§ 5.3.17 - L.R. 8 settembre 1999, n. 30.
Modifica ed integrazione alla l.r. n. 11/1997 - Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:08/09/1999
Numero:30


Sommario
Art. 5.  Norma transitoria.
Art. 6.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.3.17 - L.R. 8 settembre 1999, n. 30.

Modifica ed integrazione alla l.r. n. 11/1997 - Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata.

(B.U. 13 settembre 1999, n. 52).

 

     Artt. 1. - 4. [1]

 

Art. 5. Norma transitoria.

     1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla scadenza della legislatura in corso.

     2. Fino alla nomina ed all'insediamento del nuovo Consiglio e del Direttore continuano ad esercitare le loro funzioni i Consiglieri ed il Direttore in carica, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili ed urgenti.

 

     Art. 6.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Sostituiscono gli artt. 8, 11, 14 e 15 della L.R. 4 marzo 1997, n. 11.