§ 3.8.53 - L.R. 19 gennaio 2005, n. 2.
Delegificazione dei provvedimenti in materia di prosecuzione e stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in attività socialmente utili.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:19/01/2005
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Platea regionale LSU.
Art. 3.  Delegificazione dei provvedimenti in materia di attività socialmente utili.
Art. 4.  Prosecuzione in attività socialmente utili.
Art. 5.  Prosecuzione di attività socialmente utili di lavoratori ultra – cinquantenni.
Art. 6.  Incentivi per la stabilizzazione.
Art. 7.  Contributi per il prosieguo della stabilizzazione di lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 8.  Programmazione negoziata.
Art. 9.  Cancellazione dalla platea regionale LSU.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Dichiarazione di urgenza.


§ 3.8.53 - L.R. 19 gennaio 2005, n. 2.

Delegificazione dei provvedimenti in materia di prosecuzione e stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in attività socialmente utili.

(B.U. 20 gennaio 2005, n. 5).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La Regione Basilicata, con la presente legge, disciplina le procedure per l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di prosecuzione e stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, previste dalla L.R. 7 dicembre 2000, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni e da tutte le altre norme regionali emanate nella materia, con l’obiettivo della delegificazione e semplificazione delle procedure medesime e dell’adeguamento dei termini e delle modalità di applicazione.

 

     Art. 2. Platea regionale LSU.

     1. La condizione necessaria ed indispensabile per accedere ai benefici e alle forme di incentivo previsti dalla presente legge, nonché da tutte le altre norme regionali dettate nella materia, è rappresentata dall’inserimento della persona fisica beneficiaria nella platea regionale dei lavoratori socialmente utili.

     2. L’inserimento nella platea regionale dei lavoratori socialmente utili è disciplinato secondo le norme del presente articolo.

     3. La platea regionale dei lavoratori socialmente utili è costituita:

     a) dai soggetti destinatari di piani di stabilizzazione a carico del Fondo Nazionale per l’Occupazione, di cui all’art.1 del D.Lgs. 81/2000 e successive modifiche e integrazioni e all’art.5 comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 2000 n. 60;

     b) dai soggetti destinatari di piani di stabilizzazione a carico degli enti utilizzatori, di cui all’art.5 comma 2 della L.R. 7 dicembre 2000 n. 60;

     c) da soggetti che, pur avendo perso lo status di lavoratori a carico del Fondo a causa della interruzione delle attività, siano stati successivamente recuperati in virtù di previsioni di legge regionale, e in particolare ai sensi dell’art.2 della L.R. 30 dicembre 2002 n.40, come modificato dall’art.6 della L.R. 18 luglio 2003 n. 24.

     4. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3 sono ricompresi nella platea regionale degli LSU in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

     a) essere impegnati in attività socialmente utili alla data del 30 aprile 2001;

     b )essere impegnati in attività socialmente utili in prosecuzione alla data del 31 dicembre 2004.

     5. Sono ricompresi, inoltre, nella platea regionale dei lavoratori socialmente utili, i soggetti percettori di indennità di mobilità o di trattamento speciale di disoccupazione edile, impegnati in attività socialmente utili, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, come previsto dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2000;

     b) abbiano effettivamente svolto attività di lavori socialmente utili, e senza soluzione di continuità, dal 1° gennaio 2000 fino al 31.12.2004 e siano provenienti da progetti approvati ai sensi del D.Lgs. 468/97.

     6. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Commissione Regionale per l’impiego tripartita, di cui all’art.5 della L.R. 8 settembre 1998 n.29, provvede alla revisione della platea regionale dei lavoratori socialmente utili, secondo i criteri indicati nel presente articolo.

 

     Art. 3. Delegificazione dei provvedimenti in materia di attività socialmente utili.

     1. La Giunta Regionale, con proprio atto amministrativo, determina le misure regionali tese a favorire la prosecuzione delle attività socialmente utili, nei termini previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

     2. La Giunta regionale, con proprio atto amministrativo, determina le misure di incentivo alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, secondo le modalità previste negli articoli 6, 7 e 8 della presente legge [1].

     3. I provvedimenti della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia annuale. Essi sono approvati, successivamente all'approvazione e pubblicazione della legge finanziaria nazionale e al finanziamento del Fondo Nazionale per l'Occupazione [2].

     4. Resta in ogni caso salva la possibilità, per gli enti utilizzatori, di proseguire le attività relative a lavori socialmente utili con oneri a proprio esclusivo carico e senza accesso ai contributi e alle agevolazioni disposte con norme regionali.

 

     Art. 4. Prosecuzione in attività socialmente utili. [3]

     1. La Giunta regionale determina le misure regionali tese a favorire la prosecuzione delle attività socialmente utili:

a) a seguito del trasferimento da parte dello Stato delle relative risorse a valere sul Fondo Nazionale per l'Occupazione;

b) nell'ambito di criteri, modalità e limiti stabiliti dalle normative nazionali di riferimento;

c) secondo la disponibilità del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale, tenendo conto di quanto stabilito al punto 1, con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 1, può adottare una o più delle seguenti misure:

a) riconoscere agli enti utilizzatori, che consentono nel periodo considerato la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti, di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) della presente legge, un contributo fino al 100% dell'onere posto col D.Lgs. 81/2000 a loro carico e relativo al pagamento da corrispondere agli stessi nel periodo medesimo;

b) riconoscere, agli enti utilizzatori che consentono nel periodo considerato la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) e c) della presente legge, un contributo fino al 75% dell'importo complessivo a loro carico per il pagamento dell'assegno da corrispondere agli stessi nel periodo medesimo;

c) riconoscere, agli enti utilizzatori che consentono la prosecuzione in attività socialmente utili ai soggetti percettori di mobilità o di trattamento di disoccupazione speciale di cui al comma 5 dell'art. 2, un contributo fino al 75% dell'importo complessivo a loro carico per il periodo successivo alla scadenza della mobilità o di disoccupazione speciale edile;

d) riconoscere, in favore dei Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti, un contributo fino al 90% dell'assegno di prestazione (ASU) nel caso in cui la prosecuzione interessi i lavoratori di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) e c) della presente legge. Lo stesso contributo è riconosciuto per i lavoratori socialmente utili trasferiti dalle Comunità Montane ai Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti.

3. Le misure di incentivazione di cui al precedente comma 1, lett. d) del presente articolo, si applicano anche ai Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti che, nel periodo di riferimento del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, attestano lo stato di dissesto finanziario o che presentino una condizione di squilibrio di bilancio, certificato con l'ultimo rendiconto della gestione, superiore ad un milione di euro.

4. Per i lavoratori socialmente utili trasferiti dalle soppresse Comunità Montane ai Comuni con deliberazione di Giunta regionale n. 1778 del 5 dicembre 2011 è riconosciuto un contributo fino al 100% dell'assegno di prestazione (ASU) [4].

 

     Art. 5. Prosecuzione di attività socialmente utili di lavoratori ultra – cinquantenni.

     1. Con i provvedimenti in materia di prosecuzione di attività socialmente utili di cui all’art.3 della presente legge, la Giunta Regionale può inoltre concedere un contributo pari all’intero importo complessivo necessario al pagamento dell’assegno per prestazioni socialmente utili e dell’assegno per nucleo familiare nel periodo considerato e finanziato con risorse rivenienti dal Fondo per l’Occupazione, in favore degli enti utilizzatori che consentono la prosecuzione delle attività socialmente utili ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

     a) che siano ricompresi nella platea regionale LSU di cui all’art.2 della presente legge;

     b) che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età entro la data del 31 dicembre 2002;

     c) che non siano in possesso dei requisiti previsti dall’art.78 comma 2 lett.c) della Legge 23.12.2000 n.388.

 

     Art. 6. Incentivi per la stabilizzazione. [5]

     1. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 2 può riconoscere incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, secondo le seguenti modalità:

a) agli enti e ai datori di lavoro pubblici e privati, comprese le cooperative, che assumono con contratto a tempo indeterminato pieno o a tempo indeterminato part-time, i soggetti inseriti nella platea regionale LSU, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di euro 50.000,00, calcolato proporzionalmente in caso di tempo indeterminato parziale. Il contributo, determinato in relazione all'età dei medesimi lavoratori interessati, per ogni unità stabilizzata, è concesso ad avvenuta stabilizzazione;

b) ai lavoratori della platea regionale LSU, che si costituiscono in cooperative, in forme societarie o che intraprendono un lavoro autonomo, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino ad euro 20.000,00 a persona, corrisposto a presentazione della documentazione comprovante l'avvio di attività, previa cancellazione dalla platea regionale dei lavoratori socialmente utili;

c) ai soggetti della platea regionale LSU di cui alla precedente lettera b) che intraprendono lavoro autonomo o in forme societarie o in società cooperative, è concesso un ulteriore contributo a fondo perduto pari al 70% sulle spese sostenute per l'acquisto, la costituzione, la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa, l'acquisto di macchinari ed attrezzature nella misura massima definita con provvedimenti di Giunta regionale. Il contributo è concesso a fronte della presentazione della documentazione necessaria comprovante le spese sostenute;

d) ai soggetti della platea LSU, che provvedono autonomamente ed attivamente alla ricerca di un lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di euro 50.000,00 da determinarsi in relazione all'età dei medesimi lavoratori interessati in un'unica soluzione o in due rate annuali a scelta del lavoratore.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro relativo a lavoratori stabilizzati, entro 3 anni dalla data di assunzione e senza giusta causa, sono revocati i contributi concessi ai sensi del presente articolo e si procede al recupero delle somme in precedenza liquidate.

3. Per accedere ai benefici riguardanti la stabilizzazione, i soggetti interessati devono produrre apposita istanza al competente Dipartimento della Regione Basilicata corredata della documentazione necessaria ad attestare l'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla presente legge.

4. Gli incentivi previsti al presente articolo sono comprensivi degli oneri fiscali previsti dalle normative vigenti.

5. I contributi regionali previsti di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili con altri contributi previsti dalle norme regionali in materia di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili.

6. I contributi di cui al presente articolo sono concessi previa cancellazione dalla platea regionale LSU.

 

     Art. 7. Contributi per il prosieguo della stabilizzazione di lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. [6]

     [1. Con i provvedimenti di cui all’art.3, la Giunta Regionale può altresì prevedere forme di contribuzione in favore degli enti pubblici che abbiano provveduto alla stabilizzazione di lavoratori socialmente utili attraverso l’impiego di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che giungano a scadenza nel periodo di riferimento.

     2. Per favorire la prosecuzione dei rapporti di parasubordinazione, già scaduti ovvero in scadenza nel periodo di riferimento, è riconosciuto in favore degli enti pubblici che hanno effettuato la stabilizzazione un contributo a fondo perduto fino a 2.000,00 euro per ogni anno di proroga del contratto e per ogni unità stabilizzata.

     3. Il contributo annuo è previsto a condizione che, mediante la proroga, il contratto abbia una durata complessivamente considerata non inferiore a sessanta mesi. Il contributo è ripartito annualmente e corrisposto alla fine di ogni anno di attività.]

 

     Art. 8. Programmazione negoziata. [7]

     [1. La Giunta Regionale, con i provvedimenti di cui all’art.3 della presente legge, può disporre che le imprese che utilizzano le risorse della programmazione negoziata, secondo le modalità indicate dalla delibera CIPE del 21.3.1997 e/o si avvalgono dei finanziamenti di cui alla Legge n.488/1992, escluse le aziende interessate al Contratto d’Area della Provincia di Potenza ed al Bando Val Basento della Provincia di Matera, debbano riservare una percentuale del 10% delle ammissioni totali ai lavoratori della platea regionale LSU, compatibilmente con le esigenze dell’azienda.]

 

     Art. 9. Cancellazione dalla platea regionale LSU.

     1. Al verificarsi di uno dei seguenti eventi si determinano la cancellazione dalla platea regionale, la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge e dalle altre norme regionali in materia e la cessazione di ogni altra disposizione vigente in materia di attività socialmente utili:

     a) mancata prosecuzione nelle attività socialmente utili determinata dall’interruzione delle attività medesime per un periodo superiore ad otto mesi;

     b) stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di fornitura di lavoro temporaneo o contratti atipici superiore a 12 mesi;

     c) durata di permessi o di aspettative per motivi personali superiore a sei mesi complessivi nel corso dell’anno solare [8];

     d) rifiuto in fase di prosecuzione nelle attività o di stabilizzazione di un impiego in attività inferiore o superiore ad una sola categoria rispetto a quella di appartenenza;

     e) rifiuto dell’assunzione in luogo distante fino a 50 km da quello di residenza, di cui all’art.7 commi 1, 2, 3, 4, 6 del D.Lgs. 81/2000;

     f) rifiuto di partecipare ai corsi di formazione di cui all’art.7, comma 12 lett. a) del D.Lgs. 81/2000;

     g) rifiuto dell’avviamento a selezione effettuato dai servizi per l’impiego competenti o da Agenzie private convenzionate con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, o con la Regione, o con le Province, su richiesta dei datori di lavoro.

     2. Le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) del presente articolo non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto e tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo o di contratto atipico inferiore a 3 mesi.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto dal Bilancio di Previsione della Regione Basilicata per l’anno 2005

     2. Per gli anni successivi al 2005 le leggi di bilancio fissano gli importi dei relativi stanziamenti.

 

     Art. 11. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[2] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[3] Articolo modificato dall'art. 44 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20 e sostituito dall'art. 37 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[4] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7.

[5] Articolo modificato dall'art. 44 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20 e così sostituito dall'art. 37 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[6] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[7] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[8] Lettera così modificata dall'art. 44 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.