§ 6.2.93 - L.R. 1 marzo 2001, n. 9.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001 - 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:01/03/2001
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. E'approvato in L. 5.722.042.464.056 lo stato di previsione di competenza ed in L. 5.887.765.797.100 lo stato di previsione di cassa delle entrate della Regione Basilicata per l'esercizio [...]
Art. 2.      1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata afferente all'esercizio finanziario 2001.
Art. 3.      1. E'approvato in L. 5.722.042.464.056 lo stato di previsione di competenza ed in L.5.887.765.797. 100 lo stato di previsione di cassa delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2001.
Art. 4.      1. E' approvato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti dello stato di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2001.
Art. 5.      1. E' autorizzata l'iscrizione nelle entrate del bilancio 2001, alla voce "Avanzo presunto di amministrazione derivante da somme vincolate non impegnate" riveniente dall'esercizio precedente, [...]
Art. 6.      1. E' approvato il "Quadro Generale Riassuntivo" del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 annesso alla presente legge, allegato n. 1, e relativo sub - allegato 1.a "Spese per [...]
Art. 7.      1. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, per l'iscrizione delle relative spese, [...]
Art. 8.      1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'allegato n. 5 annesso alla presentelegge.
Art. 9.      1 . La Giunta Regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste, di cui al cap. 7455, e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio o a [...]
Art. 10.      I prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'art. 43 della Legge Regionale 11.04.1978, n. 18 e relative destinazioni ed integrazioni degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa per [...]
Art. 11.      1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2, della Legge Regionale 11.04.1978 n. 18, è autorizzato il ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di [...]
Art. 12.      1. A norma dell'art. 9 della Legge Regionale di contabilità 11.04.1978 n. 18 è approvato il bilancio pluriennale 2001 - 2003 nel testo annesso alla presente legge (allegato n. 12).
Art. 13.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.2.93 - L.R. 1 marzo 2001, n. 9.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001 - 2003.

(B.U. 3 marzo 2001, n. 15).

 

Art. 1.

     1. E'approvato in L. 5.722.042.464.056 lo stato di previsione di competenza ed in L. 5.887.765.797.100 lo stato di previsione di cassa delle entrate della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 2.

     1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata afferente all'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 3.

     1. E'approvato in L. 5.722.042.464.056 lo stato di previsione di competenza ed in L.5.887.765.797. 100 lo stato di previsione di cassa delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 4.

     1. E' approvato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti dello stato di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 5.

     1. E' autorizzata l'iscrizione nelle entrate del bilancio 2001, alla voce "Avanzo presunto di amministrazione derivante da somme vincolate non impegnate" riveniente dall'esercizio precedente, della somma di L. 548.139.695.432.

 

     Art. 6.

     1. E' approvato il "Quadro Generale Riassuntivo" del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 annesso alla presente legge, allegato n. 1, e relativo sub - allegato 1.a "Spese per funzioni normali e spese per ulteriori programmi di sviluppo", redatto ai sensi dell'art. 10 della Legge 335/1976 e dell'art. 36 della Legge regionale 11.04.1978 n. 18.

     2. E' approvata la classificazione economico  funzionale delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 2001 annessa alla presente legge, allegato n. 2, e relativo sub - allegato 2.a, recante il "Riepilogo generale delle spese correnti e in conto capitale secondo la classificazione economica e funzionale".

     3. E' approvato il prospetto dimostrativo relativo alla "Capacità di indebitamento per l'esercizio 2001" annesso alla presente legge, allegato n. 3, e relativo sub - allegato 3.a, recante i "Capitoli di spesa aventi carattere di investimento per i quali si fa ricorso all'indebitamento".

     4. Sono approvati il "Prospetto delle somme vincolate non impegnate trasferite dal Bilancio 2000 al Bilancio 2001", allegato n.4, e l'"Elenco dei capitoli di spesa obbligatoria", allegato n. 5, annessi alla presente legge.

     5. E' approvato il "Quadro delle risorse finanziarie" contenente la classificazione della previsione di spesa di competenza in base alla provenienza delle risorse, allegato n. 6, e relativo sub - allegato 6.a "Fondo Globale per provvedimenti in corso", annessi alla presente legge.

     6. E' approvato il "Prospetto dei mutui passivi in ammortamento nell'esercizio finanziario 2001", allegato n.7, annesso alla presente legge.

     7. Sono approvati, in applicazione del comma 1 dell'art.53 della legge n.388 del 23 dicembre 2000, i prospetti dimostrativi del disavanzo regionale per gli anni 1999 e 2001, sia con riferimento ai dati di competenza che ai dati di cassa, computato ai sensi del comma 1 dell'art.28 della legge 23 dicembre n.448 e successive modificazioni, allegati n. 8 e 9 e 10 annessi alla presente legge.

     8. E' approvato il "Bilancio sperimentale per funzioni obiettivo", allegato n. 11, annesso alla presente legge.

 

     Art. 7.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate da leggi statali o regionali.

 

     Art. 8.

     1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'allegato n. 5 annesso alla presentelegge.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva, di cui al cap. 7450, e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'allegato n. 5 di cui al comma precedente secondo le disposizioni contenute nell'art. 41 della Legge Regionale 11.04.1978 n. 18.

 

     Art. 9.

     1 . La Giunta Regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste, di cui al cap. 7455, e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi, in conformità ai criteri che disciplinano l'impiego del "fondo di riserva per.le spese impreviste" di cui all'art. 42 della Legge Regionale 11.04.1978 n. 18.

     2. Le deliberazioni della Giunta che dispongono prelevamenti dal fondo di cui al comma precedente devono essere presentate entro 30 giorni dalla loro adozione al Consiglio Regionale per la relativa convalida.

 

     Art. 10.

     I prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'art. 43 della Legge Regionale 11.04.1978, n. 18 e relative destinazioni ed integrazioni degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa per l'esercizio finanziario 2001, sono disposti con deliberazioni del Consiglio Regionale non soggette a controllo.

 

     Art. 11.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2, della Legge Regionale 11.04.1978 n. 18, è autorizzato il ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, fino alla concorrenza complessiva di L. 133.001.954.591.

     2. I mutui o le altre forme di prestito di cui al precedente comma sono finalizzati:

     a) alla copertura della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell'ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) per l'utilizzo dei fondi strutturali della Comunità Europea per il periodo 2000 - 2006 con il contributo del Fondo FESR, del Fondo FEAOG e del Fondo FSE fino ad un massimo L. 64.049.387.071 iscritte al cap. 1300 dello stato di previsione dell'entrata, secondo il dettaglio riportato nel prospetto sub 3. a, allegato al bilancio di previsione oggetto della presente legge;

     b) al finanziamento di spese di investimento varie, analiticamente indicate nel medesimo allegato sub 3.a al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001, nella misura massima di L. 67.146.567.520 iscritta al capitolo 1300 dello stato di previsione dell'entrata;

     C) al finanziamento della quota del 5% a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario ai sensi dell'art. 20 della Legge 11.03.1988, n. 67 fino all'importo massimo di L. 1.806.000.000 iscritto al capitolo 1315 dello stato di previsione dell' entrata;

     3. I mutui di cui al precedente comma avranno una durata compresa fra i 10 e i 20 anni e saranno contratti a tasso fisso o a tasso variabile nei limiti, condizioni e modalità di cui all'art. 7 della Legge regionale 31.01.1992; n. 2 e al decreto 10.05.1999 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14.05.1999;

     4. In ordine all'autorizzazione dei mutui di cui al precedente comma 2, lettera a), la Giunta Regionale procederà alla contrazione di uno o più mutui nel corso dell'esercizio in base al fabbisogno finanziario che si determinerà a seguito della assunzione degli impegni delle spese indicate nell'apposito allegato;

     5. Con la legge di assestamento sarà fissato l'ammontare definitivo dei mutui previsti dal presente articolo a seguito di eventuali rettifiche apportate ai capitoli di spesa da finanziare con essi.

     6. Per gli esercizi finanziari successivi al 2003 si provvederà con gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali a partire dall'anno 2002.

     7. In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo il servizio complessivo ammortamento mutui resta stabilito in L. 29.400.000.000 per l'anno 2001 ed in L. 30.683.000.000 per gli anni 2002 e seguenti.

 

     Art. 12.

     1. A norma dell'art. 9 della Legge Regionale di contabilità 11.04.1978 n. 18 è approvato il bilancio pluriennale 2001 - 2003 nel testo annesso alla presente legge (allegato n. 12).

 

     Art. 13.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

     Allegati

     (Omissis)