§ 6.2.107 - L.R. 4 febbraio 2003, n. 8.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:04/02/2003
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Stato di Previsione dell’Entrata.
Art. 2.  Accertamento e riscossione di imposte e tasse - Rinuncia ai diritti di credito.
Art. 3.  Stato di Previsione delle Uscite.
Art. 4.  Impegni e Pagamenti.
Art. 5.  Avanzo presunto di amministrazione.
Art. 6.  Allegati.
Art. 7.  Bilancio Pluriennale 2003-2005.
Art. 8.  Variazioni di bilancio.
Art. 9.  Spese obbligatorie.
Art. 10.  Spese impreviste.
Art. 11.  Autorizzazioni di cassa.
Art. 12.  Ricorso al mercato finanziario.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 6.2.107 - L.R. 4 febbraio 2003, n. 8.

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005.

(B.U. 4 febbraio 2003, n. 11).

 

Art. 1. Stato di Previsione dell’Entrata.

     1. E’ approvato in € 3.474.262.781,30 lo Stato di Previsione di Competenza ed in € 3.756.329.212,42 lo Stato di Previsione di Cassa dell’Entrata della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 2. Accertamento e riscossione di imposte e tasse - Rinuncia ai diritti di credito.

     1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore e secondo la disciplina del capo VI della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione ed afferenti all’esercizio finanziario 2003.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a € 12,00 per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L.R. 06.09.2001, n. 34. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Stato di Previsione delle Uscite.

     1. E’ approvato in € 3.474.262.781,30 lo Stato di Previsione di Competenza ed in € 3.545.524.012,56 lo Stato di Previsione di Cassa delle Uscite della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 4. Impegni e Pagamenti.

     1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore e secondo la disciplina del capo VI della L.R. 06.09.2001, n. 34, gli impegni ed i pagamenti per le spese della Regione ed afferenti all’esercizio finanziario 2003.

     2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti fissati per ciascuna Unità Previsionale di Base nello stato di previsione di cassa delle uscite per l’esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 5. Avanzo presunto di amministrazione.

     1. E’ autorizzata l’iscrizione nello Stato di Previsione delle Entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, alla voce “Avanzo presunto di amministrazione derivante da somme vincolate non impegnate” rinveniente dall’esercizio precedente, della somma di € 503.423.863,39.

 

     Art. 6. Allegati.

     1. E’ approvato il “Quadro Generale Riassuntivo” del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2003 e relativo prospetto allegato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 33 della L.R. 06.09.2001, n. 34, allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

     2. E’ approvato, ai sensi dell’art. 33 comma 3, lett. a) della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’ “Elenco dei capitoli in cui si articolano le Unità Previsionali di Base”, individuati secondo l’oggetto, il contenuto economico-funzionale, e il carattere giuridicamente obbligatorio, allegati nn. 3a e 3b, annessi alla presente legge.

     3. E’ approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. b), della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’ “Elenco dei capitoli di spesa obbligatoria”, allegato n. 4, annesso alla presente legge.

     4. E’ approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. c), della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’ “Elenco delle Unità Previsionali di Base per le quali la Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative”, allegato n. 5, annesso alla presente legge.

     5. E’ approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. d), della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’ “Elenco delle spese da finanziare con l’impiego dei Fondi speciali”, distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale, secondo la disciplina dell’art. 37 della L.R. 06.09.2001 n. 34, allegato n. 6, annesso alla presente legge.

     6. Sono approvati, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. e) e g), della L.R. 06.09.2001, n. 34, il “Prospetto dei mutui passivi in ammortamento nell’esercizio finanziario 2003”, allegato n. 7, il prospetto dimostrativo della “Capacità di indebitamento per l’esercizio 2003”, allegato n. 8, l’ “Elenco dei capitoli di spesa aventi carattere di investimentofinanziati con ricorso all’indebitamento”, allegato n. 9, annessi alla presente legge.

     7. E’ approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. f), della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’ “Elenco dei capitoli finanziati con avanzo vincolato”, allegato n. 10, annesso alla presente legge.

     8. E’ approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. j) della L.R. 06.09.2001, n. 34, il “Riepilogo delle spese per fonte di finanziamento”, allegato n. 11, annesso alla presente legge.

     9. E’ approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. h), della L.R. 06.09.2001, n. 34, il “Preventivo economico”, allegato n.12, annesso alla presente legge.

     10. Sono approvati i prospetti recanti le “Spese secondo la classificazione economico-funzionale”, allegato n. 13, ed il “Riepilogo generale delle spese per categoria economica e secondo la classificazione funzionale”, allegato n. 14, annessi alla presente legge, ai fini dell’armonizzazione con il bilancio dello Stato.

 

          Art. 7. Bilancio Pluriennale 2003-2005.

     1. E’ approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L.R. 06.09.2001, n. 34, il bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005, nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge, e secondo la disciplina del Capo II della L.R. 06.09.2001 n. 34.

     2. E’ altresì approvato il quadro generale riassuntivo di cui all’art. 18 della L.R. 06.09.2001, n. 34.

 

     Art. 8. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2003 mediante l’istituzione di nuove Unità Previsionali di Base e di nuovi capitoli, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, dell’Unione Europea e di altri soggetti pubblici o privati, e per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o vincolate.

     2. La Giunta Regionale può disporre variazioni compensative tra i capitoli della medesima Unità Previsionale di Base, secondo la disciplina del comma 2 dell’art. 40 della L.R. 06.09.2001, n. 34.

     3. Variazioni compensative, nell’ambito di una stessa Unità Previsionale di Base, possono altresì essere effettuate per garantire il rispetto dei vincoli derivanti dall’adesione al Patto di stabilità, così come disciplinato dal D.L. 18.09.2001, n. 347, art. 1, convertito dalla L. 16.11.2001, n. 405 e dalla L. 23.12.2002, n. 289.

     4. La Giunta Regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le Unità Previsionali di Base individuate nell’allegato n. 5 alla presente legge di cui al comma 4 del precedente articolo 6.

 

     Art. 9. Spese obbligatorie.

     1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge di cui al comma 3 del precedente articolo 6.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese obbligatorie di cui alla Unità Previsionale di Base 1211.3 Fondi di riserva - e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio contenuti all’allegato n. 4 di cui al comma precedente, secondo le disposizioni dell’art. 34 della L.R. 06.09.2001, n. 34.

 

     Art. 10. Spese impreviste.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste di cui alla Unità Previsionale di Base 1211.3 Fondi di riserva - e la loro iscrizione alle varie Unità Previsionali di Base già presenti in bilancio e/o di nuova istituzione, nonché ai relativi capitoli di spesa, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 35 della L.R. 06.09.2001, n. 34.

 

     Art. 11. Autorizzazioni di cassa.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui alla Unità Previsionale di Base 1211.3 Fondi di riserva - e le relative destinazioni ed integrazioni delle Unità Previsionali di Base, nonché dei relativi capitoli di spesa del bilancio di cassa, secondo le disposizioni dell’art. 36 della L.R. 06.09.2001, n. 34, nel rispetto del vincolo di stabilità imposto dall’art. 1 del D.L. 18.09.2001, n. 347, convertito nella L. 16.11.2001, n. 405 e dalla L. 23.12.2002, n. 289.

 

     Art. 12. Ricorso al mercato finanziario.

     1. Per far fronte al disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 2003, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 2, della L.R. 06.09.2001 n. 34, e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 della Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, la contrazione di mutui o di altre forme di prestito per un importo complessivo di € 87.083.721,41, da destinare unicamente al finanziamento delle spese di investimento riportate nell’elenco di cui all’allegato n. 9 annesso alla presente legge.

     2. In sede di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio 2003, nel disavanzo di cui al comma precedente, potrà essere inclusa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 4, della L.R. 06.09.2001, n. 34, anche la quota parte dell’eventuale saldo finanziario negativo dell’esercizio 2002, da coprire mediante ulteriore ricorso al mercato finanziario, determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio del medesimo esercizio.

     3. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma 1 sono finalizzati:

     a) alla copertura della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale per l’utilizzo dei fondi strutturali della Comunità Europea per il periodo 2000-2006 con il contributo del Fondo FESR, del Fondo FEAOG e del Fondo FSE, fino ad un massimo di € 66.213.721,41, iscritti alla Unità Previsionale di Base 5.01.01 “Mutui a carico della Regione”, dello Stato di Previsione dell’Entrata, secondo il dettaglio riportato nell’allegato n. 9 di cui al comma 6 del precedente articolo 6;

     b) al finanziamento di spese di investimento relative all’esercizio finanziario 2003, analiticamente indicate nell’allegato n. 9 al bilancio di previsione oggetto della presente legge, nella misura massima di € 20.870.000,00, iscritti alla medesima Unità Previsionale di Base 5.01.01 “Mutui a carico della Regione”, dello Stato di Previsione dell’Entrata.

     4. I prestiti di cui al precedente comma 3, lettera a), sono assunti con la Banca Europea degli Investimenti (BEI), in esecuzione del contratto di apertura di credito stipulato tra Regione Basilicata e BEI in data 26 luglio 2001, Rep. n. 5649 e secondo le modalità, termini e condizioni in esso previsti.

     5. I prestiti di cui al precedente comma 3, lettera b), avranno una durata compresa tra i 10 ed i 20 anni e saranno contratti a tasso fisso o a tasso variabile nei limiti, condizioni e modalità di cui all’art. 7 della L.R. 31.01.1992, n. 2 e al Decreto 10.05.1999 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14.05.1999, coordinati con le vigenti disposizioni ministeriali relative ai mutui con oneri a carico dello Stato di importo pari o inferiore a € 51.645.689,91.

     6. E’ autorizzata l’iscrizione delle somme derivanti dalle predette operazioni di prestito, in appositi capitoli negli Stati di Previsione dell’Entrata e delle Uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

     7. Alla stipulazione dei contratti di prestito di cui ai precedenti commi si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi dell’art. 80, comma 6 della L.R. 06.09.2001, n. 34.

     8. La Giunta Regionale assume i mutui e le altre forme di prestito autorizzate, con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi del presente articolo.

     9. L’onere presunto derivante dall’ammortamento dei mutui e delle altre forme di prestito di cui al comma 3 del presente articolo, valutato in € 4.178.137,25 è posto a carico dei relativi capitoli afferenti l’UPB 1212.01 “Rimborso quote di capitale per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine a totale carico della Regione”, per quanto riguarda la quota capitale, e l’UPB 1212.02 “Rimborso quote di interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine a totale carico della Regione”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritte nello Stato di Previsione delle Uscite del bilancio, per l’esercizio finanziario 2003, e nel bilancio pluriennale, per gli anni successivi.

     10. In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo il costo presunto del servizio complessivo ammortamento mutui resta stabilito in € 20.034.287,78 per l’anno 2003, in € 21.887.989,06 per l’anno 2004 ed in € 22.240.142,78 per l’anno 2005.

     11. Per gli esercizi finanziari successivi al 2005 si provvederà con gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali a partire dall’anno 2004.

     12. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 10 dovuta alla variabilità del tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali.

     13. In relazione all’andamento del mercato, anche al fine di tutelare la Regione dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta Regionale è autorizzata a ridefinire il debito regionale attraverso operazioni di trasformazioni di scadenze, di tassi, o l’uso di strumenti operativi in uso nei mercati finanziari.

     14. Le spese per l’ammortamento dei mutui e delle altre operazioni di prestito stipulate dalla Regione, sia per la parte di rimborso capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3, della L.R. 06.09.2001, n. 34.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

Allegati [1]

     (Omissis).


[1] Allegato n. 9 modificato dall’art. 17 della L.R. 7 agosto 2003, n. 28.