§ 5.3.14 – L.R. 4 marzo 1997, n. 11.
Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:04/03/1997
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Settori di intervento.
Art. 4.  Conferenza Regione - Università.
Art. 5.  Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
Art. 6.  Regolamento organizzativo.
Art. 7.  Organi.
Art. 8.  Comitato Paritetico di Amministrazione.
Art. 9.  Attribuzioni del Comitato paritetico di amministrazione.
Art. 10.  Scioglimento del Consiglio di Amministrazione.
Art. 11.  Il Presidente.
Art. 12.  Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 13.  Indennità.
Art. 14.  Direttore.
Art. 15.  Organizzazione degli uffici e del personale.
Art. 16.  Patrimonio.
Art. 17.  Dotazione finanziaria.
Art. 18.  Bilanci, contabilità e contratti.
Art. 19.  Tipologia.
Art. 20.  Borse di studio.
Art. 21.  Prestito d'onore.
Art. 22.  Servizio abitativo.
Art. 23.  Servizio di ristorazione.
Art. 24.  Servizio informazione e orientamento.
Art. 25.  Stampa e materiale didattico.
Art. 26.  Interventi a favore di studenti lavoratori.
Art. 27.  Interventi a favore di studenti portatori di handicaps.
Art. 28.  Attività culturali, ricreative e sportive.
Art. 29.  Trasporto pubblico.
Art. 30.  Altri interventi.
Art. 31.  Requisiti.
Art. 32.  Accertamenti e sanzioni.
Art. 33.  Pubblicità.
Art. 34.  Funzionamento e gestione degli interventi.
Art. 35.  Approvazione degli atti fondamentali.
Art. 36.  Vigilanza, controlli ed azioni regionali.
Art. 37.  Abrogazione di norme.
Art. 38.  Norme transitorie.
Art. 39.  Norma di richiamo.
Art. 40.  Norma finanziaria.
Art. 41.  Pubblicazione della legge.


§ 5.3.14 – L.R. 4 marzo 1997, n. 11.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata.

(B.U. 8 marzo 1997, n. 14).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Basilicata, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Cost. ed in conformità dei principi dettati dalla Legge 2 Dicembre 1991 n. 390, con la presente legge disciplina gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario, finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono ai capaci e meritevoli, ancorchè privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione, nonchè a favorire l'accesso, la frequenza e la regolarità degli studi per la generalità degli studenti.

     2. Gli obiettivi della presente legge sono perseguiti in collaborazione con l'Università degli Studi di Basilicata nonchè con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati che operino o concorrano all'attuazione del diritto allo studio universitario.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Destinatari dei servizi ed interventi di cui alla presente legge sono gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma dell'Università, degli Istituti Superiori di grado universitario o di altra rilevanza culturale (CONSERVATORI E ACCADEMIE), che rilascino titoli aventi valore legale, con sede amministrativa in Basilicata tutti indicati di seguito con il termine "Università".

     2. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e dei benefici previsti dalla presente legge, secondo le disposizioni di cui all'art. 20 della Legge 2/12/1991 n. 390.

     3. I benefici della presente legge sono estesi agli studenti iscritti ai corsi Universitari attuati sul territorio regionale per effetto di specifiche convenzioni stipulate dalla Regione Basilicata con Università extra regionali [1].

 

     Art. 3. Settori di intervento.

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione interviene in favore degli studenti universitari nei seguenti settori:

     a) settore degli interventi attribuibili per concorso, articolato in servizi e provvidenze economiche;

     b) settore dei servizi rivolti alla generalità degli studenti.

     2. Restano comunque ferme le prescrizioni derivanti dalle determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4 della Legge 2.12.1991 n. 390.

 

     Art. 4. Conferenza Regione - Università.

     1. E' istituita la Conferenza tra Regione e Università con lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito regionale degli interventi di rispettiva competenza.

     2. I componenti della Conferenza sono:

     - il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;

     - il Rettore dell'Università degli Studi di Basilicata o suo delegato;

     - il presidente dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;

     - il Dirigente del competente Ufficio regionale sul Diritto allo studio universitario;

     - un rappresentante del Comune di Potenza;

     - un rappresentante del Comune di Matera;

     - un rappresentante dell'ANCI regionale;

     - un rappresentante degli studenti eletti nel consiglio di Amministrazione dell'Università, da questo designato;

     - un rappresentante degli studenti eletti nel Comitato paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, da questo designato [2].

     3. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, che ne convoca le sedute. Funge da segretario della Conferenza il Dirigente del competente Ufficio Regionale sul Diritto allo Studio Universitario.

     4. La Conferenza esprime pareri sulle proposte di sviluppo universitario in Basilicata per gli aspetti inerenti al diritto allo studio, sui contenuti delle singoli convenzioni tese a promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra Regione e Università in relazione ai servizi ed interventi per il diritto allo studio universitario, quali l'orientamento, la editoria, il tutorato di cui all'art. 13 della Legge 13.11.1990 n. 341.

     5. Esprime, altresì, pareri sulle ipotesi espressamente previste dalla norme vigenti.

     6. I risultati della Conferenza sono comunicati periodicamente, a cura del competente Ufficio regionale, alla Consulta Nazionale di cui all'art. 6 della Legge n. 390/1991.

     7. La Conferenza si riunisce almeno tre volte all'anno.

 

TITOLO II

STRUTTURA OPERATIVA

 

     Art. 5. Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

     1. E' istituita l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Potenza, con il compito di realizzare gli interventi e gestire i servizi individuati dalla presente legge, che garantiscono, nel rispetto delle normative vigenti, l'effettiva attuazione del diritto agli studi universitari.

     2. L'azienda è dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

 

     Art. 6. Regolamento organizzativo. [3]

     [1. L'ordinamento interno dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è disciplinato da un regolamento organizzativo, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approvato dal Consiglio regionale secondo le procedure di cui alla legge regionale 16.5.91 n. 10.

     2. Il regolamento disciplina fra l'altro:

     - le modalità di convocazione, adunanza, votazione e quant'altro necessario per il funzionamento degli organi collegiali dell'Ente;

     - le competenze amministrative del Direttore, ferme restando le attribuzioni fissate dalla presente legge;

     - l'articolazione della struttura organizzativa ed operativa.]

 

     Art. 7. Organi. [4]

     1. Sono organi dell’Azienda:

     a) Presidente

     b) Comitato Paritetico di Amministrazione

     c) Collegio dei Revisori.

 

     Art. 8. Comitato Paritetico di Amministrazione. [5]

     1. Il Comitato Paritetico di Amministrazione è composto da:

     a) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di Presidente, individuati tra persone aventi specifica competenza tecnicoamministrativa acquisita nella gestione di strutture pubbliche o private;

     b) due rappresentanti designati dall'Università, di cui uno eletto dalla rappresentanza studentesca.

     2. Il Comitato Paritetico di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

     3. La componente studentesca viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo dell'Università; in ogni caso, tutti i componenti del Comitato decadono al termine del mandato dell'organo che li ha designati o eletti e possono essere confermati per una sola volta.

     4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del Comitato sono sostituiti con atto dell'organo dell'ente di cui erano espressione; se il componente è un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.

     5. I componenti del Comitato che siano nominati successivamente alla costituzione del Comitato,restano in carica fino alla scadenza dello stesso.

 

     Art. 9. Attribuzioni del Comitato paritetico di amministrazione. [6]

     1. Il Comitato paritetico di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

     2. In particolare sono di competenza del Comitato:

     a - il piano annuale delle attività e degli interventi predisposto sulla base degli indirizzi eventualmente formulati dalla Giunta regionale;

     b - i regolamenti attuativi dei servizi ed interventi;

     c - il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo;

     d - la tariffazione dei servizi.

 

     Art. 10. Scioglimento del Consiglio di Amministrazione. [7]

     [1. In caso di persistente carenza di funzionamento ovvero di gravi violazioni di disposizioni normative o di prescrizioni programmatiche, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione è sciolto ed è nominato un Commissario per la gestione dell'Ente e per la ricomposizione del nuovo Consiglio entro sei mesi dallo scioglimento.]

 

     Art. 11. Il Presidente. [8]

     1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno e lo presiede [9].

     2. Egli propone al Consiglio di amministrazione il piano annuale delle attività e interventi, i regolamenti dell'Ente, il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo ed adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalla legge [10].

     [3. In caso di urgenza, ove non sia possibile convocare il Consiglio, il Presidente adotta, sentito il Direttore, i provvedimenti dì competenza del Consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta consiliare.] [11]

     [4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o cessazione dalla carica, il Presidente viene sostituito nelle suddette competenze dal Consigliere anziano per età.] [12]

 

     Art. 12. Collegio dei Revisori dei conti. [13]

     1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.

     2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.

     3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.

     4. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 D.Lgs. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

     5. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.

 

     Art. 13. Indennità.

     1. Al Presidente dell'Azienda compete un'indennità mensile di carica ragguagliata al 40%, dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.

     2. Ai componenti del Comitato Paritetico di Amministrazione spetta un’indennità mensile lorda pari al 10% di quella spettante al Presidente dell’Azienda [14].

     3. Al Presidente dei Revisori dei Conti spetta un'indennità mensile pari al 30% del compenso previsto per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

     4. Ai Revisori spetta un'indennità mensile pari al 20% dell'indennità corrisposta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 14. Direttore. [15]

     1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale, secondo le procedure previste dalla normativa per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale, ed individuato senza vincolo di comparazione tra persone in possesso dei titoli di studio, dei requisiti, delle esperienze e delle competenze previste da apposito avviso pubblico emanato dalla Giunta medesima. L’incarico ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale nella quale è conferito e comunque sino alla nomina del nuovo direttore [16].

     2. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale. L’incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato. Per i dipendenti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni [17].

     3. La revoca dell'incarico è disposta per accertate gravi violazioni di legge, per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti, per gravi irregolarità della gestione e per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali. A seguito della revoca, viene nominato dalla Giunta regionale per la provvisoria gestione dell'Ente un Commissario scelto tra i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 5. Il trattamento economico annuo lordo del Direttore è pari al 70% di quello previsto per i Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali [18].

     3 bis. Al Direttore si applicano gli istituti previdenziali e assistenziali propri del personale dirigenziale regionale [19].

     4. Il Direttore cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda, adotta tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa e di controllo, ed è responsabile della gestione e dei relativi risultati, nonché della legittimità degli atti dell'Amministrazione [20].

     5. Il Direttore, inoltre:

     a) programma le attività delle strutture operative al fine di conseguire gli obiettivi aziendali e dà esecuzione alle deliberazioni e alle direttive assunte dal Consiglio di Amministrazione;

     b) sovrintende all'organizzazione degli Uffici e dei servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'Azienda;

     c) assiste l'attività deliberativa di competenza del Consiglio di Amministrazione ed esprime su di essa il proprio parere di legittimità;

     d) formula proposte di relazione all'elaborazione di programmi, direttive ed altri atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 15. Organizzazione degli uffici e del personale. [21]

     1 . L'Azienda disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri e secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. 29/1993 e D.Lgs. 80/98 e dalla L.R. 2/3/1996 n. 12 e successive modificazioni.

     2. Il personale dell'Azienda è costituito da dipendenti regionali in posizione di comando, ai quali si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale individuati dai CCNL del comparto "Regioni - Autonomie Locali" o da dipendenti dell'Università degli Studi di Basilicata all'uopo assegnati.

     3. L'Azienda, per particolari esigenze, può utilizzare personale esterno con contratto a tempo determinato ovvero dipendenti di enti e aziende strumentali della Regione in posizione di comando, previa autorizzazione della Giunta Regionale [22].

 

     Art. 16. Patrimonio.

     1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili trasferiti dalla Regione o derivanti da acquisizioni, comodati, donazioni, eredità e legati.

     2. L'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Università o da altri Enti per gli scopi previsti dalla presente legge è regolato da apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 390/1991.

 

     Art. 17. Dotazione finanziaria.

     1. L'Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

     - finanziamenti regionali per spese di gestione e di investimento;

     - proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

     - proventi derivanti dai propri beni patrimoniali;

     - proventi rinvenienti da tasse e contributi previsti da disposizioni di legge statali e regionali;

     - contributi o finanziamenti di enti, istituzioni e privati per gli scopi d'istituto;

     - rimborsi, recuperi, entrate diverse per i servizi resi dall'Ente;

     - donazioni, eredità e legati previa richiesta delle prescritte autorizzazioni alla Giunta regionale;

     - accensione di mutui previa richiesta delle prescritte autorizzazioni alla Giunta regionale. [23]

 

     Art. 18. Bilanci, contabilità e contratti.

     1. L'Azienda gestisce le proprie attività secondo le norme regionali vigenti in materia di contratti, contabilità ed economato, patrimonio, in quanto applicabili.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 19. Tipologia.

     1. Gli interventi attuativi del diritto allo studio universitario sono i seguenti:

     a) borsa di studio;

     b) prestito d'onore;

     c) servizio abitativo;

     d) servizio di ristorazione;

     e) servizio di informazione e orientamento;

     f) stampa e materiale didattico;

     g) interventi a favore degli studenti lavoratori;

     h) interventi a favore degli studenti portatori di handicap;

     i) interventi per attività culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con l'Università, ai sensi dell'art. 12, 1° comma lett. d) della Legge n. 390/1991;

     l) interventi per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano;

     m) interventi per l'assistenza sanitaria, in raccordo con il Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione degli artt. 7, 3° comma lett. d) e 19 della Legge n. 390/1991;

     n) ogni altro intervento finalizzato all'attuazione del diritto allo studio, anche in collaborazione con l'Università.

 

     Art. 20. Borse di studio.

     1. Le borse di studio sono attribuite mediante concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito di cui all'art. 32 della presente legge.

     2. Le borse di studio possono essere concesse limitatamente ad un solo corso di studio, laurea o diploma. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di studio per il conseguimento di una laurea, fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano già in precedenza beneficiato.

     3. Le borse di studio, nei limiti fissati dalla normativa regionale, non possono essere cumulate con altre analoghe provvidenze a qualsiasi titolo attribuite, con le eccezioni di cui all'art. 7, 1° comma lett. d) della Legge n. 390/1991.

 

     Art. 21. Prestito d'onore.

     1. Il prestito d'onore è attribuito mediante concorso agli studenti in possesso dei prefissati requisiti di merito e di reddito e secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della Legge 2/12/1991 n. 390 e relativi adempimenti.

     2. Le procedure e gli adempimenti previsti dall'art. 16 della Legge n. 390/1991 sono disciplinati con appositi atti della G.R. L'Azienda provvede, nei limiti degli stanziamenti assegnati, a formulare le graduatorie ed a comunicare alle banche ed istituti di credito convenzionati gli elenchi nominativi degli studenti beneficiari, corredati della documentazione prescritta.

 

     Art. 22. Servizio abitativo.

     1. Il servizio abitativo ricomprende tutti gli interventi diretti ad agevolare la frequenza agli studi degli studenti fuori sede iscritti all'Università di Basilicata, mediante la rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Per gli studenti non assegnatari di alloggio, ai sensi del successivo 4 comma, il servizio assicura l'informazione e l'assistenza legale per i contratti di locazione, di esercizio di affittacamere o di altri ad essi assimilabili.

     2. Per studente fuori sede s'intende lo studente residente in Comuni diversi da quello sede dell'Università frequentata, con tempi di percorrenza tra detti Comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.

     3. L'alloggio può essere situato in immobili di proprietà dell'Azienda o ad essa conferito a tal fine in comodato, nonchè in immobili di proprietà di altri soggetti pubblici e privati, a disposizione dell'Ente previe apposite convenzioni stipulate con proprietari.

     4. Gli immobili di cui al precedente comma 3 sono assegnati, con specifico provvedimento, agli studenti iscritti non oltre il secondo anno fuori corso, a seguito di concorso le cui modalità saranno successivamente disciplinate.

     5. L'assegnazione degli alloggi è disposta prioritariamente ai borsisti fuori sede che abbiano presentato domanda di partecipazione al relativo concorso.

     6. L'utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito regolamento che definisce, fra l'altro, i diritti e gli obblighi degli studenti alloggiati.

     7. Gli immobili destinati ad alloggi studenteschi, nei periodi di tempo libero dalle attività accademiche, sono a disposizione dell'Azienda o della Regione per i fini istituzionali propri e della Università.

     8. In caso di indisponibilità o carenza di strutture residenziali e di alloggi, può essere prevista, nei piani di cui al precedente 4 comma, l'erogazione di provvidenze economiche per gli studenti fuori sede, in possesso dei prefissati requisiti di merito e di reddito, domiciliati nel Comune sede dell'Università per motivi di studio. L'erogazione delle suddette provvidenze avviene mediante concorso.

 

     Art. 23. Servizio di ristorazione.

     1. Il servizio di ristorazione è assicurato presso mense universitarie di proprietà dell'Ente o ad esso trasferite o cedute in comodato, ovvero mediante convenzioni con enti, ristoranti ed esercizi privati, garantendo l'effettiva fruizione dello stesso e la massima economicità di gestione.

     2. Il servizio è rivolto alla generalità degli studenti dell'Università della Basilicata, nonchè gli studenti iscritti ad altre università temporaneamente presenti nella Regione per motivi di studio che li impegnino presso l'Università di Basilicata, previa autorizzazione del Direttore dell'Azienda.

     3. Il servizio è esteso, a costi reali, agli iscritti alle scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento ed ai dottorati di ricerca.

     4. Possono accedere al servizio anche i docenti ed il personale non docente dell'Università nonchè il personale dipendente dell'Azienda e quello della Regione, purchè senza oneri a carico dell'Azienda mediante apposite convenzioni e fatta comunque salva la funzionalità del servizio per gli studenti.

     5. Le tariffe e le contribuzioni per fruire del servizio di ristorazione sono stabilite annualmente dall'Azienda, tenuto conto anche dell'andamento della spesa nel corso dell'anno con riferimento allo stanziamento di bilancio.

 

     Art. 24. Servizio informazione e orientamento.

     1. Il servizio di informazione ed orientamento provvede a fornire agli studenti elementi di conoscenza sulla organizzazione della vita universitaria e sulle prospettive professionali ed occupazionali legate ai corsi di studio universitario.

     2. Il servizio è rivolto anche agli studenti dell'ultimo anno delle Scuole Medie Superiori, al fine di orientarli ad una scelta consapevole degli studi legata, alle inclinazioni individuali, alla situazione socio- economica regionale, nazionale ed europea ed al mondo del lavoro.

 

     Art. 25. Stampa e materiale didattico.

     1. L'Azienda può autorizzare interventi diretti alla riproduzione e diffusione, anche mediante prestito, di materiale didattico di ogni genere, ivi compresa la fotocopiatura a prezzo di costo di tale materiale.

     2. Tali interventi possono essere organizzati e gestiti, anche in forma cooperativa ed associativa, secondo criteri di efficienza e di economicità.

 

     Art. 26. Interventi a favore di studenti lavoratori.

     1. Gli studenti lavoratori possono beneficiare dei servizi destinati alla generalità degli studenti, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel programma annuale dell'Azienda.

     2. L'Azienda può attuare altri interventi a favore degli studenti lavoratori, che abbiano requisiti di cui all'art. 4 lett. a) della Legge 2.12.1991 n. 390, e collabora con l'Università per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'art. 12 lett. b) e c) e dell'art. 14 della legge n. 390/1991.

 

     Art. 27. Interventi a favore di studenti portatori di handicaps.

     1. L'Azienda, ad integrazione degli interventi previsti dalla Legge 5.2.1991 n. 104, interviene a favore degli studenti portatori di handicaps con forme di ausilio strumentale per le attività didattiche, ovvero con provvidenze in denaro secondo il tipo e il grado di invalidità.

     2. Possono inoltre essere previsti interventi diretti a rimuovere impedimenti ed ostacoli che non consentano al portatore di handicap di fruire correttamente delle attività e dei servizi per il diritto allo studio universitario.

 

     Art. 28. Attività culturali, ricreative e sportive.

     1. L'Azienda collabora con l'Università, anche mediante apposite convenzioni, per favorire e sostenere le attività culturali, ricreative e sportive, nei limiti di cui alle Leggi 28.6.1977 n. 394, 3.8.1985 n. 429 e 2.12.1991 n. 390.

 

     Art. 29. Trasporto pubblico.

     1. Possono essere previsti nel piano annuale delle attività e degli interventi dell'Azienda e nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali, interventi per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano degli studenti finalizzati a favorire la frequenza dei corsi e la partecipazione alla vita universitaria.

 

     Art. 30. Altri interventi.

     1. I programmi ed i regolamenti dell'Azienda possono prevedere altre forme di sovvenzione in favore di studenti appartenenti a particolari categorie e trovantisi in temporanee ed eccezionali situazioni di bisogno, al fine di agevolare la frequenza degli studi e le attività di apprendimento.

     2. L'Azienda collabora inoltre con l'Università per la promozione degli interscambi didattici e culturali, realizzati a condizioni di reciprocità con Università italiane e straniere mediante la erogazione di servizi e provvidenze appositamente previste nel piano annuale delle attività e degli interventi.

     3. L'Azienda realizza, inoltre, altri interventi comunque connessi al perseguimento degli obiettivi della presente legge, tra i quali quelli relativi alla sistemazione abitativa del personale docente della Università, che non comportino oneri per la Regione e che trovano disciplina in apposita convenzione.

 

TITOLO IV

ACCESSO AGLI INTERVENTI

 

     Art. 31. Requisiti.

     1. I criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonchè per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso agli interventi di cui alla presente legge, sono fissati con il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri di cui all'art. 4 della Legge 2.12.91, n. 390.

 

     Art. 32. Accertamenti e sanzioni.

     1. Ai fini dell'ammissione ai servizi e benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio universitario, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'Azienda un'autocertificazione attestante le condizioni reddituali ed economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma precedente l'Azienda può richiedere l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria cui sono inviati gli elenchi degli studenti beneficiari delle provvidenze economiche.

     3. In caso di dichiarazioni false o non veritiere, prodotte al fine di fruire dei servizi ed interventi previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge n. 390 del 2.12.1991.

     4. L'Azienda può decidere la sospensione della fruizione dei servizi e dei benefici erogati agli studenti che siano incorsi in gravi infrazioni dei regolamenti che disciplinano l'attuazione dei servizi ed interventi o ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari da parte degli organi dell'Università.

 

     Art. 33. Pubblicità.

     1. Per gli adempimenti previsti nell'art. 24 della Legge 2.12.1911 n. 390, l'Azienda invia semestralmente all'Università gli elenchi degli studenti beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi.

 

TITOLO V

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 34. Funzionamento e gestione degli interventi.

     1. L'Azienda programma e gestisce gli interventi ed i servizi di cui alla legge con il piano annuale delle attività e con appositi regolamenti, approvati ai sensi dell'art. 38, nei quali sono anche previste e disciplinate forme di partecipazione e controlli sulla funzionalità dei medesimi.

     2. I servizi per il diritto allo studio universitario possono essere gestiti direttamente dall'Azienda o in qualunque altra forma essa ritenga idonea, anche mediante affidamento a cooperative ed associazioni studentesche, ovvero mediante convenzioni con l'Università per l'utilizzo delle forme di collaborazione di studenti previste dall'art. 13 della Legge n. 390/1991.

     3. L'Azienda può altresì convenzionarsi, per la gestione dei servizi, con enti pubblici e privati, con società e soggetti individuali, già operanti nel territorio secondo criteri di qualità, efficienza ed economicità.

 

     Art. 35. Approvazione degli atti fondamentali. [24]

     [1. Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, i seguenti atti dell'Azienda:

     a) i regolamenti e le relative modifiche;

     b) la pianta organica e relative modifiche e integrazioni;

     c) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

     d) il piano annuale delle attività e degli interventi.

     Per il controllo dei predetti atti si applicano le norme previste dalla legge regionale 16.5.91 n. 10.]

 

     Art. 36. Vigilanza, controlli ed azioni regionali. [25]

     [1. La Giunta Regionale esercita, a mezzo del competente ufficio regionale, la vigilanza sull'amministrazione dell'Azienda per accertare la rispondenza della sua attività agli indirizzi generali eventualmente stabiliti.

     A tal fine essa può richiedere l'acquisizione di atti e documenti e disporre in ogni momento ispezioni anche amministrative e verifiche di cassa.]

 

     Art. 37. Abrogazione di norme.

     1. La legge regionale 18.12.1989 n. 34 è abrogata.

 

     Art. 38. Norme transitorie.

     1. Fino alla costituzione degli organi dell'Azienda ai sensi della presente legge, continuano ad esercitare le loro funzioni gli organi in carica dell'I.R.S.U.B.

     2. L'Azienda subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'I.R.S.U.B., fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche del personale attualmente in servizio presso l'I.R.S.U.B..

     3. Il Presidente dell'I.R.S.U.B. in carica all'entrata in vigore della presente legge predispone, entro trenta giorni dalla stessa data, la ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi dell'Ente. Tale documento è approvato dalla Giunta Regionale.

     4. Il personale regionale che attualmente presta servizio presso l'I.R.S.U.B. in posizione di distacco può, su richiesta essere inquadrato nella pianta organica dell'Azienda con la posizione giuridica acquisita nell'Ente Regionale. Il personale regionale che non fa domanda viene rinviato al proprio Ente.

 

     Art. 39. Norma di richiamo.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge regionale, valgono le norme della Legge 2.12.1991 n. 390.

 

     Art. 40. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in lire 1.750.000.000=, si farà fronte con le disponibilità esistenti sull'apposito capitolo 7400 del bilancio esercizio finanziario 1997.

     2. Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio fisseranno l'entità degli oneri a carico della Regione.

 

     Art. 41. Pubblicazione della legge.

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 luglio 1998, n. 19.

[2] Alinea così modificato dall’art. 13 della L.R. della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[5] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 settembre 1999, n. 30, modificato dall’art. 1 della L.R. 7 maggio 2003, n. 16 e così sostituito dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 settembre 1999, n. 30.

[9] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[10] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[11] Comma abrogato dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[12] Comma abrogato dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[14] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[15] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 settembre 1999, n. 30.

[16] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[17] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[18] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[19] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 gennaio 2021, n. 3.

[20] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 settembre 1999, n. 30.

[22] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

[23] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[24] Articolo abrogato dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[25] Articolo abrogato dall’art. 13 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.