§ 4.1.37 - L.R. 30 dicembre 1995, n. 69.
Ulteriori norme in materia di disciplina urbanistica dei servizi religiosi e modifiche alla L.R. n. 9 del 17.4.1987.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:30/12/1995
Numero:69


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Basilicata, per gli Enti civilmente riconosciuti ai sensi della Legge 20 maggio 1985 n. 222, concede all'Ordinario Diocesano contributi in conto capitale, e in conto interessi per [...]
Art. 2.  (Contributi).
Art. 3.  (Modalità di presentazione delle domande).
Art. 4.  (Comitato Regionale per l'Edilizia di Culto).
Art. 5.  (Modalità di Funzionamento).
Art. 6.  (Il Presidente).
Art. 7.  (Compiti del Comitato).
Art. 8.  (Approvazione dei progetti da parte dei Comuni).
Art. 9.      Per l'erogazione dei contributi in conto interessi è istituito un limite di impegno quindicennale di L. 200 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1995.
Art. 10.      La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.37 - L.R. 30 dicembre 1995, n. 69.

Ulteriori norme in materia di disciplina urbanistica dei servizi religiosi e modifiche alla L.R. n. 9 del 17.4.1987.

 

Art. 1.

     1. La Regione Basilicata, per gli Enti civilmente riconosciuti ai sensi della Legge 20 maggio 1985 n. 222, concede all'Ordinario Diocesano contributi in conto capitale, e in conto interessi per l'acquisto di aree e per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale, compreso l'ufficio e l'abitazione del parroco, e la relativa pertinenza nonché gli istituti di istruzione religiosa con priorità per i completamenti, i consolidamenti e gli adeguamenti strutturali e antisismici e per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.

     2. I contributi possono altresì essere concessi per interventi di restauro, per la conservazione di opere artistiche e per l'acquisto di arredi e impianti di sicurezza.

     3. I contributi di cui ai precedenti commi sono inoltre concessi ad altre confessioni religiose riconosciute a norma di legge, con le procedure di cui alla presente legge.

     4. La Regione Basilicata finanzia interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico religioso della Regione.

 

     Art. 2. (Contributi).

     1. I contributi in conto interesse sono concessi per un periodo non superiore ad anni 15 nella misura annua del 30% della spesa riconosciuta ammissibile.

     2. I contributi in conto capitale sono concessi, in aggiunta o in alternativa ai contributi in conto interessi sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dei predetti contributi e comunque nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, elevabile al 70% per i lavori attinenti alle chiese.

     3. Fanno parte della spesa ammissibile complessiva riconosciuta per la determinazione dei contributi, tutti gli oneri occorrenti per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere, compresi gli oneri occorrenti per acquisizione, urbanizzazione e sistemazione dell'area, per gli arredamenti mobili e fissi ivi compresi gli impianti di sicurezza, e per la corresponsione degli oneri fiscali.

     4. Alla concessione e erogazione dei contributi provvede con apposito decreto ii Presidente della Giunta Regionale sulla base di un programma annuale, approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.

     5. Per i finanziamenti di cui al quarto comma del precedente art. 1 si applicano i criteri direttivi approvati dalla Conferenza Stato-Regioni.

 

     Art. 3. (Modalità di presentazione delle domande).

     1. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dalla presente Legge devono essere inoltrate dal Presidente della Conferenza Episcopale della Basilicata, o da rappresentanti di altre confessioni religiose al Dipartimento Assetto del Territorio entro il 31 gennaio di ogni anno, e nella prima applicazione della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

     2. Le domande devono essere corredate da:

     - relazione illustrativa dell'intervento proposto;

     - previsione di massima delle opere con eventuale illustrazione grafica, anche se schematica degli interventi;

     - previsione sommario di spesa;

     - definizione dell'area d'intervento;

     - attestato del Sindaco da cui risulti che l'opera è coerente con gli strumenti urbanistici.

     3. Il Dipartimento Assetto del Territorio, trasmette la pratica al Comitato Regionale per l'Edilizia di Culto di cui al successivo art. 4.

 

     Art. 4. (Comitato Regionale per l'Edilizia di Culto).

     1. Per le finalità di cui al precedente articolo 3, è istituito il Comitato Regionale per l'Edilizia di Culto, nominato con decreto del Presidente della Giunta.

     2. Tale Comitato è composto da:

     - Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;

     - Presidente della Conferenza Episcopale della Basilicata;

     - Delegato Ecclesiastico Regionale per l'Edilizia di Culto Cattolico;

     - Un rappresentante per ciascuno dei culti non cattolici riconosciuti che ne facciano richiesta;

     - Sopraintendente per i Beni artistici e storici della Basilicata;

     - Provveditore Regionale alle OO.PP. della Basilicata;

     - Dirigente dell'Ufficio OO.PP. e difesa del suolo del Dipartimento Assetto del Territorio;

     - Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Dipartimento Assetto del Territorio.

     3. Funge da Segretario, per la verbalizzazione delle sedute, un funzionario nominato dal Presidente della Giunta Regionale.

     4. La partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita.

 

     Art. 5. (Modalità di Funzionamento).

     1. Il Comitato è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria una volta ogni sei mesi, o in via straordinaria, per casi di provata necessità ed urgenza, su richiesta di uno dei componenti.

     2. Il Comitato è convocato mediante avviso scritto a tutti i componenti almeno 5 giorni prima della data fissata con la indicazione dell'ordine del giorno della riunione.

     3. In caso di urgenza, il Comitato può essere convocato con qualsiasi mezzo e senza rispetto del termine di cui al secondo comma precedente.

 

     Art. 6. (Il Presidente).

     1. Il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato presiede il Comitato, indice le riunioni, fissa l'ordine del giorno tenendo anche conto delle richieste dei singoli componenti, dirige il dibattito e lo dichiara concluso riassumendo gli orientamenti emersi.

 

     Art. 7. (Compiti del Comitato).

     1. Il Comitato Regionale per l'Edilizia di Culto è organismo di consulenza della Regione Basilicata in materia di edilizia di culto, e svolge le seguenti funzioni:

     a) provvede all'istruttoria e valutazione delle richieste formulate ai sensi del precedente art. 3;

     b) coordina le iniziative della Regione con quelle del Provveditorato alle OO.PP. e della Sopraintendenza;

     c) predispone i programmi di intervento per l'esame da parte della Giunta.

     2. Il Comitato Regionale per l'Edilizia di Culto è attestato presso il Dipartimento del Territorio.

 

     Art. 8. (Approvazione dei progetti da parte dei Comuni).

     1. L'approvazione dei progetti da parte dei Comuni interessati relativamente alle opere fruenti dei contributi di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica qualità, indifferibilità ed urgenza a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di opere pubbliche.

     2. L'approvazione dei progetti per gli insediamenti di cui all'art. 3 della L.R. 17 aprile 1987 n. 9, esplica gli effetti di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, modificato dall'art. 8 della Legge 10 febbraio 1989, n. 48.

 

     Art. 9.

     Per l'erogazione dei contributi in conto interessi è istituito un limite di impegno quindicennale di L. 200 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1995.

     All'erogazione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 2 comma 2, valutati in L. 300 milioni, si farà fronte con apposito capitolo a carico del bilancio regionale così denominato: "Contributi in c/capitale per interventi integrativi di cui all'art. 2 - comma 2".

     I finanziamenti di cui al quarto comma dell'art. 1 della presente legge trovano copertura finanziaria nei termini e sulla base delle disponibilità che affluiranno alla Regione Basilicata dal riparto dei fondi di cui al cap. 8701 del bilancio dello Stato, giusta disposizione dell'art. 12 della L. 24.12.1993 n. 537.

 

     Art. 10.

     La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.