§ 18.5.7 - Legge 10 febbraio 1953, n. 136.
Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:10/02/1953
Numero:136


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 


§ 18.5.7 - Legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

(G.U. 27 marzo 1953, n. 72)

 

Capo I

DEGLI SCOPI E DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

 

     Art. 1.

     È istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

     Esso ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali.

     L'ENI ha, altresì, il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonché nel settore minerario attinente a questa attività [1] .

     L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, è consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà [2] .

     L'ente, oltre a gestire le partecipazioni già acquisite, può assumere, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo art. 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari [3] .

 

          Art. 2.

     L'Ente Nazionale Idrocarburi ha l'esclusiva nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina, allegate alla presente legge:

     1) della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi; fanno azione i territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondità non superiori a 1200 metri;

     2) della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali.

     L'Ente può altresì svolgere attività di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e dei vapori naturali in conformità delle leggi vigenti.

     I diritti di esclusiva accordati dai Comuni ad imprese di produzione e distribuzione di gas, anche se municipalizzate, non impediscono la costruzione, da parte dell'Ente, di condotte per il trasporto e per la distribuzione di gas naturali attraverso il territorio dei singoli Comuni, e la distribuzione negli stessi territori del gas per uso industriale e per riscaldamento.

      [4]

 

          Art. 3.

     L'Ente può esercitare i compiti indicati negli articoli precedenti a mezzo di società controllate o collegate, delle quali può promuovere la costituzione.

     I compiti per i quali la presente legge riconosce l'esclusiva all'Ente Nazionale Idrocarburi debbono essere esercitati a mezzo di società controllate dall'Ente stesso, il capitale delle quali può essere anche sottoscritto dallo Stato, dagli enti parastatali, e da società con capitale interamente posseduto dagli enti sopraelencati.

 

          Art. 4.

     L'Ente può assumere partecipazioni in società per azioni, alienare le attività che non ha interesse a conservare e procedere al riassetto o alla riorganizzazione per rami economici omogenei delle imprese controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e di coordinarle con altre iniziative.

     La vendita di partecipazioni azionarie è soggetta all'approvazione del Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio quando riducano la preesistente partecipazione dell'Ente al disotto della quota di controllo.

 

          Art. 5.

     All'Ente sono trasferiti i diritti e i beni mobili e immobili dell'Amministrazione dello Stato elencati nella tabella B allegata alla presente legge.

 

          Art. 6. [5]

     [L'Ente Nazionale Metano cessa da ogni attività sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione è sciolto e le funzioni di carattere pubblico all'ente demandate dalle leggi vigenti, nonché il patrimonio, i diritti e le obbligazioni dell'Ente medesimo, sono attribuiti all'Ente Nazionale Idrocarburi.]

 

          Art. 7.

     L'Ente Nazionale Idrocarburi ha un fondo di dotazione di lire 30 miliardi.

     Il fondo è costituito dai diritti e dai beni trasferiti a norma dell'art. 5 e da un conferimento dello Stato per la somma di lire 15 miliardi, da versarsi per metà nell'esercizio 1951-52 e per l'altra metà per quote uguali nei tre esercizi successivi.

 

          Art. 8.

     L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

     Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.

     Le obbligazioni sono soggette al bollo di L. 0,10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dell'Erario o degli enti locali.

 

          Art. 9.

     Le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo precedente sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

     Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

 

          Art. 10.

     Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate da un Comitato composto dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria e il commercio, che lo presiede.

 

Capo II

DELL'ORDINAMENTO DELL'ENTE

 

          Art. 11.

     Sono organi dell'Ente:

     1) il Consiglio;

     2) la Giunta esecutiva;

     3) il presidente;

     4) il Collegio sindacale.

 

          Art. 12.

     Fanno parte del Consiglio:

     1) il presidente;

     2) il vice presidente;

     3) due rappresentanti del Ministro delle finanze;

     4) due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

     5) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     6) cinque esperti;

     7) un dirigente o impiegato e un operaio in servizio dell'Ente Nazionale Idrocarburi e delle società da esso controllate, designati dai dipendenti stessi, secondo le modalità che saranno fissate dal Ministro per l'industria e commercio.

     Il presidente, il vice presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, per le categorie da 1° a 6°, dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Nelle deliberazioni del Consiglio prevale, in caso di parità di voti, quello del presidente.

 

          Art. 13.

     Fanno parte della Giunta esecutiva:

     1) il presidente e il vice presidente del Consiglio di amministrazione;

     2) tre consiglieri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per le finanze e per l'industria e commercio.

 

          Art. 14.

     Fanno parte del Collegio sindacale:

     1) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;

     2) un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;

     3) un funzionario del Ministero delle finanze;

     4) due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.

     Sono nominati anche tre sindaci supplenti, scelti fra le categorie di cui ai numeri 1), 3) e 4).

     I sindaci sono nominati con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

          Art. 15.

     Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

 

          Art. 16.

     Il Consiglio ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo dell'Ente ed inoltre:

     1) esamina il bilancio ed il conto economico e ne promuove le approvazioni;

     2) approva il riparto degli utili;

     3) formula le proposte di modificazione dello statuto;

     4) delibera sulla emissione di obbligazioni;

     5) nomina, quando accorra, Commissioni o Comitati tecnici consultivi, scegliendone i componenti anche tra persone estranee all'Ente;

     6) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dalla Giunta esecutiva.

     Tutti gli altri poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria spettano alla Giunta esecutiva.

     I sindaci esercitano le funzioni previste dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.

     Con decreto dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione, vengono determinati anno per anno gli emolumenti da corrispondersi al presidente e al vicepresidente dell'Ente, ai componenti della Giunta esecutiva, al presidente e ai componenti il Collegio sindacale, nonché i gettoni di presenza da assegnarsi ai membri del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 17.

     Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva e compie gli atti di amministrazione che la Giunta riterrà di deferirgli.

     Il vicepresidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

 

          Art. 18.

     I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

 

          Art. 19.

     In caso di gravi irregolarità con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta.

     In tal caso i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva sono attribuiti ad un commissario straordinario.

     Entro sei mesi dall'inizio delle funzioni commissariali, deve essere ricostituito il Consiglio d'amministrazione. Il termine può essere prorogato di altri sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'Industria e commercio.

 

          Art. 20.

     Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio.

 

Capo III

DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO

 

          Art. 21. [6]

     Il bilancio annuale dell'ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite.

     Il bilancio è chiuso al 31 dicembre.

     Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

 

          Art. 22.

     Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite sono ripartiti come segue:

     il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinario, regolato dalle norme statutarie;

     il 15 per cento per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche con particolare riguardo al settore industriale e minerario degli idrocarburi liquidi e gassosi e per la preparazione di giovani o di tecnici alle carriere relative al settore stesso;

     il 65 per cento allo Stato.

     Nei primi tre anni di esercizio la quota riservata allo Stato è portata in aumento del fondo di dotazione previsto dall'art. 7.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 23. [7]

 

          Art. 24.

     Alle attività minerarie svolte dalle società di cui all'art. 3 della presente legge si applicano soltanto gli articoli 10, 11, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 46, 47, 48, 49 e 50 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

     Alla costruzione e all'esercizio delle condotte per trasporto di idrocarburi da parte delle società stesse si applicano le leggi relative a tale materia.

 

          Art. 25.

     L'Ente può affidare all'Avvocatura dello Stato la propria rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione.

 

          Art. 26.

     L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di dieci centesimi per ogni cento lire di capitale mutuato.

     Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'art. 4, nonché gli atti conclusi per lo stesso scopo fra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

 

          Art. 27.

     Sono abrogati l'art. 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, e i successivi provvedimenti legislativi con i quali venne affittato all'Azienda generale italiana petroli e prorogato l'incarico di eseguire ricerche petrolifere in Italia e nelle colonie.

     Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge l'Ente provvederà alla liquidazione dei conti di dare ed avere relativi alla attività svolta dall'Azienda predetta in esecuzione di tale incarico.

 

          Art. 28.

     Per i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, riferentisi alle zone indicate nella tabella A, allegata alla presente legge, accordati prima della sua entrata in vigore, si osservano le disposizioni della legge per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente Nazionale Idrocarburi e i permissionari che beneficiano della disposizione di cui al precedente comma sono tenuti a mettere a disposizione del Ministero dell'industria e commercio i dati relativi ai rilievi geologici e geofisici effettuati in tutte le zone delimitate nella tabella A, che possano essere comunque utili per l'elaborazione degli studi geologici.

     Coloro i quali hanno l'esercizio di condotte per il trasporto di idrocarburi nelle zone indicate nella tabella A, prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno esercitare le condotte stesse, salva l'osservanza delle leggi che le riguardano.

     Ai concessionari indicati nel primo comma del presente articolo potranno essere inoltre concessi, nell'interno delle singole concessioni e comunque entro un raggio non maggiore di 10 chilometri dalle stesse, la costruzione e l'esercizio delle condotte necessarie per il trasporto degli idrocarburi estratti.

 

          Art. 29.

     I fondi occorrenti per il conferimento di cui al precedente art. 7 saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

     Alla copertura dell'onere di lire 7,5 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52 si farà fronte:

     a) per lire 7 miliardi con le attività nette residue dalla liquidazione C.I.P. e dalla gestione rimborsi oneri salariali;

     b) per lire 500 milioni con le entrate corrispondenti all'accertamento di un maggiore credito verso l'A.N.I.C. in dipendenza della regolazione dei rapporti finanziari fra la Società stessa e lo Stato, di cui all'art. 5 della convenzione 9 agosto 1948, approvata con decreto Ministeriale 8 settembre 1948, n. 121792.

     Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

 

 

     Tabella A

     Definizione dei territori in cui la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi è attribuita all'Ente Nazionale Idrocarburi - (Articolo 2)

 

     1. - Linea continua corrente nel mare Adriatico parallelamente alla costa, alla distanza di chilometri 15 dalla terraferma e dalle isole lagunari, partente dal punto terminale della linea definita al n. 23 fino a 15 chilometri al largo del confine orientale della Repubblica.

     2. - Linea del confine orientale della Repubblica fino a Gorizia.

     3. - Da Gorizia ad Udine e Gemona lungo le strade statali nn. 56 e 13.

     4. - Da Gemona lungo le strade secondarie passanti per San Daniele del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Maniago, Montereale Cellina, Aviano fino a Sacile.

     5. - Da Sacile al ponte sul Piave della strada statale n. 13.

     6. - Dal ponte sul Piave predetto a Nervesa, Montebelluna, Asolo San Zenone, Bassano del Grappa, lungo la strada congiungente.

     7. - Da Bassano del Grappa a Cittadella, Vicenza, Verona, Brescia, lungo le strade statali nn. 47 - 53 ed 11.

     8. - Da Brescia a Bergamo lungo l'autostrada.

     9. - Da Bergamo a Como lungo la strada che passa per Ponte San Pietro, Brivio, Olgiate Calco, Inverigo.

     10. - Da Como a Gallarate secondo la retta congiungente le due località.

     11. - Da Gallarate lungo la strada statale n. 33 fino all'incrocio con la n. 32, indi per strade secondarie a Borgomanero, Romagnano, Gattinara, Casato, Biella Mongrande, Bellengo, Ivrea.

     12. - Da Ivrea a Castellamonte seguendo la strada secondaria.

     13. - Linea spezzata congiungente Castellamonte-Ciriè-Rivoli.

     14. - Da Rivoli lungo la strada nazionale n. 25 fino ad Avigliana.

     15. - Da Avigliana a Cuneo lungo le strade secondarie passanti per Bruino, Piossasco, Pinerolo, Cavour, Saluzzo, Castigliole Busca.

     16. - Da Cuneo e Ceva per le strade nazionali nn. 22 e 28.

     17. - Da Ceva a Cascare per la nazionale n. 28-bis.

     18. - Da Cascare ad Acqui lungo la strada nazionale n. 30.

     19. - Da Acqui a Serravalle Scrivia lungo la strada passante per Ovada e Gavi.

     20. - Da Serravalle a Voghera lungo le strade nazionali nn. 35 e 10.

     21. - Linea spezzata congiungente Voghera-Rocca de' Giorgio-Pianello-Rivergaro.

     22. - Linea continua corrente a 15 chilometri a sud del tratto della via Emilia da Piacenza a Sant'Arcangelo di Romagna fino all'incontro della strada Rimini-Corpolò-Verrucchio-Doccia.

     23. - Linea della ferrovia Doccia-Rimini, prolungata idealmente nel mare in senso normale alla costa per chilometri 15.

 

 

     Tabella B

     Elenco delle attività mobiliari ed immobiliari dello Stato assegnate all'Ente Nazionale Idrocarburi - (ai sensi dell'art. 5)

 

 

Milioni

1. - Valore nominale complessivo delle partecipazioni azionarie del Demanio nelle Società: A.G.I.P., A.N.I.C., R.O.M.S.A., S.Na.M. e fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Metano

4.582

2. - Obbligazioni A.N.I.C.

1.600

3. - Stabile sito in via Lombardia a Roma, contraddistinto col numero civico 43, già sede del C.I.P. (Comitato Italiano Petroli) in liquidazione

218

4. - Valutazione dell'apporto delle ricerche petrolifere eseguite nel territorio della Repubblica Italiana per conto dello Stato

8.600

Totale

15.000

 


[1]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 14 novembre 1967, n. 1153.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 14 novembre 1967, n. 1153.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 14 novembre 1967, n. 1153.

[4]  Comma abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164.

[5] Articolo abrogato dall'art. 62 bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 14 novembre 1967, n. 1153.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.