§ 6.2.97 - L.R. 6 settembre 2001, n. 31.
Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:06/09/2001
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento dei residui attivi e passivi.
Art. 2.  Avanzo di amministrazione al 31.12.2000.
Art. 3.  Risultato di cassa.
Art. 4.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.
Art. 5.  Variazioni allo stato di previsione della spesa.
Art. 6.  Situazione debitoria ex E.S.A.B.
Art. 7.  Ricorso al mercato finanziario.
Art. 8.  Contributo per le spese di funzionamento dell'Ente Basilicata Lavoro.
Art. 9.  Contributo per le spese di funzionamento dell'Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.).
Art. 10.  Contributo per le spese di funzionamento dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.).
Art. 11.  Copertura degli oneri derivanti dall'accordo ENI-Regione.
Art. 12.  Trasporto Pubblico Locale.
Art. 13.  Gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico regionale.
Art. 14.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.


§ 6.2.97 - L.R. 6 settembre 2001, n. 31.

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

(B.U. 7 settembre 2001, n. 61).

 

Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi.

     1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, aggiornati secondo le risultanze del conto consuntivo 2000, sono esposte nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

 

     Art. 2. Avanzo di amministrazione al 31.12.2000.

     1. L'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 2000, riportato nell'allegato 2 alla presente legge, ammonta a L. 722.320.202.499, di cui L. 680.176.477.852 derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata e L. 42.143.724.647 di avanzo effettivo di amministrazione al 31.12.2000.

 

     Art. 3. Risultato di cassa.

     1. Il fondo di cassa al 31.12.2000 iscritto nello stato di previsione di cassa dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 di L. 14.000.000.000 è aggiornato in L. 19.027.441.590, come riportato nell'allegato n. 3 alla presente legge.

 

     Art. 4. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato n. 4 annesso alla presente legge.

 

     Art. 5. Variazioni allo stato di previsione della spesa.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato n. 5 annesso alla presente legge.

 

     Art. 6. Situazione debitoria ex E.S.A.B.

     1. Al fine di completare la stipula degli accordi transattivi con le banche creditrici per la chiusura delle pendenze debitorie derivanti dalle fidejussioni rilasciate dall'ex ESAB, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 1 marzo 2001 n. 8, è incrementata da L. 3.213.619.202 a L. 4.513.619.202.

     2. L'ulteriore spesa di L. 1.300.000.000 di cui al precedente comma viene iscritta al capitolo 5030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 7. Ricorso al mercato finanziario.

     1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 1 marzo 2001, n. 8 ed all'art. 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 1 marzo 2001, n. 9, di L. 1.806.000.000, finalizzata al finanziamento della quota del 5% a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario ai sensi dell'art. 20 della Legge 11.03.1988, n. 67, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2001, nella misura di L. 660.697.445, corrispondente all'ammontare definitivo dei mutui da contrarre per le finalità richiamate nel presente comma.

     2. Il limite massimo di indebitamento di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale 1 marzo 2001, n. 8 e la contrazione di mutui o altre forme di prestito di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2001, n. 9, per effetto della riduzione di cui al precedente comma, sono definitivamente autorizzati, per l'esercizio finanziario 2001, fino alla concorrenza di L. 131.856.652.036.

 

     Art. 8. Contributo per le spese di funzionamento dell'Ente Basilicata Lavoro.

     1. Il finanziamento relativo all'esercizio finanziario 2001 per le spese di personale, fitto locali e funzionamento dell'ex Agenzia per l'Impiego trasferito dallo Stato alla Regione in attuazione del D.P.C.M. 5 agosto 1999 e destinato all'Ente Basilicata Lavoro proporzionalmente agli oneri effettivamente a carico dello stesso, fissato dall'art. 7, secondo trattino, della legge regionale 1 marzo 2001, n. 10, in L. 1.554.574.570, è incrementato a L. 1.590.711.607.

     2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all'Ente Basilicata Lavoro per le spese di funzionamento relative all'esercizio finanziario 2001, di cui all'art. 5 della legge regionale 1 marzo 2001, n. 9 ed all'art. 7 della legge regionale 1 marzo 2001, n. 10, per effetto dell'incremento di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di L. 1.740.711.607.

     3. L'Ente Basilicata Lavoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 conseguenti agli incrementi di cui ai precedenti commi.

     4. Resta fermo l'obbligo da parte dell'Ente Basilicata Lavoro di sottoporre le variazioni di cui al comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale.

 

     Art. 9. Contributo per le spese di funzionamento dell'Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.).

     1. Il finanziamento relativo all'esercizio finanziario 2001 per le spese di funzionamento dell'Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.), fissato dall'art. 19, comma 1, della Legge Regionale 12 marzo 2001, n. 15, in L. 200.000.000, è incrementato di L. 200.000.000.

     2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto dall'Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) per le spese di funzionamento relative all'esercizio finanziario 2001, di cui all'art. 19, comma 1, della Legge Regionale 12 marzo 2001, n. 15 per effetto dell'incremento di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di L. 400.000.000.

     3. L'Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 conseguenti agli incrementi di cui ai precedenti commi.

     4. Resta fermo l'obbligo da parte dell'Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) di sottoporre le variazioni di cui al comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale.

 

     Art. 10. Contributo per le spese di funzionamento dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.).

     1. Il finanziamento relativo all'esercizio finanziario 2001 per le spese di gestione dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) fissato all'art. 1 della Legge Regionale 1 marzo 2001, n. 10, in L. 13.700.000.000, è ridotto di L. 2.400.000.000.

     2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto dall'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) per le spese di gestione relative all'esercizio finanziario 2001, di cui all'art. 5 della Legge Regionale 1 marzo 2001, n. 8 per effetto della riduzione di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di L. 11.300.000.000.

     3. L'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 conseguenti alle riduzioni di cui ai precedenti commi.

     4. Resta fermo l'obbligo da parte dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) di sottoporre le variazioni di cui al comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale.

 

     Art. 11. Copertura degli oneri derivanti dall'accordo ENI-Regione.

     1. Gli oneri annuali a carico della Regione Basilicata derivanti dagli accordi stipulati con l'ENI S.p.A. in attuazione del protocollo di intesa relativo agli interventi di compensazione dello sfruttamento dei giacimenti petroliferi in Val d'Agri, trovano copertura nell'ambito delle risorse devolute a titolo di compartecipazione regionale all'imposta erariale sul prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti di cui alla legge 11 gennaio 1957 n. 6.

     2. [1].

     3. L'onere di cui al comma 1 del presente articolo, quantificato per il 2001 in L. 390.000.000, viene iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa e trova copertura sul capitolo 120 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 12. Trasporto Pubblico Locale.

     1. Nel periodo transitorio da concludersi entro il 31 dicembre 2003, previsto dal comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 e successive integrazioni, la Regione, le Province ed i Comuni hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti dei servizi di Trasporto Pubblico Locale agli attuali concessionari.

     2. Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 i contributi di esercizio, di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 26, sono rideterminati nella seguente misura massima:

     a) Servizi di interesse provinciale:

     - Percorrenze fino a Km. 1.000.000:

     costo di Euro 1,65266/km. (£. 3.200) e contributo di Euro 1,07423/Km. (£. 2.080);

     - Percorrenze da Km. 1.000.001 a Km. 2.500.000:

     costo di Euro 1,73374/km.(£. 3.357) e contributo di Euro 1,12690/km. (£. 2.182);

     - Percorrenze da Km. 2.500.001 a Km. 5.000.000:

     costo di Euro 1,78797/km. (£. 3.462) e contributo di Euro 1,16202/km. (£. 2.250);

     - Percorrenze superiori a Km. 5.000.000;

     costo di Euro 2,05808/km.(£. 3.985) e contributo di Euro 1,33775/km. (£. 2.590) [2];

     b) Servizi di interesse regionale:

     - Per qualsiasi percorrenza:

     costo di Euro 1.48740/Km.(£. 2.880) e contributo di Euro 0,74370 K/m (£. 1.440) [3];

     c) Fino al 31/12/2003 il contributo chilometrico previsto dal comma 2 dell’art. 2 della legge regionale del 25/1/2001, n. 4, è rideterminato in Euro 0.69205/Km. (£. 1.340) [4].

     3. Nel periodo transitorio e fino alla stipula dei contratti di servizio a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali vigono le seguenti disposizioni:

     a) le concessioni relative ai servizi balneari e di gran turismo, già assentite ed esercitate al 31.12.1999, sono rinnovabili alle stesse imprese senza alcun onere finanziario o contributo a carico delle Pubbliche Amministrazioni;

     b) le modifiche di esercizio, di lieve entità che comunque non alterino la finalità originaria del servizio, ma servono a migliorare il Trasporto Pubblico Locale, sono concesse con atto deliberativo dall'Ente concedente, entro i limiti chilometrici massimi fissati dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1194 del 28.09.99;

     c) la decadenza e la revoca delle concessioni sono disciplinate dagli articoli 19 e 20 dell'abrogata Legge Regionale 10.07.81 n. 19;

     d) i concessionari, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, hanno l'obbligo di presentare all'Ente concedente apposita

autocertificazione, resa nei modi previsti dalla legge, attestante le percorrenze chilometriche annuali effettivamente svolte, in relazione alle quali si procederà al conguaglio finale dei contributi di esercizio erogati in via anticipata. Per il riconoscimento dei contributi relativi ad eventuali corse bis, le stesse dovranno essere autorizzate preventivamente, nei casi di comprovata necessità, dall'Ente concedente;

     e) per l'accertamento delle violazioni alle norme sull'esercizio dei servizi si applicano gli articoli 16 e 17 dell'abrogata Legge Regionale 25 agosto 1981 n. 29. Anche la mancata applicazione del C.C.N.L. al personale dipendente costituisce causa di decadenza delle concessioni. L'Ente concedente irroga le sanzioni di cui all'art. 5 dell'abrogata Legge Regionale 11 agosto 1987 n. 23;

     f) per tutti gli autobus sovvenzionati si applicano, oltre alle norme previste dall'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 34 e dalla L.R. 2 febbraio 2000, n. 2, l'art. 4 della L.R. 11 agosto 1987, n. 23 secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n° 5141 del 16/10/87 e dalle eventuali successive modifiche ed integrazioni che potranno essere apportate.

     g) laddove le imprese concessionarie dei servizi di T.P.L. dovessero svolgere minori percorrenze rispetto a quelle concesse e tali minori percorrenze siano imputabili a cause comunque indipendenti dalla volontà delle stesse imprese, idoneamente attestate e/o certificate, il relativo contributo di esercizio è corrisposto nella misura del 75% rispetto a quello stabilito al comma 2 dell’art. 2 dell’art. 12 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 31, così come modificato dal comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 34 [5].

     4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.

 

     Art. 13. Gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico regionale. [6]

 

     Art. 14. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

     COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA

     Prot. n. 28/2.28.02

     L.R. concernente: "Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001".

 

     Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo.

     Il Governo ha inoltre osservato:

     a) che la Regione è tenuta ad adeguare le previsioni di entrata ex IRAP e addizionale IRPEF agli effettivi introiti pari rispettivamente a lire 345 miliardi e 31 miliardi;

     b) che la Regione è tenuta a fornire chiarimenti circa la previsione di lire 752.078.094 iscritta al capitolo 704 con generico oggetto "somme di provenienza statale".

 

 

ALLEGATI

(Omissis)

 

 


[1] Modifica l'art. 2 della L.R. 3 aprile 1995, n. 40.

[2] Capoverso così sostituito dall’art. 9 della L.R. 7 agosto 2002, n. 34.

[3] Capoverso così sostituito dall’art. 9 della L.R. 7 agosto 2002, n. 34.

[4] Capoverso così sostituito dall’art. 9 della L.R. 7 agosto 2002, n. 34.

[5] Capoverso aggiunto dall’art. 9 della L.R. 7 agosto 2002, n. 34.

[6] Modifica l'art. 9 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8.