§ 6.2.115 - L.R. 7 agosto 2003, n. 28.
Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:07/08/2003
Numero:28

§ 6.2.115 - L.R. 7 agosto 2003, n. 28.

Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

(B.U. 7 agosto 2003, n. 58).

 

Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi.

     1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R del 6 Settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2002, sono esposti negli allegati 1A e 1B annessi alla presente legge.

 

Art. 2. Saldo Finanziario al 31.12.2002.

     1. L’avanzo di amministrazione al 31.12.2002, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, riportato nello stato di previsione di competenza dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, di € 503.423.863,39, è rideterminato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2002, in € 595.091.612,47.

     2. Il disavanzo effettivo al 31.12.2002, come risultante dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2002 e derivante dalla differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2002, di € 593.858.424,13, riportato nell’allegato n. 2 annesso alla presente legge, ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a € 1.233.188,34.

 

Art. 3. Aggiornamento del Fondo di Cassa.

     1. Il fondo di cassa al 31.12.2002 iscritto nello stato di previsione di cassa dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 di € 42.000.000,00 è aggiornato in € 43.468.448,31, come riportato nell’allegato n. 3 annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. Ricorso al mercato finanziario.

     1. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’art. 12, comma 1, della L.R. 31 gennaio 2002, n. 11, è rinnovata, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 4 febbraio 2003, n. 8, per l’esercizio finanziario 2003, per l’importo di € 11.073.882,34, corrispondente al fabbisogno finanziario occorrente per la copertura di impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2002 relativamente alle spese riportate nell’allegato n. 9 al bilancio di previsione 2002, copertura alla quale non si è proceduto mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2002, in rispetto di quanto stabilito al comma 5 dell’art. 12 della medesima L.R. 31 gennaio 2002, n. 11.

     2. L’autorizzazione disposta all’art. 1, comma 2 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7, ed all’art. 12, comma 3, lettera a), della L.R. 4 febbraio 2003, n. 8, di € 66.213.721,41, finalizzata alla copertura della quota di cofinanziamento regionale relativa agli interventi da realizzarsi nell’ambito del P.O.R. Basilicata 2000-2006 indicati nell’allegato n. 9 di cui all’art. 6, comma 6, della L.R. 4 febbraio 2003, n. 8, è incrementata dell’importo di € 2.674.532,37 corrispondente al fabbisogno aggiuntivo occorrente per l’esercizio 2003 per le finalità richiamate nel presente comma.

     3. L’autorizzazione disposta all’art. 1, comma 2 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7, ed all’art. 12, comma 3, lettera b), della L.R. 4 febbraio 2003, n. 8, di € 20.870.000,00, finalizzata al finanziamento delle spese di investimento indicate nell’allegato n. 9 di cui all’art. 6, comma 6, della L.R. 4 febbraio 2003, n. 8, è incrementata dell’importo di € 4.723.000,00 per far fronte al pagamento, nel corso dell’esercizio finanziario 2003, del saldo relativo agli immobili adibiti a sedi degli uffici regionali precedentemente acquistati, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L.R. 7 settembre 2000, n. 56, e degli ulteriori stati di avanzamento dei lavori relativi agli immobili in corso di realizzazione e da ristrutturare da destinare a sedi degli uffici regionali.

     4. Il limite massimo di indebitamento di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 04.02.2003, n. 7, di € 87.083.721,41, per effetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in € 105.555.136,12.

     5. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 4 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico della UPB 1212.1 “Rimborso quote di capitale per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine a totale carico della Regione”, per la quota capitale, e della UPB 1212.2 “Rimborso quote di interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine a totale carico della Regione”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

     6. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell’entrata e delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, contenute negli allegati n. 4 e n. 5 di cui ai successivi articoli 5 e 6 della presente legge.

 

Art. 5. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata.

     1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato n. 4 annesso alla presente legge.

 

Art. 6. Variazioni allo stato di previsione delle uscite.

     1. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato n. 5 annesso alla presente legge.

 

Art. 7. Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB).

     1. Il finanziamento relativo all’esercizio finanziario 2003 per le spese di gestione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB), fissato all’art. 3 della Legge Regionale 4 febbraio 2003, n. 9, in € 8.447.700,00, è ridotto di € 574.704,00.

     2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) per le spese di gestione relative all’esercizio finanziario 2003, di cui all’art. 5 della Legge Regionale 4 febbraio 2003, n. 7 per effetto della riduzione di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di € 7.872.996,00.

     3. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 conseguenti alle riduzioni di cui ai precedenti commi.

     4. Resta fermo l’obbligo da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) di sottoporre le variazioni di cui al precedente comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale.

 

Art. 8. Modifiche alla L.R. 5 aprile 2000, n. 34 “Partecipazione della Regione Basilicata alla Banca Popolare Etica, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata”.

     1. Il comma 3 dell’art. 1 della L.R. 5 aprile 2000, n. 34, come modificato dall’art. 24 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10, è abrogato.

     2. Dopo l’art.1 della L.R. 5 aprile 2000, n. 34, è aggiunto il seguente:

     “Art. 1 bis. Partecipazione della Regione alla Banca Popolare Etica.

     1. Per conseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo, la Regione Basilicata è autorizzata a partecipare alla Banca Popolare Etica - società cooperativa per azioni a r.l., con sede in Padova.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata ad acquistare n. 300 azioni del valore unitario di € 51,64, per un valore complessivo di € 15.492,00 della Banca Popolare Etica - società cooperativa per azioni a r.l.

     3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge al fine di perfezionare la partecipazione di cui al presente articolo.

     4. I diritti conseguenti alla partecipazione della Regione Basilicata alla Banca Popolare Etica sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un Assessore dallo stesso delegato.

     5. La responsabilità della Regione è limitata alla quota conferita.

     6. Il Consiglio regionale delibera in merito alla continuazione della partecipazione della Regione alla Banca Popolare Etica in presenza di modificazioni concernenti lo Statuto o l’atto costitutivo della stessa.”

     3. L’art. 2 della L.R. 5 aprile 2000, n. 34, è così riformulato:

     “Art. 2. Costituzione di società.

     1. Per l’applicazione dei principi di cui all’art. 1 la Regione promuove, altresì, la costituzione di una società, ente o organismo con la partecipazione della Banca Popolare Etica - società cooperativa a r.l., assumendo una quota di partecipazione la cui entità sarà definita sulla base delle risultanze delle valutazioni di cui al successivo comma e favorendo la partecipazione degli enti pubblici locali e dei cittadini che aderiscono ai principi della finanza etica.

     2. Le azioni propedeutiche alla costituzione della società, ente o organismo, la quantificazione del capitale sociale e delle risorse finanziarie necessarie all’avvio delle attività, sono effettuate, di intesa con la Banca Popolare Etica con l’ausilio di consulenti di elevata qualificazione.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere ogni iniziativa utile ed a svolgere gli adempimenti necessari per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

     4. La costituzione della società, ente o organismo è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.”

 

Art. 9. Modifiche alla L.R. 2 settembre 1996, n. 43 “Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali”.

     1. Alla lettera b) del comma 1 dell’art. 19 della L.R. 2 settembre 1996, n. 43, sono soppresse le seguenti parole: “nonché gli esami clinici e farmacologici ”.

     2. Il comma 7 dell’art. 42 della L.R. 2 settembre 1996, n. 43, è riformulato come segue:

     “I concessionari, in aggiunta alle somme previste dai precedenti commi, sono tenuti a versare alla Regione, con periodicità trimestrale, un importo di € 0,30 per ogni mille litri imbottigliati così come risultante dai dati di cui alla lett. c) dell’art. 25.”

     3. L’art. 46 della L.R. 2 settembre 1996, n. 43, è sostituito dal seguente:

     “1. Una quota dei proventi derivanti dall’applicazione del comma 5 dell’art. 4 e degli artt. 39 e 42 della presente legge sono destinati al finanziamento della difesa attiva dei bacini idrominerari e termali.

     2. Alla quantificazione della quota di cui al comma 1 del presente articolo si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.”

     4. Per l’esercizio finanziario 2003, la quota destinata agli interventi di cui al comma 1 dell’art. 46 della L.R. 2 settembre 1996, n. 43, come riformulato al comma 3 del presente articolo, è rideterminata con la presente legge nella misura pari all’importo stanziato alla U.P.B. 0540.02 “Interventi di protezione e sviluppo delle zone e delle aree protette”, riportato nell’elenco delle variazioni dello stato di previsione delle uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 di cui al precedente articolo 6 della presente legge.

 

Art. 10. Contributo straordinario alla Amministrazione Provinciale di Matera.

     1. E’ autorizzata la concessione alla Amministrazione Provinciale di Matera di un contributo straordinario per le spese di funzionamento di € 290.765,00 a carico dell’esercizio finanziario 2003, stanziato alla U.P.B. 0951.05 “Altre attività formative a iniziative di supporto alla formazione professionale”, riportato nell’elenco delle variazioni dello stato di previsione delle uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 di cui al precedente articolo 6 della presente legge.

 

Art. 11. Modifiche alla L.R. 2 febbraio 2001, n. 6 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano”.

     1. Il comma 7 dell’art. 16 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 6, è così riformulato:

     “7. Per consentire a ciascuna Autorità di ambito una rapida operatività, la Regione riconosce un contributo per le spese di funzionamento per l’avvio e la messa a regime delle attività. Il contributo, alla cui quantificazione si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, è al massimo di durata triennale e comunque non è corrisposto oltre la data di effettiva entrata a regime del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.”

     2. I commi 2, 3 e 4 dell’art. 22 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

     “2. Una quota dei proventi derivanti dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui al comma 24 dell’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 è destinata alla costituzione di un fondo incentivante da corrispondere alle Province e alle Autorità di Ambito per il conseguimento degli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti e dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti di cui agli artt. 8 e 10 della presente legge, secondo criteri da stabilirsi in un apposito regolamento da emanarsi a cura della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in ragione degli obiettivi a conseguirsi da parte dei soggetti di cui al presente comma.

     3. Una ulteriore quota dei proventi derivanti dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui al comma 24 dell’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, è altresì destinata alla copertura del contributo di cui al comma 7 dell’art. 16 della presente legge.

     4. Alla quantificazione delle quote finalizzate alla costituzione del fondo incentivante ed alla concessione del contributo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, non comprensive della quota del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui al comma 24 dell’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 non assoggettata a vincoli, si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.

     5. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dai Piani di cui agli artt. n. 8 e 10 della presente legge, gli incentivi finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 2 del presente articolo possono essere ridotti o azzerati secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di cui al medesimo comma 2.”

     3. La dotazione del fondo incentivante di cui al comma 2 dell’art. 22 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 6, come modificato dal comma 2 del presente articolo, per l’esercizio finanziario 2003, è rideterminata nella misura dell’importo stanziato alla U.P.B. 0510.03 “Spese per l’attuazione del piano regionale dei rifiuti”, riportata nell’elenco delle variazioni dello stato di previsione delle uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 di cui al precedente articolo 6 della presente legge.

     4. Il contributo destinato alle spese di funzionamento per l’avvio e la messa a regime delle attività delle Autorità di ambito di cui al comma 7 dell’art. 16 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 6, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è concesso, per l’esercizio finanziario 2003, nella misura complessiva di € 100.000,00 stanziata alla U.P.B. 0510.03 “Spese per l’attuazione del piano regionale dei rifiuti” e riportata nell’elenco delle variazioni dello stato di previsione delle uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 di cui al precedente articolo 6 della

     presente legge, da ripartirsi tra le due Autorità costituite con apposito provvedimento della Giunta regionale in ragione dello stato di attivazione conseguito da ciascuna Autorità.

 

Art. 12. Utilizzazione dei proventi della tassa di concessione regionale per il rilascio e rinnovo dell’abilitazione all’esercizio venatorio.

     1. Per il raggiungimento delle finalità della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare per incentivare gli interventi di tutela e ripristino ambientale è costituito un fondo regionale derivante dai proventi della tassa di concessione regionale per il rilascio e il rinnovo dell’abilitazione all’esercizio venatorio [1].

     2. La Giunta regionale ripartisce annualmente le somme di cui al comma 1 complessivamente affluite al bilancio dell’esercizio precedente come segue:

a) nella misura del 20% a favore delle Province, quale fondo di tutela delle produzioni agricole, ai sensi dell’art. 24, nonché per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 35;

b) nella misura del 10% a favore delle Province per l’esercizio delle funzioni attribuite, ivi compresa l’attività di vigilanza e controllo, per la copertura di spese per consulenze ed assistenza tecnica, tenuto conto delle rispettive superficii agro-silvo-pastorali e del numero dei cacciatori iscritti negli A.T.C. di ciascuna Provincia;

c) nella misura del 40% a favore delle Province per i piani faunistico-venatori provinciali, per i piani di miglioramento ambientale, per l’acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, per l’attività di vigilanza e controllo dei centri di riproduzione privati, nonché delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie;

d) nella misura del 25% per interventi regionali in campo venatorio e di connessa tutela ambientale, nonché per le attività dell’Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, per le attività regionali di ricerca sulla caccia e di formazione previste dalla presente legge;

e) nella misura del 5% per contributi alle Associazioni venatorie riconosciute in ambito nazionale e organizzate a livello regionale, in ragione della rispettiva consistenza associativa, finalizzati allo svolgimento di attività promozionali e di educazione ambientale nell’ambito della pratica venatoria, nonché di ogni altra iniziativa tesa all’ efficace osservanza della presente legge [2].

     3. La ripartizione di cui alla lett. c) è rapportata alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia ed è, altresì, ripartita sulla base dei progetti d’intervento previsti nei rispettivi programmi annuali riguardanti la gestione degli istituti faunistici e faunistico-venatori pubblici e degli A.T.C. [3].

     4. [La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione della quota dei proventi devoluta di cui al comma 3 del presente articolo alle Associazioni venatorie in ragione della rispettiva consistenza associativa] [4].

     5. [Alla quantificazione delle quote di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, non comprensive della quota della tassa di concessione regionale di cui all’art. 36 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2, non assoggettata a vincoli, si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale] [5].

     6. [Per l’esercizio finanziario 2003, la quota devoluta alle Province di cui al comma 1 del presente articolo è rideterminata con la presente legge nella misura pari all’importo stanziato alla U.P.B. 0540.07 “Trasferimenti alle Amministrazioni provinciali per l’esercizio della delega sulle attività venatorie”, riportato nell’elenco delle variazioni dello stato di previsione delle uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 di cui al precedente articolo 6 della presente legge] [6].

     7. [Il contributo destinato alle Associazioni venatorie di cui al comma 3 del presente articolo, è determinato, per l’esercizio 2003, nella misura complessiva di € 39.050,00 stanziata alla U.P.B. 0540.06 “Azioni di tutela e valorizzazione della fauna e della flora” e riportata nell’elenco delle variazioni dello stato di previsione delle uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 di cui al precedente articolo 6 della presente legge] [7].

     8. L’art. 37 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2, è abrogato.

     9. Per effetto dell’abrogazione di cui al comma 8 del presente articolo, tutti i riferimenti all’art. 37 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2, sono sostituiti con i riferimenti al presente articolo.

     10. L’art. 38 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2, cessa la sua efficacia.

 

Art. 13. Modifiche alla L.R. 3 maggio 2002, n. 16 “Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all’estero”.

     1. Il comma 2 dell’art. 30 della L.R. 3 maggio 2002, n. 16, è così sostituito:

     “2.Le spese di funzionamento della Commissione Regionale dei Lucani all’Estero, comprensive delle spese di rappresentanza in misura non eccedente il 20% della dotazione annuale del fondo, trovano copertura nell’ambito della U.P.B. 0111.01 “Funzionamento del Consiglio regionale” del bilancio di previsione annuale.

 

Art. 14. Sostegno in favore dei cittadini lucani indigenti residenti in America Latina.

     1. Al fine di sostenere i cittadini lucani residenti nei Paesi dell’America Latina che versano in condizioni di disagio economico, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, una spesa di € 300.000,00, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento dell’importo occorrente dal “Fondo per lo sviluppo delle attività economiche e l’incremento produttivo ed industriale della Val D’Agri” di cui all’art. 2 della L.R. 3 aprile 1995, n. 40, previsto nell’ambito della U.P.B. 1111.07 “Interventi intersettoriali ricadenti nelle competenze di più centri di responsabilità” e alimentato dalle risorse devolute a titolo di compartecipazione regionale all’imposta erariale sul prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti di cui alla legge 11 gennaio 1957 n. 6, e la conseguente iscrizione della medesima somma alla U.P.B. 1091.04 “Azioni a sostegno degli emigrati lucani” del bilancio di previsione 2003, come riportato nell’allegato n. 5 di cui all’art. 6 della presente legge.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Art. 15. Sostegno alle iniziative di solidarietà nei confronti delle popolazioni del Molise danneggiate dal terremoto del 31 ottobre 2002.

     1. La Regione Basilicata aderisce e sostiene le iniziative di solidarietà promosse dalla Conferenza Episcopale Lucana nei confronti delle popolazioni del Molise danneggiate dal Terremoto del 31 ottobre 2002.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata una spesa di € 50.000,00 alla cui copertura si provvede nell’ambito delle somme stanziate per l’esercizio finanziario 2003 alla U.P.B. 1091.05 “Iniziative di solidarietà ed interventi umanitari”.

     3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

 

Art. 16. Gestione delle attività riabilitative del Presidio Ospedaliero di Tricarico.

     1. L’Azienda Sanitaria n. 4 di Matera è autorizzata a porre in essere, con la Fondazione Don Gnocchi Onlus, nei termini già previsti dall’art. 5 della L.R. 3 settembre 1997 n. 44, gli atti necessari per la gestione in concorso con la stessa Fondazione delle attività e delle funzioni riabilitative di cui l’azienda stessa è titolare e da realizzare presso il Presidio Ospedaliero di Tricarico, in ragione della sua alta qualificazione scientifica ed operativa nell’esercizio delle attività di ricerca e di riabilitazione.

     2. Il rapporto tra l’Azienda Sanitaria USL n. 4 di Matera e la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus è disciplinato da appositi atti negoziali con i quali sono anche regolamentate la tipologia di funzioni da svolgere e le caratteristiche organizzative del servizio.

     3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si farà fronte nell’ambito delle assegnazioni disposte in favore dell’Azienda Sanitaria n. 4, con le risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale iscritte alla UPB 0741.05 “Gestione del Servizio Sanitario Regionale – Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali” del Bilancio di Previsione 2003 e riportate nell’elenco delle variazioni dello stato di previsione delle uscite del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2003 di cui al precedente articolo 6 della presente legge.

 

Art. 17. Modifica all’allegato n. 9 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 8.

     1. Nell’allegato n. 9 “Elenco dei capitoli di spesa avente carattere di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento” al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003, di cui al comma 6 dell’art. 6 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 8, è soppresso l’ultimo riquadro in cui sono stati inclusi, per mero errore materiale, la unità previsionale di base 1212.03 ed il relativo capitolo 07730, non essendo, tale voce di spesa finanziata con ricorso all’indebitamento.

     2. L’elenco definitivo dei capitoli di spesa avente carattere di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento allegato n. 9 alla L.R. 4 febbraio 2003, n. 8, è quello risultante a seguito della soppressione di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Art. 18. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.

     3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

Allegati

     (Omissis).

    


[1] Gli originari commi da 1 a 7 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 3 per effetto dell'art. 40 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.

[2] Gli originari commi da 1 a 7 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 3 per effetto dell'art. 40 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.

[3] Gli originari commi da 1 a 7 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 3 per effetto dell'art. 40 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.

[4] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.

[5] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.

[6] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.

[7] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.