§ 6.2.129 – L.R. 8 agosto 2005, n. 27.
Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:08/08/2005
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento dei residui attivi e passivi.
Art. 2.  Saldo Finanziario al 31.12.2004.
Art. 3.  Aggiornamento del Fondo di Cassa.
Art. 4.  Ricorso al mercato finanziario.
Art. 5.  Variazioni allo stato di previsione dell’entrata.
Art. 6.  Variazioni allo stato di previsione delle uscite.
Art. 7.  Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB).
Art. 8.  Patto di stabilità infraregionale.
Art. 9.  Collocamento a riposo dei dipendenti della Regione e  degli Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione.
Art. 10.  Coordinamento delle azioni di tutela dell’occupazione.
Art. 11.  Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale.
Art. 12.  Norme in materia di accreditamento.
Art. 13.  Norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale.
Art. 14.  Modifica alla L.R. 3 agosto 1999, n. 21.
Art. 16.  Modifica alla L.R. 2 febbraio 2001, n. 6.
Art. 17.  Contributo all’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario per la realizzazione di residenze universitarie.
Art. 18.  Modifica alla L.R. 30 luglio 1996, n. 34.
Art. 19.  Contributo straordinario alle attività di ricostruzione nei territori del Lagonegrese-Pollino.
Art. 20.  Contributo una tantum all’Amministrazione Provinciale di Potenza.
Art. 21.  Modifica all’art. 16 della L.R. 2 marzo 1996, n. 12.
Art. 22.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.


§ 6.2.129 – L.R. 8 agosto 2005, n. 27.

Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2005.

(B.U. 8 agosto 2005, n. 52 bis).

 

Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi.

     1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di  base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio  finanziario 2005 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascuna  unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio  per l’esercizio finanziario 2005, rideterminati in conformità ai residui attivi e  passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32  della L.R. 6 Settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto generale  dell’esercizio finanziario 2004, sono esposti negli allegati 1A e 1B annessi alla presente legge.

 

     Art. 2. Saldo Finanziario al 31.12.2004.

     1. L’avanzo di amministrazione al 31.12.2004, derivante da economie  di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, riportato nello  stato di previsione di competenza dell’entrata del bilancio per  l’esercizio finanziario 2005, di € 710.913.064,62, è rideterminato,  secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio  finanziario 2004, in € 811.929.937,75

     2.  Il disavanzo effettivo al 31.12.2004, come risultante dal  rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2004 e derivante  dalla differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al  31.12.2004 di € 783.180.320,07, riportato nell’allegato n. 2 annesso  alla presente legge, ed il totale dei trasferimenti di somme  vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a €  28.749.617,68.

 

     Art. 3. Aggiornamento del Fondo di Cassa.

     1. Il fondo di cassa al 31.12.2004 iscritto nello stato di previsione di cassa  dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 di €  360.500.000,00  è aggiornato in € 372.781.983,37, come riportato nell’allegato n. 3 annesso  alla presente legge.

 

     Art. 4. Ricorso al mercato finanziario.

     1. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione  di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’art. 12, comma 1, della L.R. 2  febbraio 2004, n. 2, è rinnovata, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 27  gennaio 2005, n. 6 per l’esercizio finanziario 2005, per l’importo di €  28.749.617,68, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso  dell’esercizio finanziario 2004, relativamente alle spese contenute  nell’allegato n. 9 al bilancio di previsione 2004, come modificato dall’art. 4  comma 8 della L.R. 12 agosto 2004, n. 13, non coperti mediante la  stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2004 per  effetto del disposto di cui all’art. 12, comma 6, della medesima L.R. 2  febbraio 2004, n. 2.

     2. L’autorizzazione disposta all’art. 1, comma 2 della L.R. 27 gennaio 2005,  n. 5, ed all’art. 12, comma 3, lettera b), della L.R. 27 gennaio 2005, n. 6, di €  22.210.000,00, finalizzata al finanziamento delle spese di investimento  indicate nell’allegato n. 9 di cui all’art. 6, comma 6, della L.R. 27 gennaio  2005, n. 6, è incrementata dell’importo di € 2.990.000,00 derivante da una  maggiore spesa di € 3.500.000,00, da sostenersi nel corso dell’esercizio  finanziario 2005, per il finanziamento di investimenti nel settore sanitario ex  art. 20 della L. 1° marzo 1988, n. 67 e per ulteriori interventi tesi al  potenziamento della rete sanitaria ed ospedaliera regionale, e da un minore  fabbisogno di € 510.000,00 a valere sul cofinanziamento regionale in conto  capitale per il 3° piano di attuazione degli interventi di mobilità ciclistica di  cui alle Leggi 19 ottobre 1998, n. 366 e 23 dicembre 1999, n. 488.

     3. L’autorizzazione disposta all’art. 1, comma 2 della L.R. 27 gennaio 2005,  n. 5, ed all’art. 12, comma 3, lettera c), della L.R. 27 gennaio 2005, n. 6, di €  52.000.000, finalizzata al finanziamento del Programma Operativo Val  d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra, secondo quanto riportato nell’allegato n.  9 di cui all’art. 6, comma 6, della L.R. 27 gennaio 2005, n. 6, è ridotta  dell’importo di € 500.000,00.

     4. L’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2 della L.R. 27 gennaio 2005, n.  5, ed all’art. 12, comma 3, lettera b), della L.R. 27 gennaio 2005, n. 6, per  effetto delle variazioni di cui al comma 2 del presente articolo, è  rideterminata nella misura di € 25.200.000,00 corrispondente all’ammontare  definitivo dei mutui o altre forme di prestito da contrarre per le finalità  richiamate nel medesimo comma 2 del presente articolo.

     5. L’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2 della L.R. 27 gennaio 2005, n.  5, ed all’art. 12, comma 3, lettera c), della L.R. 27 gennaio 2005, n. 6, per  effetto del decremento di cui al comma 3 del presente articolo, è  rideterminata nella misura di € 51.500.000,00 corrispondente all’ammontare  definitivo dei mutui o altre forme di prestito da contrarre per le finalità  richiamate nel medesimo comma 3 del presente articolo.

     6.  Il limite massimo di indebitamento di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 27  gennaio 2005, n. 5, di € 78.897.525,18, per effetto di quanto disposto ai  commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in €   110.137.142,86.

     7. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla  rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 6 del  presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico della UPB 1212.1  “Rimborso quote di capitale per ammortamento prestiti, anticipazioni di  cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per la quota capitale, e  della UPB 1212.2 “Rimborso quote di interessi per ammortamento prestiti,  anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per  quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del  bilancio per l’esercizio finanziario 2005 e nel bilancio pluriennale per gli  anni successivi.

     8. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo,  sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione  dell’entrata e delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2005,  contenute negli allegati n. 4 e n. 5 di cui ai successivi articoli 5 e 6 della  presente legge.

     9. L’elenco dei capitoli di spesa avente carattere di investimento finanziati  nell’esercizio 2005 con ricorso all’indebitamento a carico del bilancio  regionale di cui all’allegato n. 9 alla L.R. 27 gennaio 2005, n. 6, art. 6 comma  6 è sostituito dall’elenco riportato nell’allegato n. 6, annesso alla presente  legge.

 

     Art. 5. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata.

     1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario  2005 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato n. 4 annesso alla  presente legge.

 

     Art. 6. Variazioni allo stato di previsione delle uscite.

     1. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario  2005 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato n. 5 annesso alla  presente legge.

 

     Art. 7. Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB).

     1.  Il finanziamento relativo all’esercizio finanziario 2005 per le spese di  gestione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della  Basilicata (ARPAB), fissato all’art. 3 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 8, in €  7.500.000, è ridotto di € 250.000,00.

     2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all’Agenzia Regionale  per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) per le spese di  gestione relative all’esercizio finanziario 2005, di cui all’art. 9 della L.R. 27  gennaio 2005 n. 5, per effetto della riduzione di cui al comma precedente, è  rideterminato nella misura di € 7.250.000,00.

     3. L’Agenzia Regionale per  la Protezione dell’Ambiente della Basilicata  (ARPAB) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di  previsione per l’esercizio finanziario 2005 conseguenti alle riduzioni di cui ai  precedenti commi.

     4. Resta fermo l’obbligo da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione  dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) di sottoporre le variazioni di cui al  precedente comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa  regionale.

 

     Art. 8. Patto di stabilità infraregionale.

     1. All’art. 13 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5, dopo il comma 3, è aggiunto il  seguente comma:

     “3 bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano, per  l’esercizio finanziario 2005, agli enti istituiti nell’anno 2003 e agli enti che  nell’anno 2003 si trovavano in fase di avvio gestionale, come acclarato da  apposita certificazione degli organi di revisione degli enti medesimi.”.

 

     Art. 9. Collocamento a riposo dei dipendenti della Regione e  degli Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione.

     1. I dipendenti regionali, del comparto e della categoria dirigenziale, sono  collocati a riposo dal 1° giorno del mese successivo a quello del  compimento di 40 anni utili a pensione o del compimento del 65° anno di  età.

     2.  Il dipendente che alla data del compimento del 65° anno di età non abbia  ancora maturato i 40 anni di anzianità utili a pensione, ha facoltà di  richiedere il trattenimento in servizio con domanda da prodursi almeno 180  giorni prima del compimento del 65° anno di età. In ogni caso il periodo di  trattenimento in servizio non potrà essere superiore a due anni. Per i  dipendenti che si siano avvalsi della facoltà di cui al primo periodo del  presente comma, e che alla data del compimento del 65° anno di età  abbiano un’anzianità di servizio superiore a 38 anni, il trattenimento in  servizio sarà concesso limitatamente al periodo mancante al  raggiungimento dei 40 anni utili a pensione.

     3. Allo scopo di assicurare il rispetto dei limiti posti in tema di riduzione dei  costi del personale dalla legislazione vigente in materia ed in particolare  delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 99 della L. 30.12.2004, n. 311, non  si farà luogo al trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di  età di cui al comma 1, secondo, terzo e quarto periodo dell’art. 16 del D.Lgs.  31.12.1992, n. 503, come integrato dall’art. 1-quater del D.L. 28.05.2004,  n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 27.07.2004, n. 186.

     4. L’Amministrazione regionale non può, in alcun caso, instaurare con il  personale collocato a riposo o comunque cessato dal servizio, rapporti di  consulenza, studio e ricerca, per i due anni successivi alla cessazione dal  servizio.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai  dipendenti, del comparto e della categoria dirigenziale, degli Enti ed  Organismi dipendenti dalla Regione.

     6. Le domande di trattenimento in servizio presentate alle Amministrazioni  interessate vanno reiterate entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore  della presente legge e ad esse è applicabile la disciplina prevista dal  presente articolo.

     7. La L.R. 19 novembre 1999, n. 32 è abrogata.

 

     Art. 10. Coordinamento delle azioni di tutela dell’occupazione.

     1. E’ costituita, presso la Presidenza della Giunta Regionale, una Unità  Interdipartimentale di Coordinamento delle azioni di tutela dell’occupazione,  quale struttura speciale di intervento per il monitoraggio e la gestione delle  situazioni di crisi aziendale o settoriale.

     2. La Giunta Regionale definisce con proprio provvedimento a) la  declaratoria dei compiti attribuiti all’Unità, b) le risorse necessarie al suo  funzionamento, c) le forme e le modalità di raccordo delle sue attività con  quelle assegnate ad altri organismi ed uffici in materia di politiche del lavoro,  d) il profilo, i requisiti e le condizioni contrattuali del responsabile dell’Unità.

      3. La Giunta Regionale definirà le forme e le modalità di consultazione e  concertazione con le forze sociali datoriali, d’intesa con le medesime.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale.

     1. Il comma 1 dell’art. 25 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5 è abrogato.

     2. All’art. 22 della L.R. 10 giugno 1996, n. 28 è aggiunto il seguente comma:

     “ 4. I cittadini stranieri extracomunitari dovranno allegare alla domanda  anche la copia conforme all’originale del permesso di soggiorno.”

 

     Art. 12. Norme in materia di accreditamento.

     1. Nelle more del completamento della disciplina dell’accreditamento  istituzionale in materia sanitaria attraverso la definizione degli ulteriori  requisiti e delle relative procedure, i termini di cui all’art. 15 della L.R. 27  gennaio 2005, n. 5, di modifica all’art. 16 comma 9 della L.R. 5 aprile 2000,  n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati al 31.12.2006.

 

     Art. 13. Norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale.

     1. Nell’ambito della complessiva azione di contenimento della spesa nel  settore sanitario, le disposizioni in materia di personale del servizio sanitario  regionale dettate dall’art. 16 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5 trovano  applicazione:

     a) per le aziende sanitarie regionali il cui bilancio di esercizio risulta essere  in pareggio;

     b) per le aziende sanitarie regionali che hanno adottato un piano per la  riconduzione della gestione entro i limiti di equilibrio economico-finanziario  e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti in sede di approvazione del  predetto piano da parte della Giunta Regionale.

     2. Per le Aziende che versano in situazioni differenti da quelle indicate al  comma 1, è disposto il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, con  eccezione del personale da destinare al servizio di emergenza urgenza ed  alle strutture afferenti funzionalmente al servizio 118, nonché il blocco  dell’affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario.  E’ altresì disposto che le predette aziende sottoscrivono in sede decentrata  contratti collettivi integrativi nei livelli minimi stabiliti dai contratti collettivi  nazionali nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti di programmazione  economico-finanziaria.

 

     Art. 14. Modifica alla L.R. 3 agosto 1999, n. 21.

     1. Il comma 3 dell’ art. 16 della L.R. 3 agosto 1999, n. 21 è così sostituito:

     “3. Tale personale, funzionalmente dipendente da “Basilicata Soccorso”, fa  parte della pianta organica delle Aziende Sanitarie in cui è inserito. Il  trattamento economico è corrisposto dalle Aziende Sanitarie di  appartenenza.”

 

     Art. 15. Utilizzo quota residua della dismissione della quota di partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese S.p.A.

     1. Una quota residua, pari ad  € 3.000.000,00, dei proventi derivanti dalla  dismissione della quota di partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese  S.p.A. trasferita alla Regione ai sensi del comma 4 dell’art. 25 della L.R.  28.12.2001, n. 448, è accantonata per le finalità di cui all’Accordo n. 2174 del  16 Dicembre 2004 siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome  di Trento e Bolzano per la definizione del procedimento di verifica degli  adempimenti regionali di cui all’art. 3, comma 33 della Legge 24 dicembre  2003, n. 350 in materia sanitaria.

 

     Art. 16. Modifica alla L.R. 2 febbraio 2001, n. 6.

     1. Al comma 7 dell’art. 16 della  L.R. 2 febbraio 2001, n. 6, come sostituito  dall’art. 11, comma 1 della L.R. 7 agosto 2003, n. 28, la parola “triennale” è  sostituita dalla parola “quadriennale”.

 

     Art. 17. Contributo all’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario per la realizzazione di residenze universitarie.

     1. La Regione, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di  recupero e ristrutturazione del 2^ padiglione dell’ex ospedale civile di  Matera, e di ristrutturazione dell’immobile ex sede del Consiglio Regionale,  sito in Potenza, da adibire a residenze universitarie e finanziati con il  concorso dello Stato, ai sensi della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e  dell’art. 144, comma 18, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388,  assicura  all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata  (A.R.D.S.U.) le risorse necessarie alla copertura della quota di  autofinanziamento, quantificata in complessivi € 6.840.734,00.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è assegnato  all’A.R.D.S.U. un contributo, sotto forma di limite di impegno quindicennale a  decorrere dall’anno 2005 da utilizzare per il pagamento delle rate di  ammortamento dei mutui a tasso fisso e della durata di 15 anni, che  l’ARDSU stessa è autorizzata a contrarre, per ciascuno degli interventi di cui  al precedente comma 1, per l’importo rispettivamente di € 3.340.734,00 e di  € 3.500.000,00;

     3. Al presunto onere di € 620.000,00 relativo all’esercizio 2005,  derivante  dall’applicazione del presente articolo, si farà fronte con le risorse stanziate  all’U.P.B. 1108 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e  riportate nell’elenco delle variazioni dello stato di previsione delle uscite di  cui al precedente articolo 6  della presente legge. La Giunta regionale è  autorizzata a rideterminare l’ammontare del contributo sulla base degli oneri  di ammortamento quali risulteranno in via definitiva dall’atto di stipula dei  mutui di cui al comma 2 del presente articolo.

     4. I contributi relativi alle altre annualità, come determinati sulla base del  piano di ammortamento dei mutui di cui al comma 2 del presente articolo,  troveranno copertura nei successivi bilanci regionali per tutta la durata del  periodo di ammortamento.

 

     Art. 18. Modifica alla L.R. 30 luglio 1996, n. 34.

     1. E’ abrogata la lettera b), comma 1, dell’art. 25 della L.R. 30 luglio  1996,  n. 34.

 

     Art. 19. Contributo straordinario alle attività di ricostruzione nei territori del Lagonegrese-Pollino.

     1. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione nei territori del  Lagonegrese - Pollino, colpiti dall’evento sismico del 9 settembre 1998, la  Regione Basilicata concede un contributo finanziario straordinario ai comuni  dell’area interessata per l’istruttoria dei progetti ed il sostegno alla gestione  delle attività di  ricostruzione.

     2. Il concorso finanziario della Regione per le finalità di cui al comma 1 del  presente articolo è fissato entro il limite massimo di € 300.000,00.

     3. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 del  presente articolo saranno stabiliti con apposito provvedimento della Giunta  regionale.

       4. L’onere di € 300.000,00 di cui al comma 2 del presente articolo trova  copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0221.01 dello stato di  previsione delle uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario  2005, come modificato a seguito della variazioni di cui al precedente articolo  6 della presente legge.

 

     Art. 20. Contributo una tantum all’Amministrazione Provinciale di Potenza.

     1. Al fine di sostenere le iniziative di valorizzazione del Parco Storico  Culturale ed Ambientale della Grancia, è concesso all’Amministrazione  Provinciale di Potenza un contributo “una tantum” di € 150.000,00.  2. La spesa di cui al comma 1 del presente articolo trova copertura  nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0473.03 dello stato di previsione  delle uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, come  modificato a seguito delle variazioni di cui al precedente articolo 6 della  presente legge.

 

     Art. 21. Modifica all’art. 16 della L.R. 2 marzo 1996, n. 12.

     Al comma 8-bis, primo periodo, dell’art. 16 della L.R. 2 marzo 1996, n. 12 le  parole “cinque per cento” sono sostituite dalle parole “dieci per cento”.

 

     Art. 22. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come  legge della Regione Basilicata.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)