§ 5.2.35 - L.R. 3 settembre 1997, n. 44.
Costituzione del diritto di superficie sul Centro di Riabilitazione di Acerenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:03/09/1997
Numero:44


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina i rapporti tra la Diocesi Arcivescovile di Acerenza e la Regione Basilicata, in ordine all'utilizzazione del Centro di Riabilitazione in Acerenza "Michele Gala" di [...]
Art. 2.      Il rapporto di comodato, di cui alla L.R. 20/79, cessa di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.      La disponibilità della struttura e il diritto di superficie sono assegnati all'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza, che ne cura l'adeguamento e la ristrutturazione anche edilizia, per [...]
Art. 4.      Per provvedere all'adeguamento e ristrutturazione del Centro, la progettazione, fino agli elaborati esecutivi, è fornita a proprie spese dalla Diocesi, che opera, a tal fine, in stretto [...]
Art. 5.      L'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza, titolare delle funzioni riabilitative, nel rispetto delle linee del Piano Sanitario Regionale 1997/99 e dell'espressa indicazione della Diocesi [...]
Art. 6.      Il rapporto di concessione fra l'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza e la Fondazione Pro-Juventute Don Carlo Gnocchi, è disciplinato da apposita convenzione, nella quale sono precisati e [...]
Art. 7.      L'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza si adopera, affinché sia assicurato l'espletamento dell'attività riabilitativa secondo l'impostazione etica ed antropologica proprie della Fondazione [...]
Art. 8.      Per quanto non previsto nella presente legge ed in quanto con essa compatibili, si applicano le norme della L.R. n. 20/79.
Art. 9.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.35 - L.R. 3 settembre 1997, n. 44.

Costituzione del diritto di superficie sul Centro di Riabilitazione di Acerenza.

(B.U. 8 settembre 1997, n. 50).

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina i rapporti tra la Diocesi Arcivescovile di Acerenza e la Regione Basilicata, in ordine all'utilizzazione del Centro di Riabilitazione in Acerenza "Michele Gala" di proprietà della Diocesi medesima.

 

     Art. 2.

     Il rapporto di comodato, di cui alla L.R. 20/79, cessa di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sugli immobili del Centro di Riabilitazione "Michele Gala" di proprietà della Diocesi Arcivescovile di Acerenza, è costituito un diritto di superficie, mediante contratto a titolo gratuito a favore della Regione Basilicata, per dichiarata intenzione della proprietà, onde conseguire le finalità di assistenza riabilitativa. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a stipulare con la Diocesi di Acerenza il relativo atto in forma pubblica, nel quale verranno individuati i beni e le superfici oggetto del diritto superficiario occorrenti per realizzare le finalità di assistenza riabilitativa.

 

     Art. 3.

     La disponibilità della struttura e il diritto di superficie sono assegnati all'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza, che ne cura l'adeguamento e la ristrutturazione anche edilizia, per assicurare l'attività di riabilitazione, utilizzando le risorse finanziarie in conto capitale del Fondo Sanitario Regionale allo scopo assegnate o risorse finanziarie di altri fondi propri, statali o regionali.

 

     Art. 4.

     Per provvedere all'adeguamento e ristrutturazione del Centro, la progettazione, fino agli elaborati esecutivi, è fornita a proprie spese dalla Diocesi, che opera, a tal fine, in stretto coordinamento con i competenti Uffici regionali e dell'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza. Ai progettisti è affidata la direzione dei lavori.

 

     Art. 5.

     L'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza, titolare delle funzioni riabilitative, nel rispetto delle linee del Piano Sanitario Regionale 1997/99 e dell'espressa indicazione della Diocesi Arcivescovile di Acerenza, affida alla Fondazione Pro-Juventute Don Carlo Gnocchi, in concessione, per un termine di 30 (trenta) anni, salvo successivo rinnovo, la conduzione delle attività assistenziali all'interno del Centro "Gala", in ragione della sua alta qualificazione scientifica ed operativa nell'esercizio delle attività riabilitative.

 

     Art. 6.

     Il rapporto di concessione fra l'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza e la Fondazione Pro-Juventute Don Carlo Gnocchi, è disciplinato da apposita convenzione, nella quale sono precisati e regolamentati tutti gli aspetti dell'affidamento comprese le caratteristiche organizzative del servizio e la tipologia delle funzioni svolte.

     Il personale assunto dalla soppressa U.S.L. N. 2 di Potenza per coprire posti della dotazione organica del "Centro di Riabilitazione Psicomotoria "Michele Gala" è assegnato all'Azienda Ospedaliera "S. Carlo" di Potenza. La convenzione di cui al comma precedente potrà prevedere l'utilizzazione di detto personale.

 

     Art. 7.

     L'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza si adopera, affinché sia assicurato l'espletamento dell'attività riabilitativa secondo l'impostazione etica ed antropologica proprie della Fondazione Pro- Juventute Don Carlo Gnocchi; in particolare favorisce l'integrazione professionale fra gli operatori delle due strutture per un migliore servizio alla collettività.

     L'Azienda Ospedaliera "S. Carlo" è autorizzata ad adottare la soluzione gestionale di cui agli artt. 5 e 6 per assicurare l'attività riabilitativa presso il presidio ospedaliero di Muro Lucano, anche al fine di garantire la coerenza di impostazione e l'omogeneità qualitativa delle prestazioni.

 

     Art. 8.

     Per quanto non previsto nella presente legge ed in quanto con essa compatibili, si applicano le norme della L.R. n. 20/79.

 

     Art. 9.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.