§ 6.2.190 - L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:30/12/2010
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Limite massimo di indebitamento.
Art. 2.  Riscossione tassa automobilistica regionale tramite procedura di addebito automatico.
Art. 3.  Dotazioni finanziarie per l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all'economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato.
Art. 4.  Limiti di impegno.
Art. 5.  Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione.
Art. 6.  Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi per il periodo di programmazione 2007-2013 cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea.
Art. 7.  Patto di stabilità interno e misure di contenimento della spesa.
Art. 8.  Patto di stabilità infraregionale.
Art. 9.  Slittamento limite d'impegno di cui alla legge regionale 8 agosto 2005 n. 27.
Art. 10.  Slittamento limite di impegno per contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale cinematografiche.
Art. 11.  Slittamento limiti di impegno di cui alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 27.
Art. 12.  Modifica alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 12 “Sostegno all'Università degli Studi della Basilicata per la promozione di uno sviluppo regionale di qualità”.
Art. 13.  Interventi di sostegno allo sviluppo dell'Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica.
Art. 14.  Contributo per il miglioramento dei servizi agli studenti universitari.
Art. 15.  Fondo di garanzia per il circolante delle imprese.
Art. 16.  Dotazione del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione. Legge regionale 1° dicembre 2004, n. 24.
Art. 17.  Contributo per la stabilizzazione dei Lavoratori ASU Autofinanziati.
Art. 18.  Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili.
Art. 19.  Contributo straordinario alle Province a sostegno dell'attività di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 20.  Sostegno alla qualificazione dei servizi educativi nelle scuole della Basilicata.
Art. 21.  Patto territoriale Basilicata Nord-Occidentale Contributo una tantum.
Art. 22.  Tutela della biodiversità nelle foreste regionali.
Art. 23.  Istituzione delle aree programma.
Art. 24.  Gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni.
Art. 25.  Legge regionale n. 4 del 2007 “Delimitazione degli Ambiti Socio-Territoriali”.
Art. 26.  Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63“Istituzione del servizio idrico integrato”.
Art. 27.  Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano”.
Art. 28.  Misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa del personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale.
Art. 29.  Regolamento delle attività sanitarie ambulatoriali.
Art. 30.  Validità ed utilizzazione delle graduatorie nel Servizio Sanitario Regionale.
Art. 31.  Misure di razionalizzazione e di contenimento delle spese derivanti dall'utilizzo degli immobili da parte delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale.
Art. 32.  Modifiche al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 1.
Art. 33.  Modifica all'art. 48 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i.
Art. 34.  Rendicontazione spese Pro Loco.
Art. 35.  Modifiche degli articoli 13 e 57 della L.R. n. 42/2009.
Art. 36.  Modifica dell'art. 2, comma 12 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31.
Art. 37.  Modifiche alla L.R. 19 gennaio 2005, n. 2“Delegificazione dei provvedimenti in materia di prosecuzione e stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in attività socialmente utili”.
Art. 38.  Modifica alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 28“Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato”.
Art. 39.  Modifiche alla L.R. 12 novembre 2004, n. 18 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e successive modificazioni”.
Art. 40.  Proroga termine gestione straordinaria dell'Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.).
Art. 41.  Modifica alla L.R. 6 settembre 2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”.
Art. 42.  Modifica dell'art. 11 della L.R. n. 32/2000.
Art. 43.  Rispetto dei vincoli di bilancio.
Art. 44.  Copertura finanziaria.
Art. 45.  Entrata in vigore.


§ 6.2.190 - L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011.

(B.U. 30 dicembre 2010, n. 49)

 

Capo I

Disposizioni di carattere finanziario

 

Art. 1. Limite massimo di indebitamento.

1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2011, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in euro 123.699.207,61.

2. L'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall'art. 4, comma 1 della L.R. 5 agosto 2010, n. 28, è rinnovata per l'esercizio finanziario 2011, per l'importo di euro 26.913.944,36, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2009, relativamente alle spese contenute nell'allegato n. 10 al bilancio di previsione 2009, come modificato dall'art. 8, comma 3, della L.R. 7 agosto 2009, n. 27, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell'esercizio 2010 per effetto del disposto di cui all'art. 12, comma 6, della medesima L.R. 30 dicembre 2009, n. 43.

3. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è destinato a finanziare:

a) per euro 70.161.869,40 per le spese di investimento [1];

b) per euro 22.938.585,85 corrispondente al disavanzo d'amministrazione 2009 afferente le spese d'investimento, di cui al comma 2;

c) per euro 3.975.358,51 corrispondente al disavanzo d'amministrazione 2009 afferente alla quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell'ambito del Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2007-2013, di cui al comma 2;

d) per euro 26.623.393,85 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell'ambito del Programma Operativo F.E.S.R. 2007-2013.

4. Le risorse finanziarie di cui ai precedenti commi 2 e 3, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.01.01 dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2011.

5. Per gli anni 2012 e 2013 il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in euro 7.800.000,00 ed in euro 3.800.000,00.

 

Capo II

Disposizioni in materia di entrata

 

     Art. 2. Riscossione tassa automobilistica regionale tramite procedura di addebito automatico.

1. I riversamenti della tassa automobilistica regionale incassata dai soggetti autorizzati alla riscossione, sono eseguiti tramite procedura di addebito automatico (RID).

2. Con provvedimento amministrativo verranno individuate le conseguenti procedure applicative.

 

Capo III

Disposizioni in materia di spesa

 

     Art. 3. Dotazioni finanziarie per l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all'economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato.

1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo-ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l'anno 2011 nella misura complessiva di euro 121.530.036,50 e nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all'economia, classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l'anno 2011 nella misura complessiva di euro 120.509.406,76 e nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per l'anno 2011 complessivamente in euro 1.699.156,50 nelle misure riportate nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. Limiti di impegno.

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici quantificati, per l'esercizio finanziario 2011, complessivamente in euro 15.259.193,60, sono riportati, unitamente alla decorrenza ed all'anno terminale, nella tabella D allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione.

1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono fissati per l'esercizio 2011 nella misura complessiva di euro 27.677.000,00 cosi ripartiti:

 

Denominazione Ente

Contributi Anno 2011 euro

Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T. - (F.O. 0473 U.P.B. 0473.04)

2.700.000.00

Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. - (F.O. 0421 - U.P.B. 0421.01)

9.900.000.00

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Basilicata - A R P.A.B. - L.R. 19 maggio 1997, n. 27 (F.O. 0510 - U.P.B. 0510.05)

7.812.000,00

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. - L.R. 4 luglio 1997, n. 11 - (F.O. 0980 - U.P.B. 0980.O3)

2.100.000,00

Ente Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane - L.R. 24 novembre 1997, n. 47 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.04)

400.000,00

Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese rupestri del Materano - L.R. 7 gennaio 1998, n. 2 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.05)

400.000,00

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) - (F.O. 0421 - U.P.B. 0421.02)

4.365.000.00

TOTALE

27.677.000,00

 

     Art. 6. Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi per il periodo di programmazione 2007-2013 cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea.

1. La dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2011 relativa al Programma Operativo FESR per il periodo di programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

2. La dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2011 relativa al Programma Operativo FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F allegata alla presente legge.

3. La dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2011 relativa al Programma Italiano del F.E.P. 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

4. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui al precedente comma, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

 

     Art. 7. Patto di stabilità interno e misure di contenimento della spesa.

1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, è fatto divieto di istituire, nell'esercizio finanziario 2011, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro a carattere permanente ed altri organismi collegiali che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. È fatto altresì divieto per il medesimo esercizio finanziario di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori componenti sia esterni che interni all'amministrazione regionale.

2. I Dirigenti Generali ed i Dirigenti dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio concorrono al contenimento degli impegni e dei pagamenti entro i limiti di cui all'obiettivo programmatico derivante dal rispetto del Patto di Stabilità Interno per le regioni a statuto ordinario per l'esercizio finanziario 2011. A tale scopo i Dirigenti Generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all'attuazione del sistema di monitoraggio e verifica del rispetto di tale limite.

3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell'esercizio 2011 a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

 

     Art. 8. Patto di stabilità infraregionale.

1. Il sistema degli Enti strumentali e Aziende Regionali di cui al precedente art. 5 della presente legge e degli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o effettua trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2011-2013.

2. Ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 del presente articolo al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2011, il complesso delle spese finali non può essere superiore al complesso delle entrate accertate nell'anno.

3. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale alla Presidenza della Giunta regionale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Gli enti di cui al comma 1 che non rispetteranno gli obiettivi del patto di stabilità fissati per l'anno 2011, nell'anno successivo dovranno ridurre del 10% le spese per acquisto di beni e servizi, non potranno procedere all'affidamento di incarichi di consulenza e colla-borazione, nè procedere all'assunzione di personale.

 

     Art. 9. Slittamento limite d'impegno di cui alla legge regionale 8 agosto 2005 n. 27.

1. Il limite di impegno quindicennale di euro 620.000,00 di cui all'articolo 17, comma 2 della L.R. 8 agosto 2005, n. 27 per la concessione di un contributo all'ARDSU per la realizzazione di residenze universitarie decorre dall'esercizio finanziario 2011.

2. La copertura finanziaria è assicurata dal bilancio pluriennale 2011-2013 e dai corrispondenti futuri bilanci.

 

     Art. 10. Slittamento limite di impegno per contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale cinematografiche.

1. Il limite di impegno di euro 300.000,00 di cui all'art. 38, comma 1, della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1 per la concessione di contributi agli Enti Locali per l'assunzione di mutui, decorre dall'esercizio finanziario 2011.

2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 1111.08 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio pluriennale 2011-2013. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 11. Slittamento limiti di impegno di cui alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 27.

1. Il limite di impegno di euro 500.000,00 di cui al comma 1 dell'art. 35 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27, per la concessione di contributi destinati al patrimonio storico artistico religioso all'Ordinario Diocesano per l'assunzione di mutui, decorre dall'esercizio finanziario 2011.

2. Il limite di impegno di euro 1.000.000,00 di cui al comma 1 dell'art. 36 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27 per sostenere gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole di competenza delle Province per l'assunzione di mutui, decorre dall'esercizio finanziario 2011.

3. Il limite di impegno di euro 200.000,00 di cui al comma 1 dell'art. 46 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27 per la diffusione di strutture di accoglienza per anziani e asili nido sul territorio regionale, decorre dall'esercizio finanziario 2011.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla U.P.B. 1111.08 dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio Pluriennale 2011-2013. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di sostegno all'economia ed alle famiglie e di cooperazione territoriale

 

     Art. 12. Modifica alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 12 “Sostegno all'Università degli Studi della Basilicata per la promozione di uno sviluppo regionale di qualità”.

1. L'articolo 3 comma 1 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 12 è così sostituito:

“1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Basilicata e l'Università degli Studi della Basilicata definiscono un piano dodicennale di interventi da attuarsi mediante Accordi di programma triennali, in conformità con la normativa nazionale e regionale in materia, da sottoporre al Consiglio regionale per la relativa approvazione.”

 

     Art. 13. Interventi di sostegno allo sviluppo dell'Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica.

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica, la Regione Basilicata destina annualmente un importo pari ad euro 10.000.000,00.

2. Le somme di cui al comma precedente sono stanziate alla UPB 0480.02 “Sostegno all'istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica” del bilancio di previsione per gli esercizi 2011-2013.

 

     Art. 14. Contributo per il miglioramento dei servizi agli studenti universitari.

1. La Regione Basilicata partecipa al miglioramento dei servizi erogati agli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata, trasferendo all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata un contributo pari ad euro 1.000.000,00.

2. La somma di cui al comma precedente è stanziata alla UPB 0980.04 “Trasferimenti per l'attività dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata” del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

 

     Art. 15. Fondo di garanzia per il circolante delle imprese.

1. Per conseguire il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese operanti in Basilicata è istituito il “Fondo di garanzia per il circolante delle imprese”.

2. Per l'anno 2011 la dotazione del fondo di cui al comma 1 è pari a 10 milioni di euro.

3. Gli oneri finanziari di cui al comma 2 sono stanziati alla UPB 0442.05 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011.

 

     Art. 16. Dotazione del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione. Legge regionale 1° dicembre 2004, n. 24.

1. Per l'esercizio finanziario 2011, la dotazione del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione di cui alla legge regionale 1 dicembre 2004, n. 24, è pari ad euro 400.000,00, importo stanziato alla UPB 1091.01 del bilancio di previsione per l'esercizio 2011.

2. Entro il 30 giugno, la Giunta regionale rendiconta al Consiglio regionale le attività svolte dal fondo nell'anno precedente.

 

     Art. 17. Contributo per la stabilizzazione dei Lavoratori ASU Autofinanziati.

1. Per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, come modificato dall'art. 33 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, è destinata, per l'esercizio finanziario 2011, una somma pari ad euro 1.100.000,00, stanziata alla U.P.B. 0412.03 “Azioni in favore dei lavoratori socialmente utili” del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario.

 

     Art. 18. Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili.

1. Per le finalità di cui all'art. 15 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, è destinata, per l'esercizio finanziario 2011, una somma pari ad euro 1.000.000,00 stanziata alla UPB 0412.04 “Politiche per l'inserimento lavorativo dei portatori di Handicap e di altri soggetti svantaggiati” del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario.

 

     Art. 19. Contributo straordinario alle Province a sostegno dell'attività di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

1. Al fine di sostenere le Amministrazioni Provinciali nell'attuazione dei piani provinciali di supporto organizzativo per il trasporto e nell'attivazione di progetti educativi individualizzati (PEI) per gli studenti diversamente abili o in situazione di svantaggio, fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 82 della legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, di recepimento del disposto normativo di cui all'art. 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è destinato per l'anno scolastico 2011/2012 un contributo straordinario pari ad euro 420.000,00.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per stabilire i criteri e le modalità di erogazione del contributo alle Province di Potenza e di Matera.

3. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1, del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 0980.01 “Interventi per l'accesso al diritto allo studio” dello stato di previsione delle uscite del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011.

 

     Art. 20. Sostegno alla qualificazione dei servizi educativi nelle scuole della Basilicata.

1. La Regione Basilicata, fatti salvi gli orientamenti delle attività educative rientranti nelle norme generali sull'istruzione di competenza dello Stato, promuove la qualificazione e la innovazione dei servizi educativi nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

2. Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, la Regione sostiene la realizzazione di percorsi formativi integrativi, anche attraverso l'impiego del personale precario della scuola.

3. La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare apposito provvedimento per la definizione del Programma degli interventi da attuarsi nell'anno scolastico 2010/2011, con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi alle scuole di cui al presente articolo.

4. Per gli interventi rivolti alle scuole del primo ciclo di istruzione, scuola primaria e secondaria di I° grado, è destinato un finanziamento regionale pari ad euro 900.000,00.

5. Ai maggiori oneri, derivanti dall'applicazione dei contratti previsti negli avvisi pubblici per la qualificazione, rafforzamento e ampliamento dell'offerta formativa scolastica delle scuole primarie e secondarie relativi agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 è destinato un finanziamento regionale integrativo pari ad euro 100.000,00.

6. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui ai commi precedenti del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 0980.02 “Interventi di qualificazione del sistema educativo a supporto delle politiche giovanili” dello stato di previsione delle uscite del bilancio per l'esercizio finanziario 2011.

 

     Art. 21. Patto territoriale Basilicata Nord-Occidentale Contributo una tantum.

1. Per le finalità di cui alla D.G.R. 30 luglio 2008, n. 1224 è concesso a Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale s.r.l., in qualità di soggetto responsabile del Patto Territoriale Basilicata Nord-Occidentale un contributo una tantum di euro 75.000,00 per l'anno 2011 da utilizzare per la chiusura degli impegni gestionali connessi alla realizzazione degli interventi previsti dal medesimo patto.

2. La spesa di euro 75.000,00 relativo all'anno 2011 trova copertura nell'ambito della U.P.B. 442.08 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

 

     Art. 22. Tutela della biodiversità nelle foreste regionali.

1. Per l'anno 2011 la Regione Basilicata finanzia specifici progetti tesi all'individuazione e salvaguardia delle particolari specie vegetali che caratterizzano le aree di foresta a gestione diretta regionale.

2. La spesa di euro 150.000,00 relativa all'anno 2011 trova copertura nell'ambito della U.P.B. 0422.03 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

 

Capo V

Disposizioni in materia di governance territoriale e settoriale

 

     Art. 23. Istituzione delle aree programma.

1. Al fine di agevolare e favorire il concorso delle Amministrazioni locali nell'impostazione e nell'attuazione delle politiche pubbliche a scala locale nonché promuovere e rafforzare la coesione economico-sociale e territoriale, la Regione Basilicata attiva, di concerto con l'ANCI e l'UPI di Basilicata, il processo costitutivo di aree programma a scala locale.

2. In fase di prima applicazione del presente articolo e sino alla formale costituzione della Conferenza dei sindaci di cui al successivo comma 3, le aree programma coincidono con i sette ambiti geografici delimitati dalla D.G.R. 5 maggio 2009, n. 744 in materia di Piani di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) e con i due Comuni capoluoghi di Matera e Potenza.

3. Per ciascuna delle aree programma, di cui al primo comma, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale apposita Conferenza dei sindaci, che ne disciplina il funzionamento sentita la Commissione Consiliare Competente a seguito di sottoscrizione da parte delle Amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 di apposita convenzione.

4. Dette conferenze composte da sindaci, o loro delegati regolarmente eletti nei Consigli comunali, e disciplinate da autonomi regolamenti sono istanze partenariali inter-istituzionali nei processi decisionali - nelle fasi sia ascendente che discendente - relativi all'elaborazione e definizione nonché all'implementazione e realizzazione delle politiche pubbliche regionali a proiezione territoriale. In particolare, gli ambiti di operatività delle conferenze dei sindaci riguardano gli aspetti programmatici ed operativi delle politiche regionali in materia di:

a) assetto e governo del territorio;

b) tutela e valorizzazione ambientale;

c) sviluppo economico;

d) tutela e valorizzazione dei beni culturali e naturali;

e) servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità;

f) servizi scolastici e formativi;

g) trasporti locali.

5. Per attendere ai propri compiti e funzioni, la Conferenza dei Sindaci si avvale - ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - di un ufficio comune quale specifica struttura tecnico-amministrativa di supporto cui è assegnato, secondo modalità definite al successivo comma 8 del presente articolo, personale riveniente dalle soppresse Comunità Montane.

6. Alle attività ed azioni di programmazione delle politiche pubbliche a scala territoriale assegnate alle Conferenze dei Sindaci prendono parte anche le Amministrazioni Provinciali, con particolare riferimento agli ambiti di intervento ricadenti nelle materie di propria competenza.

7. A far data dall'1 gennaio 2011 le quattordici Comunità Montane di Basilicata sono soppresse e gli attuali commissari procedono alla loro liquidazione. Gli effetti giuridici della soppressione decorrono dalla data di adozione del decreto presidenziale di cui al primo capoverso del successivo comma 8 del presente articolo.

Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, i commissari liquidatori provvedono ad una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari, e relativi al personale imputabili alla Comunità Montana di pertinenza ed alla predisposizione di una relazione di fine attività da allegare all'atto di ricognizione e da trasmettere congiuntamente alla Regione Basilicata.

In caso di mancata trasmissione dell'atto di ricognizione e dell'allegata relazione di fine attività entro il termine fissato al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei 15 giorni successivi, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

Fino all'adozione del decreto di estinzione delle Comunità Montane da parte del Presidente della Giunta regionale di cui al comma successivo, i commissari liquidatori assicurano il regolare svolgimento delle attività correnti residuali, comprese quelle inerenti l'esercizio di deleghe regionali o funzioni relative all'attuazione di politiche regionali a proiezione territoriale.

7 bis. A far data dal 1° settembre 2012 ai Commissari Liquidatori delle ex Comunità Montane di Basilicata non spetta alcun compenso [2].

8. A seguito della trasmissione dell'atto di ricognizione e dell'allegata relazione di fine attività di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale adotta, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, il decreto di estinzione delle Comunità Montane.

Il citato decreto, tenuto conto anche delle richieste formulate dai Comuni singoli od organizzati in forma associata, detta per ciascuna Comunità Montana soppressa le disposizioni relative alla successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari e del personale nonché nell'esercizio delle funzioni esercitate dalle Comunità Montane al momento dell'estinzione.

Al fine di garantire al personale attualmente in servizio - compreso i lavoratori LSU, CO.CO.CO. e a tempo determinato in forza alla data di approvazione della presente legge presso le soppresse Comunità Montane e presso l'UNCEM regionale il mantenimento dello status economico e giuridico già acquisito, il decreto presidenziale assicura alle Amministrazioni ed agli Enti assegnatari di personale il trasferimento di risorse finanziarie adeguate per far fronte ai nuovi costi prevedendo anche forme incentivanti e premiali per l'impiego di detto personale o nell'ufficio comune della Conferenza dei sindaci di cui al precedente comma 5 ovvero per la gestione associata di funzioni e servizi. Il decreto provvede, inoltre, a dettare disposizioni per l'assegnazione delle risorse regionali e statali già spettanti ai Comuni montani.

Il complesso dei rapporti e dei beni trasferiti è gestito dalle Amministrazioni e dagli Enti assegnatari, almeno per un anno dalla data di adozione del decreto, in modo distinto.

Il decreto di estinzione delle Comunità Montane costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalle successioni.

9. La L.R. 27 giugno 2008, n. 11“Norme di riordino territoriale degli Enti Locali e delle funzioni intermedie anche in applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244- Finanziaria 2008”, è abrogata.

 

     Art. 24. Gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni.

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 26 - 31, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con L. n. 122 del 30 luglio 2010, la Regione Basilicata al fine di assicurare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'esercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni fondamentali sancisce che:

a) l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni avviene mediante sottoscrizione da parte delle Amministrazioni interessate di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

b) la convenzione è stipulata per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei Comuni richiamate all'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009;

c) la sottoscrizione della convenzione inerente l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali coinvolge tutti i Comuni della Basilicata ad eccezione dei Comuni capoluoghi di Provincia (in linea con il disposto dell'ultimo periodo del comma 30 del menzionato art. 14 del D.L. n. 78 del 2010) che possono aderirvi di propria iniziativa;

d) il limite demografico minimo che l'insieme dei Comuni è tenuto a rispettare per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali è fissato in cinquemila abitanti ovvero tremila abitanti se trattasi di gestione associata tra Comuni già appartenuti alle soppresse Comunità Montane [3].

2. La Giunta Regionale, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM di Basilicata e sentite le Conferenze dei sindaci delle aree programma di cui al precedente art. 20 - entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge procede a definire con proprio provvedimento:

a) la delimitazione geografica dell'insieme di Comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata, nel rispetto delle attuali perimetrazioni dei Piani di Offerta Integrata dei Servizi (P.O.I.S.) di cui alla D.G.R. n. 744 del 2009;

b) il disciplinare-tipo, di cui al comma 3 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000, della convenzione avente ad oggetto l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei Comuni richiamate all'articolo 21, comma 3, della L. n. 42 del 2009;

c) la configurazione organizzativa dell'ufficio comune, di cui al comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000, al quale affidare l'esercizio in forma associata di tutte od alcune delle funzioni degli enti partecipanti all'accordo;

d) le azioni regionali di accompagnamento e sostegno per l'avvio e l'entrata a regime dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni.

 

     Art. 25. Legge regionale n. 4 del 2007 “Delimitazione degli Ambiti Socio-Territoriali”.

1. In coerenza con il processo in atto di riordino del welfare regionale, a far data dall'1 gennaio 2011 l'Ambito Socio-Territoriale di cui all'art. 12 della L.R. 14 febbraio 2007, n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale” coincide con la dimensione geografica dei Piani di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) così come perimetrati dalla D.G.R. 5 maggio 2009, n. 744.

2. All'organizzazione e programmazione della rete locale integrata dei servizi di cittadinanza sociale degli Ambiti Socio-Territoriali direttamente gravitanti sui Comuni capoluoghi di Provincia concorrono anche i Comuni di Matera e Potenza.

3. È dato mandato al Dipartimento regionale “Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità” di promuovere la concertazione sui territori per pervenire, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, all'allineamento degli ambiti sociali di zona esistenti alla nuova delimitazione geografica ed alla costituzione dei nuovi Ambiti Socio-Territoriali.

4. A far data dall'1 gennaio 2011 la proiezione territoriale delle risorse afferenti, a qualsiasi titolo, le politiche regionali concernenti i servizi di cittadinanza sociale, ed in particolare il finanziamento dei piani sociali di zona, segue la nuova dimensione geografica degli Ambiti Socio-Territoriali.

 

     Art. 26. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63“Istituzione del servizio idrico integrato”.

1. L'articolo 4 del Capo III “Forme e modi di cooperazione fra gli Enti Locali” della L.R. 23 dicembre 1996, n. 63 ss.m.i. “Istituzione del Servizio Idrico Integrato” è così sostituito:

“Articolo 4

1. In applicazione dell'art. 1-quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42 “Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regione”, il modello di governo del Servizio Idrico Integrato incentrato sull'Autorità d'Ambito è abrogato.

2. Le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato sono assegnate alla Conferenza Interistituzionale Idrica che subentra nei relativi rapporti giuridici in essere.

Le disposizioni della L.R. n. 63/1996 ss.m.i. non espressamente abrogate contenenti richiami all'Autorità d'Ambito vanno riferite alla Conferenza Interistituzionale Idrica.

3. In linea con le previsioni normative di cui all'art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 la Conferenza Interistituzionale Idrica si configura - ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - come una convenzione obbligatoria fra le Amministrazioni comunali alla quale aderiscono gli Enti Provinciali e la Regione.

4. La Conferenza Interistituzionale Idrica è costituita, entro 60 giorni secondo il disciplinare-tipo predisposto dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, dai 131 Comuni lucani ricadenti nell'ATO Idrico Basilicata, dalle Province di Matera e Potenza e dalla Regione Basilicata e svolge le funzioni di governo del Servizio Idrico Integrato per un periodo di anni trenta.

I Comuni, le Province e la Regione stipulano la convenzione di cui al precedente comma entro due mesi dall'emanazione da parte della Giunta Regionale del disciplinare-tipo.

Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione da parte di tutti gli Enti locali, la Regione Basilicata assume ogni iniziativa utile e necessaria ed esercita le relative funzioni di raccordo e coordinamento.

Decorso inutilmente il termine fissato di mesi due, la convenzione è stipulata, entro i successivi trenta giorni, dai Comuni, dalle Province che hanno adottato la deliberazione di adesione e dal Presidente della Giunta Regionale anche in sostituzione degli Enti inadempienti, previa diffida.

5. La Conferenza Interistituzionale Idrica è composta dai Sindaci dei Comuni, od assessori delegati, ricadenti nell'ATO Idrico Basilicata, dai Presidenti delle Province, od assessori delegati, e dal Presidente della Regione, od assessore delegato.

Al fine di assicurare la piena efficacia ed efficienza al governo del Sistema Idrico Integrato, la Conferenza Interistituzionale Idrica:

a) individua nella Regione Basilicata l'Amministrazione procedente con funzioni di raccordo e coordinamento degli Enti aderenti e di rappresentanza esterna della Conferenza;

b) nomina un Esecutivo, con funzioni di proposizione istruzione, deliberazione e sorveglianza di tutte le attività e di tutti gli atti, ad eccezione di quelli espressamente riservati dal successivo comma 6 alla competenza della Conferenza nella sua interezza, di competenza della Conferenza, composto dal rappresentante dell'Amministrazione procedente e da:

- quattro componenti eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;

- quattro componenti eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;

- un componente per ciascuno dei due Comuni capoluogo;

- un componente per ciascuna delle due Province.

Per attendere ai propri compiti, la Conferenza Interistituzionale Idrica si avvale - ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - di una specifica struttura tecnico-amministrativa di supporto cui è assegnato, secondo modalità definite in sede di convenzione, il personale riveniente dalla soppressa Autorità d'Ambito.

Con apposito regolamento, la Conferenza disciplina il proprio funzionamento interno, i compiti assegnati all'Amministrazione procedente ed all'Esecutivo nonché l'organizzazione ed il funzionamento della struttura tecnico-amministrativa di supporto.

Le forme e le modalità d'imputazione dei costi di funzionamento della Conferenza Interistituzionale Idrica sono definite in sede di convenzione costitutiva.

6. Alla Conferenza Interistituzionale Idrica sono attribuite le seguenti funzioni in materia di organizzazione del Servizio Idrico Integrato:

a) formulare proposte di modifica alla convenzione istitutiva della Conferenza;

b) individuare e revocare le Amministrazioni comunali presenti nell'Esecutivo;

c) approvare il regolamento che disciplina il funzionamento della Conferenza, dell'Amministrazione procedente, dell'Esecutivo e della struttura tecnico-amministrativa di supporto;

d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Conferenza;

e) quantificare la domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata;

f) specificare gli standard qualitativi globali e settoriali del servizio idrico integrato da garantirsi agli utenti;

g) approvare il piano d'ambito per la gestione del servizio, comprensivo di un programma di interventi da realizzare e corredato da un piano finanziario;

h) determinare i livelli di imposizione tariffaria e definire il piano finanziario complessivo del servizio secondo i criteri di economicità, efficacia, efficienza e sostenibilità;

i) individuare la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito esclusivo degli istituti previsti dall'art. 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge n. 142/1990, come integrato dall'art. 12 della legge n. 498/1992;

j) compiere gli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla precedente lettera i);

k) vigilare sulla gestione del servizio e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione del servizio;

l) adottare gli atti ed assumere tutte le iniziative utili ed opportuni al buon funzionamento del Servizio Idrico Integrato.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Conferenza si attiene alle direttive ed agli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio idrico.

7. Nelle more dell’espletamento delle procedure previste dagli articoli precedenti per la costituzione della Conferenza Interistituzionale Idrica, le attività e funzioni di cui all’articolo 26, comma 5, lettera a) della stessa Conferenza sono attribuite ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale che utilizzerà le strutture amministrative della disciolta Autorità d’Ambito, subentrando ai rapporti giuridici attivi e passivi della stessa, procedendo ad assicurare la continuità amministrativa del servizio Idrico Integrato e provvedendo alla residua gestione liquidatoria. Il Commissario si avvale delle risorse umane presenti presso la soppressa Autorità d’Ambito. I rapporti dirigenziali a termine con contratto di diritto privato cessano allo loro scadenza naturale.” [4].

2. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Capo III “Forme e modi di cooperazione fra gli Enti Locali” della L.R. 23 dicembre 1996, n. 63 ss.m.i. “Istituzione del Servizio Idrico Integrato” sono abrogati.

3. Il compenso del commissario liquidatore della AATO per il Servizio Idrico Integrato di Basilicata è parificato a quello della AATO Rifiuti di Basilicata [5].

 

     Art. 27. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano”.

1. L'articolo 15 del titolo IV “Ambiti territoriali ottimali per la gestione unitaria dei rifiuti urbani” della L.R. 2 febbraio 2001, n. 6 ss.m.i. di “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano” è così sostituito:

“Articolo 15

1. In applicazione dell'art. 1-quinquies della Legge n. 42 del 26 marzo 2010 “Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”, il modello di governo del sistema di gestione dei rifiuti incentrato sull'Autorità d'Ambito è abrogato.

2. Le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito Rifiuti sono assegnate alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti che subentra nei relativi rapporti giuridici in essere.

Le disposizioni della L.R. n. 6/2001 ss.m.i. non espressamente abrogate contenenti richiami all'Autorità d'Ambito vanno riferite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti.

3. In linea con le previsioni normative di cui all'art. 2, comma 38, della Legge n. 244 del 2007, la Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti si configura - ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - come una convenzione obbligatoria fra gli enti locali alla quale aderiscono le Province e l'Ente Regione.

4. La Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti è costituita, secondo il disciplinare-tipo predisposto dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, dai 131 Comuni lucani ricadenti nell'unico ATO Rifiuti Basilicata, dalle Province di Matera e Potenza e dalla Regione Basilicata e svolge le funzioni di governo del sistema regionale di gestione dei rifiuti per un periodo di anni trenta.

I Comuni, le Province e la Regione stipulano la convenzione di cui al precedente comma entro due mesi dall'adozione da parte della Giunta Regionale del disciplinare-tipo.

Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione da parte di tutti gli Enti locali, la Regione Basilicata assume ogni iniziativa utile e necessaria ed esercita le relative funzioni di raccordo e coordinamento.

Decorso inutilmente il termine fissato di mesi due, la convenzione è stipulata, entro i successivi trenta giorni, dai Comuni, dalle Province e dal Presidente della Giunta Regionale anche in sostituzione degli Enti inadempienti, previa diffida.

5. La Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti è composta dai Sindaci dei Comuni, od assessori delegati, dai Presidenti delle Province, od assessori delegati, e dal Presidente della Regione, od assessore delegato.

Al fine di assicurare la piena efficacia ed efficienza al governo del servizio integrato dei rifiuti, la Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti:

a) individua nella Regione Basilicata l'Amministrazione procedente con funzioni di raccordo e coordinamento degli Enti aderenti e di rappresentanza esterna della Conferenza;

b) nomina un Esecutivo, con funzioni di proposizione, istruzione, deliberazione e sorveglianza di tutte le attività e di tutti gli atti, ad eccezione di quelli espressamente riservati dal successivo comma 6 alla competenza della Conferenza nella sua interezza, di competenza della Conferenza, composto dal rappresentante dell'Amministrazione procedente e da:

- quattro componenti eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;

- quattro componenti eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;

- un componente per ciascuno dei due Comuni capoluogo;

- un componente per ciascuna delle due Province.

Per attendere ai propri compiti, la Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti si avvale - ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - di una specifica struttura tecnico-amministrativa di supporto cui è assegnato, secondo modalità definite in sede di convenzione, il personale riveniente dalla soppressa Autorità d'Ambito.

Con apposito regolamento, la Conferenza disciplina il proprio funzionamento interno, i compiti assegnati all'Amministrazione procedente ed all'Esecutivo nonché l'organizzazione e il funzionamento della struttura tecnico-amministrativa di supporto.

Le forme e le modalità d'imputazione dei costi di funzionamento della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti sono definite in sede di convenzione costitutiva.

6. Alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti sono attribuite le seguenti funzioni in materia di organizzazione del servizio integrato dei rifiuti:

a) formulare proposte di modifica alla convenzione istitutiva della Conferenza;

b) individuare e revocare le Amministrazioni comunali presenti nell'Esecutivo;

c) approvare il regolamento che disciplina il funzionamento della Conferenza, dell'Amministrazione procedente, dell'Esecutivo e della struttura tecnico-amministrativa di supporto;

d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Conferenza;

e) quantificare la domanda di servizio e la sua articolazione settoriale e territoriale;

f) specificare gli standard qualitativi globali e settoriali del servizio integrato dei rifiuti da garantirsi agli utenti;

g) approvare il piano d'ambito per la gestione del servizio, comprensivo di un programma degli interventi da realizzare e corredato da un piano finanziario;

h) determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, secondo i criteri di economicità, efficacia, efficienza e sostenibilità;

i) individuare la forma di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di cui al successivo art. 21, e curarne gli atti di affidamento;

j) vigilare sulla gestione del servizio e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione del servizio;

k) adottare gli atti ed assumere tutte le iniziative utili ed opportuni al buon funzionamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, la Conferenza si attiene alle direttive ed agli indirizzi della pianificazione regionale e provinciale in materia di bonifica e rifiuti.

7. Nelle more dell’espletamento delle procedure previste dagli articoli precedenti per la costituzione della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, le attività e funzioni di cui all’articolo 27, comma 5, lettera a) della stessa Conferenza sono attribuite ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale che utilizzerà le strutture amministrative delle disciolte Autorità d’Ambito provinciali, subentrando ai rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse, procedendo ad assicurare la continuità amministrativa del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti e provvedendo alla residua gestione liquidatoria. Il Commissario si avvale delle risorse umane presenti presso le soppresse Autorità d’Ambito provinciali. I rapporti dirigenziali a termine con contratto di diritto privato cessano alla loro scadenza naturale.” [6].

2. Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis del titolo IV “Ambiti territoriali ottimali per la gestione unitaria dei rifiuti urbani” della L.R. 2 febbraio 2001, n. 6 ss.m.i. di “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano” sono abrogati.

 

Capo VI

Disposizioni in materia sanitaria, socio-sanitaria e sociale

 

     Art. 28. Misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa del personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. [7]

[1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalle norme nazionali vigenti, nell'anno 2011, per tutte le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale, è disposto il blocco delle assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

2. Sulla base di esigenze effettivamente documentate, con particolare riferimento alle prestazioni di alta intensità assistenziale e dell'emergenza-urgenza, le Aziende Sanitarie possono chiedere deroghe al blocco delle assunzioni nel limite massimo del 30% della spesa del personale che cesserà dal servizio durante l'anno.

3. Le richieste di deroghe al blocco devono essere inoltrate dalle Aziende Sanitarie, con istanza motivata, al Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità e sono autorizzate con provvedimento della Giunta Regionale.

3 bis. La Giunta regionale approva, entro il 31/12/2011, il progetto di riorganizzazione della Rete dell’Emergenza – Urgenza integrata con la Continuità Assistenziale, sentita la competente Commissione consiliare. A decorrere dalla data di approvazione del progetto, le assunzioni di personale necessario a garantire la funzionalità della rete del 118 e delle unità operative di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza sono escluse dal blocco del turn-over [8].

4. Le Aziende Sanitarie in possesso della deroga di cui sopra per l'anno 2010 possono procedere all'assunzione di personale nei limiti previsti dal relativo provvedimento autorizzativo da parte della Giunta Regionale.

5. Quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo non si applica per il reclutamento di personale nell'ambito della ricerca per l'IRCSS-CROB di Rionero.

6. Per l'avvio del Progetto sperimentale “Residenzialità leggera e supporto all'abitare in persone affette da disagio psichico - La Comunità di appartenenza quale luogo di Riabilitazione Psicosociale”, predisposto dall'ASP, è destinato un finanziamento regionale pari ad euro 350.000,00.]

 

     Art. 29. Regolamento delle attività sanitarie ambulatoriali.

1. I CUP sono obbligati, a partire dal 1° gennaio 2011, a fornire, ai pazienti, la data e l'orario della prestazione sanitaria richiesta. È fatto obbligo ai medici di rispettare l'orario previsto per la prestazione con un ritardo massimo di 15 minuti.

 

     Art. 30. Validità ed utilizzazione delle graduatorie nel Servizio Sanitario Regionale.

1. Il termine di validità delle graduatorie dei concorsi banditi dalle Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 74 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 è prorogato al 31 dicembre 2011.

2. Gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del S.S.R., previo accordo tra le amministrazioni interessate [9].

 

     Art. 31. Misure di razionalizzazione e di contenimento delle spese derivanti dall'utilizzo degli immobili da parte delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

1. Al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito all'art. 8, comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122, il limite previsto per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale è determinato, a decorrere dal 2011, nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.

2. In adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa norma di legge, le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono tenuti a contenere, con decorrenza 2011, le spese per locazioni passive e per gli altri costi comunque legati all'utilizzo degli immobili nell'ordine della stessa percentuale fissata dalla normativa nazionale.

3. Spetta all'organo di controllo di ciascuna Azienda, nell'esercizio delle funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente, la verifica della corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 32. Modifiche al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 1 è così sostituito:

“2. Per la composizione delle Commissioni, le Aziende Sanitarie fanno ricorso ai professionisti in servizio presso una delle Aziende Sanitarie Locali regionali, l'Azienda Ospedaliera San Carlo e l'IRCSS e, in assenza delle figure professionali specifiche od equivalenti, ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, oltre ad un interprete in sostituzione o in collegamento con l'assistente sociale in qualità di assistente-esperto di aiuto alle persone invalide (sordomuti) ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

 

     Art. 33. Modifica all'art. 48 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i.

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, modificato dall'art. 13 della L.R. n. 42/2009 le parole “di adeguare per l'anno 2010” sono sostituite dall'espressione: “di adeguare per l'anno 2011”.

 

     Art. 34. Rendicontazione spese Pro Loco.

1. Relativamente ai contributi di cui all'art. 28 della L.R. 4 giugno 2008, n. 7, le Pro Loco possono rendicontare le spese effettivamente sostenute per la gestione delle sedi, nella misura del 40% del contributo assegnato.

 

     Art. 35. Modifiche degli articoli 13 e 57 della L.R. n. 42/2009.

1. Al comma 1 dell'art. 13 della L.R. n. 42/2009 le parole “di adeguare per l'anno 2010” sono sostituite dall'espressione “di adeguare per l'anno 2011”.

2. Al comma 1 dell'art. 57 della L.R. n. 42/2009, il termine 31 dicembre 2010 è differito al 31 dicembre 2011 [10].

3. Al comma 2 dell'art. 57 della L.R. n. 42/2009, il termine del 30 giugno 2011 è differito al 30 giugno 2012 [11].

 

     Art. 36. Modifica dell'art. 2, comma 12 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31. [12]

1. Dopo il comma 12 dell'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 è aggiunto il seguente comma 13:

“13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti e alle aziende dipendenti dalla Regione con arrotondamento almeno all'unità”.

 

Capo VII

Disposizioni varie

 

     Art. 37. Modifiche alla L.R. 19 gennaio 2005, n. 2“Delegificazione dei provvedimenti in materia di prosecuzione e stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in attività socialmente utili”.

1. L'articolo 3, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2005, n. 2 è così modificato:

“La Giunta regionale, con proprio atto amministrativo, determina le misure di incentivo alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, secondo le modalità previste negli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.”

2. L'articolo 3, comma 3, della L.R. 19 gennaio 2005, n. 2 è così modificato:

“I provvedimenti della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia annuale. Essi sono approvati, successivamente all'approvazione e pubblicazione della legge finanziaria nazionale e al finanziamento del Fondo Nazionale per l'Occupazione”.

3. L'articolo 4 della L.R. 19 gennaio 2005, n. 2 è così modificato:

“1. La Giunta regionale determina le misure regionali tese a favorire la prosecuzione delle attività socialmente utili:

a) a seguito del trasferimento da parte dello Stato delle relative risorse a valere sul Fondo Nazionale per l'Occupazione;

b) nell'ambito di criteri, modalità e limiti stabiliti dalle normative nazionali di riferimento;

c) secondo la disponibilità del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale, tenendo conto di quanto stabilito al punto 1, con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 1, può adottare una o più delle seguenti misure:

a) riconoscere agli enti utilizzatori, che consentono nel periodo considerato la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti, di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) della presente legge, un contributo fino al 100% dell'onere posto col D.Lgs. 81/2000 a loro carico e relativo al pagamento da corrispondere agli stessi nel periodo medesimo;

b) riconoscere, agli enti utilizzatori che consentono nel periodo considerato la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) e c) della presente legge, un contributo fino al 75% dell'importo complessivo a loro carico per il pagamento dell'assegno da corrispondere agli stessi nel periodo medesimo;

c) riconoscere, agli enti utilizzatori che consentono la prosecuzione in attività socialmente utili ai soggetti percettori di mobilità o di trattamento di disoccupazione speciale di cui al comma 5 dell'art. 2, un contributo fino al 75% dell'importo complessivo a loro carico per il periodo successivo alla scadenza della mobilità o di disoccupazione speciale edile;

d) riconoscere, in favore dei Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti, un contributo fino al 90% dell'assegno di prestazione (ASU) nel caso in cui la prosecuzione interessi i lavoratori di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) e c) della presente legge. Lo stesso contributo è riconosciuto per i lavoratori socialmente utili trasferiti dalle Comunità Montane ai Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti.

3. Le misure di incentivazione di cui al precedente comma 1, lett. d) del presente articolo, si applicano anche ai Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti che, nel periodo di riferimento del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, attestano lo stato di dissesto finanziario o che presentino una condizione di squilibrio di bilancio, certificato con l'ultimo rendiconto della gestione, superiore ad un milione di euro”.

4. L'articolo 6 della L.R. 19 gennaio 2005, n. 2 è così modificato:

“1. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 2 può riconoscere incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, secondo le seguenti modalità:

a) agli enti e ai datori di lavoro pubblici e privati, comprese le cooperative, che assumono con contratto a tempo indeterminato pieno o a tempo indeterminato part-time, i soggetti inseriti nella platea regionale LSU, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di euro 50.000,00, calcolato proporzionalmente in caso di tempo indeterminato parziale. Il contributo, determinato in relazione all'età dei medesimi lavoratori interessati, per ogni unità stabilizzata, è concesso ad avvenuta stabilizzazione;

b) ai lavoratori della platea regionale LSU, che si costituiscono in cooperative, in forme societarie o che intraprendono un lavoro autonomo, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino ad euro 20.000,00 a persona, corrisposto a presentazione della documentazione comprovante l'avvio di attività, previa cancellazione dalla platea regionale dei lavoratori socialmente utili;

c) ai soggetti della platea regionale LSU di cui alla precedente lettera b) che intraprendono lavoro autonomo o in forme societarie o in società cooperative, è concesso un ulteriore contributo a fondo perduto pari al 70% sulle spese sostenute per l'acquisto, la costituzione, la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa, l'acquisto di macchinari ed attrezzature nella misura massima definita con provvedimenti di Giunta regionale. Il contributo è concesso a fronte della presentazione della documentazione necessaria comprovante le spese sostenute;

d) ai soggetti della platea LSU, che provvedono autonomamente ed attivamente alla ricerca di un lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di euro 50.000,00 da determinarsi in relazione all'età dei medesimi lavoratori interessati in un'unica soluzione o in due rate annuali a scelta del lavoratore.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro relativo a lavoratori stabilizzati, entro 3 anni dalla data di assunzione e senza giusta causa, sono revocati i contributi concessi ai sensi del presente articolo e si procede al recupero delle somme in precedenza liquidate.

3. Per accedere ai benefici riguardanti la stabilizzazione, i soggetti interessati devono produrre apposita istanza al competente Dipartimento della Regione Basilicata corredata della documentazione necessaria ad attestare l'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla presente legge.

4. Gli incentivi previsti al presente articolo sono comprensivi degli oneri fiscali previsti dalle normative vigenti.

5. I contributi regionali previsti di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili con altri contributi previsti dalle norme regionali in materia di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili.

6. I contributi di cui al presente articolo sono concessi previa cancellazione dalla platea regionale LSU”.

5. L'articolo 7 della L.R. 19 gennaio 2005, n. 2, è abrogato.

6. L'articolo 8 della L.R. 19 gennaio 2005, n. 2, è abrogato.

 

     Art. 38. Modifica alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 28“Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato”.

1. L'articolo 7, comma 2 della L.R. 13 novembre 2006, n. 28, è così modificato:

“2. I datori di lavoro, interessati al riconoscimento della capacità formativa della propria azienda, devono presentare apposita comunicazione, tramite un modello approvato dalla Regione ai sensi e per gli effetti del comma 1, del precedente articolo 3, alla Commissione Permanente per l'Impiego della Regione Basilicata.”

 

     Art. 39. Modifiche alla L.R. 12 novembre 2004, n. 18 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e successive modificazioni”.

1. Alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 18, modificata dalla L.R. 28 dicembre 2005, n. 33, dalla L.R. 18 dicembre 2007, n. 25, dalla L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 e dalla L.R. 30 dicembre 2009, n. 42 - art. 75-, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il termine del 31 dicembre 2010, riportato nella L.R. n. 42/2009, art. 75 punto a), è prorogato al 31 dicembre 2011 [13];

b) il termine del 31 dicembre 2009, riportato nella L.R. n. 42/2009, art. 75 punto b) è prorogato al 31 dicembre 2011 [14].

 

     Art. 40. Proroga termine gestione straordinaria dell'Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.).

1. La gestione straordinaria di cui all'articolo 10 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11 è prorogata, per le finalità indicate nel medesimo articolo, al 30 giugno 2011.

2. La Giunta Regionale è autorizzata ad emanare direttive vincolanti al fine di razionalizzare e contenere la spesa dell'Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.).

 

     Art. 41. Modifica alla L.R. 6 settembre 2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”.

1. All'art. 82, comma 1 della L.R. 6 settembre 2001, n. 34, l'espressione “titolo II” è sostituita da “titolo I”.

 

     Art. 42. Modifica dell'art. 11 della L.R. n. 32/2000.

1. All'art. 11 della legge regionale n. 32/2000 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

“2-bis. Non sono computati nel calcolo dei dieci anni di cui al comma 2 i periodi di tempo di permanenza nella carica di sindaco supplente”.

 

Capo VIII

Disposizioni finali

 

     Art. 43. Rispetto dei vincoli di bilancio.

1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi regionali, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 6 settembre 2001, n. 34.

 

     Art. 44. Copertura finanziaria.

1. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 2011 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2011.

2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2012 e 2013, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2011-2013.

 

     Art. 45. Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

[2] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[3] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 35.

[4] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

[5] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

[6] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

[7] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[8] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

[9] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

[10] Per il differimento del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

[11] La scadenza del termine di cui al presente comma, già fissata al 31 dicembre 2013 dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2013, n. 17, è stata nuovamente fissata al 31 dicembre 2014 dall'art. 36 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 2011, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[13] Per la proroga del termine di cui alla presente lettera, vedi l'art. 4 della L.R. 12 novembre 2004, n. 18, come modificato dall'art. 41 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

[14] Il termine di cui alla presente lettera è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 2004, n. 18, come modificato dall'art. 41 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.