§ 6.1.14 - L.R. 3 aprile 1995, n. 40.
Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val D'Agri.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:03/04/1995
Numero:40


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis.  [3]
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 6.1.14 - L.R. 3 aprile 1995, n. 40.

Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val D'Agri.

(B.U. 3 aprile 1995, n. 25)

 

Art. 1.

     L'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi siti nella Val d'Agri devoluta alla Regione ai sensi della legge 11-1-1957 n. 6 è destinata allo sviluppo delle attività economiche ed all'incremento industriale del comprensorio interessato così come delimitato dalla Tabella A.

     2. L’aliquota relativa ai giacimenti petroliferi di cui al comma 1 bis dell’art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625(attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) è destinata al finanziamento degli strumenti della programmazione negoziata per le aree individuate dalla Tabella A, previo confronto in seno al Comitato di Coordinamento e Monitoraggio, anche al fine di realizzare interventi di miglioramento della tutela ambientale, al cofinanziamento delle politiche sociali, la cultura, la qualità dei servizi, quindi allo sviluppo economico dei Comuni ricadenti nel comprensorio interessato così come delimitato dalla Tabella A [1].

 

     Art. 2. [2]

     Nel bilancio di previsione è istituito annualmente il «Fondo per lo sviluppo delle attività economiche e l'incremento produttivo ed industriale della Val D'Agri» costituito dai trasferimenti dello Stato a titolo di compartecipazione regionale all'imposta erariale sul prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti di cui alla legge 11 gennaio 1957 n. 6, al netto degli oneri a carico della Regione Basilicata derivanti dagli accordi stipulati con l'ENI S.p.A..

 

     Art. 3.

     L'utilizzo del fondo di cui al precedente art. 2 avviene mediante piani biennali di interventi approvati dalla Regione tenuto conto delle proposte della Provincia e degli enti locali interessati.

 

     Art. 3 bis. [3]

     I benefici di cui alla presente legge si estendono alle aree comprensoriali artigianali ed industriali per interventi produttivi, anche ubicate in tutto o in parte fuori dai territori dei comuni ricompresi nella Tabella “A” richiamata nell’articolo 1.

 

     Art. 4.

     Nel periodo di validità dell'esonero di cui alla legge 9-1-1991 n. 9 il fondo di cui al precedente art. 2 è comunque alimentato dalle quote non investite nella prospezione non esclusiva o nella ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

 

     Art. 5.

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

TABELLA A

 

Comprensorio della Val D'Agri [4]:

 

     Comuni di: Brienza, Calvello, Corleto, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno di Lucania, Sant'Arcangelo, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano, Spinoso, Tramutola, Viggiano.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[2] Articolo così modificato dall'art. 11 della L.R. 6 settembre 2001, n. 31.

[3] Articolo inserito dall'art. 33 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.

[4] L'art. unico della L.R. 10 novembre 1995, n. 64 dispone che nella presente tabella siano compresi i Comuni di Armento e Roccanova. L'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 40 dispone che nella presente tabella siano compresi i Comuni di Abriola e Brindisi di Montagna.