§ 6.2.110 - L.R. 23 aprile 2003, n. 12.
“Modifiche alla L.R. 4 febbraio 2003, n. 7 “Disciplina del Bilancio di Previsione e Norme di Contenimento e Razionalizzazione della Spesa per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:23/04/2003
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale.
Art. 2.  Trasporto pubblico locale.
Art. 3.  Norma Transitoria.
Art. 4.  Pubblicazione.


§ 6.2.110 - L.R. 23 aprile 2003, n. 12.

“Modifiche alla L.R. 4 febbraio 2003, n. 7 “Disciplina del Bilancio di Previsione e Norme di Contenimento e Razionalizzazione della Spesa per l’Esercizio Finanziario 2003” ed alla L.R. 7 agosto 2002, n. 34 “Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2002”.

(B.U. 1 maggio 2003, n. 31).

 

Art. 1. Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale.

     1. Il comma 2 dell’art. 22 della Legge Regionale 4 febbraio 2003, n. 7 (Disciplina del Bilancio di Previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l’esercizio finanziario 2003), è sostituito dal seguente:

     “il comma 9 dell’art. 33 della L.R. 27 luglio 1998, n. 22, così come sostituito dall’art. 1 comma 5 della L.R. 2 febbraio 2000 n. 2, è abrogato”.

 

     Art. 2. Trasporto pubblico locale.

     1. All’art. 9 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 34, (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) laddove le imprese concessionarie dei servizi di T.P.L. dovessero svolgere minori percorrenze rispetto a quelle concesse e tali minori percorrenze siano imputabili a cause comunque indipendenti dalla volontà delle stesse imprese, idoneamente attestate e/o certificate, il relativo contributo di esercizio è corrisposto nella misura del 75% rispetto a quello stabilito al comma 2 dell’art. 2 dell’art. 12 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 31, così come modificato dal comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 34”.

 

     Art. 3. Norma Transitoria.

     1. La quantificazione del contributo di cui al precedente art. 2 è applicata a tutti i casi di liquidazioni non ancora integralmente corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4. Pubblicazione.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.