§ 6.2.123 - L.R. 12 agosto 2004, n. 13.
Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:12/08/2004
Numero:13

§ 6.2.123 - L.R. 12 agosto 2004, n. 13.

Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2004.

(B.U. 13 agosto 2004, n. 61 bis).

 

Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi.

     1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. del 6 Settembre 2002, n. 34, risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2003, sono esposti negli allegati 1A e 1B annessi alla presente legge.

 

Art. 2. Saldo Finanziario al 31.12.2003.

     1. L’avanzo di amministrazione al 31.12.2003, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, riportato nello stato di previsione di competenza dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2004, di € 656.151.565,41, è rideterminato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2003, in € 838.989.321,78.

     2. Il disavanzo effettivo al 31.12.2003, come risultante dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2003 e derivante dalla differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2003 di € 821.112.133,91, riportato nell’allegato n. 2 annesso alla presente legge, ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a € 17.877.187,87.

 

Art. 3. Aggiornamento del Fondo di Cassa.

     1. Il fondo di cassa al 31.12.2003 iscritto nello stato di previsione di cassa dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 di € 215.000.000,00 è aggiornato in € 232.678.204,37, come riportato nell’allegato n. 3 annesso alla presente legge.

 

Art. 4. Ricorso al mercato finanziario.

     1. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’art. 12, comma 1, della L.R. 4 febbraio 2003, n. 8, è rinnovata, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 2 febbraio 2004, n. 2 per l’esercizio finanziario 2004, per l’importo di € 17.877.187,87, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2003, relativamente alle spese contenute nell’allegato n. 9 al bilancio di previsione 2003, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2003 per effetto del disposto di cui all’art. 12, comma 7, della medesima L.R. 4 febbraio 2003, n. 8.

     2. L’elenco degli impegni di cui al comma 1 del presente articolo, per unità previsionale di base, è riportato nell’allegato n. 6, annesso alla presente legge.

     3. L’autorizzazione disposta all’art. 1, comma 2 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1, ed all’art. 12, comma 3, lettera b), della L.R. 2 febbraio 2004, n. 2, di € 23.770.000,00, finalizzata al finanziamento delle spese di investimento indicate nell’allegato n. 9 di cui all’art. 6, comma 6, della L.R. 2 febbraio 2004, n. 2, è incrementata dell’importo di € 5.500.000,00 per far fronte alla spesa, da sostenersi nel corso dell’esercizio finanziario 2004, per l’acquisto, la realizzazione e la sistemazione degli edifici da destinare a sedi degli uffici regionali di cui all’art. 24 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

     4. L’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1, ed all’art. 12, comma 3, lettera b), della L.R. 2 febbraio 2004, n. 2, per effetto dell’incremento di cui al comma 3 del presente articolo, è rideterminata nella misura di € 29.270.000,00, corrispondente all’ammontare definitivo dei mutui o altre forme di prestito da contrarre per le finalità richiamate nel medesimo comma 3 del presente articolo.

     5. Il limite massimo di indebitamento di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 02.02.2004, n. 1, di € 85.051.832,84, per effetto di quanto disposto ai commi 1 e 4 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in € 108.429.020,71.

     6. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 5 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico della UPB 1212.1 “Rimborso quote di capitale per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine a totale carico della Regione”, per la quota capitale, e della UPB 1212.2 “Rimborso quote di interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine a totale carico della Regione”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

     7. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell’entrata e delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2004, contenute negli allegati n. 4 e n. 5 di cui ai successivi articoli 5 e 6 della presente legge.

     8. L’elenco dei capitoli di spesa avente carattere di investimento finanziati nell’esercizio 2004 con ricorso all’indebitamento a carico del bilancio regionale di cui l’allegato n. 9 alla L.R. 2 febbraio 2004, n. 2, è sostituito dall’elenco riportato nell’allegato n. 7, annesso alla presente legge.

 

Art. 5. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata.

     1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato n. 4 annesso alla presente legge.

 

Art. 6. Variazioni allo stato di previsione delle uscite.

     1. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato n. 5 annesso alla presente legge.

 

Art. 7. Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB).

     1. Il finanziamento relativo all’esercizio finanziario 2004 per le spese di gestione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB), fissato all’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 3, in € 8.761.942,00, è ridotto di € 600.000,00.

     2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) per le spese di gestione relative all’esercizio finanziario 2004, di cui all’art. 22 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1 per effetto della riduzione di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di € 8.161.942,00.

     3. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 conseguenti alle riduzioni di cui ai precedenti commi.

     4. Resta fermo l’obbligo da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) di sottoporre le variazioni di cui al precedente comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale.

 

Art. 8. Aumento del capitale sociale della Società Consortile Metapontum Agrobios a.r.l.

     1. Al fine di procedere agli adempimenti conseguenti all’aumento del capitale della Società Consortile Metapontum Agrobios a.r.l. deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 16.02.2004 in ragione delle quote sottoscritte dal socio Regione Basilicata in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Regionale 10.02.2004, n. 789 e della successiva Deliberazione della Giunta Regionale 15.03.2004, n. 567, è autorizzata la spesa di € 1.713.798,00 stanziata alla U.P.B. 0134.08 dello stato di previsione delle uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e riportata nell’elenco delle variazioni dello stato di previsione delle uscite di cui al precedente articolo 6 della presente legge.

 

Art. 9. Contributo al Comune di Tito.

     1. La Regione, al fine di acquisire la proprietà dell’impianto di potabilizzazione e distribuzione dell’acqua tra Masseria Romaniello e il serbatoio di Neviera nei Comuni di Potenza, Tito e Picerno, assicura il finanziamento necessario alla copertura del maggior costo di realizzazione di detto impianto, quantificato in € 3.098.742,00.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è assegnato al Comune di Tito, soggetto attuatore dell’opera, un contributo sotto forma di limite di impegno quindicennale a decorrere dall’anno 2004 da utilizzare per il pagamento delle rate di ammortamento di un mutuo a tasso fisso della durata di 15 anni che lo stesso Comune è autorizzato a contrarre per l’importo di € 3.098.742,00.

     3. Al presunto onere di € 285.000,00 relativo all’esercizio 2004 derivante dall’applicazione del presente articolo, si farà fronte con le risorse stanziate all’U.P.B. 1111.08 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e riportate nell’elenco delle variazioni dello stato di previsione delle uscite di cui al precedente articolo 6 della presente legge. La Giunta regionale è autorizzata a rideterminare l’ammontare del contributo sulla base degli oneri di ammortamento quali risulteranno in via definitiva dall’atto di stipula del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo.

     4. I contributi relativi alle altre annualità, come determinati sulla base del piano di ammortamento del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo troveranno copertura nei successivi bilanci regionali per tutta la durata del periodo di ammortamento.

 

Art. 10. Finanziamento della riorganizzazione e funzionamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale.

     1. Le risorse per il finanziamento del fondo, previsto dall’art. 17, comma c) del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto l’1.04.1999, sono incrementate, per l’anno 2004, della somma di € 2.200.000,00 al fine di portare a compimento il processo di adeguamento del modello organizzativo regionale previsto dalle Leggi Regionali 2 marzo 1996, n. 12 e 14 aprile 2000, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni ed assicurare il funzionamento a regime delle strutture organizzative della Giunta Regionale.

     2. L’importo di cui al comma 1 va ad incrementare, a partire dall’anno 2004, le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del fondo previsto dall’art. 31, comma 2) del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004.

     3. L’onere di cui al presente articolo trova copertura finanziaria nella U.P.B. 0131.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006.

 

Art. 11. Veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

     1. Al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1, le parole “commi 1 e 2” sono sostituite dalle parole “comma 2” e le parole “, in carenza degli elenchi di cui allo stesso articolo 63,” sono soppresse.

     2. Dopo il comma 4 dell’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1 è aggiunto il seguente comma:

     “5. Gli organi preposti al controllo su strada avranno cura di verificare l’avvenuto pagamento della tassa di circolazione forfetaria di cui al comma 4 dell’art. 63 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a cui sono assoggettati i veicoli di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 63 in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, trasmettendo gli eventuali processi verbali di constatazione alla struttura regionale competente in materia di tasse automobilistiche.”

 

Art. 12. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

     1. Il comma 4 dell’art. 8 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1 è così sostituito:

     “4. La tassa è versata entro i termini di scadenza previsti per l’immatricolazione e le iscrizioni ai corsi di studio. Le modalità di versamento della tassa sono stabilite dalla Regione d’intesa con le Università e gli Istituiti di cui al comma 3 del presente articolo.”

 

Art. 13. Contributo straordinario a sostegno delle attività di cui all’art. 26 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

     1. L’art. 41 della L.R. 02 febbraio 2004, n. 1 è così sostituito:

     “1. Al fine di sostenere economicamente le Amministrazioni comunali nella realizzazione delle attività di trasporto previste dall’art. 26, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, con riferimento alla mobilità delle persone diversamente abili che necessitano di trattamento semi-residenziale, è previsto per l’anno 2004 un contributo regionale straordinario fino ad un massimo di € 330.000,00 in favore dei Comuni facenti parte del territorio dell’Azienda Sanitaria USL n. 1 di Venosa e fino ad un massimo di € 100.000,00 per i Comuni facenti parte del territorio dell’Azienda Sanitaria USL n. 4 di Matera.

     2. Il contributo è corrisposto ai Comuni capoarea per la disabilità attraverso le Aziende Sanitarie territorialmente competenti e previa precisa definizione da parte dei Comuni interessati della quota di compartecipazione di loro spettanza, nonché della quota di partecipazione al costo da parte degli utenti.

     3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i provvedimenti adottati in conseguenza dell’accordo Regione - Azienda Sanitaria n. 1 di Venosa ed AIAS di Melfi del 5 aprile 2001 limitatamente alla remunerazione in via sperimentale del costo del trasporto dei disabili in trattamento semi-residenziale.

     4. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si farà fronte con le risorse stanziate alla U.P.B. 1012.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004.”

 

Art. 14. Anticipazioni effettuate dall’ex ESAB in favore delle cooperative agricole.

     1. Al fine di favorire l’operatività e il consolidamento delle cooperative agricole compartecipate dal disciolto Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata (ESAB), in deroga a quanto stabilito dal Piano di liquidazione del predetto Ente, la Regione Basilicata cede alle medesime cooperative, a titolo gratuito, le anticipazioni effettuate dall’ex ESAB a sostegno degli investimenti, a condizione che le stesse vengano utilizzate per aumento di capitale sociale.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a definire le modalità attuative e gli atti conseguenti ed a vigilare sulla corretta applicazione della presente norma.

 

Art. 15. Disposizioni in materia di introduzione ed estradizione di salme.

     1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio del passaporto mortuario e dell’autorizzazione all’introduzione e all’estradizione di salme di cui agli articoli 27, 28 e 29 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono rilasciati rispettivamente dal Sindaco del comune di partenza o di destinazione della salma, secondo le prescrizioni e le modalità dettate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

 

Art. 16. Disposizioni per l’accelerazione procedurale per le infrastrutture di interesse regionale.

     1. In deroga all’art. 68 della Legge Regionale n. 7/99, i progetti relativi agli interventi previsti dai Piani Regionali della Edilizia Scolastica e della Viabilità sono approvati dalle amministrazioni competenti.

     2. In deroga all’art. 63 della Legge Regionale n. 7/99, i progetti definitivi o esecutivi delle opere infrastrutturali previste nei predetti Piani, sono adottati in variante agli strumenti urbanistici vigenti, ove necessaria, nei successivi 15 giorni dalla decisione favorevolmente adottata nella Conferenza di Servizi, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, da promuoversi entro 15 giorni dalla presentazione del progetto da parte dell’Ente competente o, in mancanza, da parte del soggetto attuatore.

     3. La decisione della Conferenza di Servizi fa luogo ad ogni altra approvazione e costituisce, altresì, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 8.06.2001, n. 327.

     4. Qualora non si raggiunga l’unanime consenso tra le amministrazioni interessate, l’amministrazione procedente richiede la determinazione di conclusione del procedimento alla Giunta Regionale, che provvede entro il termine massimo di 15 giorni. L’approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e d’urgenza delle opere.

 

Art. 17. Adeguamento alle esigenze di messa in sicurezza degli interventi ricompresi nei piani regionali dell’edilizia scolastica e della viabilità.

     1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza delle infrastrutture a valere sui Piani Regionali dell’Edilizia Scolastica e della Viabilità, la Giunta Regionale, su proposta delle Amministrazioni provinciali di Matera e Potenza e nel rispetto delle condizioni di attuazione previste nei menzionati Piani, è autorizzata ad apportare modifiche ed integrazioni agli interventi già programmati secondo le modalità e la tempistica fissate nei commi 2 e 3 del presente articolo.

     2. Per accertate esigenze di sicurezza e funzionalità delle strutture scolastiche e della rete viaria esistente, ovvero in relazione a documentate situazioni di dissesto idrogeomorfologico, prioritariamente indicate nel Piano Regionale di individuazione delle criticità in materia di Sicurezza Stradale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 761 del 23 dicembre 2003, le Amministrazioni Provinciali di Matera e Potenza sono abilitate a presentare, nel limite massimo del venti per cento delle risorse pubbliche loro assegnate, proposte progettuali di modifica ed integrazione agli interventi relativi alle infrastrutture ricomprese nei Piani Regionali dell’Edilizia Scolastica e della Viabilità.

     3. Entro trenta giorni dalla presentazione delle proposte di cui al precedente comma 2 e previa verifica da parte delle competenti strutture regionali della conformità delle proposte di modifica ed integrazione alle condizioni di attuazione previste nei succitati Piani, la Giunta Regionale è autorizzata ad approvare le modifiche e le integrazioni ai Piani Regionali dell’Edilizia Scolastica e della Viabilità che costituiscono aggiornamenti o varianti ai medesimi Piani già approvati dal Consiglio Regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 18. Modifiche alla L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

     1. Il comma 5 dell’art. 33 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 è così sostituito:

     “5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all’atto dell’inizio dell’esercizio venatorio, nonché il numero di capi di selvaggina stanziale non appena abbattuti e il numero di capi di selvaggina migratoria al termine dell'attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia.”

 

Art. 19. Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale.

     1. In applicazione del comma 3 bis dell’art. 23 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni nella L. 27 febbraio 2004, n. 47, le concessioni in atto del Trasporto Pubblico Locale sono prorogate fino al 31.12.2005.

     2. I saldi di cui all’art. 5 della L.R. 19 maggio 2004, n. 9 dovranno essere definiti a partire dall’esercizio finanziario 2006 e seguenti.

 

Art. 20. Contributo una tantum al Comune di Montalbano Jonico.

    1. E’ concesso al Comune di Montalbano Jonico un contributo una tantum di € 100.000,00 in luogo della mancata applicazione del comma 1 dell’art. 7 della L.R. 7 dicembre 2000, n. 60.

     2. La spesa relativa trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0412.03 dello stato di previsione delle uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 come incrementato a seguito della variazione di cui al precedente articolo 6 della presente legge.

 

Art. 21. Contributo per l’espletamento delle funzioni amministrative delegate alle Province in materia di formazione ed orientamento professionale.

     1. Nelle more della definizione delle risorse necessarie per garantire l’espletamento delle funzioni delegate alle province in materia di formazione ed orientamento professionale con la L.R. 11 dicembre 2003, n. 33, è concesso alle Amministrazioni provinciali di Matera e di Potenza un contributo per l’anno 2004, rispettivamente di € 28.000,00 e di € 56.000,00.

     2. La spesa relativa trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0951.05 dello stato di previsione delle uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 come incrementato a seguito della variazione di cui al precedente articolo 6 della presente legge.

 

Art. 22. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

Allegati

(Omissis)