§ 18.5.12 - Legge 11 gennaio 1957, n. 6.
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:11/01/1957
Numero:6


Sommario
Art. 1.      La ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A , allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente [...]
Art. 2. 
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, ovvero deve indicare i permessi di ricerca concessi alle persone o [...]
Art. 5.      I titolari dei permessi, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, debbono darne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.     
Art. 9.      Il titolare del permesso deve:
Art. 10.  [9]
Art. 11.      Il titolare del permesso può rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue non inferiori ai cento ettari, adiacenti almeno ad uno [...]
Art. 12.      Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.      Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.
Art. 20.      Il concessionario deve:
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.      Per le imprese che svolgono attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono abrogate le agevolazioni fiscali consentite ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dall'art. 3 del decreto [...]
Art. 24.      L'aliquota in natura stabilita dall'art. 22, quando è corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. [...]
Art. 25. 
Art. 26.      Qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto, derivi pregiudizio al giacimento, il Ministro per l'industria e per il commercio, [...]
Art. 27. 
Art. 28.      La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente art. 22, è affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed è regolata da apposita convenzione stipulata [...]
Artt. 29. - 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36.      Nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione può essere stabilito, ove il richiedente ne abbia fatta espressa istanza, che tutte le controversie per la interpretazione e la esecuzione [...]
Art. 37.      Le opere destinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di ricerca e di coltivazione e dalle acque reflue dai pozzi metaniferi e petroliferi, sono disposte dal Ministro per l'industria e per [...]
Art. 38.      Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti i titolari del permesso ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando:
Art. 39.      Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il concessionario della coltivazione ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione quando:
Art. 40.      E' istituito, alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale delle miniere, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per [...]
Art. 41. 
Art. 42.      Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente articolo deve essere sentito:
Art. 43.      A cura del Ministero dell'industria e del commercio è pubblicato il bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia
Art. 44.      Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data della sua entrata in vigore. Se il titolare del permesso ha adempiuto a tutti gli [...]
Art. 45.      Le concessioni in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione fino alla loro [...]
Art. 46.      Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può derogare, nei limiti indispensabili, nel concedere rinnovi, proroghe, riduzioni di permessi e [...]
Art. 47.      Per i permessi di ricerca o per le concessioni anteriori all'entrata in vigore della presente legge, quando non sia stabilito un limite di profondità ed il titolare del permesso od il [...]
Art. 48.      Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a procedere al riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere al fine di adeguarli alle [...]


§ 18.5.12 - Legge 11 gennaio 1957, n. 6.

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(G.U. 29 gennaio 1957, n. 25)

 

Capo I

Oggetto della legge

 

     Art. 1.

     La ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A , allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed a quelle con essa non contrastanti, contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore.

     Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondità non superiore a 1200 metri, nonché quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 [1] .

 

Capo II

Della ricerca

 

          Art. 2. [2]

     (Omissis) [3]

     (Omissis) [4]

     In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la più razionale e completa ricerca ed assicuri la più sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore della industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

     A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

     Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

 

          Art. 3.

     (Omissis) [5]

     (Omissis) [6]

     Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

     1) i permessi di ricerca concessi a persone o società, le quali posseggano la maggioranza delle azioni della società richiedente o comunque un numero di azioni tale da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della società richiedente;

     2) i permessi di ricerca concessi a società, di cui il richiedente possegga la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;

     3) i permessi di ricerca concessi a persone o società, le quali, in virtù di particolari vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso;

     4) i permessi di ricerca concessi a società soggette allo stesso controllo al quale è soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);

     5) i permessi di ricerca concessi ai soci della società richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purché tale partecipazione sia in misura superiore all'8 per cento;

     6) i permessi di ricerca concessi a quelle società al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento, ed entro i limiti della sua partecipazione.

     Agli effetti dei limiti indicati nel presente articolo si computano anche le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano più oggetto di permesso.

 

          Art. 4.

     Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, ovvero deve indicare i permessi di ricerca concessi alle persone o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

     Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione il permesso di ricerca è revocato senza diritto ad alcun indennizzo.

     La revoca è disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.

     Qualora il titolare del permesso provi che l'omissione o l'inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti l'interessato ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti indicati nel precedente art. 3.

 

          Art. 5.

     I titolari dei permessi, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, debbono darne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti di cui al precedente art. 3.

     Nel caso di omessa comunicazione nel termine di cui al precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari dei permessi, dichiara detti titolari decaduti senza diritto ad indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.

 

          Art. 6. [7]

 

          Art. 7. [8]

 

          Art. 8.

     Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel permesso.

     Il termine non può essere superiore a sei mesi dalla comunicazione del permesso per i lavori di prospezione e a trenta mesi dall'inizio della prospezione per i lavori di perforazione.

 

          Art. 9.

     Il titolare del permesso deve:

     1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;

     2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica effettuati, sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

     3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizie all'autorità mineraria;

     4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

     5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;

     6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

     7) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonché quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma.

 

          Art. 10. [9]

     Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

     Il canone annuo è aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio.

     Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.

     In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

 

          Art. 11.

     Il titolare del permesso può rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue non inferiori ai cento ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 6.

     (Omissis) [10]

 

          Art. 12.

     Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.

     La riduzione è fatta sulle aree continue ed adiacenti almeno ad uno dei lati dell'area oggetto del permesso indicate dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di sua rinuncia ma non quelle ottenute in concessione.

     L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 6.

     Non si fa luogo a riduzione quando l'area da rilasciare sia inferiore a 3000 ettari.

 

Capo III

Della coltivazione

 

          Art. 13. [11]

 

          Art. 14. [12]

     L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella A e annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione già accordati.

     I vertici dell'area di concessione sono espressi in gradi e minuti primi.

     Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate più concessioni di coltivazione.

 

          Art. 15. [13]

 

          Art. 16. [14]

 

          Art. 17. [15]

 

          Art. 18. [16]

     La durata della concessione è di trenta anni.

     Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

     La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

 

          Art. 19.

     Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.

 

          Art. 20.

     Il concessionario deve:

     1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori, senza ingiustificate soste;

     2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;

     3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

     4) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;

     5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

     6) osservare oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente n. 1).

 

          Art. 21. [17]

     Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione medesima.

     In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

 

          Art. 22. [18]

     Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti.

     L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

     Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo.

 

          Art. 23.

     Per le imprese che svolgono attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono abrogate le agevolazioni fiscali consentite ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni.

 

          Art. 24.

     L'aliquota in natura stabilita dall'art. 22, quando è corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è, per una terza parte, devoluta alla regione in cui si effettuano le coltivazioni, per essere destinata allo sviluppo delle sue attività economiche ed al suo incremento industriale.

     A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno, che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza nel settore dell'industrializzazione.

     Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa destinate, sempre in favore della regione interessata, alla esecuzione delle opere straordinarie indicate nell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza in detto settore.

 

          Art. 25. [19]

     Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo, secondo quanto stabilito dal precedente art. 35.

     Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalità di esecuzione dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni in applicazione della presente legge.

     Il disciplinare tipo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Fino a quando non sarà stato approvato il disciplinare tipo previsto nei commi precedenti continuerà a essere applicato il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, il quale, in ogni caso, regolerà, fino alle rispettive scadenze, le attività di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 26.

     Qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto, derivi pregiudizio al giacimento, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può imporre particolari prescrizioni per la tutela di esso.

 

          Art. 27. [20]

     Il concessionario può chiedere l'ampliamento della concessione nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.

     L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'art. 14.

 

          Art. 28.

     La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente art. 22, è affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed è regolata da apposita convenzione stipulata fra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio e l'Ente stesso.

 

Capo IV

Delle aree riservate allo stato e delle aggiudicazioni mediante pubblici incanti

 

          Artt. 29. - 33. [21]

 

Capo V

Disposizioni per l'E.N.I.

 

          Art. 34. [22]

     L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attività di prospezione non esclusiva nonché le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella Tabella A) allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi.

     Le società di cui al comma precedente hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.

     I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di coltivazione sono accordati alle società di cui al primo comma del presente articolo, di intesa con il Ministro per le partecipazioni statali.

     Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge.

 

          Art. 35. [23]

 

Capo VI

Disposizioni comuni

 

          Art. 36.

     Nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione può essere stabilito, ove il richiedente ne abbia fatta espressa istanza, che tutte le controversie per la interpretazione e la esecuzione del permesso o della concessione siano deferite ad un Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

 

          Art. 37.

     Le opere destinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di ricerca e di coltivazione e dalle acque reflue dai pozzi metaniferi e petroliferi, sono disposte dal Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato agrario provinciale competente al quale debbono essere dirette le denunce di danno da parte degli interessati.

 

          Art. 38.

     Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti i titolari del permesso ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando:

     1) non inizia i lavori nei termini prescritti;

     2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorità mineraria;

     3) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 13;

     4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida;

     5) non corrisponde nei termini il canone;

     6) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;

     7) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione;

     8) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal permesso a pena di decadenza.

 

          Art. 39.

     Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il concessionario della coltivazione ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione quando:

     1) non inizia i lavori nel termine prescritto;

     2) non svolge i programmi, all'esecuzione dei quali la concessione è stata subordinata e non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorità mineraria;

     3) riduce, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;

     4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

     5) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;

     6) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;

     7) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 20 della presente legge;

     8) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.

 

          Art. 40.

     E' istituito, alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale delle miniere, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con sezioni a Bologna, Roma e Napoli.

     All'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è preposto un direttore nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

     All'Ufficio stesso sono addetti funzionari tecnici del Corpo delle miniere e funzionari amministrativi del Ministero dell'industria e del commercio, nonché esperti estranei alla Amministrazione da assumersi nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 41. [24]

 

          Art. 42.

     Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente articolo deve essere sentito:

     1) in tutti i casi in cui per la vigente legislazione mineraria è richiesto il parere del Consiglio superiore delle miniere;

     2) sui programmi tecnici e finanziari presentati da coloro che richiedono permessi di ricerca, concessioni o proroghe di permessi o di concessioni;

     3) sull'adempimento degli obblighi di lavoro derivanti dai permessi o dalle concessioni all'atto delle richieste di proroga;

     4) sulla razionale coltivazione dei giacimenti;

     5) sulla sicurezza delle lavorazioni;

     6) sulla configurazione e dimensioni dell'area di ricerca e di coltivazione;

     7) sulla riduzione d'area delle concessioni e dei permessi;

     8) sulle prescrizioni per ridurre o evitare danni alle coltivazioni e ricerche minerarie;

     9) sulle prescrizioni relative al regolamento dei rapporti di vicinanza e nei casi di diversi coltivatori operanti in un unico giacimento;

     10) sulla determinazione delle opere destinate ad evitare o ridurre danni all'agricoltura;

     11) sulla determinazione dei limiti di profondità dei permessi e delle concessioni;

     12) sui casi di decadenza;

     13) su ogni altra questione tecnica relativa al settore estrattivo degli idrocarburi;

     14) in ogni caso previsto dalla legge.

 

          Art. 43.

     A cura del Ministero dell'industria e del commercio è pubblicato il bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia [25] .

     Nel bollettino suddetto saranno pubblicate mensilmente le domande di permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, i decreti accordanti i permessi stessi, i decreti di concessione, gli avvisi d'asta ed i verbali di aggiudicazione delle aree assegnate in base ad aste nonché tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi e gassosi.

     Il Ministero dell'industria e del commercio provvede altresì alla tenuta ed alla pubblicazione degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi. Copia integrale dei predetti elenchi è depositata presso le Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso ciascun Distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

 

Capo VII

Disposizioni transitorie

 

          Art. 44.

     Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data della sua entrata in vigore. Se il titolare del permesso ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso questo è confermato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, su istanza dei singoli titolari del permesso, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

     Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi sono stati accordati debba essere considerata agli effetti dell'art. 7, approva il programma che il titolare del permesso deve svolgere per la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro obbligo dello stesso in conformità delle disposizioni della presente legge.

     L'area del permesso deve essere ridotta nei limiti indicati nel precedente art. 3 con le modalità indicate nei commi precedenti.

     I titolari dei permessi decadono dal permesso se non presentano l'istanza di conferma entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 45.

     Le concessioni in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione.

     La conferma è disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio su istanza dei singoli concessionari, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

     Il concessionario decade dalla concessione se non presenta la istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     Per le concessioni di cui al primo comma, il canone previsto dal precedente art. 21 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di corrispondere l'aliquota di prodotto, previsto dal precedente art. 22, decorre, invece, dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le altre disposizioni della presente legge si applicano alle concessioni in atto alla data della sua entrata in vigore in quanto compatibili con le norme contenute nel presente articolo.

 

          Art. 46.

     Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può derogare, nei limiti indispensabili, nel concedere rinnovi, proroghe, riduzioni di permessi e rilascio di concessioni, alla applicazione delle norme relative alla forma geometrica dei permessi e delle concessioni che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non risultassero di forma geometricamente regolare.

 

          Art. 47.

     Per i permessi di ricerca o per le concessioni anteriori all'entrata in vigore della presente legge, quando non sia stabilito un limite di profondità ed il titolare del permesso od il concessionario non voglia compiere lavori di maggiore profondità ovvero non abbia la capacità tecnica e finanziaria per compierli, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può accordare un permesso di ricerca per profondità maggiore e, in caso di esito favorevole della ricerca, successivamente la concessione di coltivazione.

     Con lo stesso decreto sono stabilite le cautele imposte al nuovo titolare del permesso o al nuovo concessionario per evitare danni alla precedente ricerca o alla precedente concessione e può essere disposto che il nuovo titolare del permesso o della concessione depositi una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni.

 

          Art. 48.

     Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a procedere al riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere al fine di adeguarli alle attribuzioni conferite alla Direzione generale delle miniere e agli uffici dipendenti.

     Le norme, di cui al precedente comma, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 


[1] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 8 marzo 1958, n. 231.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 57 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[3] Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[4] Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[5] Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[6] Comma abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[7] Articolo abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[8] Articolo dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 61 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[10] Comma abrogato dall'art. 78 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[11] Articolo abrogato dall'art. 14 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 63 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[13] Articolo abrogato dall'art. 78 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[14] Articolo abrogato dall'art. 78 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[15] Articolo abrogato dall'art. 78 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 64 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 65 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 66 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 72 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 67 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[21] Articoli abrogati dall'art. 78 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[22] Gli originari articoli 34 e 35 sono stati sostituiti dall’attuale art. 34 per effetto dell'art. 69 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[23] Gli originari articoli 34 e 35 sono stati sostituiti dall’attuale art. 34 per effetto dell'art. 69 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

[24] Articolo abrogato dall'art. 19 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 e dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

[25] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 9 dicembre 1986, n. 896.