§ 6.2.108 - L.R. 4 febbraio 2003, n. 9.
Bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2003 degli enti ed organismi comunque costituiti dipendenti dalla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:04/02/2003
Numero:9

§ 6.2.108 - L.R. 4 febbraio 2003, n. 9.

Bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2003 degli enti ed organismi comunque costituiti dipendenti dalla Regione.

(B.U. 4 febbraio 2003, n. 11).

 

Titolo I

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA BASILICATA (A.P.T.)

 

Art. 1.

     E’ approvato il finanziamento di € 1.807.600,00 (F.O. 0473 – U.P.B. 0473.4) in favore dell’Azienda di Promozione Turistica della Basilicata (A.P.T.) a titolo di contributo per le spese di funzionamento per l’esercizio finanziario 2003.

 

Art. 2.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 dell’Azienda di Promozione Turistica della Basilicata, allegato alla presente legge.

 

Titolo II

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE

DELL’AMBIENTE IN BASILICATA (A.R.P.A.B.)

 

Art. 3.

     E’ approvato il finanziamento di € 8.447.700,00 (F.O. 0510 - U.P.B. 0510.5) in favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata (A.R.P.A.B.) a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all’esercizio finanziario 2003.

 

Art. 4.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34 è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 dell’Agenzia Regionale per la Protezione

 

Titolo III

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

UNIVERSITARIO DELLA BASILICATA (A.R.D.S.U.)

 

Art. 5.

     E’ approvato il finanziamento di € 1.050.000,00 (F.O. 0980 - U.P.B. 0980.03) in favore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.) a titolo di contributo ordinario per l’esercizio finanziario 2003.

 

Art. 6.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.), allegato alla presente legge.

 

Titolo IV

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE

AMMINISTRATIVE ED ORGANIZZATIVE ISTITUTO F.S. NITTI

 

Art. 7.

     E’ approvato il finanziamento di € 516.500,00 (F.O. 0131 - U.P.B. 0131.03) in favore dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative - Istituto F.S. Nitti, a titolo di contributo per le spese di funzionamento per l’esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 8.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative - Istituto F.S. Nitti, allegato alla presente legge.

 

Titolo V

ENTE BASILICATA LAVORO

 

Art. 9.

     E’ approvato il finanziamento di € 900.000,00 (F.O. 0412 - U.P.B. 0412.01) in favore dell’Ente Basilicata Lavoro, a titolo di contributo per le spese di funzionamento per l’esercizio finanziario 2003.

 

Art. 10.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 dell’Ente Basilicata Lavoro, allegato alla presente legge.

 

Titolo VI

AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI

IN AGRICOLTURA (A.R.B.E.A.)

 

Art. 11.

     E’ approvato il finanziamento di € 2.740.000,00 a carico del bilancio regionale (F.O. 0421 - U.P.B. 0421.01) in favore dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.), a titolo di contributo per le spese di gestione dell’esercizio finanziario 2003.

 

Art. 12.

    Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura, allegato alla presente legge.

 

Titolo VII

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE

IN AGRICOLTURA (A.L.S.I.A.)

 

Art. 13.

     E’ approvato il finanziamento di € 5.340.000,00 a carico del bilancio regionale (F.O. 0421 - U.P.B. 0421.01) in favore dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), a titolo di contributo per le spese di gestione dell’esercizio finanziario 2003.

 

Art. 14.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003, Gestione Sviluppo, dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, allegato alla presente legge.

 

Art. 15.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003, Gestione Riforma, dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, allegato alla presente legge.

 

Titolo VIII

ENTE PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE

DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO

 

Art. 16.

     E’ approvato il finanziamento di € 413.165,00 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.04) in favore dell’Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, a titolo di contributo ordinario per l’esercizio finanziario 2003.

 

Art. 17.

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – ultimo comma - dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01, n. 34, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 dell’Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, allegato alla presente legge.

 

Titolo IX

NORMA FINALE

 

Art. 18.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

     (Omissis).