§ 2.3.18 - L.R. 23 giugno 2003, n. 23.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1996, n. 63.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:23/06/2003
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. All’art. 7, comma 1, della Legge Regionale 23 dicembre 1996, n. 63, nel terzo nel trattino sono eliminate le parole “ed il Vice Presidente”
Art. 2.      1. All’art. 8 della Legge Regionale n. 63 del 23 dicembre 1996 sono apportate le seguenti modifiche
Art. 3.      1. L’art. 9 della L.R. n. 63 del 23 dicembre 1996 è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. All’art. 10 della L.R. n. 63 del 23 dicembre 1996 sono apportate le seguenti modifiche
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.3.18 - L.R. 23 giugno 2003, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1996, n. 63.

(B.U. 25 giugno 2003, n. 44).

 

Art. 1.

     1. All’art. 7, comma 1, della Legge Regionale 23 dicembre 1996, n. 63, nel terzo nel trattino sono eliminate le parole “ed il Vice Presidente”.

 

     Art. 2.

     1. All’art. 8 della Legge Regionale n. 63 del 23 dicembre 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le lettere a) e b) sono così sostituite:

     a) dai Sindaci o loro delegati anche esterni al Consiglio Comunale con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza;

     b) dai Presidenti o loro delegati anche esterni al Consiglio delle Province di Potenza e Matera, senza diritto di voto;

     b) la lettera 1) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

     “1) nomina e revoca, anche disgiuntamente, il Presidente ed il Consiglio Esecutivo”.

 

     Art. 3.

     1. L’art. 9 della L.R. n. 63 del 23 dicembre 1996 è sostituito dal seguente:

     “Art. 9. (Consiglio Esecutivo).

     1. Il Consiglio Esecutivo è eletto dall’Assemblea ed è composto:

     a) dal Presidente;

     b) da quattro componenti eletti dall’Assemblea con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;

     c) da quattro componenti eletti dall’Assemblea con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;

     d) dai componenti già designati in Assemblea da ciascuno dei Comuni Capoluogo e da ciascuna delle Province.

     Il Vice Presidente è eletto dal Comitato Esecutivo tra i propri componenti.

     2. Il Consiglio Esecutivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.

     3. Il Consiglio Esecutivo delibera a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.

     4. Al Consiglio Esecutivo competono:

     a) La predisposizione degli atti da sottoporre all’Assemblea;

     b) L’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea ed in particolare di quella concernente il programma degli interventi necessari per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie alla gestione del servizio come previsto dall’art. 11, comma 3 della Legge n. 36 del 5/1/1994;

     c) L’approvazione del piano finanziario relativo al programma di cui alla precedente lettera b);

     d) Il compimento degli atti necessari per procedere all’affidamento della gestione del servizio;

     e) Il controllo operativo, tecnico e gestionale sull’operato del gestore e sulla gestione del servizio idrico integrato;

     f) La nomina del Direttore;

     g) Gli atti che non sono attribuiti dalla presente legge alla competenza dell’Assemblea.

     5. Il Consiglio Esecutivo è supportato da un ufficio di direzione tecnico-amministrativo che lo coadiuva nelle funzioni di propria competenza e che risponde del raggiungimento degli obiettivi fissati dal medesimo Consiglio.

     6. Il Direttore è individuato tra persone in possesso di adeguate esperienze, competenze e capacità professionali ed è assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta, ancorato ai valori economici contemplati dal contratto della dirigenza regionale”.

 

     Art. 4.

     1. All’art. 10 della L.R. n. 63 del 23 dicembre 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica dell’articolo è così riformulata: “Presidente dell’Autorità d’Ambito”;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il Presidente è eletto dall’Assemblea, anche fra coloro che non ne fanno parte, dura in carica 5 anni, è rieleggibile per una sola volta e nel caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, l’assemblea elegge un nuovo Presidente che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio esecutivo che presiede”.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.