§ 6.2.105 - L.R. 7 agosto 2002, n. 34.
Assestamento del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:07/08/2002
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento dei residui attivi e passivi.
Art. 2.  Saldo Finanziario al 31.12.2001.
Art. 3.  Aggiornamento del Fondo di Cassa.
Art. 4.  Mutui e prestiti.
Art. 5.  Variazioni allo stato di previsione dell’entrata.
Art. 6.  Variazioni allo stato di previsione delle uscite.
Art. 7.  Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB).
Art. 8.  Modifica all’art. 4 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10.
Art. 9.  Trasporto Pubblico Locale.
Art. 10.  Ripiano perdite di esercizio della Società consortile Metapontum Agrobios a.r.l.
Art. 11.  Modifica all’art. 9 della L.R. 21 febbraio 1994, n. 8.
Art. 12.  Interventi di somma urgenza a edifici di culto di valore storico, ambientale ed artistico.
Art. 13.  Modifiche alla L.R. 3 giugno 2002, n. 21.
Art. 14.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.2.105 - L.R. 7 agosto 2002, n. 34.

Assestamento del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2002.

(B.U. 7 agosto 2002, n. 54).

 

Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi.

     1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2002, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2001, così come riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. del 6 Settembre 2001, n. 34, sono esposti negli allegati 1A e 1B annessi alla presente legge.

 

     Art. 2. Saldo Finanziario al 31.12.2001.

     1. L’avanzo di amministrazione al 31.12.2001, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, riportato nello stato di previsione di competenza dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2002, di Euro 513.438.620,23, è rideterminato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2001, in Euro 518.607.239,22 (£. 1.004.163.639.089).

     2. Il disavanzo effettivo al 31.12.2001, come risultante dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2001 e derivante dalla differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2001, di £. 991.122.631.085 (Euro 511.872.120,67), riportato nell’allegato n. 2 annesso alla presente legge, ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a £. 13.041.088.004 (Euro 6.735.118,55).

 

     Art. 3. Aggiornamento del Fondo di Cassa.

     1. Il fondo di cassa al 31.12.2001 iscritto nello stato di previsione di cassa dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 di £. 338.847.250.000 (Euro 175.000.000,00) è aggiornato in £ 394.089.485.436 (Euro 203.530.233,61), come riportato nell’allegato n. 3 annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. Mutui e prestiti.

     1. L’autorizzazione alla contrazione di mutui o altre forme di prestito disposta dall’art. 11, comma 1, della L.R. 1 marzo 2001, n. 9, come modificata dall’art. 7 della L.R. 6 settembre 2001, n. 31, è rinnovata, per l’esercizio finanziario 2002, per l’importo di Euro 9.283.770,86 , corrispondente al fabbisogno finanziario occorrente per la copertura di impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2001 relativamente alle spese riportate nell’apposito allegato al bilancio di previsione 2001, copertura alla quale non si è proceduto mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2001, in rispetto di quanto stabilito al comma 4 dell’art. 11 della medesima L.R. 1 marzo 2001, n. 9.

     2. Il limite massimo di indebitamento di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 31.01.2002, n. 10, per effetto del rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente comma, è conseguentemente rideterminato in Euro 84.257.288,41.

     3. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dal rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente comma, rientra negli stanziamenti posti a carico della UPB 1212.1 “Rimborso quote di capitale per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine a totale carico della Regione”, per la quota capitale, e della UPB 1212.2 “Rimborso quote di interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine a totale carico della Regione”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

     4. In relazione a quanto disposto dal precedente comma 1, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell’entrata e delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2002, contenute negli allegati n. 4 e n. 5 di cui ai successivi articoli 5 e 6 della presente legge.

 

     Art. 5. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata.

     1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato n. 4 annesso alla presente legge.

 

     Art. 6. Variazioni allo stato di previsione delle uscite.

     1. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato n. 5 annesso alla presente legge.

 

     Art. 7. Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB).

     1. Il finanziamento relativo all’esercizio finanziario 2002 per le spese di gestione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB), fissato all’art. 3 della Legge Regionale 31 gennaio 2002, n. 12, in Euro 10.070.909,53, è ridotto di Euro 2.800.000,00.

     2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) per le spese di gestione relative all’esercizio finanziario 2002, di cui all’art. 5 della Legge Regionale 31 gennaio 2002, n. 10 per effetto della riduzione di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di Euro 7.270.909,53.

     3. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 conseguenti alle riduzioni di cui ai precedenti commi.

     4. Resta fermo l’obbligo da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) di sottoporre le variazioni di cui al precedente comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale.

 

     Art. 8. Modifica all’art. 4 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10.

     L’art. 4 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 10, è riformulato come segue:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 9. Trasporto Pubblico Locale.

     1. L’art. 12 della Legge Regionale n. 31 del 6 Settembre 2001 è modificata ed integrata nelle seguenti parti:

     al comma 2, i capoversi a), b), e c) sono sostituiti dai seguenti:

    (Omissis).

     Il comma 3, dopo il capoverso f), è integrato dal seguente capoverso:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 10. Ripiano perdite di esercizio della Società consortile Metapontum Agrobios a.r.l.

     1. Al fine di ripianare, per la quota a carico del socio Regione Basilicata, la perdita di esercizio risultante dal bilancio relativo all’esercizio 2001 della Società Consortile Metapontum Agrobios a.r.l., approvato dall’Assemblea dei Soci con delibera n. 92 del 24 aprile 2002, è autorizzata la spesa di Euro 1.064.555,00 Euro stanziata alla U.P.B. 1211.04 “Oneri non Attribuibili”, riportata nell’elenco delle variazioni dello stato di previsione delle uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 di cui al precedente articolo 6 della presente legge.

 

     Art. 11. Modifica all’art. 9 della L.R. 21 febbraio 1994, n. 8.

     1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 21 febbraio 1994, n. 8 è abrogato.

     2. Per effetto della abrogazione di cui al precedente comma, la compartecipazione alla tassa di concessione per i servizi automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli incamerata dalla Regione negli esercizi finanziari 2002 e successivi non è più devoluta alle Province.

     3. Resta comunque confermata la devoluzione della compartecipazione di cui al comma 2 dell’art. 9 della legge regionale 21 febbraio 1994, n. 8, relativamente alle somme introitate dalla Regione sino all’esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 12. Interventi di somma urgenza a edifici di culto di valore storico, ambientale ed artistico.

     1. La Regione Basilicata autorizza interventi di carattere urgente allo scopo di salvaguardare la conservazione, funzionalità ed agibilità di edifici di culto, ivi comprese le pertinenze e gli impianti tecnologici [3].

     2. Le richieste, avanzate dall’Ordinario Diocesano o suo delegato al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, devono essere corredate da una descrizione sommaria dei danni riscontrati ad immobili e/o impianti esistenti e delle cause che li hanno determinati indicando la spesa presunta per gli interventi [4].

     3. La Giunta Regionale, previa istruttoria da parte delle competenti strutture regionali, assegna il contributo ammissibile, determinato in relazione alle disponibilità di bilancio [5].

     4. Alla esecuzione dei lavori provvede l’Ordinario Diocesano o suo delegato [6].

     5. Per la realizzazione di interventi su immobili sottoposti al vincolo di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e D.Lgvo 29 ottobre 1999, n. 490, è necessaria l’acquisizione delle autorizzazioni rilasciate dalla competente amministrazione in materia di beni ed attività culturali [7].

     6. L’erogazione della spesa avverrà da parte delle competenti strutture regionali secondo le seguenti modalità:

     a) 50% a seguito della trasmissione del verbale di inizio lavori;

     b) il residuo, a saldo, ad avvenuta ultimazione dei lavori, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione, con rendiconto di spesa [8].

     7. [9].

     8. [10].

     9. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo saranno utilizzate le risorse regionali già previste per l’attuazione della legge regionale 30 dicembre 1995, n. 69 e stanziate alla Unità Previsionale di Base 0473.01 “Interventi di recupero del patrimonio storico, artistico, termale e di realizzazione di opere di culto” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2002.

     10. [11].

 

     Art. 13. Modifiche alla L.R. 3 giugno 2002, n. 21.

     1. Il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 3 giugno 2002 n. 21 è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati [12]

(Omissis)


[1] Comma così corretto con rettifica pubblicata nel B.U. 20 novembre 2002, n. 85.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 23 aprile 2003, n. 12.

[3] Gli originari commi 1 – 8 e 10 sono così sostituiti dagli attuali commi 1 – 6 per effetto dell’art. 23 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[4] Gli originari commi 1 – 8 e 10 sono così sostituiti dagli attuali commi 1 – 6 per effetto dell’art. 23 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[5] Gli originari commi 1 – 8 e 10 sono così sostituiti dagli attuali commi 1 – 6 per effetto dell’art. 23 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[6] Gli originari commi 1 – 8 e 10 sono così sostituiti dagli attuali commi 1 – 6 per effetto dell’art. 23 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[7] Gli originari commi 1 – 8 e 10 sono così sostituiti dagli attuali commi 1 – 6 per effetto dell’art. 23 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[8] Gli originari commi 1 – 8 e 10 sono così sostituiti dagli attuali commi 1 – 6 per effetto dell’art. 23 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[9] Gli originari commi 1 – 8 e 10 sono così sostituiti dagli attuali commi 1 – 6 per effetto dell’art. 23 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[10] Gli originari commi 1 – 8 e 10 sono così sostituiti dagli attuali commi 1 – 6 per effetto dell’art. 23 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[11] Gli originari commi 1 – 8 e 10 sono così sostituiti dagli attuali commi 1 – 6 per effetto dell’art. 23 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[12] Allegati corretti con avviso pubblicato nel B.U. 16 settembre 2002, n. 68 e con rettifica pubblicata nel B.U. 20 novembre 2002, n. 85.