§ 2.1.73 – L.R. 19 novembre 1999, n. 32.
Collocamento a riposo dei dipendenti della Regione e degli Enti Sub-Regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/11/1999
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1. Le domande di trattenimento in servizio presentate alle Amministrazioni interessate vanno reiterate entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e ad esse è [...]
Art. 3.      1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.1.73 – L.R. 19 novembre 1999, n. 32. [1]

Collocamento a riposo dei dipendenti della Regione e degli Enti Sub-Regionali.

(B.U. 24 novembre 1999, n. 64).

 

     Art. 1.

     1. [2].

     In ogni caso, con il personale collocato a riposo e non trattenuto in servizio l'Amministrazione regionale non potrà instaurare rapporti di consulenza, studio e ricerca, per i due anni successivi alla cessazione dal servizio.

     Le disposizioni si applicano anche ai dipendenti degli Enti strumentali della Regione.

 

     Art. 2.

     1. Le domande di trattenimento in servizio presentate alle Amministrazioni interessate vanno reiterate entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e ad esse è applicabile la disciplina prevista dal precedente art. 1.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 9 della L.R. 8 agosto 2005, n. 27.

[2] Sostituisce il comma 3, art. 25 della L.R. 2 marzo 1996, n. 12.