della Conferenza;

b) individuare e revocare le Amministrazioni comunali presenti nell'Esecutivo;

c) approvare il regolamento che disciplina il funzionamento della Conferenza, dell'Amministrazione procedente, dell'Esecutivo e della struttura tecnico-amministrativa di supporto;

d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Conferenza;

e) quantificare la domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata;

f) specificare gli standard qualitativi globali e settoriali del servizio idrico integrato da garantirsi agli utenti;

g) approvare il piano d'ambito per la gestione del servizio, comprensivo di un programma di interventi da realizzare e corredato da un piano finanziario;

h) determinare i livelli di imposizione tariffaria e definire il piano finanziario complessivo del servizio secondo i criteri di economicità, efficacia, efficienza e sostenibilità;

i) individuare la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito esclusivo degli istituti previsti dall'art. 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge n. 142/1990, come integrato dall'art. 12 della legge n. 498/1992;

j) compiere gli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla precedente lettera i);

k) vigilare sulla gestione del servizio e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione del servizio;

l) adottare gli atti ed assumere tutte le iniziative utili ed opportuni al buon funzionamento del Servizio Idrico Integrato.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Conferenza si attiene alle direttive ed agli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio idrico.

7. Nelle more dell’espletamento delle procedure previste dagli articoli precedenti per la costituzione della Conferenza Interistituzionale Idrica, le attività e funzioni di cui all’articolo 26, comma 5, lettera a) della stessa Conferenza sono attribuite ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale che utilizzerà le strutture amministrative della disciolta Autorità d’Ambito, subentrando ai rapporti giuridici attivi e passivi della stessa, procedendo ad assicurare la continuità amministrativa del servizio Idrico Integrato e provvedendo alla residua gestione liquidatoria. Il Commissario si avvale delle risorse umane presenti presso la soppressa Autorità d’Ambito. I rapporti dirigenziali a termine con contratto di diritto privato cessano allo loro scadenza naturale.

 

     Art. 5. (Convenzione tra gli enti locali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato). [2]

     [1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della presente legge, i Comuni e le Province stipulano apposita convenzione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, attenendosi allo schema riportato come Allegato A alla presente legge.

     2. Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma da parte di tutti gli enti locali ricadenti nell'A.T.O. Basilicata, la provincia di Potenza assume ogni iniziativa necessaria ed esercita le relative funzioni di coordinamento.

     3. Decorso inutilmente il termine fissato al 1° comma del presente articolo, la convenzione è stipulata, entro i successivi trenta giorni, dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui al 2° comma lettera d) dell'art. 32 della legge 142/90 e dal Presidente della Giunta Regionale in sostituzione degli enti inadempienti, previa diffida.]

 

     Art. 6. (Costituzione dell'Autorità d'Ambito). [3]

     [1. Con la convenzione i Comuni e le Province dell'A.T.O. Basilicata istituiscono un organismo comune, denominato Autorità d'Ambito, con sede a Potenza, inizialmente presso la Provincia, per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

     2. L'Autorità d'Ambito, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, esercita attraverso i propri organi le funzioni elencate al precedente art. 4, in nome e per conto di tutti i Comuni e delle Province di Potenza e Matera.]

 

     Art. 7. (Organi dell'Autorità d'Ambito). [4]

     [1. Sono organi dell'Autorità d'Ambito:

     - l'Assemblea dei rappresentanti degli enti locali convenzionati;

     - il Consiglio esecutivo;

     - il Presidente [5].

     2. Il funzionamento degli Organi dell'Autorità d'Ambito è disciplinato da un apposito regolamento approvato dalla Assemblea.

     3. La convenzione prevista dal precedente art. 5 contiene le ulteriori modalità di funzionamento degli Organi, nonché l'organizzazione e i compiti degli uffici dell'Autorità d'Ambito; nella medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell'Autorità d'Ambito, provvedendosi alla copertura dei relativi costi inizialmente con fondo di dotazione erogato dalla Regione.]

 

     Art. 8. (Autorità d'Ambito: Assemblea). [6]

     [1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti locali convenzionati ed è composta:

     a) dai Sindaci o loro delegati anche esterni al Consiglio Comunale con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza [7];

     b) dai Presidenti o loro delegati anche esterni al Consiglio delle Province di Potenza e Matera, senza diritto di voto [8].

     2. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei voti espressi pro quota da ciascuno ai sensi della lettera a) del precedente comma; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei voti espressi pro quota da ciascuno ai sensi della lettera a) del precedente comma.

     3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell'Autorità d'Ambito ed in particolare:

     a) determina la tariffa unica di ambito, articolata come previsto all'art. 14 della presente legge;

     b) adotta il programma di interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per la gestione del servizio;

     c) decide in merito alla salvaguardia degli organismi esistenti in applicazione del 4° comma dell'art. 9 della legge 36/94;

     d) individua la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito degli istituti di cui al 1° comma lettera d) dell'art. 4 della presente legge;

     e) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di concessione;

     f) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Autorità d'Ambito;

     g) approva le modifiche alla convenzione istitutiva della Autorità d'Ambito;

     h) approva il regolamento che disciplina il funzionamento degli Organi dell'Autorità d'Ambito;

     i) nomina e revoca la componente elettiva del Consiglio esecutivo;

     1) nomina e revoca, anche disgiuntamente, il Presidente ed il Consiglio Esecutivo [9];

     m) adotta gli atti che non sono attribuiti dalla presente legge al Consiglio esecutivo.]

 

     Art. 9. (Consiglio esecutivo). [10]

     [1. Il Consiglio Esecutivo è eletto dall’Assemblea ed è composto:

     a) dal Presidente;

     b) da quattro componenti eletti dall’Assemblea con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;

     c) da quattro componenti eletti dall’Assemblea con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;

     d) dai componenti già designati in Assemblea da ciascuno dei Comuni Capoluogo e da ciascuna delle Province.

     Il Vice Presidente è eletto dal Comitato Esecutivo tra i propri componenti.

     2. Il Consiglio Esecutivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.

     3. Il Consiglio Esecutivo delibera a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.

     4. Al Consiglio Esecutivo competono:

     a) La predisposizione degli atti da sottoporre all’Assemblea;

     b) L’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea ed in particolare di quella concernente il programma degli interventi necessari per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie alla gestione del servizio come previsto dall’art. 11, comma 3 della Legge n. 36 del 5/1/1994;

     c) L’approvazione del piano finanziario relativo al programma di cui alla precedente lettera b);

     d) Il compimento degli atti necessari per procedere all’affidamento della gestione del servizio;

     e) Il controllo operativo, tecnico e gestionale sull’operato del gestore e sulla gestione del servizio idrico integrato;

     f) La nomina del Direttore;

     g) Gli atti che non sono attribuiti dalla presente legge alla competenza dell’Assemblea.

     5. Il Consiglio Esecutivo è supportato da un ufficio di direzione tecnico-amministrativo che lo coadiuva nelle funzioni di propria competenza e che risponde del raggiungimento degli obiettivi fissati dal medesimo Consiglio.

     6. Il Direttore è individuato tra persone in possesso di adeguate esperienze, competenze e capacità professionali ed è assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta, ancorato ai valori economici contemplati dal contratto della dirigenza regionale.]

 

     Art. 10. (Presidente dell’Autorità d’Ambito [11]). [12]

     [1. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Autorità d'Ambito. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza compete al Vice Presidente.

     2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio esecutivo; predispone l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio esecutivo.

     3. Il Presidente è eletto dall’Assemblea, anche fra coloro che non ne fanno parte, dura in carica 5 anni, è rieleggibile per una sola volta e nel caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, l’assemblea elegge un nuovo Presidente che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio esecutivo che presiede [13].]

 

     Art. 11. (Convenzione tra l'Autorità d'Ambito e il soggetto gestore del servizio idrico integrato - Casi di pluralità di gestori).

     1. In attuazione dell'art. 11 della legge 36/94, i rapporti tra l'Autorità d'Ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione.

     2. Detta convenzione è redatta sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottato dal Consiglio Regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, l'Autorità d'Ambito procede agli adempimenti previsti dal 2° e 3° comma dell'art. 11 della legge 36/94, sulla base delle direttive e degli indirizzi di cui al 2° comma dell'art. 4 della presente legge.

     4. Il gestore del servizio idrico integrato è unico per l'intero ambito. Tuttavia l'Autorità d'Ambito può provvedere alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralità di soggetti, sia al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, sia nel caso previsto dal 3° comma dell'art. 10 della legge 36/94; in tal caso il nuovo gestore del servizio idrico integrato svolge il compito di coordinamento del servizio.

     5. L'individuazione dei soggetti che possono essere salvaguardati dall'Autorità d'Ambito è subordinata alla verifica del rispetto dell'interesse generale dell'intero ambito, della qualità del servizio e del risparmio dei costi di gestione, secondo quanto stabilito nello schema di convenzione riportato come allegato "A" della presente legge.

 

     Art. 12. (Funzioni regionali).

     1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività dell'Autorità d'Ambito.

     2. Il controllo di legittimità sugli atti di competenza dell'assemblea e sugli atti di cui al 3° comma lettera d) dell'art. 9 della presente legge è esercitato dall'Organo di controllo competente.

     3. Le modalità e i tempi dell'esercizio del controllo sono disciplinati dalle norme regionali, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

     4. Le funzioni di programmazione vengono esercitate sulla base degli indirizzi stabiliti dal Piano regionale di sviluppo, in sede di adozione ed aggiornamento del Piano regionale di risanamento delle acque, di aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e, sul Piano finanziario, in sede di determinazione da parte della Giunta Regionale delle priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari.

     5. Le funzioni di controllo attengono:

     a) alla verifica della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Autorità d'Ambito con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione;

     b) alla verifica dello stato di attuazione degli strumenti programmatori sopra indicati;

     c) al controllo delle prestazioni del gestore unico nell'A.T.O. Basilicata per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per gli investimenti.

     6. Per permettere lo svolgimento di tali attività di programmazione e controllo, le Autorità di Ambito forniscono alla Regione tutti i dati necessari, o comunque da quest'ultima richiesti, in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione.

     7. Nell'ambito dell'espletamento delle predette funzioni, la Regione provvede:

     a) a svolgere le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21 della legge 36/94;

     b) a promuovere periodicamente apposite conferenze di servizio tra il Presidente dell'Autorità d'Ambito e, in relazione alle loro competenze, le Province e le Autorità di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l'azione amministrativa nell'A.T O. Basilicata;

     c) a promuovere progetti, studi e ricerche. Il relativo capitolo di spesa è istituito con la legge di bilancio dell'esercizio finanziario 1997.

 

     Art. 13. (Accordi di programma).

     1. In applicazione dell'art. 17 della legge 36/94, ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, per la definizione di programmi di intervento e per l'attuazione delle opere relative, che richiedano l'azione integrata della Regione Basilicata e di altra regione limitrofa, la Regione Basilicata ha facoltà di promuovere accordi di programma. Questi sono finalizzati ad assicurare il coordinamento delle azioni, determinare tempi e modalità di attuazione, provvedere al relativo finanziamento e per ogni altro adempimento connesso.

     2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, valgono, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 27 della legge 142/90.

 

     Art. 14. (Tariffa d'Ambito).

     1. La tariffa di cui al 1° comma lettera c) dell'art. 4 della presente legge è unica per tutto l'Ambito e costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Il nuovo gestore del servizio idrico integrato provvede ad applicarla all'utenza, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 36/94.

     2. In attuazione dell'art. 13 della legge 36/94, nella determinazione della tariffa sono previste, sulla base di criteri definiti anche dalla Regione, articolazioni e modulazioni in riferimento a particolari situazioni territoriali, idrogeologiche, orografiche e di fasce sociali con particolare riferimento alle famiglie numerose e categorie di utenza.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME TRANSITORIE

 

     Art. 15. (Addizionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica).

     1. La Regione Basilicata, ai sensi del 4° comma dell'art. 18 della legge 36/94, istituisce l'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica.

     2. L'ammontare della addizionale è determinato nella misura di una percentuale, stabilita annualmente mediante apposita deliberazione della Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, del canone per le utenze di acqua pubblica.

     3. L'addizionale è dovuta dall'utente contestualmente e con le medesime modalità del canone per le utenze di acqua pubblica ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

 

     Art. 16. (Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per il coofinanziamento di infrastrutture idriche).

     1. A partire dall'esercizio finanziario 1997 è istituito un "Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per il coofinanziamento di strutture idriche", finalizzato:

     a) alla realizzazione ed all'esercizio di sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;

     b) alla partecipazione finanziaria per la realizzazione di infrastrutture idriche di rilevante interesse sociale e collettivo.

     2. Alla copertura finanziaria del "Fondo" si provvede, a partire dal 1997, destinando a tal fine:

     a) i proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica di cui al precedente art. 15;

     b) una quota, non superiore al dieci per cento, della tariffa del servizio idrico integrato di cui al precedente art. 14;

     c) eventuali risorse finanziarie regionali, statali e comunitari.

     3. L'ammontare della quota della tariffa del servizio idrico integrato destinata al "Fondo" e la destinazione dei proventi del medesimo sono stabiliti annualmente mediante apposita deliberazione della Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare Permanente.

     4. Il bilancio 1997 prevederà i relativi capitoli di entrata e di uscita del movimento finanziario di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 17. (Conferenza regionale delle risorse idriche).

     1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di risorse idriche e ai fini della formulazione di proposte e pareri per il razionale espletamento del servizio idrico integrato, è istituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la Conferenza regionale delle risorse idriche.

     2. Fanno parte della Conferenza regionale di cui al precedente 1° comma:

     - il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore del Dipartimento Assetto del Territorio, da lui delegato, con funzioni di Presidente della Conferenza;

     - i Presidenti delle Province di Potenza e di Matera;

     - il Presidente dell'A.T.O Basilicata;

     - i rappresentanti degli enti istituzionalmente preposti alla gestione del servizio idrico operanti sul territorio;

     - il segretario dell'Autorità di bacino regionale e interregionale;

     - due docenti universitari, esperti nel settore, nominati dalla Giunta Regionale;

     - tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

     - tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

     - un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori;

     - una rappresentanza dei servizi tecnici nazionali competenti.

     3. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza sono assicurate dall'Ufficio OO.PP. e Difesa del Suolo della Regione.

     4. La Conferenza dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.

     5. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente della Conferenza può sentire i rappresentanti di altri enti ed organismi aventi specifiche competenze in materia.

 

     Art. 18. (Stanziamento per la prima organizzazione delle strutture e degli uffici dell'Autorità d'Ambito).

     Per l'avvio e la prima organizzazione delle strutture e degli Uffici dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 7 è prevista la spesa di L. 300.000.000 che farà carico ad apposito capitolo del bilancio 1997 in corso di elaborazione.

 

     Art. 19. (Acquedotti ed opere di competenza regionale).

     1. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici, trasferiti alla Regione, ai sensi dell'art. 6 della legge 2.5.1976 n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, che si sviluppano interamente e internamente al territorio regionale, sono affidati in uso all'Autorità d'Ambito territoriale ai fini dell'istituzione del servizio idrico integrato.

     2. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle opere di cui al precedente comma e alla successiva adozione degli atti di formale affidamento.

 

     Art. 20. (Personale).

     1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici già adibito ai servizi idrici secondo quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 12 della legge 36/94. Tale normativa si riferisce anche al personale addetto alla gestione delle opere di competenza regionale di cui all'articolo precedente.

     2. Ai fini di cui al 1° comma del presente articolo la Giunta Regionale provvede ad una ricognizione generalizzata sul territorio regionale delle forme di organizzazione dei servizi idrici esistenti in modo particolare per individuare il personale adibito alle suddette gestioni. I Comuni e gli altri enti sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro 60 giorni dalla richiesta regionale.

 

          Art. 20 bis. (Norma transitoria) [14]

     1. Nelle more dell’approvazione del provvedimento di riforma del Servizio Idrico Integrato, da adottarsi, da parte della Giunta Regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli organi dell’Autorità d’Ambito di cui alla L.R. 23 dicembre 1996, n. 63, restano in carica fino al 30 settembre 2009.

 

     Art. 21. (Pubblicazione).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE

TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO

TERRITORIALE OTTIMALE E LA COSTITUZIONE

DELL'AUTORITA' D'AMBITO

 

     Articolo 1. (Oggetto e finalità della convenzione).

     Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi della legge 36/94, gli enti locali di cui al successivo art. 2 convengono di cooperare in conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

     In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:

     1. eguale cura ed attenzione per tutti gli Enti partecipanti;

     2. livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;

     3. la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'Ambito sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

     4. la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;

     5. l'unitarietà del regime tariffario nell'Ambito, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;

     6. la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.

 

     Articolo 2. (Enti locali partecipanti all'Autorità d'Ambito).

     In conformità all'individuazione dell'unico Ambito Territoriale Ottimale operata dalla Regione Basilicata, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti Enti locali:

     - Provincia di Potenza;

     - Provincia di Matera;

     - Comune di

     -

     -

     -

     - Comune di

     di seguito indicati come "Enti partecipanti".

     Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione i comuni e le province partecipanti attribuiscono all'Assemblea di Ambito all'Ente responsabile del coordinamento di cui ai successivi articoli lo svolgimento delle funzioni organizzatorie, di programmazione e di controllo in seguito precisate, relative al servizio idrico integrato nel proprio territorio, con le modalità ed i limiti espressamente indicati.

 

     Articolo 3. (Ente locale responsabile del coordinamento).

     Gli Enti partecipanti danno atto che la Regione ha individuato nella Provincia di Potenza l'Ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione dell'Autorità d'Ambito. Pertanto detto Ente provvederà a svolgere tutte le funzioni connesse con tale incarico sino a quando l'A.T.O. Basilicata non avrà provveduto a dotarsi delle proprie strutture.

     La Provincia di Potenza è tenuta, nello svolgimento delle proprie funzioni, ad attenersi agli indirizzi formulati dalla Regione.

 

     Articolo 4. (Durata e modalità di integrazione della convenzione).

     La presente convenzione corrisponde allo schema riportato come allegato A alla legge regionale n. 63 del 23.12.96. Essa ha durata trentennale ed è composta di 15 articoli che costituiscono disciplina delle modalità di cooperazione e non possono essere variati senza preventiva corrispondente delibera del Consiglio Regionale.

     Gli Enti partecipanti possono tuttavia integrare lo schema con altre condizioni, che rappresentino esclusivamente disciplina di dettaglio, purché accettate ed approvate da tutti gli Enti aderenti con proprio provvedimento e non contrastanti con i rimanenti articoli e con le vigenti norme regionali e statali.

 

     Articolo 5. (Forme di consultazione - Assemblea).

     L'Assemblea, costituita dai rappresentanti degli Enti locali nella persona dei Presidenti delle Province o assessori delegati e dei Sindaci dei Comuni o assessori delegati, è la forma di consultazione tra gli Enti costituenti l'Autorità d'Ambito.

     A convocare e presiedere l'Assemblea provvede il Presidente, che si avvarrà per ogni necessità tecnico operativa del Consiglio esecutivo.

     L'Assemblea adotta tutte le determinazioni necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, in coerenza con quanto stabilito dalla presente convenzione.

     Le materie sottoposte all'Assemblea sono quelle indicate all'art. 8 della legge regionale n. 63 del 23.12.1996.

     L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno su ordine del giorno predisposto dal Presidente e deve essere comunque convocata quando lo richieda almeno un quarto degli Enti partecipanti.

     Su particolari problemi o questioni gli Enti aderenti possono essere direttamente consultati dal Consiglio esecutivo, anche con nota scritta, alla quale gli Enti medesimi sono tenuti a rispondere nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

     Ciascun Ente aderente ha diritto di sottoporre direttamente all'Assemblea o al Consiglio proposte e problematiche attinenti all'attività del servizio idrico integrato, che saranno poste all'ordine del giorno nella prima Assemblea utile.

 

     Articolo 6. (Consiglio esecutivo).

     Per lo svolgimento del supporto tecnico dell'Autorità d'Ambito, delle attività connesse alle funzioni di competenza del Presidente e del Consiglio esecutivo, nonché per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato, è costituito l'Ufficio di direzione con sede inizialmente presso la Provincia di Potenza. Esso è costituito come stabilito dall'art. 9 della legge regionale n. 63 del 23.12.1996.

     Il Consiglio esecutivo, oltre alle competenze stabilite all'art. 9 della legge regionale n. 63:

     1. svolge funzioni informative e di supporto tecnico a servizio dell'Assemblea d'Ambito;

     2. redige proposte tecniche per la predisposizione e per l'aggiornamento dei programmi d'intervento ed il loro adeguamento alla programmazione regionale;

     3. svolge le funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio idrico integrato, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del D.P.R. 236/1988 e della legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni;

     4. esercita le funzioni di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte del gestore del servizio idrico integrato e propone all'Assemblea le eventuali misure ed iniziative nei confronti del gestore previste dalla convenzione di gestione;

     5. promuove l'adozione da parte del gestore del servizio idrico integrato di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;

     6. elabora i dati ed i risultati di gestione ed effettua controlli economici e gestionali sulle attività del gestore, verificando e sollecitando l'attuazione dei programmi d'intervento e le modalità di applicazione della tariffa.

     I costi di funzionamento del Consiglio esecutivo sono posti a carico del bilancio dell'Autorità d'Ambito.

 

     Articolo 7. (Ricognizione delle opere - Immobilizzazioni, attività e passività da trasferire al gestore).

     Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di gestione, redatta in base alla convenzione tipo adottata dalla Regione, tutti i comuni dell'Ambito, in collaborazione con gli Organi dell'Autorità d'ambito provvedono ad operare la ricognizione:

     a) delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti nel proprio territorio;

     b) delle forme di gestione diretta, previste dal 1° comma dell'art. 10 della legge 36/94, esercitate mediante aziende speciali, enti e consorzi pubblici alla data di entrata in vigore della legge 36/94.

     Gli Enti partecipanti si impegnano altresì a trasmettere all'Autorità d'Ambito i risultati della ricognizione di cui al paragrafo precedente, unitamente ad eventuali indicazioni ritenute utili a definire gli obiettivi per il nuovo servizio idrico integrato ed alla predisposizione del programma di interventi e relativo piano finanziario, entro quattro mesi dalla stipula della presente convenzione.

     Ciascuno dei Comuni, inoltre, predispone la situazione, sottoscritta dal legale rappresentante, delle immobilizzazioni, della attività e delle passività compresi gli oneri di ammortamento dei mutui, sulla base dell'ultimo conto consuntivo e delle successive variazioni deliberate.

     Gli elementi di cui ai precedenti comma saranno considerati nella predisposizione della convenzione di gestione di cui al successivo articolo 10.

 

     Articolo 8. (Organizzazione del servizio idrico integrato - Reciproci obblighi e garanzie).

     Entro novanta giorni dalla firma della presente convenzione, l'Autorità d'Ambito definisce con delibera dell'Assemblea, l'organizzazione prescelta per l'esercizio del Servizio Idrico Integrato, scegliendola fra quelle indicate all'art. 22, lettere b), c) ed e) della legge 142/90, come modificata dall'art. 12 della legge 498/92.

     In particolare sono individuati gli eventuali gestori da salvaguardare ed il relativo territorio e servizio di competenza, nonché gli eventuali gestori mantenuti.

     Si potrà provvedere alla gestioni integrata del servizio idrico con una pluralità di soggetti e di forme solo ove esistano gestioni salvaguardate ovvero concessioni preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 36/94; in quest'ultimo caso solo sino alla scadenza della relativa concessione, senza che questa possa essere rinnovata o prolungata.

     Il nuovo soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato subentra agli Enti preesistenti ed alle gestioni in economia con le modalità previste nella convenzione di gestione redatta in base alla convenzione tipo e relativo disciplinare adottati dalla Regione ai sensi dell'art. 11 della legge 36/94; esso svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei gestori salvaguardati o mantenuti.

 

     Articolo 9. (Criteri per la salvaguardia delle gestioni esistenti).

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 63 del 23.12.1996, tenuto conto di quanto disposto dal 4 comma dell'art. 9 della legge 36/94, possono essere salvaguardati gli Enti gestori che presentino i seguenti requisiti:

     1. essere Ente soggetto a vigilanza statale ovvero a partecipazione pubblica, ai sensi della legge 142/90, aziende speciali e consorzi di Comuni. Non potranno essere oggetto di salvaguardia le gestioni in diretta economia degli Enti locali;

     2. gestire da almeno cinque anni il servizio direttamente con una propria struttura di personale e mezzi organizzata per lo svolgimento delle funzioni e delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;

     3. aver gestito nel suddetto periodo di tempo il servizio idrico di propria competenza con regolarità e con bilancio in pareggio.

     La salvaguardia di un Ente deve comunque basarsi su dati, indici e parametri desumibili da documenti ufficiali degli esercizi precedenti e non deve in nessun modo costituire pregiudizio alcuno per una economica, efficiente ed efficace gestione del Servizio idrico integrato nella restante parte dell'Ambito, né comportare aggravi per le tariffe applicate all'utenza.

 

     Articolo 10. (Convenzione di gestione - Procedure per l'assegnazione del servizio idrico, L. 36/94).

     In applicazione di quanto previsto al precedente art. 8, entro 120 giorni dalla stipula della presente convenzione l'Autorità d'ambito approva l'organizzazione del Servizio idrico integrato, individuando gli eventuali Enti già operanti da salvaguardarsi o da mantenere, e redigendo, sulla base della convenzione tipo emanata dalla Regione, la convenzione di gestione, nel rispetto delle norme di cui all'art. 11 della legge 36/94.

     A tal fine adottano tutti i provvedimenti attuativi della presente convenzione finalizzati alla scelta del gestore, rispettando nella ipotesi di convenzione a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione quanto stabilito all'art. 20 della legge 36/94.

     Tutti gli atti necessari per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'assegnazione della gestione del Servizio idrico integrato, nonché quelli relativi all'affidamento sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea d'Ambito.

 

     Articolo 11. (Criteri, indirizzi e livelli minimi per il Servizio idrico integrato).

     L'Autorità d'Ambito cura che la gestione del Servizio idrico integrato garantisca i livelli minimi dei servizi così come esposti dal D.P.C.M. attuativo dell'art. 4 della legge 36/94, secondo i tempi stabiliti nel programma di interventi facente parte della convenzione di gestione.

 

     Articolo 12. (Tariffa).

     L'Autorità d'Ambito determina la tariffa tenuto conto di tutte le componenti di costo e della tariffa di riferimento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 13 della legge 36/94 ed in relazione al piano finanziario degli interventi necessari per l'esercizio del servizio idrico integrato di cui al 3° comma dell'art. 11 della medesima legge 36/94.

     Conformemente al disposto del 6° comma dell'art. 13 della legge 36/94, compete al nuovo gestore del servizio idrico integrato di provvedere all'applicazione ed all'incasso della tariffa nei confronti dell'utenza, nonché a ripartirla con i gestori salvaguardati o mantenuti secondo il disposto dell'art. 15 della suddetta legge.

     I gestori salvaguardati o mantenuti sono compensati applicando le tariffe in vigore per ciascuno di essi al 31.12.1994, salvo le eventuali maggiorazioni conseguenti all'applicazione di norme di legge nazionali.

 

     Articolo 13. (Rapporti finanziari).

     A norma dell'art. 12 della legge 36/94 gli Enti partecipanti affidano in dotazione o in esercizio, tramite l'Autorità d'Ambito, a titolo non oneroso, al soggetto gestore tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni di loro proprietà relative ai servizi di cui al 1° comma dell'art. 4, lettera f) della legge 36/94.

     Il soggetto gestore ne assume i relativi oneri di gestione e manutenzione nei termini previsti dalla convenzione di gestione di cui all'art. 10 della presente convenzione.

     Qualora nel prosieguo un Comune intendesse accelerare un programma di investimenti sugli impianti del proprio territorio, potrà chiedere all'Autorità d'Ambito di applicare una modulazione della tariffa dei propri utenti mediante una sovraquota di oneri finanziari a copertura degli investimenti citati.

     Ciascun Comune ha inoltre la facoltà di realizzare le opere ritenute necessarie per l'adeguamento del proprio servizio idrico integrato in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione - sentita l'Autorità d'Ambito - con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere sono affidate in gestione con uno stato di consistenza aggiuntivo.

 

     Articolo 14. (Forme di vigilanza e di controllo).

     L'Autorità d'Ambito informa tempestivamente e per iscritto la Regione sulla situazione degli adempimenti in coincidenza con ciascuna delle scadenze fissate nei precedenti articoli.

     In particolare dovranno essere comunicati alla Regione il programma degli interventi necessari ed il relativo piano finanziario connesso al modello organizzativo e gestionale, nonché le tariffe adottate.

     L'Autorità d'Ambito vigila, anche per mezzo del Consiglio esecutivo, sulla attuazione, da parte del gestore, dei citati programmi di intervento e sui livelli minimi raggiunti per il servizio idrico integrato. A tal fine il gestore curerà la compilazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di uno schema questionario opportunamente predisposto dall'Autorità d'Ambito, contenente tutti i dati tecnici ed economici ricavati dai documenti ufficiali della gestione.

     A ciascun Ente locale partecipante è consentito di prendere visione del bilancio preventivo e del conto consuntivo che il soggetto gestore sarà tenuto a presentare all'Autorità d'Ambito rispettivamente entro il 30 ottobre ed entro il 30 aprile di ogni anno. Il conto consuntivo dovrà essere verificato da società di certificazione iscritta all'Albo.

 

     Articolo 15. (Arbitrato).

     Gli Enti partecipanti convengono che gli eventuali conflitti tra gli stessi in ordine alle attività concernenti l'organizzazione del servizio idrico integrato, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, verranno risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti in conflitto e da un presidente nominato d'intesa tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Potenza su istanza della parte più diligente. Qualora i membri del collegio risultassero in numero pari verrà nominato, con le stesse modalità previste per il Presidente, un ulteriore componente.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[2] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[3] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[4] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[5] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 23 giugno 2003, n. 23.

[6] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[7] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 23 giugno 2003, n. 23.

[8] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 23 giugno 2003, n. 23.

[9] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 23 giugno 2003, n. 23.

[10] Articolo sostituito dall’art. 3 della L.R. 23 giugno 2003, n. 23 e abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[11] Rubrica così modificata dall’art. 4 della L.R. 23 giugno 2003, n. 23.

[12] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[13] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 23 giugno 2003, n. 23.

[14] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2009, n. 9. Gli organi di cui al presente articolo sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2010 dall'art. 18 della L.R. 5 agosto 2010, n. 28.